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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Mila 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Boris Boffelli del Foro di Milano;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: previo ogni opportuno accertamento:
- disporre l'affidamento congiunto di in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Persona_1 presso la madre;
- stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia minore a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, nonché per uno o due pomeriggi a settimana (a seconda di quanto ritenuto di giustizia), con onere a carico del Signor di venire a prendere la bambina presso l'abitazione materna e di riaccompagnarvela al termine della visita;
CP_1
- disporre a carico del Signor il pagamento in favore della Signora di un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 400, iversa somma che sarà ritenuta di di contribuzione nel
pagina 1 di 7 mantenimento della figlia fino al raggiungimento della autosufficienza economica di quest'ultima, oltre al Persona_1 50% delle spese straordin si secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
- disporre che gli assegni famigliari siano integralmente percepiti dalla madre;
- condannare il Signor a rimborsare alla Signora la metà delle spese ordinarie e Controparte_1 Parte_1 straordinarie sostenute p o della figlia lla data del deposito del ricorso, Persona_1 indicate nella misura di Euro 400,00 x 80 mensilità (da novembre 2018 al provvedimento d'urgenza di giugno 2025), ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, anche equitativamente. In via istruttoria […] In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi l'affido esclusi collocamento prevalente abitazione o, in via subordinata, l'affido condiviso;
di regolamentare il diritto di visita del padre;
di onerare il padre del contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di condannare il sig. a rimborsare le spese ordinarie e straordinarie sostenute CP_1 per il mantenimento di dalla na oggi, pari a € 27.600,00. Per_1
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con il sig. nel maggio 2017 dalla quale è nata CP_1 la figlia in data 22.11.2018; Per_1
- di essere madre di ata il 19.04.2012 da una precedente relazione;
Per_2
- di essersi allontanata dalla casa familiare nel giugno 2021, trasferendosi con le figlie presso l'abitazione dei propri genitori, a causa delle condotte aggressive assunte dal sig. ; CP_1
- di essersi riconciliata con il sig. ad ottobre 2021, per un breve periodo;
CP_1
- di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori a febbraio 2022, dopo aver scoperto i numerosi tradimenti del sig. , e di essersi accordata sulle modalità di frequentazione CP_1 padre-figlia;
- che il sig. ha interrotto i rapporti con da giugno ad ottobre 2023 e non ha mai CP_1 Per_1 versato re nte il mantenimento, corrisp solo il 50% dei costi della mensa relative all'anno 2023/2024;
- di essersi, quindi, occupata in via esclusiva della figlia facendo affidamento sul sostegno economico dei propri genitori;
- di lavorare da ottobre 2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la “Skechers Usa Italia” S.r.l., percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 e di sostenere le rate del mutuo concesso per l'acquisto della casa ubicata a San Giuliano Milanese.
1.2. All'udienza del 25.02.2025 è comparsa la sola ricorrente che ha confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io non ho rapporti con il sig. le nostre Parte_1 CP_1 comunicazi o ad aspetti organizzativi riguardanti la bambina. vede il padre imana nel Per_1 weekend, a volte lo vede anche il lunedì quando l'accompagna a ginnastica art dorme dal padre. Io vorrei Per_1 tenere con me la bambina qualche weekend, ho espresso questo mio desiderio al sig. ed ogni volta è un litigio, CP_1 io alla fine gli lascio la bambina per non avere discussioni. Il sig. non è molt ile negli orari, ad esempio CP_1 questo fine settimana mi aveva detto che l'avrebbe riportata all ce l'ha portata alle 20.30 e lui le chiede di raccontare delle bugie per giustificare i ritardi. Se la bambina ha problemi di salute, il padre non si preoccupa di somministrarle le terapie necessarie.
pagina 2 di 7 Lui dice di lavorare ma non so che lavoro fa, quando stavamo insieme lui lavorava come metalmeccanico. Lui non paga nulla per il mantenimento. So che ha una compagna con cui convive.
Io lavoro come commessa, ho un contratto a tempo indeterminato, io guadagno circa € € 1.100/1.200 al mese in quanto ho ridotto l'orario di lavoro, poi ho delle provvigioni in base alle vendite. Io vivo con e un'altra figlia Per_1 di 12 anni che ho avuto da una precedente relazione, ho un compagno ma non vive con noi. n appartamento di mia proprietà e pago il mutuo di € 200,00 mensili.
Non ho particolari problemi per ottenere le firme, il sig. è disponibile, però ad esempio non si preoccupa mai CP_1 delle questioni scolastiche”.
1.3. Con ordinanza del 19.03.2025 la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso.
1.4. All'udienza del 20.06.2025 sono comparsi personalmente la sig.ra e il sig. , Parte_1 CP_1 quest'ultimo non costituito in giudizio con il difensore.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io vorrei che nostra figlia venisse affidata in via condivisa ad CP_1 entram oro come saldatore con contratto a tempo indeterminato da circa un anno, guadagno € 1.500,00 al mese netti. Lavoro dalla mattina fino alle 17.30. Io vivo da solo in affitto a Mediglia e pago € 880 di canone di locazione. Io sto vedendo mia figlia ogni weekend dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica sera quando la riporto dalla madre. Durante la settimana non vedo mai mia figlia perché non ho la macchina, mi devo spostare con i mezzi pubblici e quindi faccio un po' fatica a gestire le visite durante la settimana. Io vorrei continuare a vedere mia figlia con queste modalità. Al momento sono disponibile a pagare € 200,00 mensili per il mantenimento, oltre al 50% delle spese. Sto cercando un appartamento meno costoso per poter contribuire maggiormente al mantenimento. Da quando ci siamo lasciati io ho versato qualcosa alla sig.ra ma non regolarmente. Sono favorevole a riconoscere alla Parte_1 sig.ra il 100% dell'assegno unico”. Parte_1
Il sig. ha esibito una comunicazione del proprio datore di lavoro che attesta che la CP_1 retribu nua lorda percepita ammonta a € 24.790,87 e che la retribuzione netta è pari a € 1.550,00 per 13 mensilità.
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io percepisco € 50,00 di assegno unico ma dovrebbe Parte_1 aumentare anto ho avuto problemi con l'isee. Io guadagno da € 1.100 a € 1.300,000 al mese, se faccio degli straordinari arrivo anche a € 1.600,00. Io vivo da sola a San Giuliano Milanese, pago il mutuo di € 200,00. Ho un'altra figlia e il padre contribuisce al suo mantenimento. Sono favorevole all'affido condiviso ma chiedo di poter avere con me la bambina a week-end alternati. Da quando ha ricevuto la notifica del ricorso il sig. ha iniziato CP_1 a manifestare maggiore disponibilità nelle visite”.
In udienza la Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- Affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- week-end alternati dal venerdì alla domenica, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materno la madre accompagnerà la figlia dal padre due pomeriggi a settimana compatibilmente con i turni di lavoro materni;
due settimane di ferie estive con ciascun genitore con impegno a comunicare il luogo di vacanze all'altro genitore;
- € 250,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano;
- assegno unico nella misura del 100% a favore della madre”.
La proposta conciliativa è stata accettata dalle parti e la Giudice ha assunto i provvedimenti ex art. 473 bis co. 22 in conformità all'accordo raggiunto.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 07.10.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sul regime di affido, collocamento e visite della minore Per_1
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il pagina 3 di 7 minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la figlia, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso in esame, la ricorrente, come specificato in fase conclusionale, ha chiesto che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi genitori e non ha rappresentato circostanze tali da consigliare un diverso regime di affido.
Il Tribunale ritiene pertanto che possa provvedersi in conformità alla domanda della ricorrente, non sussistendo, nel caso di specie, ragioni per derogare all'affido ad entrambi i genitori, regime del tutto conforme all'interesse della figlia.
Per le medesime ragioni si ritiene conforme all'interesse della minore il collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale la minore ha sempre vissuto dalla cessazione della convivenza dei genitori.
Quanto al diritto di visita, viene confermato quanto stabilito nell'accordo raggiunto tra le parti con la precisazione che il padre, nei giorni di sua competenza, dovrà occuparsi di prendere e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Sul contributo al mantenimento della figlia.
In punto di determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario si osserva che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che
“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. sent. n. 17089/2013; sent. n. 6197/2005).
Il sig. ha documento di percepire una retribuzione annua lorda di € 24.790,87, pari a € CP_1 1.550,00 netti per 13 mensilità. Inoltre, il resistente ha dichiarato di vivere da solo in un immobile per il quale paga un canone di affitto di € 880,00 mensili.
La sig.ra ha dichiarato di essere stata assunta nell'ottobre 2023 con contratto a tempo Parte_1 indeterm adagnare circa € 1.100,00/1.300,00 netti mensili. La resistente vive con le due figlie in un immobile di cui è esclusiva proprietaria e per il quale corrisponde una rata mensile pari a
€ 200,00 mensili.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'importo individuato appare congruo alla luce della situazione reddituale delle parti, dell'età della figlia e del tempo di permanenza della figlia presso il padre.
pagina 4 di 7 Di contro, a supporto dell'incremento richiesto, parte ricorrente non ha allegato circostanze sopravvenute rispetto all'udienza del 20.06.2025 che giustificano una diversa valutazione della situazione di fatto che ha condotto all'accordo tra le parti. In particolare, il fatto che il sig. si CP_1 sia reso inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia non è motivo idoneo a re l'entità del contributo al mantenimento. Si osserva che l'ordinamento prevede specifici strumenti a tutela del creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole (art. 473 bis 37 c.p.c.).
In ragione dell'accordo raggiunto, l'assegno unico dev'essere percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1
4. Sulla domanda restitutoria e di condanna.
La sig.ra ha chiesto che il sig. venga condannato a pagare complessivi € 27.600,00 Parte_1 CP_1 quale rimborso delle spese sostenute dalla nascita per il mantenimento della figlia.
La domanda in oggetto è inammissibile.
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale - e quella avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, le cui condizioni vengono confermate con la presente sentenza, il Tribunale ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così statuisce:
1. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre anche ai residenza anagrafica;
2. Dispone che i periodi di permanenza del sig. con la figlia minore siano i seguenti, salvo CP_2 diverso accordo tra i genitori:
- week-end alternati dal venerdì alla domenica, secondo il criterio dell'alternanza;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il padre potrà vedere la figlia due pomeriggi a settimana, tenuto conto dei turni della sig.ra ; Parte_1
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, con un genitore dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre, alternandosi di anno in anno con riferimento alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta;
- con riferimento ai ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ed agli eventuali giorni di vacanze connessi alla festività, si applicherà il criterio dell'alternanza;
pagina 5 di 7 - con riferimento alle vacanze estive un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno e con impegno a comunicare il luogo di vacanze all'altro genitore;
- nelle giornate di spettanza del padre, il sig. si occuperà di prendere e riaccompagnare la CP_1 figlia presso l'abitazione della madre, salvo di ordo tra le parti.
3. Pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento della figlia, il pagamento della CP_1 somma mensile di € 250, almente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi alla sig.ra in via anticipata entro il 5 giorno di ogni mese Parte_1 mediante bonifico bancario;
4. Pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da;
Parte_1
6. Dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese di mantenimento della figlia;
pagina 6 di 7 7. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio dell'08 ottobre 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1756/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
Mila 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Boris Boffelli del Foro di Milano;
- ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: Nel merito: previo ogni opportuno accertamento:
- disporre l'affidamento congiunto di in favore di entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa Persona_1 presso la madre;
- stabilire che il padre potrà tenere con sé la figlia minore a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena, nonché per uno o due pomeriggi a settimana (a seconda di quanto ritenuto di giustizia), con onere a carico del Signor di venire a prendere la bambina presso l'abitazione materna e di riaccompagnarvela al termine della visita;
CP_1
- disporre a carico del Signor il pagamento in favore della Signora di un assegno mensile Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 400, iversa somma che sarà ritenuta di di contribuzione nel
pagina 1 di 7 mantenimento della figlia fino al raggiungimento della autosufficienza economica di quest'ultima, oltre al Persona_1 50% delle spese straordin si secondo il Protocollo del Tribunale di Milano;
- disporre che gli assegni famigliari siano integralmente percepiti dalla madre;
- condannare il Signor a rimborsare alla Signora la metà delle spese ordinarie e Controparte_1 Parte_1 straordinarie sostenute p o della figlia lla data del deposito del ricorso, Persona_1 indicate nella misura di Euro 400,00 x 80 mensilità (da novembre 2018 al provvedimento d'urgenza di giugno 2025), ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, anche equitativamente. In via istruttoria […] In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso spese forfettarie, C.P.A. e IVA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi l'affido esclusi collocamento prevalente abitazione o, in via subordinata, l'affido condiviso;
di regolamentare il diritto di visita del padre;
di onerare il padre del contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di condannare il sig. a rimborsare le spese ordinarie e straordinarie sostenute CP_1 per il mantenimento di dalla na oggi, pari a € 27.600,00. Per_1
A fondamento delle domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver instaurato una relazione more uxorio con il sig. nel maggio 2017 dalla quale è nata CP_1 la figlia in data 22.11.2018; Per_1
- di essere madre di ata il 19.04.2012 da una precedente relazione;
Per_2
- di essersi allontanata dalla casa familiare nel giugno 2021, trasferendosi con le figlie presso l'abitazione dei propri genitori, a causa delle condotte aggressive assunte dal sig. ; CP_1
- di essersi riconciliata con il sig. ad ottobre 2021, per un breve periodo;
CP_1
- di essersi trasferita presso l'abitazione dei propri genitori a febbraio 2022, dopo aver scoperto i numerosi tradimenti del sig. , e di essersi accordata sulle modalità di frequentazione CP_1 padre-figlia;
- che il sig. ha interrotto i rapporti con da giugno ad ottobre 2023 e non ha mai CP_1 Per_1 versato re nte il mantenimento, corrisp solo il 50% dei costi della mensa relative all'anno 2023/2024;
- di essersi, quindi, occupata in via esclusiva della figlia facendo affidamento sul sostegno economico dei propri genitori;
- di lavorare da ottobre 2023 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la “Skechers Usa Italia” S.r.l., percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 e di sostenere le rate del mutuo concesso per l'acquisto della casa ubicata a San Giuliano Milanese.
1.2. All'udienza del 25.02.2025 è comparsa la sola ricorrente che ha confermato le circostanze di fatto rappresentate nel ricorso e ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
La sig.ra ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io non ho rapporti con il sig. le nostre Parte_1 CP_1 comunicazi o ad aspetti organizzativi riguardanti la bambina. vede il padre imana nel Per_1 weekend, a volte lo vede anche il lunedì quando l'accompagna a ginnastica art dorme dal padre. Io vorrei Per_1 tenere con me la bambina qualche weekend, ho espresso questo mio desiderio al sig. ed ogni volta è un litigio, CP_1 io alla fine gli lascio la bambina per non avere discussioni. Il sig. non è molt ile negli orari, ad esempio CP_1 questo fine settimana mi aveva detto che l'avrebbe riportata all ce l'ha portata alle 20.30 e lui le chiede di raccontare delle bugie per giustificare i ritardi. Se la bambina ha problemi di salute, il padre non si preoccupa di somministrarle le terapie necessarie.
pagina 2 di 7 Lui dice di lavorare ma non so che lavoro fa, quando stavamo insieme lui lavorava come metalmeccanico. Lui non paga nulla per il mantenimento. So che ha una compagna con cui convive.
Io lavoro come commessa, ho un contratto a tempo indeterminato, io guadagno circa € € 1.100/1.200 al mese in quanto ho ridotto l'orario di lavoro, poi ho delle provvigioni in base alle vendite. Io vivo con e un'altra figlia Per_1 di 12 anni che ho avuto da una precedente relazione, ho un compagno ma non vive con noi. n appartamento di mia proprietà e pago il mutuo di € 200,00 mensili.
Non ho particolari problemi per ottenere le firme, il sig. è disponibile, però ad esempio non si preoccupa mai CP_1 delle questioni scolastiche”.
1.3. Con ordinanza del 19.03.2025 la Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso.
1.4. All'udienza del 20.06.2025 sono comparsi personalmente la sig.ra e il sig. , Parte_1 CP_1 quest'ultimo non costituito in giudizio con il difensore.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Io vorrei che nostra figlia venisse affidata in via condivisa ad CP_1 entram oro come saldatore con contratto a tempo indeterminato da circa un anno, guadagno € 1.500,00 al mese netti. Lavoro dalla mattina fino alle 17.30. Io vivo da solo in affitto a Mediglia e pago € 880 di canone di locazione. Io sto vedendo mia figlia ogni weekend dal venerdì dopo il lavoro fino alla domenica sera quando la riporto dalla madre. Durante la settimana non vedo mai mia figlia perché non ho la macchina, mi devo spostare con i mezzi pubblici e quindi faccio un po' fatica a gestire le visite durante la settimana. Io vorrei continuare a vedere mia figlia con queste modalità. Al momento sono disponibile a pagare € 200,00 mensili per il mantenimento, oltre al 50% delle spese. Sto cercando un appartamento meno costoso per poter contribuire maggiormente al mantenimento. Da quando ci siamo lasciati io ho versato qualcosa alla sig.ra ma non regolarmente. Sono favorevole a riconoscere alla Parte_1 sig.ra il 100% dell'assegno unico”. Parte_1
Il sig. ha esibito una comunicazione del proprio datore di lavoro che attesta che la CP_1 retribu nua lorda percepita ammonta a € 24.790,87 e che la retribuzione netta è pari a € 1.550,00 per 13 mensilità.
La sig.ra ha dichiarato quanto segue: “Io percepisco € 50,00 di assegno unico ma dovrebbe Parte_1 aumentare anto ho avuto problemi con l'isee. Io guadagno da € 1.100 a € 1.300,000 al mese, se faccio degli straordinari arrivo anche a € 1.600,00. Io vivo da sola a San Giuliano Milanese, pago il mutuo di € 200,00. Ho un'altra figlia e il padre contribuisce al suo mantenimento. Sono favorevole all'affido condiviso ma chiedo di poter avere con me la bambina a week-end alternati. Da quando ha ricevuto la notifica del ricorso il sig. ha iniziato CP_1 a manifestare maggiore disponibilità nelle visite”.
In udienza la Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- Affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
- week-end alternati dal venerdì alla domenica, nelle settimane in cui il weekend è di competenza materno la madre accompagnerà la figlia dal padre due pomeriggi a settimana compatibilmente con i turni di lavoro materni;
due settimane di ferie estive con ciascun genitore con impegno a comunicare il luogo di vacanze all'altro genitore;
- € 250,00 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano;
- assegno unico nella misura del 100% a favore della madre”.
La proposta conciliativa è stata accettata dalle parti e la Giudice ha assunto i provvedimenti ex art. 473 bis co. 22 in conformità all'accordo raggiunto.
1.5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 07.10.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Sul regime di affido, collocamento e visite della minore Per_1
Quanto al regime di affido, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
trattasi di regime che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il pagina 3 di 7 minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo o l'affido all'ente costituiscono una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno o di entrambi genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un sostanziale disinteresse per il minore.
È quindi necessario un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare la figlia, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alle capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
Nel caso in esame, la ricorrente, come specificato in fase conclusionale, ha chiesto che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi genitori e non ha rappresentato circostanze tali da consigliare un diverso regime di affido.
Il Tribunale ritiene pertanto che possa provvedersi in conformità alla domanda della ricorrente, non sussistendo, nel caso di specie, ragioni per derogare all'affido ad entrambi i genitori, regime del tutto conforme all'interesse della figlia.
Per le medesime ragioni si ritiene conforme all'interesse della minore il collocamento prevalente presso la madre, genitore con il quale la minore ha sempre vissuto dalla cessazione della convivenza dei genitori.
Quanto al diritto di visita, viene confermato quanto stabilito nell'accordo raggiunto tra le parti con la precisazione che il padre, nei giorni di sua competenza, dovrà occuparsi di prendere e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Sul contributo al mantenimento della figlia.
In punto di determinazione del contributo al mantenimento della prole da porsi a carico del genitore non collocatario si osserva che la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che
“Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. sent. n. 17089/2013; sent. n. 6197/2005).
Il sig. ha documento di percepire una retribuzione annua lorda di € 24.790,87, pari a € CP_1 1.550,00 netti per 13 mensilità. Inoltre, il resistente ha dichiarato di vivere da solo in un immobile per il quale paga un canone di affitto di € 880,00 mensili.
La sig.ra ha dichiarato di essere stata assunta nell'ottobre 2023 con contratto a tempo Parte_1 indeterm adagnare circa € 1.100,00/1.300,00 netti mensili. La resistente vive con le due figlie in un immobile di cui è esclusiva proprietaria e per il quale corrisponde una rata mensile pari a
€ 200,00 mensili.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di dover confermare il contributo al mantenimento per la figlia a carico del padre in € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
L'importo individuato appare congruo alla luce della situazione reddituale delle parti, dell'età della figlia e del tempo di permanenza della figlia presso il padre.
pagina 4 di 7 Di contro, a supporto dell'incremento richiesto, parte ricorrente non ha allegato circostanze sopravvenute rispetto all'udienza del 20.06.2025 che giustificano una diversa valutazione della situazione di fatto che ha condotto all'accordo tra le parti. In particolare, il fatto che il sig. si CP_1 sia reso inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia non è motivo idoneo a re l'entità del contributo al mantenimento. Si osserva che l'ordinamento prevede specifici strumenti a tutela del creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole (art. 473 bis 37 c.p.c.).
In ragione dell'accordo raggiunto, l'assegno unico dev'essere percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1
4. Sulla domanda restitutoria e di condanna.
La sig.ra ha chiesto che il sig. venga condannato a pagare complessivi € 27.600,00 Parte_1 CP_1 quale rimborso delle spese sostenute dalla nascita per il mantenimento della figlia.
La domanda in oggetto è inammissibile.
Come è noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;
conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra il giudizio di separazione – soggetto al rito speciale - e quella avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario - trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
5. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza, le cui condizioni vengono confermate con la presente sentenza, il Tribunale ritiene congruo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così statuisce:
1. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre anche ai residenza anagrafica;
2. Dispone che i periodi di permanenza del sig. con la figlia minore siano i seguenti, salvo CP_2 diverso accordo tra i genitori:
- week-end alternati dal venerdì alla domenica, secondo il criterio dell'alternanza;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, il padre potrà vedere la figlia due pomeriggi a settimana, tenuto conto dei turni della sig.ra ; Parte_1
- durante le vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, con un genitore dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con l'altro genitore dalla mattina del 31 dicembre fino alla ripresa della scuola;
- durante le vacanze pasquali 3 giorni con il padre e 3 giorni con la madre, alternandosi di anno in anno con riferimento alla domenica di Pasqua e al lunedì di Pasquetta;
- con riferimento ai ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno ed agli eventuali giorni di vacanze connessi alla festività, si applicherà il criterio dell'alternanza;
pagina 5 di 7 - con riferimento alle vacanze estive un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno e con impegno a comunicare il luogo di vacanze all'altro genitore;
- nelle giornate di spettanza del padre, il sig. si occuperà di prendere e riaccompagnare la CP_1 figlia presso l'abitazione della madre, salvo di ordo tra le parti.
3. Pone a carico del sig. , quale contributo al mantenimento della figlia, il pagamento della CP_1 somma mensile di € 250, almente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda, da corrispondersi alla sig.ra in via anticipata entro il 5 giorno di ogni mese Parte_1 mediante bonifico bancario;
4. Pone a carico dei genitori il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. Dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% da;
Parte_1
6. Dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese di mantenimento della figlia;
pagina 6 di 7 7. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio dell'08 ottobre 2025
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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