Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11850/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11850/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALCATERRA MASSIMILIANO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CALCATERRA MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOIZO Controparte_1 P.IVA_1 FULVIO ANTONIO e dell'avv. CAVALIERE MARIA FRANCESCA ( ) VIALE MONTE NERO 70 20135 MILANO;
C.F._2 CP_2
( ) VIALE MONTE NERO, 70 20135 MILANO;
elettivamente C.F._3 domiciliato in VIALE MONTE NERO, 70 20135 MILANO presso il difensore avv. MOIZO
FULVIO ANTONIO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 14/10/24, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
– Attività Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta CP_1 indennità in favore del sig. nella misura di € 2.703,40 o di quella maggior o Parte_1
minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento, sin dal giorno Parte_1
dell'assunzione, dell'indennità di turno prevista dall'art. 81 CCNL Mobilità – Attività
Ferroviarie e, per l'effetto, condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta indennità in favore del sig. nella misura di € 4.344,75 o di quella maggior o minor somma che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia.
accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento, sin dal giorno Parte_1 dell'assunzione, all'accantonamento del trattamento di fine rapporto derivante all'incidenza degli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate
e per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento del tfr in favore del ricorrente nella misura di €
522,08 o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
accertare e dichiarare, sin dal giorno dell'assunzione, il diritto del sig. a Parte_1
vedersi riconosciuta l'indennità piena per l'assenza dalla residenza prevista dall'art. 77.2 del CCNL applicato e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di detta indennità nella misura prevista dal citato art. 77.2 del CCNL di categoria da accertarsi in corso di causa all'esito dell'esibizione da parte della società resistente di tutti i turni svolti dalle lavoratrici dall'assunzione sino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro.
accertare e dichiarare, sin dal giorno dell'assunzione che il tempo trascorso dal sig. Pt_1
presso la stazione fuori residenza costituisce orario di lavoro e, per l'effetto,
[...]
condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento della retribuzione per tale periodo con le maggiorazioni contrattuali previste dal CCNL di riferimento e all'accantonamento del conseguente trattamento di fine rapporto maturato. Non disponendo degli interi turni di lavoro si chiede l'accertamento dell'an, rinviando la determinazione del quantum all'esame dei fogli turno del ricorrente, di cui si chiede sin d'ora emettersi ordine di esibizione da parte della resistente.
Con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c e 150 disp. att. cod. proc. civ;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa DA DISTRARSI in favore dell'Avv.
Massimiliano Calcaterra, che si dichiara antistatario e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Il ricorrente ha allegato:
di essere stato assunto dalla in data 10/11/2014, in forza di un contratto di lavoro CP_1
subordinato a tempo indeterminato part-time 24 ore, con qualifica di operaio addetto alla pulizia, –Attività ferroviarie;
CP_3
di essere la sua sede di lavoro “presso l'appalto di servizi di pulizia presso impianti CP_4
– personale viaggiante”;
di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: “dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore
10:00 alle 14:00 o dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e dalle 18 alle ore 22 o dalle ore 22:00 alle ore 2:00 o dalle ore 2:00 alle ore 6:00”,
che l 'orario di lavoro sempre era articolato su 5 giorni lavorativi a settimana;
che la distribuzione dell'orario di lavoro variava giornalmente a seconda della tipologia di treno e della destinazione;
di aver percorso le seguenti tratte, , Freccia Rossa: Milano – Roma e CP_4 CP_5
ritorno; Milano – Napoli e ritorno;
Milano – Pescara e ritorno;
Milano – Venezia e ritorno;
Milano – Udine e ritorno;
Milano – Bolzano e ritorno;
Milano – Trieste e ritorno;
Milano –
Genova e ritorno;
Milano – Salerno e ritorno;
Milano – Modane e ritorno;
Milano – Ancona e ritorno;
che le soste, presso le stazioni d'arrivo e in attesa del ritorno, variavano dalla mezz'ora alle 3 ore e mezza;
che, da un'attenta analisi delle buste paga è emerso che la società resistente non lo ha retribuito correttamente con particolare riferimento a: indennità lavorazioni in condizioni disagiate, ai sensi dell'art. 82 CCNL applicato;
b) indennità di turno ai sensi dell'art. 81
CCNL di riferimento;
c) indennità fuori residenza ai sensi dell'art. 77 CCNL applicato;
d) incidenza degli istituti sopra indicati sul trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente, ritenuta e illustrata la sussistenza dei presupposti per ottenere le predette indennità, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
2. si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo che: il Controparte_1
ricorrente ha sempre effettuato le pulizie in condizioni normali senza alcun disagio;
di aver sempre riconosciuto al ricorrente tutti i trattamenti retributivi e contributivi corrispondenti alle ore di lavoro ordinario o straordinario effettivamente svolte, applicando correttamente la disciplina del CCNL e riconoscendo sempre una indennità di assenza dalla residenza per ogni ora di servizio effettivamente svolta, con riferimento sia al viaggio di andata che al viaggio di ritorno, compresi 15 minuti precedenti la partenza del treno, poi divenuti 20 minuti in misura pari a 1,20 € quando il viaggio di ritorno si svolgeva in giornata o pari a , €2,20 quando il viaggio di ritorno - effettuato il pernottamento a spese dell'azienda - si svolgeva nella giornata successiva. Il ricorrente, pertanto, ha sostenuto ha sempre ricevuto i trattamenti Pt_2
retributivi e contributivi corrispondenti alla qualità e quantità del lavoro prestato. Pt_2 ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in via istruttoria “ammettersi CTU sulla presenza di sostanze tossiche o nocive nei prodotti utilizzati dal ricorrente, sulla base non solo delle schede dei prodotti dalle quali emergono le caratteristiche e qualità degli stessi, ma anche della diluizione con cui gli stessi venivano e vengono utilizzati”.
3. Il giudizio, fallita la conciliazione, è stato deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Sull'indennità per lavorazioni disagiate prevista dall'art. 82 del CCNL, si osserva.
La norma collettiva prevede, a favore dei lavoratori che svolgono lavorazioni in condizioni disagiate, l'erogazione di una specifica indennità in presenza di due condizioni: a) lo svolgimento di mansioni che richiedono normali indumenti di protezione;
b) che le lavorazioni svolte prevedano la manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche (v. CCNL in atti).
Non è contestato che il ricorrente esegua compiti di pulizia e sanificazione a bordo treno impiegando in particolare prodotti quali il “OC” e il “Deornet Clor”.
Come emerge dalle schede tecniche dei prodotti, versate in atti, gli stessi possono provocare
“grave irritazione oculare” (v. scheda OC, doc. 6) ovvero “gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari” (v. sempre schede tecniche OC e Deornet Clor, doc.
5 -7 ric.).
Tali prodotti, pertanto, per la loro pericolosità e nocività, impongono l'uso, prescritto dalla stessa Società (Doc. 4 – Procedura operativa), di dispositivi di protezione individuale quali guanti e scarpa antinfortunistica per l'intero ciclo lavorativo, oltre che la divisa di lavoro che costituisce filtro protettivo per il lavoratore.
Come correttamente osservato da precedente della Corte di Appello di Milano n. 58/2021, in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.:
“Ritiene il collegio che la norma collettiva disponga il diritto dei lavoratori alla percezione dell'indennità di lavoro disagiato a condizione che ricorrano due presupposti: che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Orbene, quanto alla sussistenza della nocività e tossicità delle sostanze, il collegio rileva che sono prodotte in atti le schede tecniche dei prodotti forniti dalla società ai lavoratori e adoperati dagli stessi nelle operazioni di pulizia.
Da dette schede si evince la raccomandazione di attenersi alle “usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici” e, in particolare relativamente al OC, che il prodotto è classificato
XI, cioè irritante, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle.
Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio derivante dall'uso dei prodotti e lo ha qualificato come
“basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù del moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di “normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità. Pertanto, nella stessa considerazione della società, dal contatto e manipolazione dei prodotti deriva un danno potenziale che la stessa si è premurata di prevenire mediante l'adozione dei cd. normali dispositivi di protezione - quali guanti, mascherine e scarpe antinfortunistiche - il cui utilizzo da parte dei lavoratori è accertato ed incontestato.
Ciò posto, vale ancora rilevare che la rivendicata indennità di disagio - a differenza dell'indennità di rischio- ha lo scopo di compensare lo svolgimento di mansioni rese in condizioni disagevoli e scomode, quali senz'altro sono quelle rese dai lavoratori appellati, che per l'intero orario di lavoro devono indossare calzature antinfortunistiche, guanti e mascherina, con le modeste ma inevitabili limitazioni che ne derivano e che trovano la loro compensazione nell'attribuzione economica prevista in CCNL.
Alla luce delle argomentazioni che precedono non residua margine per l'accoglimento del gravame”.
La società ha contestato la natura nociva dei detergenti sopra menzionati e utilizzati dal ricorrente in quanto gli stessi vengono diluiti. La convenuta ha quindi insistito per CTU sulla natura nociva o meno dei detergenti utilizzati.
La richiesta, reiterata anche nel corso della discussione, non è stata tuttavia accolta in quanto ritenuta superflua.
La norma collettiva, per riconoscere l'indennità, introduce, infatti, due condizioni che, nel caso di specie, sono senz'altro rispettate: l'utilizzo di DPI e la natura nociva/tossica delle sostanze utilizzate. Ciò, senza introdurre ulteriori condizioni quali i DPI nello specifico usati e il grado di tossicità/nocività.
La domanda del lavoratore deve, pertanto, essere accolta con riconoscimento a suo favore dell'importo di euro 2.703,40, correttamente calcolato sulla base del disposto del CCNL e non specificatamente contestato dalla resistente.
5. ***
6. Sulla indennità di turno, si osserva.
L'art. 81 del CCNL prevede che “Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità, in base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate: […] b) turni non cadenzati nelle 24 ore, (di cui alla lettera b del punto 1.6 dell'art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL) € 2,25”. L'art. 27 del CCNL, al punto 1.6., dispone che “L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato:
a) in turni avvicendati nelle 24 ore;
b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile);
c) in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);
d) su prestazione unica giornaliera.”
Ciascun turno svolto dal ricorrente prevede che il lavoratore, in quanto pulitore viaggiante, svolga l'intero ciclo lavorativo operando la tratta dal Comune di residenza sino alla prima destinazione per poi, attesa la ripartenza del treno, rientrare presso la residenza.
E', inoltre, incontestato che il ricorrente rientri tra il personale mobile.
La convenuta, per contrastare la pretesa attorea, ha sostenuto che il ricorrente effettuerebbe una “prestazione unica giornaliera” poiché il suo orario si articolerebbe in due periodi di lavoro distinti con intervallo di tempo non retribuito, in cui il lavoratore è libero e non “a disposizione” della parte datoriale.
Il CCNL specifica che “Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lettera d) può articolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7, ovvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con prestazione con orario spezzato).”
La tesi di parte resistente non è accoglibile in quanto contrasta con il dato documentale.
Dalle schede dei turni allegate al ricorso emerge, infatti, una prestazione articolata su turni settimanali, soggetti a variazioni (v. doc.ti 11 e 18 ric.).
Come poi osservato da precedente di questo Tribunale, che si condivide, la prestazione unica giornaliere costituisce “una fattispecie differente, che si attua nell'ipotesi in cui, nel lavoro giornaliero, è previsto un intervallo non retribuito, che può ben verificarsi in contemporanea
e non in forma alternativa a quella dei turni "non cadenzati", cioè non programmati in maniera preventiva e rigida, nel senso sopra esposto.” (v. sent. N. 425/2021 est. ). Per_1
La domanda del ricorrente va quindi accolta anche sotto tale profilo e al lavoratore va riconosciuta la somma di euro 4.334,75, correttamente calcolata sulla base delle disposizioni del CCNL e non specificatamente contestata.
7. *** 8. Sulla indennità di assenza dalla residenza e sull'accertamento quale orario di lavoro dell'intervallo di tempo tra l'arrivo del treno di andata e la partenza del treno di ritorno, si osserva.
Ai sensi dell'art. 77.2 del CCNL, l'indennità in esame è dovuta “per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore:
a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30
b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20
c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00.
(…)
Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F e 2.7.G del precedente art. 27 (Orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al presente punto 2, comprensive della sosta di servizio di cui al art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri di cui al precedente 1° paragrafo”.
Parte ricorrente ha dato atto che la società ha corrisposto correttamente l'indennità di assenza dalla residenza nel caso del lavoratore che svolgeva la propria attività lavorativa a bordo treno e nel caso del cosiddetto pernotto, cioè quando il lavoratore soggiornava presso una struttura messa a disposizione dalla società in attesa di rientrare il giorno seguente. Nulla, invece la società avrebbe corrisposto al lavoratore per il tempo trascorso nella stazione d'arrivo in attesa di prendere servizio sul treno di ritorno.
Come correttamente osservato dal precedente di questo Tribunale, sent. N. 421/2021, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. “la tesi attorea può essere verificata alla luce della puntualizzazione contenuta nell'articolo 77 cit. per cui l'indennità in questione spetta anche per le "soste di servizio" di cui al art. 27, punto 2.1, lettera c), 6° alinea.
In questo senso, l'art. 27, punto 2.1, lettera c) definisce la "sosta di servizio” come il periodo, nel corso del quale, il personale, “nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata”. Dunque, appare che il C.C.N.L., con gli articoli 27 e 77, abbia adottato, ai fini dell'indennità di lavoro fuori residenza, una nozione che comprende solo il lavoro effettivo e l'attività di riserva, cioè il periodo in cui il dipendente resta a disposizione del datore di lavoro presso
l'impianto al di fuori della residenza, ma non quanto costituisce il suo tempo libero, per quanto svolto al di fuori della residenza.
Un simile chiarimento con riguardo alla “sosta di servizio”, viceversa, non avrebbe avuto senso qualora le parti collettive avessero inteso remunerare con tale indennità ogni ora di lavoro trascorsa al di fuori della residenza, senza eccezioni, includendovi così anche il tempo libero, mentre avendo effettuato tale specificazione con riguardo al tempo di inattività lavorativa, ma passato “a disposizione” presso l'impianto, si viene a delimitare, in tal modo,
l'area di meritevolezza del beneficio nei termini suddetti.
D'altronde, per indennizzare il disagio di trovarsi al di fuori della residenza anche nel tempo libero, l'indennità di cui all'articolo 77 per le ore di lavoro effettivo e per quelle a disposizione è maggiorata, con significativi incrementi orari - cfr. lo stesso comma 2.1 nelle lettere da a) fino a c) - "per servizi con riposo fuori residenza" e "per servizi di accompagnamento notte".
Dunque, si deve ritenere che l'indennità sia da versarsi solo per le ore di lavoro effettivo
(nelle quali rientrano certamente anche i 15 minuti prima della partenza del treno) e per quelle in cui il dipendente rimanga a disposizione presso l'impianto di fuori della residenza.
Per quanto, infatti, la norma preveda la locuzione "per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro", la lettura in termini letterali della stessa deve essere accompagnata dalla suddetta analisi di tipo sistematico, cosicché deve essere inteso tale riferimento alle ore passate al di fuori della residenza che siano da ritenersi tempo di lavoro effettivo o di mantenimento del dipendente a disposizione del datore di lavoro nei termini suddetti.
Pertanto, non si può ritenere che l'indennità sia da corrispondere solo nei periodi a bordo treno (oltre ai 15 minuti prima della partenza dello stesso), ma sia da attribuirsi secondo
l'ermeneutica appena esposta”. Per analoghe ragioni va accolta, nei limiti dell'accertamento del diritto, la domanda relativa all'inclusione nell'orario di lavoro del tempo di attesa tra l'arrivo e la ripartenza del treno, durante il quale il lavoratore sosta in stazione ed è a disposizione del datore di lavoro.
L'art. 27, punto 2.1, lett. C) del CCNL prevede, infatti, che rientra nell'orario di lavoro la
“sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata” e questo è proprio il caso che ci occupa.
La disposizione contrattuale ricalca, del resto, la nozione di orario di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, la quale include nell'orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. (v. l'art. 1 comma 2, D. lgs 66/03) .
La Corte di Cassazione (sent, 1352/2016), ha, del resto, affermato che “la soluzione adottata dalla Corte UE conferma quindi l'impostazione assunta da questa Corte (…)” nel senso che non può ritenersi tempo di riposo, il quale non costituisce orario di lavoro , il tempo in cui il lavoratore “sia …obbligato a rimanere a disposizione del datore di lavoro, senza possibilità di disporre liberamente del proprio tempo od occuparsi di interessi personali”. Non è in discussione che nell'intervallo in questione il ricorrente indossi una divisa e abbia a seguito un trolley. Egli deve, comunque, restare in o nei pressi della stazione e, per espressa disposizione contrattual-collettiva, è a servizio della parte datoriale. In ogni caso, non è certamente nella stessa condizione in cui si trova una volta cessato il turno, quando è libero di andare a casa o dove ritiene.
Non possono invece essere accolte le richieste di condanna al pagamento di differenze retributive formulate dal ricorrente, in quanto esplorative poiché affidate all'ordine di esibizione di tutti i fogli turno del ricorrente dall'inizio del rapporto a oggi.
Il ricorrente, infatti, pur senza richiedergli una prova diabolica, avrebbe dovuto - quanto meno
- fornire un ragionevole criterio di quantificazione o un principio di prova, eventualmente integrabile con l'ordine di esibizione, strumento avente natura residuale.
***
9. Sull'incidenza degli istituti sino ad ora esaminati sul trattamento di fine rapporto, si osserva. L'art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie stabilisce che: “all'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile e dalla legge 29.5.197, n. 297. In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive definite nel presente CCNL: -
Minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68; Assegni ad personam pensionabili di cui al punto 4 dell'art. 68; - E.D.R. di cui al punto 5 dell'art. 68; - Aumenti periodi di anzianità, di cui all'art. 69; - Tredicesima e quattordicesima, di cui all'art. 70; - Indennità di funzioni
Quadri, di cui all'art. 71; - Salario professionale, di cui all'art, 72; - Indennità di lavoro notturno, di cui all'art. 75; - Indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all'art. 76; -
Compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1, dell'art. 79; - Indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1 dell'art. 80; - Indennità di turno, di cui all'art. 81; - Indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate, di cui all'art. 82”;
L'art. 84 del richiamato CCNL afferma espressamente che anche gli istituti dell'indennità di turno e dell'indennità per le lavorazioni in condizioni disagiate contribuiscono al calcolo del trattamento di fine rapporto. Il sig. è, pertanto, creditore della somma di € Parte_1
522,08 [(€ 2.703,40 + € 4.344,75): 13,5] a titolo di trattamento di fine rapporto.
Tenuto conto che il rapporto è ancora in essere, va accertato il diritto del ricorrente all'accantonamento della predetta somma.
10. Gli importi dovuti al lavoratore vanno maggiorati di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c..
11. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate di cui all'art. 82, 1.2. di categoria, e, per l'effetto, condanna CP_3 Controparte_1 al pagamento a favore del lavoratore di euro 2.703,40 oltre rivalutazione e interessi dal
[...] dovuto al saldo;
accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di turno prevista dall'art. 81 del CCNL di categoria e, per l'effetto, condanna al pagamento di euro Controparte_1
4.334,75 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
accerta che il tempo trascorso dal ricorrente presso la stazione fuori residenza costituisce orario di lavoro e il diritto all'accantonamento del TFR nella misura di euro 522,08; condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro
4.216,00, oltre 15% spese gen., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli