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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 ter, 337 quater c.c., 473- bis 11 e ss c.p.c., iscritto al n. 5447/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 4 novembre 2024, e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta e difesa dall'avv. Pia Falanga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torre del Greco alla via Nazionale n. 478/E, giusta procura in atti;
RICORRENTE E (cf. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 05/07/1990 e domiciliato in Scafati (SA) alla via A. Grandi n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino D'Auria con il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in Santa Maria la Carità alla via Visitazione n. 141, presso lo studio di quest'ultimo; RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE PREMESSO Con ricorso depositato in data 21.11.2023 premetteva di aver Parte_1 intrattenuto per circa tre anni una relazione sentimentale con Controparte_1 dalla quale nasceva, in data 22.05.2022 in Castellammare di Stabia il piccolo
, riconosciuto sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che la Persona_1 i convissuto, essendo entrambe le parti rimaste a vivere presso i propri nuclei familiari di origine, ad eccezione di qualche sporadica e rara circostanza in cui alternavano il fine settimana a casa dei genitori dell'uno, in Scafati, o dell'altra, in Torre Annunziata;
che, tuttavia, per dissapori di coppia determinati soprattutto dal carattere irascibile ed insofferente del il quale aveva sempre cercato CP_1 in maniera dispotica di imporre la propria volontà su quella della compagna relativamente ad ogni decisione, l'unione si rivelava ben presto infelice tanto che la coppia interrompeva definitivamente la relazione in data 20 agosto 2023; che a decorrere da tale data, infatti, la coppia interrompeva ogni rapporto, ad eccezione delle comunicazioni via watshapp nell'interesse del piccolo , al fine di Per_1 consentire al padre di poterlo vedere e tenere con sé; che, infa re vedeva e teneva con sé il figlio per due/tre pomeriggi a settimana riaccompagnandolo presso la casa materna entro le 20,30; che tuttavia, in data 8 settembre 2024 il CP_1 con decisione unilaterale ed incurante del dissenso materno, rifiutava di riaccompagnare il bimbo presso la dimora materna, trattenendolo presso di sé anche per la notte, benché quest'ultimo – di appena sedici mesi – non avesse mai trascorso la notte fuori casa e fosse abituato alla presenza materna, essendo ancora in allattamento e svegliandosi la notte per cercare il seno materno;
che a fronte delle insistenze del compagno, la ricorrente si vedeva quindi costretta, alle ore 22,00 ad allertare i carabinieri di Torre Annunziata i quali, a loro volte, interessavano i carabinieri di Scafati affinchè si sincerassero che il bimbo stesse bene;
che a seguito di tanto, nella giornata successiva del 9 settembre 2024, il resistente unitamente al padre ed al fratello si recavano presso Persona_1 Parte_2 l'abitazione della minacciandola di non farle vedere più il bambino;
che per Pt_1 tali fatti veniva d orrente presentata denuncia in data 11.09.2024, a seguito della quale il nucleo familiare veniva preso in carico dai servizi sociali di Torre Annunziata;
che anche su suggerimento degli operatori dei servizi sociali, il bimbo, a decorrere dall'1.10.2024 era stato iscritto al nido comunale “Ambito 30”di Torre Annunziata;
che all'attualità il resistente lavorava come operaio alle dipendenze di una fabbrica locale che produce prodotti per l'igiene e shampoo con un guadagno mensile di circa 1300,00 euro ed inoltre era calciatore di UT ( calcio a cinque), presso una società iscritta alla Lega Nazionale dilettanti Campania, con un emolumento mensile di € 800,00; che, viceversa, la ricorrente era priva di occupazione e non percepiva neppure più il reddito di cittadinanza;
che dalla nascita del bambino il non aveva in alcun modo contribuito al mantenimento del CP_1 piccolo. Tanto dedotto, chiedeva all'intestato tribunale disporsi Parte_1 l'affido condiviso del picc ollocazione presso la madre e disciplina del Per_1 diritto di visita paterno in ragione di 2/3 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nonché in alternanza con la madre, durante le festività e le vacanze estive, ponendo a carico del un assegno, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio, di compless mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.11.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il successivo 16 aprile 2024, investendo i servizi sociali di Torre Annunziata (luogo di residenza della ricorrente e del minore) e di Scafati ( luogo di residenza del
[...]
, affinchè accertassero, anche con l'ausilio di uno psicologo infantile, CP_1 situazione psciologica del minore, il rapporto con entrambe le figure genitoriali, e la condizione socio ambientale di entrambe le parti. I Servizi Sociali di Scafati, con relazione del 4 aprile 2024, previo accesso presso l'abitazione del riferivano di un ambiente familiare sereno ed accudente CP_1 per il minore. Il piccolo , infatti, era apparso subito a proprio agio Per_1 nell'interazione con gli adulti presenti e con gli spazi dell'abitazione, con cui mostrava evidente familiarità. Durante il colloquio con il quest'ultimo riferiva di CP_1 rapporti sereni con la ex compagna, attribue ori sorti fra loro nella gestione del minore all'intromissione della madre della;
le parti, in ogni caso, Pt_1 sia prima che dopo tale criticità avevano sempre collab loro nella gestione del minore, organizzandosi senza un calendario preciso circa i tempi e modi di frequentazione, ma privilegiando di massima la permanenza del piccolo presso il padre durante i fine settimana al fine di conciliare le visite anche con gli impegni lavorativi paterni e la frequentazione dell'asilo da parte del minore. I Servizi Sociali, poi, davano atto dell'adeguatezza del contesto familiare ed abitativo del CP_1 dotato di ampi spazi idonei ad ospitare il minore anche per i pernottam il fine settimana. I Servizi Sociali di Torre Annunziata, con relazione depositata in pari data, riferivano di aver già preso in carico il nucleo familiare a seguito della denuncia sporta dalla e di aver già avviato la stessa a percorsi di sostegno alla genitorialità, tutt'ora Pt_1 in attesa di svolgimento. Riferivano, inoltre, a seguito di accesso presso l'abitazione ove la ricorrente vive unitamente al minore ed ai propri genitori, di un ambiente domestico curato nell'igiene e con adeguati di spazi di crescita per il minore e di una buona disponibilità mostrata da entrambe le parti ad intraprendere i percorsi disposti dal tribunale al fine di giungere ad una serena e condivisa gestione del minore, nell'interesse superiore di quest'ultimo. All'udienza del 16.04.2024 di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, queste ultime personalmente comparse e sentite dal giudice, confermavano l'esistenza di un buon dialogo e collaborazione nell'interesse del piccolo . In Per_1 particolare la riferiva che all'attualità il padre teneva con sé il bi ue Pt_1 pomeriggi a settimana, dal termine dell'orario di lavoro verso le 18,00 ( allorchè il padre si recava presso la casa dei nonni paterni che prelevavano il bimbo all'uscita dell'asilo alle ore 13,30) e sino alle ore 20,30 nonchè nel fine settimana, dalle ore 12,00 del sabato e sino alla domenica sera. Il inoltre riferiva di lavorare, CP_1 sebbene senza regolare contratto di lavoro, attualmente alle dipendenze di una fabbrica produttrice di cosmetici sita in Pompei, con una retribuzione mensile di € 900,00 e di avere solo per il passato giocato come professionista per varie squadre a calcio a cinque, ma che attualmente praticherebbe tale sport solo come hobby per la Boschese, con un rimborso spese di € 150,00 mensili. Con ordinanza del 17.04.2024 quindi il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, disponeva in via provvisoria ed urgente l'affido condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplinando il dir sita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana, dalle 18,00 alle 21,00 nonché a fine settimana alterni, prevedendo altresì che nella settimana in cui il minore avrebbe trascorso il fine settimana con la madre, il padre avrebbe potuto vederlo e tenerlo con sé anche nella giornata del sabato dalle ore 16,00 alle 20,00. Poneva inoltre a carico del un assegno mensile dell'importo di € 250,00 quale contributo al CP_1 ma el minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rinviava quindi per la comparizione delle parti alla successiva udienza del 28.10.2024 Con comparsa depositata in data 24.04.2024 si costituiva in giudizio anche il resistente dichiarando di aderire alla regolamentazione Controparte_1 provvisoria legato con la menzionata ordinanza del 17.04.2024 e chiedendone quindi il recepimento in sentenza. Nelle more, i Servizi Sociali di Scafati, con successiva relazione del 13.08.2024, davano atto del positivo inizio del percorso di sostegno alla genitorialità del
[...]
riferendo di una buona capacità di accudimento di quest'ultimo e di u CP_1 serena relazione fra i genitori nell'interesse del minore, evidenziando l'assenza di criticità nella relazione fra gli stessi e fra questi ultimi ed il minore. Quindi all'udienza del 4.11.2024 le parti personalmente comparse, confermavano di aver dato attuazione al regime di visita così come disposto dal giudice delegato con la menzionata ordinanza del 17.04.2024 concludendo concordemente affinchè il tribunale recepisse tale regolamentazione in sentenza;
il giudice delegato viste le richieste delle parti, rimetteva quindi la causa in decisone al collegio ai sensi dell'art 473 – bis 22 ultimo comma c.p.c., previa acquisizione del parere del PM. Il Pm concludeva in data 23.01.2025 in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. Osserva il collegio come, alla luce delle positive relazioni dei servizi sociali e delle dichiarazioni concordi rese dalle parti all'udienza del 4.11.2024, possano essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti già adottati dal giudice delegato con ordinanza del 17.04.2024, conformemente alle richieste delle parti. Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di così provvede : Parte_1 Controparte_1 1) Dispone l'affido condiviso del minore , nato a [...] il Per_1 22.05.2022, ad entrambi i genitori con c e presso la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21,00;
- a fine settimana alterni, dalla mattina del sabato (ore 10.00) alla sera della domenica (ore 20.00);
- quando il minore trascorrerà il fine settimana pernottando presso la madre, il padre potrà tenerlo con sé nella giornata di sabato tra le 16.00 e le 20.00;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 1 gennaio;
- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'assegno mensile di euro 250,00 per il contributo al mantenimento del figlio minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1.5.2025;
5) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
6) Spese compensate Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta e difesa dall'avv. Pia Falanga ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torre del Greco alla via Nazionale n. 478/E, giusta procura in atti;
RICORRENTE E (cf. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 05/07/1990 e domiciliato in Scafati (SA) alla via A. Grandi n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino D'Auria con il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, in Santa Maria la Carità alla via Visitazione n. 141, presso lo studio di quest'ultimo; RESISTENTE NONCHE' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE PREMESSO Con ricorso depositato in data 21.11.2023 premetteva di aver Parte_1 intrattenuto per circa tre anni una relazione sentimentale con Controparte_1 dalla quale nasceva, in data 22.05.2022 in Castellammare di Stabia il piccolo
, riconosciuto sin dalla nascita da entrambi i genitori;
che la Persona_1 i convissuto, essendo entrambe le parti rimaste a vivere presso i propri nuclei familiari di origine, ad eccezione di qualche sporadica e rara circostanza in cui alternavano il fine settimana a casa dei genitori dell'uno, in Scafati, o dell'altra, in Torre Annunziata;
che, tuttavia, per dissapori di coppia determinati soprattutto dal carattere irascibile ed insofferente del il quale aveva sempre cercato CP_1 in maniera dispotica di imporre la propria volontà su quella della compagna relativamente ad ogni decisione, l'unione si rivelava ben presto infelice tanto che la coppia interrompeva definitivamente la relazione in data 20 agosto 2023; che a decorrere da tale data, infatti, la coppia interrompeva ogni rapporto, ad eccezione delle comunicazioni via watshapp nell'interesse del piccolo , al fine di Per_1 consentire al padre di poterlo vedere e tenere con sé; che, infa re vedeva e teneva con sé il figlio per due/tre pomeriggi a settimana riaccompagnandolo presso la casa materna entro le 20,30; che tuttavia, in data 8 settembre 2024 il CP_1 con decisione unilaterale ed incurante del dissenso materno, rifiutava di riaccompagnare il bimbo presso la dimora materna, trattenendolo presso di sé anche per la notte, benché quest'ultimo – di appena sedici mesi – non avesse mai trascorso la notte fuori casa e fosse abituato alla presenza materna, essendo ancora in allattamento e svegliandosi la notte per cercare il seno materno;
che a fronte delle insistenze del compagno, la ricorrente si vedeva quindi costretta, alle ore 22,00 ad allertare i carabinieri di Torre Annunziata i quali, a loro volte, interessavano i carabinieri di Scafati affinchè si sincerassero che il bimbo stesse bene;
che a seguito di tanto, nella giornata successiva del 9 settembre 2024, il resistente unitamente al padre ed al fratello si recavano presso Persona_1 Parte_2 l'abitazione della minacciandola di non farle vedere più il bambino;
che per Pt_1 tali fatti veniva d orrente presentata denuncia in data 11.09.2024, a seguito della quale il nucleo familiare veniva preso in carico dai servizi sociali di Torre Annunziata;
che anche su suggerimento degli operatori dei servizi sociali, il bimbo, a decorrere dall'1.10.2024 era stato iscritto al nido comunale “Ambito 30”di Torre Annunziata;
che all'attualità il resistente lavorava come operaio alle dipendenze di una fabbrica locale che produce prodotti per l'igiene e shampoo con un guadagno mensile di circa 1300,00 euro ed inoltre era calciatore di UT ( calcio a cinque), presso una società iscritta alla Lega Nazionale dilettanti Campania, con un emolumento mensile di € 800,00; che, viceversa, la ricorrente era priva di occupazione e non percepiva neppure più il reddito di cittadinanza;
che dalla nascita del bambino il non aveva in alcun modo contribuito al mantenimento del CP_1 piccolo. Tanto dedotto, chiedeva all'intestato tribunale disporsi Parte_1 l'affido condiviso del picc ollocazione presso la madre e disciplina del Per_1 diritto di visita paterno in ragione di 2/3 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, nonché in alternanza con la madre, durante le festività e le vacanze estive, ponendo a carico del un assegno, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 del figlio, di compless mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con decreto del 29.11.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il successivo 16 aprile 2024, investendo i servizi sociali di Torre Annunziata (luogo di residenza della ricorrente e del minore) e di Scafati ( luogo di residenza del
[...]
, affinchè accertassero, anche con l'ausilio di uno psicologo infantile, CP_1 situazione psciologica del minore, il rapporto con entrambe le figure genitoriali, e la condizione socio ambientale di entrambe le parti. I Servizi Sociali di Scafati, con relazione del 4 aprile 2024, previo accesso presso l'abitazione del riferivano di un ambiente familiare sereno ed accudente CP_1 per il minore. Il piccolo , infatti, era apparso subito a proprio agio Per_1 nell'interazione con gli adulti presenti e con gli spazi dell'abitazione, con cui mostrava evidente familiarità. Durante il colloquio con il quest'ultimo riferiva di CP_1 rapporti sereni con la ex compagna, attribue ori sorti fra loro nella gestione del minore all'intromissione della madre della;
le parti, in ogni caso, Pt_1 sia prima che dopo tale criticità avevano sempre collab loro nella gestione del minore, organizzandosi senza un calendario preciso circa i tempi e modi di frequentazione, ma privilegiando di massima la permanenza del piccolo presso il padre durante i fine settimana al fine di conciliare le visite anche con gli impegni lavorativi paterni e la frequentazione dell'asilo da parte del minore. I Servizi Sociali, poi, davano atto dell'adeguatezza del contesto familiare ed abitativo del CP_1 dotato di ampi spazi idonei ad ospitare il minore anche per i pernottam il fine settimana. I Servizi Sociali di Torre Annunziata, con relazione depositata in pari data, riferivano di aver già preso in carico il nucleo familiare a seguito della denuncia sporta dalla e di aver già avviato la stessa a percorsi di sostegno alla genitorialità, tutt'ora Pt_1 in attesa di svolgimento. Riferivano, inoltre, a seguito di accesso presso l'abitazione ove la ricorrente vive unitamente al minore ed ai propri genitori, di un ambiente domestico curato nell'igiene e con adeguati di spazi di crescita per il minore e di una buona disponibilità mostrata da entrambe le parti ad intraprendere i percorsi disposti dal tribunale al fine di giungere ad una serena e condivisa gestione del minore, nell'interesse superiore di quest'ultimo. All'udienza del 16.04.2024 di comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, queste ultime personalmente comparse e sentite dal giudice, confermavano l'esistenza di un buon dialogo e collaborazione nell'interesse del piccolo . In Per_1 particolare la riferiva che all'attualità il padre teneva con sé il bi ue Pt_1 pomeriggi a settimana, dal termine dell'orario di lavoro verso le 18,00 ( allorchè il padre si recava presso la casa dei nonni paterni che prelevavano il bimbo all'uscita dell'asilo alle ore 13,30) e sino alle ore 20,30 nonchè nel fine settimana, dalle ore 12,00 del sabato e sino alla domenica sera. Il inoltre riferiva di lavorare, CP_1 sebbene senza regolare contratto di lavoro, attualmente alle dipendenze di una fabbrica produttrice di cosmetici sita in Pompei, con una retribuzione mensile di € 900,00 e di avere solo per il passato giocato come professionista per varie squadre a calcio a cinque, ma che attualmente praticherebbe tale sport solo come hobby per la Boschese, con un rimborso spese di € 150,00 mensili. Con ordinanza del 17.04.2024 quindi il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, disponeva in via provvisoria ed urgente l'affido condiviso del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre e disciplinando il dir sita paterno in ragione di due pomeriggi a settimana, dalle 18,00 alle 21,00 nonché a fine settimana alterni, prevedendo altresì che nella settimana in cui il minore avrebbe trascorso il fine settimana con la madre, il padre avrebbe potuto vederlo e tenerlo con sé anche nella giornata del sabato dalle ore 16,00 alle 20,00. Poneva inoltre a carico del un assegno mensile dell'importo di € 250,00 quale contributo al CP_1 ma el minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rinviava quindi per la comparizione delle parti alla successiva udienza del 28.10.2024 Con comparsa depositata in data 24.04.2024 si costituiva in giudizio anche il resistente dichiarando di aderire alla regolamentazione Controparte_1 provvisoria legato con la menzionata ordinanza del 17.04.2024 e chiedendone quindi il recepimento in sentenza. Nelle more, i Servizi Sociali di Scafati, con successiva relazione del 13.08.2024, davano atto del positivo inizio del percorso di sostegno alla genitorialità del
[...]
riferendo di una buona capacità di accudimento di quest'ultimo e di u CP_1 serena relazione fra i genitori nell'interesse del minore, evidenziando l'assenza di criticità nella relazione fra gli stessi e fra questi ultimi ed il minore. Quindi all'udienza del 4.11.2024 le parti personalmente comparse, confermavano di aver dato attuazione al regime di visita così come disposto dal giudice delegato con la menzionata ordinanza del 17.04.2024 concludendo concordemente affinchè il tribunale recepisse tale regolamentazione in sentenza;
il giudice delegato viste le richieste delle parti, rimetteva quindi la causa in decisone al collegio ai sensi dell'art 473 – bis 22 ultimo comma c.p.c., previa acquisizione del parere del PM. Il Pm concludeva in data 23.01.2025 in conformità all'accordo raggiunto dalle parti. Osserva il collegio come, alla luce delle positive relazioni dei servizi sociali e delle dichiarazioni concordi rese dalle parti all'udienza del 4.11.2024, possano essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti già adottati dal giudice delegato con ordinanza del 17.04.2024, conformemente alle richieste delle parti. Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto fra le parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da nei confronti di così provvede : Parte_1 Controparte_1 1) Dispone l'affido condiviso del minore , nato a [...] il Per_1 22.05.2022, ad entrambi i genitori con c e presso la madre;
2) dispone che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e che i genitori esercitino separatamente la potestà per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà, previo accordo con la madre, e, comunque, almeno secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 21,00;
- a fine settimana alterni, dalla mattina del sabato (ore 10.00) alla sera della domenica (ore 20.00);
- quando il minore trascorrerà il fine settimana pernottando presso la madre, il padre potrà tenerlo con sé nella giornata di sabato tra le 16.00 e le 20.00;
- in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 30 dicembre al 1 gennaio;
- sempre ad anni alterni, in occasione delle vacanze scolastiche pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- sempre secondo il criterio dell'alternanza in occasione delle altre festività, “ponti” e ricorrenze infrannuali;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'assegno mensile di euro 250,00 per il contributo al mantenimento del figlio minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal 1.5.2025;
5) pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
6) Spese compensate Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 3.02.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott. ssa Marianna Lopiano