Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG VG 1308/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
CONVALIDA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO
Il Giudice Tutelare, GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO, visto il procedimento di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente a [...] 18, vista la proposta di trattamento sanitario obbligatorio formulata dalla dott.ssa Parte_2
in data 7.6.25 alle ore 18.30,
[...] vista la convalida del dott. della struttura sanitaria in data 7.6.25 alle ore Persona_1 Pt_3 19.30, rilevato che, come risulta dalla documentazione in atti, e dell'audizione dei sanitari che hanno dato lettura della documentazione medica, il ricovero è avvenuto in data 7.6.25 alle ore 19.40, vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di ASTI che dispone la applicazione di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di allo stato degente presso il reparto Parte_1 di psichiatria dell'Ospedale di Asti, rilevato che l'ordinanza è STATA emessa in data 8.6.25 e comunicata in pari data al paziente, e notificata a questo Tribunale in data 9.6.25 alle ore 10.09 preso atto che risultano essere stati rispettati tutti i termini di legge Rilevato che:
“si può intervenire con un trattamento sanitario obbligatorio anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni: a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere”. Atteso che il Sindaco ed i medici pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, ed in quanto tali le loro attestazioni, in relazione ai fatti dei quali hanno avuto diretta percezione, sono assistite da fede privilegiata e fanno prova fino a querela di falso (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 16572 del 2024 e Cass. Pen. Sent. n. 51474 del 2019). Atteso che, per quanto attiene alle dichiarazioni relative alle condizioni di salute del paziente, queste non sono assistite da fede privilegiata (Cass. Civ., n. 16737 del 2024) e tuttavia “le diagnosi
[e] le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova” (Cass. SS.UU. civili, Sent. n. 19129 del 2023). Atteso che dall'esame delle attestazioni fornite dal Comune, nonché dai sanitari che hanno proposto e convalidato il trattamento, risultano sussistenti le condizioni di legge per la disposizione del trattamento stesso in condizioni di degenza ospedaliera, e sul punto si fa espresso riferimento alla richiesta del trattamento e alla relativa convalida, atti riguardo ai quali non è emerso alcun elemento che possa inficiarne la attendibilità e la scientifica correttezza;
essendo le indicazioni diagnostiche dei medici adeguatamente chiare in parte qua.
stante la necessità, in primis, a che sia consentito al personale sanitario di tutelare il diritto alla vita, all'incolumità fisica ed alla salute della persona soggetta al trattamento, siccome questa non compos sui, come emergente dalle diagnosi in atti;
Atteso che il paziente è stato sentito dal Giudice tutelare in data 9.6.25 alle ore 15 ; Atteso che neppure dall'audizione del paziente, come emerge dal verbale dell'audizione effettuata, sono emersi elementi atti ad inficiare l'attendibilità, in relazione al giudizio di convalida, degli elementi posti a fondamento dell'ordinanza che dispone il trattamento, della richiesta del sanitario o della convalida di tale richiesta;
PQM
visto l'art. 35 legge 23.12.1978, n. 833, CONVALIDA Dispone la convalida del provvedimento sindacale del Comune di Asti dell'8.6.25 nei confronti di Parte_1 Manda la Cancelleria per la notifica del presente provvedimento al paziente e al suo eventuale legale rappresentante manda alla Cancelleria di dare comunicazione del presente decreto al Sindaco del CP_1
Il Sindaco del Comune di ASTI avrà cura di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di residenza del paziente, se diverso da ASTI e di darne notizia al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza, ove diversa dal giudice tutelare di Asti.
Asti, 09/06/2025
Il Giudice Tutelare
Giulia Paola Elena Bertolino