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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA LUCCHESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Garibaldi n.28, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di Per_1 comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà presso di sé il figlio, assumerà quelle ordinarie.
2. Il figlio, seppur affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, avrà il collocamento prevalente presso la madre.
3. La casa familiare, di proprietà del verrà assegnata ex art. 337 sexties cc alla Parte_2
Sig.ra nell'interesse del figlio minore Il mutuo continuerà ad essere a totale ed Parte_1 Per_1 esclusivo carico del Sig. così come eventuali polizze assicurative. Pt_2
4. Il padre verserà alla Sig.ra € 300,00 (trecento euro) mensili, entro il 10 di ogni mese, a titolo Pt_1
1 di contributo per il mantenimento del figlio minore La cifra sarà rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT dei beni di consumo.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario, secondo la previsione del Protocollo del Tribunale di Lucca che si distinguono in Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, viste specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) - Tickets e spese farmaceutiche - Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici - Libri di testo - Materiale di corredo scolastico di inizio anno - Gite scolastiche didattiche - Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio - Spese per progetti curriculari scolastici - Spese per tempo prolungato o dopo scuola - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio - Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori - Spese per regali dei compagni di scuola ed in Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN) – Ripetizioni - Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master) - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche) - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero - Scuole e università private - Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio) - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio - attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages) - attività ludico-ricreative (centri estivi)- cellulare - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private - spese per NI, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.) .
6. L'Assegno unico universale sarà percepito e trattenuto interamente dalla Sig.ra Pt_1
7. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso all'altro genitore e lo tratterrà presso di sé secondo il seguente calendario: due weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del sabato ( o comunque, se non è a scuola, dalla mattina del sabato) fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ( o, in caso di chiusura delle scuole presso la madre), oltre due pomeriggi durante la settimana e precisamente nei giorni del martedì e venerdì quando il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre ed il lunedì e giovedì nella settimana in cui lo trascorrerà con il padre.
8. Nel periodo estivo il figlio potrà rimanere con il padre per due settimane anche non consecutive. I genitori concorderanno il periodo delle vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno. Il figlio trascorrerà la festività del Natale e della Pasqua in modo alternato con ciascun genitore. I periodi di festività legati al Natale e alla Pasqua saranno suddivisi in parte uguali tra i genitori
9. I genitori di comune accordo potranno modificare i giorni di visita e le modalità sempre nell'esclusivo interesse del bambino e dei suoi impegni, scolastici e non.
2 10. Il si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre un mese dalla firma del Pt_2 presente accordo.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
12. I coniugi qualora volessero presentare nuove figure affettive ai figli, nuovo compagno o compagna dovranno farlo con rispetto e con gradualità, e comunque non prima di sei mesi dalla firma del presente atto, se sarà il caso avvalendosi anche dell'ausilio di figure specializzate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio e l'8/1/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/9/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato SILVIA LUCCHESI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Garibaldi n.28, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di Per_1 comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione, mentre ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà presso di sé il figlio, assumerà quelle ordinarie.
2. Il figlio, seppur affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, avrà il collocamento prevalente presso la madre.
3. La casa familiare, di proprietà del verrà assegnata ex art. 337 sexties cc alla Parte_2
Sig.ra nell'interesse del figlio minore Il mutuo continuerà ad essere a totale ed Parte_1 Per_1 esclusivo carico del Sig. così come eventuali polizze assicurative. Pt_2
4. Il padre verserà alla Sig.ra € 300,00 (trecento euro) mensili, entro il 10 di ogni mese, a titolo Pt_1
1 di contributo per il mantenimento del figlio minore La cifra sarà rivalutabile annualmente Per_1 secondo l'indice ISTAT dei beni di consumo.
5. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese di carattere straordinario, secondo la previsione del Protocollo del Tribunale di Lucca che si distinguono in Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, viste specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche) - Tickets e spese farmaceutiche - Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici - Libri di testo - Materiale di corredo scolastico di inizio anno - Gite scolastiche didattiche - Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio - Spese per progetti curriculari scolastici - Spese per tempo prolungato o dopo scuola - Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione - Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio - Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori - Spese per regali dei compagni di scuola ed in Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN) – Ripetizioni - Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master) - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche) - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero - Scuole e università private - Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio) - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio - attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages) - attività ludico-ricreative (centri estivi)- cellulare - spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore - conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private - spese per NI, SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.) .
6. L'Assegno unico universale sarà percepito e trattenuto interamente dalla Sig.ra Pt_1
7. Il padre potrà vedere il figlio quando vorrà previo avviso all'altro genitore e lo tratterrà presso di sé secondo il seguente calendario: due weekend alternati al mese, dall'uscita della scuola del sabato ( o comunque, se non è a scuola, dalla mattina del sabato) fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola ( o, in caso di chiusura delle scuole presso la madre), oltre due pomeriggi durante la settimana e precisamente nei giorni del martedì e venerdì quando il figlio trascorrerà il fine settimana con la madre ed il lunedì e giovedì nella settimana in cui lo trascorrerà con il padre.
8. Nel periodo estivo il figlio potrà rimanere con il padre per due settimane anche non consecutive. I genitori concorderanno il periodo delle vacanze estive entro il 30 aprile di ogni anno. Il figlio trascorrerà la festività del Natale e della Pasqua in modo alternato con ciascun genitore. I periodi di festività legati al Natale e alla Pasqua saranno suddivisi in parte uguali tra i genitori
9. I genitori di comune accordo potranno modificare i giorni di visita e le modalità sempre nell'esclusivo interesse del bambino e dei suoi impegni, scolastici e non.
2 10. Il si impegna a lasciare la casa familiare entro e non oltre un mese dalla firma del Pt_2 presente accordo.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
12. I coniugi qualora volessero presentare nuove figure affettive ai figli, nuovo compagno o compagna dovranno farlo con rispetto e con gradualità, e comunque non prima di sei mesi dalla firma del presente atto, se sarà il caso avvalendosi anche dell'ausilio di figure specializzate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato fuori dal matrimonio e l'8/1/2019 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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