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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 10/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Rieti Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 56/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. BALDI JACOPO parte ricorrente
Pt_2
Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.
Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di provvedimento in autotutela, l'amministrazione resistente ha valutato positivamente. Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso;
in aggiunta, l'amministrazione resistente ha dato prova di aver concretamente ed effettivamente recepito il petitum della domanda del ricorrente, ponendo in essere azione amministrativa coerente con il predetto riconoscimento. Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, condotta che poi la stessa amministrazione, tramite annullamento in autotutela, ha ammesso essere erronea. Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità
1 dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida nella somma di 1.300,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
7 novembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
2
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 56/2025 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Parte_1
Avv. BALDI JACOPO parte ricorrente
Pt_2
Avv. PONTECORVO BRUNO ENZO parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con vittoria delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. II. Parte resistente: chiede la declaratoria della cessazione della materia con contendere, con statuizione sulle spese secondo equità e giustizia.
Le ragioni della decisione
Parte ricorrente ha formulato domanda che, a seguito di provvedimento in autotutela, l'amministrazione resistente ha valutato positivamente. Nel caso in esame, dunque, l'amministrazione resistente ha riconosciuto la fondatezza delle richieste articolate nel ricorso;
in aggiunta, l'amministrazione resistente ha dato prova di aver concretamente ed effettivamente recepito il petitum della domanda del ricorrente, ponendo in essere azione amministrativa coerente con il predetto riconoscimento. Pertanto, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse all'emissione del provvedimento giudiziale richiesto, deve riconoscersi la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite segue la soccombenza virtuale, considerato che la condotta dell'amministrazione resistente ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, condotta che poi la stessa amministrazione, tramite annullamento in autotutela, ha ammesso essere erronea. Le spese di lite sono quindi liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, parametri tabellari minimi avuto riguardo al valore della causa e alle questioni sottoposte dalle parti al giudicante con riferimento alle sole fasi studio, introduttiva;
infatti, a seguito del riconoscimento dell'erroneità
1 dell'azione amministrativa, le successive fasi processuali previste dal D.M. 147/2022 non avevano sostanzialmente luogo.
p.q.m.
dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che liquida nella somma di 1.300,00 euro per onorari, oltre accessori dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
7 novembre 2025 Giudice del lavoro Paolo Mariotti
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