Art. 2.
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e' inserito il seguente:
« 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ». Note all' art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il testo dell' art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.
2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'art. 3.».
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista e' necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;
b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;
c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;
d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;
e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2. Possono altresi' esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in universita' italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, e' sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo e' svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , e' inserito il seguente:
« 1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista ». Note all' art. 2:
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il testo dell' art. 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163 , recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276, come modificato dall'art. 2 della presente legge, e' il seguente:
«Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali delle classi LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche e LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education nonche' le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , abilitano all'esercizio della professione di pedagogista.
2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'art. 3.».