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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato in grado d'appello all'esito di udienza in presenza, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 12786/2022 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (avv. Maurizio Ferlini, avv. Maria Carla Olivieri);
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a San Giovanni in [...] il 13 CP_1 C.F._1 giugno 1989, residente in [...], rappresentato dalla amministratrice di sostegno (C.F. , nata a [...] C.F._2 Parte_1
il 26 marzo 1948 (BO), residente in [...] (avv.
[...]
Antonio Mumolo, avv. Paola Pizzi);
- APPELLATO
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – compartecipazione di soggetto disabile ai costi per la erogazione di servizi socio – assistenziali (frequenza a centro diurno semiresidenziale, servizio mensa e trasporto sociale)
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1856/2022 del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata in data 11.07.2022, accogliere il presente appello e per l'effetto così statuire:
Nel merito
In via principale
- Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria nonché ogni avversa richiesta di declaratoria di nullità e/o annullamento, revoca e/o modifica del decreto ingiuntivo n. 368/2021 emesso in data 01.02.2021 dal Giudice di Pace di Bologna, e conseguentemente, confermare integralmente il D.I. n. 368/2021 opposto.
In subordine pagina 1 di 26 - Dichiarare, comunque, tenuto e condannare il Sig. assistito dal suo CP_1
Amministratore di Sostegno sig.ra al pagamento in favore del CP_2 [...]
dell'importo di €. 634,70, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo Parte_1 effettivo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi del giudizio».
Per l'appellato:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dalla parte appellata ed in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di eventuale parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Bologna:
NEL MERITO
RESPINGERE l'appello proposto dal poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, RIGETTARE ogni e qualunque domanda e/o pretesa avanzata dall'appellante poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza n° 1856/22 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, pubblicata in data 11.07.2022 e, conseguentemente:
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 368/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna, in quanto infondato ed illegittimo e, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. , assistito dalla CP_1
Amministratrice di sostegno sig.ra , al . CP_2 Pt_1 Parte_1
Con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla produzione dei nuovi documenti del tutto irrilevanti e comunque inammissibili, rispetto ai quali la deducente difesa chiede la loro espunzione dal presente giudizio, anche alla luce del divieto della produzione di documenti nuovi, nonché per i motivi espressi in atti.
Ci si riferisce alla seguente produzione sub numeri:
III- Enti Locali Covid possibile taglio ai servizi pubblici- La Repubblica;
IV covid Regioni UE allarme buco da quasi 23 miliari enti locali – Sky TG 24;
V – I difficili equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 articolo sole 24 Ore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito di un approfondito confronto coi difensori delle parti, l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, 11 luglio 2022, n. 1856 proposto dal (di Parte_1 CP_ seguito, anche, con citazione notificata il 7 novembre 2022, alla signora Pt_1
pagina 2 di 26 quale amministratrice di sostegno del figlio disabile signor nato il CP_2 CP_1
13 giugno 1989 a San Giovanni in Persiceto (BO), residente ad Anzola Emilia (BO).
L'appellato, rappresentato dall'amministratrice di sostegno, si è costituita il 17 gennaio 2023 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Gli inviti a un accordo non sono stati accolti.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, di primo e secondo grado, noti alle parti.
3.
La sentenza impugnata ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1 febbraio 2021, n. 368 emesso dal Giudice di Pace di in Parte_1 favore del e recante l'ingiunzione a carico di Parte_1 CP_1
beneficiario di amministrazione di sostegno, di pagare la somma capitale di euro
[...]
634,70, oltre interessi legali e spese processuali, «a titolo di rette dovute dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2007, compresi», in relazione alle sette fatture (sei emesse nel 2007, una nel 2008) prodotte col ricorso ex art. 633 c.p.c.
Secondo il , invalido totale dalla Parte_1 CP_1 nascita, privo di reddito, è tenuto ad una «minima compartecipazione» alla retta giornaliera per la fruizione dei servizi resi (pasto, trasporto) in centro semiresidenziale nella misura prevista dalla deliberazione di giunta del MU di Anzola Emilia n. 61 del 16 maggio 2006 (euro 7,75 per assistenza diurna ed effettivo consumo del pasto;
euro 1,29 a tratta, dunque euro 2,58 di andata e ritorno, per l'effettivo trasporto).
La sentenza qui impugnata ha invece accolto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese processuali.
4.
Come pacifico in atti, nel periodo giugno – dicembre 2007 residente ad CP_1
Anzola Emilia, ha fruito di prestazioni assistenziali direttamente erogate dal MU di
[...]
. Parte_1
Dette prestazioni riguardano la frequenza al centro diurno semiresidenziale “Le Farfalle” (già “Cappuccini”), sito in , e il servizio mensa e trasporto Parte_1 sociale.
La compartecipazione ai costi delle prestazioni chiesta all'utente riguarda il servizio mensa e il trasporto sociale.
Sino al 31 dicembre 2007 il centro “Le Farfalle” è stato gestito dal
[...]
in forza dell'Accordo di programma per la gestione dei servizi sociali Parte_1 rivolti a minori e disabili sottoscritto il 5 settembre 2005 tra i Comuni del Parte_2
(Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, ,
[...] Parte_3 Parte_1
, Sant'Agata Bolognese) e l'
[...] Parte_4
L'Accordo di programma 5 settembre 2005, che individuava nel MU di Parte_1
il comune capofila, all'art. 8 in tema di «gestione economico finanziaria» richiama
[...] la deliberazione della Giunta regionale n. 1637 del 17 luglio 1996, «Direttiva regionale per pagina 3 di 26 l'identificazione degli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo sanitario nazionale».
Successivamente il centro “Le Farfalle” è stato gestito dalla Controparte_3
.
[...]
Come precisato nell'atto di appello, poiché era residente ad Anzola CP_1
Emilia, la retta a carico dell'utente teneva conto delle agevolazioni offerte ai residenti nel MU di Anzola Emilia che, come previsto dalla già citata deliberazione della giunta comunale n. 61 del 16 maggio 2006, copriva per il 50% i costi relativi alla retta pasto delle persone inserite presso i centri semiresidenziali.
Nessuna somma è stata versata da al MU di CP_1 Parte_1
per i servizi mensa e trasporto sociale ricevuti nel periodo giugno – dicembre 2007.
[...]
Non è qui in questione il principio generale della compartecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni assistenziali agevolate.
Si discute invece se, nel caso concreto e con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, l'ente erogatore può chiedere una, sia pur contenuta, compartecipazione ai costi delle prestazioni quando il beneficiario delle stesse è privo di redditi in senso proprio, per essere solo percettore di pensione di invalidità e di assegno di accompagnamento in ragione della sua grave disabilità.
Tale possibilità è stata espressamente esclusa dal legislatore nazionale nel 2016
5.
Sostiene l'appellante che, in forza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al tempo dei fatti (2007), il signor deve compartecipare, per una quota, ai CP_1 costi dei servizi socio - sanitari integrati sostenuti dall'ente pubblico per lo svolgimento dell'attività assistenziale.
Come si legge nell'atto di appello, in primo grado il richiamando, fra le altre Pt_1 disposizioni, l'art. 49 della legge regionale Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 in tema di concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, aveva affermato:
«- di aver sempre operato in modo corretto e legittimo, nel pieno rispetto della normativa nazionale (D. lgs. 109/1998), regionale (art. 49 L.R. Emilia Romagna n. 2/2003 e Dgr n. 875/1993) e comunale (deliberazioni Giunta n. Parte_1
142/2004; n. 21/2005; n. 82/2007 e deliberazione del MU di Anzola dell'Emilia n. 17/2007);
- che tali disposizioni prevedevano una minima compartecipazione alla retta giornaliera per la fruizione dei servizi dei Centri Semiresidenziali, tra i quali appunto ″Le e Parte_5 precisamente: - €. 7,75 per l'assistenza diurna e l'effettivo consumo del pasto;
- ed €. 1,29 a tratta (€. 2,58 andata/ritorno) per l'effettivo trasporto;
- che malgrado il mancato pagamento della retta, detto MU aveva sempre garantito, senza alcuna interruzione, al sig. il servizio assistenziale;
CP_1
- che essendo l'insoluto riferibile al periodo giugno - dicembre 2007, le scelte del le regole di gestione e le richieste degli utenti come il sig. di usufruire del Pt_1 CP_1 servizio pubblico, erano (sono) da valutare nella cornice normativa dell'epoca, in virtù del pagina 4 di 26 principio tempus regit actum, secondo cui ogni atto trova il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore al tempo in cui è stato posto in essere»;
- che «il debito del sig. ei confronti dell'Amministrazione rappresentava un fatto CP_1 storico incontestato poiché gli atti e i provvedimenti comunali preordinati alle richieste di pagamento delle rette di frequenza (ovvero le delibere sulle tariffe e sulla compartecipazione economica a carico dei richiedenti i servizi di trasporto e mensa presso i centri diurni per disabili sulle quali l'ente comunale fonda la propria azione), dovevano (devono) considerarsi definitivi, in quanto non impugnati e pertanto perfettamente idonei all'esplicazione di ogni effetto di legge».
Con l'atto di appello il ha dedotto tre motivi di Parte_1 impugnazione, denunciando:
1) errata e incompleta ricostruzione della normativa vigente all'epoca dei fatti e mancata applicazione delle norme che ratione temporis regolavano la materia (v. anche i paragrafi 7 e 8 che seguono);
2) violazione dell'art. 11 delle preleggi al codice civile secondo cui la legge non ha effetto retroattivo e violazione del principio tempus regit actum;
3) difetto del potere di disapplicazione da parte del giudice di primo grado.
6.
Nella comparsa di costituzione dell'appellato si rileva che divenuto CP_1 maggiorenne il 13 giugno 2007, al tempo dei fatti era privo di reddito non avendo mai potuto lavorare perché, come confermato nel 2007 dall' affetto da «paralisi Parte_4 cerebrale infantile con tetraparesi spastica», invalido con «totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (doc. 2 del fascicolo di primo grado).
E' pacifico che l'appellato non ha mai percepito reddito.
7.
L'appellante precisa che all'appellato sono state applicate le rette stabilite con deliberazione n. 61 del 16 maggio 2006 della giunta del (non Controparte_4 prodotta dall'appellante, ma menzionata nella lettera 22 maggio 2006 inviata dal direttore dell'area dei servizi alla persona del al Controparte_4 Parte_1
, doc. 10, e nella deliberazione n. 17 del 13 marzo 2007 della giunta del
[...] [...]
, doc. 8 nel giudizio di primo grado, ora a pag. 69 del file PDF di centoventi CP_4 pagine prodotto dall'appellante), rette confermate con deliberazione n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8).
Dunque, la delibera comunale applicata al caso di specie è deliberazione della giunta del MU di Anzola Emilia n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8), avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti», la quale, fra l'altro, richiama la precedente deliberazione n. 61 del 16 maggio 2006; tiene ferme le tariffe del 2006, pur dando atto che si è «in attesa di più precise disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna»; conferma anche per l'anno 2007 la copertura, ad opera del del 50% dei costi relativi alla retta pasto «a carico Pt_1 dei propri cittadini inseriti presso i centri semiresidenziali»; nulla dice espressamente a pagina 5 di 26 proposito della rilevanza, per la determinazione della quota di compartecipazione a carico degli utenti, delle provvidenze assistenziali riconosciute alle persone disabili.
8.
In primo grado il ha prodotto come doc. 11 il Regolamento comunale di servizi Pt_1 socio – assistenziali del MU di Anzola Emilia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2007, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 24 febbraio 2011. Gli artt. 34 e seguenti riguardano, genericamente, la quota di compartecipazione degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate e i criteri per la determinazione della retta, con riguardo anche ai servizi di accoglienza in centro diurno (art. 35), pasto e accompagnamento al centro diurno (art. 36), ma non contengono specifiche previsioni e rimandano alle determinazioni della giunta comunale.
Il doc. 12 prodotto dal in primo grado (ora a pag. 93 del file PDF di centoventi Pt_1 pagine prodotto dall'appellante) è uno schema riassuntivo dei dati relativi alle fatture, sei del 2007 e una del 2008, prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo.
A sostegno della correttezza del proprio operato e della fondatezza della domanda di condanna, il come già aveva fatto in primo grado, richiama nell'atto di appello una Pt_1 serie di atti o fonti, di rango diverso, e in particolare:
- la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (prodotta dall'appellato come doc. 11);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (cui farà seguito il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate»), poi modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»;
- la legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2, recante «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», della quale viene messo in evidenza l'art. 49, la cui rubrica recita: «compartecipazione al costo delle prestazioni».
E' opportuno, dunque, iniziare la ricostruzione del quadro normativo soffermandosi sugli atti invocati dall'appellante a fondamento della domanda di condanna.
Negli scritti conclusionali il ha richiamato anche altri atti, di cui pure si dirà. Pt_1
8.1.
La deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti», è stata integrata e modificata con pagina 6 di 26 deliberazione 23 novembre 1993 n. 5878, num. reg. proposta: SOC/93/45784, avente ad oggetto «conferma della direttiva per la integrazione di prestazioni sociali, sanitarie, e a rilievo sanitario erogate nei con-fronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sani-tari previsti dalla direttiva reg.le n. 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti». https://servizissiir.regione.
[...]
Email_1
[...]
La deliberazione n. 875/1993 distingue due tipi di attività o prestazioni:
a) le attività, o prestazioni, sanitarie e sociali di rilievo sanitario (cfr. Cass., sez. III, Sez. 3 ord. 29 luglio 2024, n. 21162; Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590; Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2023, n. 2038; Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776; Trib. Verona, sez. III, 8 luglio 2022, n.1293);
b) le attività, o prestazioni, socio – assistenziali, quali le cosiddette spese alberghiere (ad esempio, il vitto) o il trasporto (trasferimento dal domicilio del disabile al presidio e viceversa).
Le prime sono a carico del fondo sanitario, le altre a carico dei comuni, singoli o associati. Per queste ultime è prevista una quota di compartecipazione alle spese a carico dell'utente.
Nel determinare la quota di compartecipazione a carico dell'utente la direttiva n. 875/1993 fa riferimento anche ai «redditi individuali dell'utente» comprensivi anche delle pensioni e indennità «a qualunque titolo percepite».
Per i redditi «personali» o «individuali» dell'utente superiori ad una certa soglia la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente.
La direttiva n. 875/1993 richiama, fra gli altri, gli artt. 8 (il cui testo originario era: «Art. 8 Concorso al costo delle prestazioni. - Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche. / E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti»), 10, 22 e 24 della l. regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (B.U.R. n. 8 del 16 gennaio 1985) in tema di riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, legge abrogata dall'art. 64 della l. regionale 12 marzo 2003, n. 2.
Questo il testo originario della direttiva n. 875/1993:
«La Giunta della Regione Emilia Romagna
Constatato:
[…]
Visto:
[…]
Preso atto che:
[…]
Delibera di emanare la seguente direttiva:
pagina 7 di 26 a) nell'ambito delle attività all'interno dei presidi socio-sanitari per disabili adulti, previsti dalla direttiva regionale n. 560/91, si individuano, quali prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario, quelle che concorrono alla realizzazione del progetto riabilitativo individualizzato;
b) nell'ambito dei summenzionati presidi si individuano, quali attività socio-assistenziali, quelle riconducibili alle cosiddette spese alberghiere (vitto pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota parte spese generali) nonché quelle di trasporto intese come trasferimento dal domicilio al presidio e viceversa;
c) sono a carico del Fondo Sanitario gli oneri connessi alle attività di cui al punto a) e al relativo personale, ivi comprese le attività a rilievo sanitario che richiedono personale e tipologie di intervento proprie dei servizi socio-assistenziali in assenza delle quali il progetto riabilitativo non risulterebbe unitario e globale. Per gli oneri di cui alle attività individuate al punto b) i comuni singoli o associati provvederanno ai sensi del D.P.R. 616/77 e della L.R. n. 2/85;
d) è a carico degli utenti quota-parte delle spese assistenziali di cui al punto b).
Le quote di partecipazione, che rappresentano un indicatore degli oneri di cui al richiamato punto b), vanno determinate avendo a riferimento:
1) le spese che un cittadino normodotato sostiene per il proprio mantenimento, desunte in base ai parametri individuati a livello nazionale dall'ISTAT sui consumi delle famiglie;
2) i redditi individuali dell'utente, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite, accertabili anche attraverso dichiarazione dell'interessato o del tutore.
Per il 1993, in via sperimentale e al fine anche di favorire il processo di omogeneizzazione sul territorio regionale, tali quote vengono così fissate:
- per le strutture a carattere diurno in:
L. 10.000 per ogni unità di pasto effettivamente consumato;
L.
5.000 per ogni unità inscindibile - di andata e ritorno - di trasporto effettivamente usufruito;
- per le strutture a carattere residenziale in:
L. 18.000 giornaliere per i pasti, per le effettive presenze;
L. 10.500 per ogni pernottamento effettivo.
Le quote di cui sopra si riferiscono a redditi personali superiori a L.
1.000.000 e comprendono una percentuale di spese generali.
Per redditi inferiori la quota a carico dell'utente e da calcolarsi proporzionalmente, salvo quanta previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 2/85. delibera inoltre di attivare nel corso del 1993, date le caratteristiche di sperimentalità, il monitoraggio sulla applicazione della presente direttiva con verifiche a cadenza semestrale».
La distinta, ma coeva, deliberazione n. 876 del 9 marzo 1993 contiene invece la "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali-sanitari semiresidenziali e residenziali" (CCARER 25/3/1993, prot. n. 1997/1300) ed è stata integrata e modificata con deliberazioni n. 5106 del 12 ottobre 1994 e n. 351 del 6 marzo 1996. Si veda anche la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999 n. 477, i «Criteri per l'individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per l'assistenza specifica nei pagina 8 di 26 servizi semiresidenziali e residenziali per anziani e per disabili in possesso dell'autorizzazione al funzionamento prevista dalle norme regionali», che ha approvato, riportandoli nell'allegato 1, i criteri per la individuazione omogenea dei costi per l'assistenza medica generica e l'assistenza specifica nelle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili sottoposte ad autorizzazione al funzionamento in base alle norme regionali vigenti (https://bur.regione.
[...]
). Email_2
La deliberazione n. 875/1993 è stata prodotta dall'appellato nel suo testo originario (doc. 11).
Tale deliberazione è menzionata in alcuni atti emanati dagli enti erogatori (v. le produzioni dell'appellante), quali, ad esempio:
- la deliberazione n. 142 del 15 luglio 2004 della giunta comunale del MU di
[...]
avente ad oggetto «Accordo di programma per la riorganizzazione dei Parte_1 servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004» (doc. 5);
- la deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2005 della giunta comunale del MU di
[...]
avente ad oggetto «Accordo di programma per la riorganizzazione dei Parte_1 servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004» (doc. 6): in tale atto si citano non solo la deliberazione n. 875/1993 della giunta regionale «che indica le modalità di partecipazione alle spese degli utenti», ma anche «la deliberazione n. 474 del 10.4.2002
[rectius, 2001, n.d.r.] con cui la Giunta Regionale ha modificato la propria precedente 875/93, per consentire l'introduzione del calcolo della situazione economica degli utenti a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 109/98 e del D. Lgs. 130/2000, relativi all'ISEE» e «la nota del 28.2.2002 con cui l' ha dato disposizioni ai distretti Parte_6 per l'applicazione della sopracitata 474/2001».
La deliberazione n. 875/1993 non è menzionata invece dalla deliberazione n. 82 del 26 aprile 2007 della giunta comunale del MU di avente ad Parte_1 oggetto «Approvazione delle tariffe relative ad interventi di competenza del servizio sociale. Esercizio 2007» (doc. 7), né dalla deliberazione n. 17 del 10 marzo 2007 della giunta comunale del MU di Anzola Emilia avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti» (doc. 8), la quale aveva «Considerato opportuno, in attesa di più precise disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna in merito a quanto sopra, mantenere in essere quanto già stabilito per l'anno 2006».
Come si dirà più avanti, la deliberazione n. 875/1993, in quanto ritenuta «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta», è stata modificata dalla deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2021, n. 474, relativa, appunto, alla parziale modifica della direttiva regionale 875/93, prodotta dall'appellata come documento 13.
8.2.
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Al d.lgs. n. 109/1998 farà seguito il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei pagina 9 di 26 soggetti che richiedono prestazioni agevolate» (G.U. n. 161 del 12 luglio 1999), entrato in vigore il 27 luglio 1999.
Nella stessa data viene emanato il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Il d.lgs. n. 109/1998 sarà modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000).
L'art. 2, d.lgs. n. 130/2000 sostituisce l'art. 2, d.lgs. n. 109/1998 in tema di «criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente».
L'art. 3, d.lgs. n. 130/2000 modifica l'art. 3, d.lgs. n. 109/1998, la cui rubrica viene sostituita dalla seguente: «Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori»
Nella nuova formulazione, il comma 1 dell'art. 3, d.lgs. n. 109/1998 consente agli enti erogatori di prevedere «criteri ulteriori di selezione dei beneficiari», ossia diversi dall'ISEE:
«1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima».
Viene altresì introdotto, fra l'altro, uno nuovo comma all'interno dell'art. 3, d.lgs. n. 109/1998, che prende il numero 2-ter e riguarda le «prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo» in favore di disabili gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, e nel quale compare un cenno alla «situazione economica del solo assistito» e alle « modalità di contribuzione al costo della prestazione»:
«2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»
Al tempo dei fatti per cui è causa il d.p.c.m., cui l'art. 3, comma 2-ter, cit. rinvia ai fini dell'attuazione, non era stato adottato.
pagina 10 di 26 Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 296, che non ha toccato in modo specifico le questioni qui dibattute, ha escluso che l'art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 109/1998 (come introdotto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 130/2000) costituisca un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa residuale relativa ai servizi sociali. Peraltro, tale pronuncia ha ritenuto irrilevante nel giudizio a quo, e dunque non ha analizzato, l'art. 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata adozione del previsto d.p.c.m. (che sarà adottato un anno dopo: d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159); né ha preso posizione sull'art. 49, comma 2, legge Regione Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2, essendosi limitata a menzionarla a proposito dell'inattuazione, nel periodo considerato dalla decisione, della nuova disciplina per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali.
8.3.
La legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 reca «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (G.U., 3a serie speciale - Regioni n. 26 del 28 giugno 2003, pag. 40, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/06/28/003R0270/s3, e in Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 13 marzo 2003).
L'appellante ne richiama in particolare l'art. 49.
L'art. 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è collocato nel titolo VII intitolato a «risorse e finanziamento del sistema integrato».
Nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», così disponeva:
«1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».
L'art. 49, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2 è stato modificato dall'art. 49 della l. reg. 22 dicembre 2009, n. 24 (in Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 dicembre 2009, https://bur.regione.
[...]
) la cui rubrica recita, Email_3 appunto, «Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale».
Il comma 1 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«1. L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio- sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla base del pagina 11 di 26 principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica;
tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico;
è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.
4. E' istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pagina 12 di 26 pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo."».
Il comma 2 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica».
Nel 2019 la previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 è stata soppressa dall'art. 15, l. reg. 10 dicembre 2019, n. 29, recante «Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020» (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 408 del 10 dicembre 2019, https://bur.regione.emilia-romagna.it/area- bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-408-del-10-12-2019-parte-prima.2019-12- 09.8358758057/bollettino_view/++widget++form.widgets.pdf_firmato/@@download).
9.
Il quadro normativo legislativo e regolamentare è piuttosto complesso.
Oltre a quelle espressamente invocate dal nell'atto di appello (v. il paragrafo Pt_1
8), occorre richiamare altre fonti, alcune delle quali menzionate dal negli scritti Pt_1 conclusionali, anche per un, sia pur sommario, cenno all'evoluzione della materia.
9.1.
La l. 8 novembre 2000, n. 328 è la «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (G.U., n. 265 del 13 novembre 2000, suppl. ordinario n. 186).
Nessuna delle disposizioni in essa contenuta prevede che nel determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio – sanitarie loro erogate debba tenersi conto dell'attribuzione di provvidenze assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, riconosciute al soggetto disabile.
Piuttosto, la l. n. 328/2000: riserva al governo il compito di predisporre ogni tre anni un «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali» (art. 18, comma 1) che indichi, fra l'altro, «[…] a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica; […] g) i criteri pagina 13 di 26 generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3); dispone che spetta alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in tema di ISEE, «in particolare» l'esercizio delle funzioni concernenti «[…] l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l)); prevede che l'accertamento della condizione economica del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge stessa, sia effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (art. 25).
9.2.
Il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» (G.U., serie generale, n. 129 del 6 giugno 2001), contiene solo previsioni del tutto generiche in tema di:
- partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2: «2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi […]»);
- rispetto del principio, fra gli altri, di copertura finanziaria (art. 4, comma 1);
- «criteri di finanziamento» (art. 5, commi 1 e 2:
«1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni»).
Si veda anche l'allegato 1 che, nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 e con riferimento fra altro alle prestazioni a tutela del disabile in regime semiresidenziale, stabilisce una ripartizione dei costi (70% a carico del SSN, 30% a carico dei Comuni) «fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale»: ancora una volta, una previsione del tutto generica rispetto allo specifico problema qui in esame.
Una cosa è prevedere la compartecipazione dell'utente, anche disabile, alla spesa in relazione ai singoli interventi, un'altra è stabilire che per determinare an e quantum di tale compartecipazione si debba tenere conto anche delle somme che il disabile percepisce a titolo di indennità di accompagnamento o di pensione di invalidità.
Dunque, il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, menzionato dall'appellante in memoria di replica, non può essere invocato quale fondamento normativo della pretesa creditoria del Pt_1
pagina 14 di 26 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sostituisce l'art. 117 cost. e attribuisce alle Regioni la competenza legislativa di tipo residuale in materia di servizi sociali.
9.3.
Il d.p.c.m. 29 novembre 2001 reca «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» (G.U., serie generale, n. 33 dell'8 agosto 2002, supplemento ordinario n. 26).
Verrà integralmente sostituito dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
9.4.
Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276) contiene «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».
L'art. 5, concernente la «Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie», demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere «le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […]».
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, cit., verrà adottato il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.
E' l'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 ad includere la percezione ad opera del disabile di somme a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario, e dunque anche a titolo di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento, nella nozione di reddito disponibile rilevante per l'ISEE (v. di seguito il paragrafo 9.5), ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo (v. le sentenze del Consiglio di Stato numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016) ed è stata abbandonata dallo stesso legislatore nel 2016 (art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, l. 26 maggio 2016, n. 89).
Si rimanda a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, secondo cui «basta correggere l'art. 4 del DPCM [il riferimento è all'art. 4, comma 2, lett. f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, n.d.r.] e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo [l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013, n.d.r.] ha scelto di trattare le citate indennità come redditi».
pagina 15 di 26 9.5.
Il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», emanato in base al citato art. 5, d.l. n. 201/2011, è entrato in vigore l'8 febbraio 2014 (in G.U., parte prima, n. 19 del 24 gennaio 2014, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/01/24/19/sg/pdf; testo aggiornato https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=).
La lettera f) dell'art. 1 definisce le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:
«f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi»).
L'art. 4 determina l'«indicatore della situazione reddituale». Si veda in particolare il comma 2, lettera f), secondo cui tra le componenti da sommare per ottenere il reddito di ciascun componente il nucleo familiare rientrano anche «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)».
Questa disposizione verrà annullata dal giudice amministrativo.
L'art. 5 regola l'indicatore della situazione patrimoniale mentre l'art. 6 individua le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
9.6.
A seguito delle tre decisioni del Consiglio di Stato depositate il 29 febbraio 2016 che confermano le sentenze del TAR Lazio di annullamento dell'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, viene approvato il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» (G.U. n. 73 del 29 marzo 2016), convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2016), il cui art.
2-sexies, introdotto in sede di conversione in legge, esclude espressamente dal reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 124/2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti a qualunque titolo «in ragione della condizione di disabilità» se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF (così il comma 1, lettera a)), lasciando «salve», fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, «le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti» (così il comma 3).
Questo il testo dell'art.
2-sexies come introdotto dalla legge di conversione:
«Art.
2 -sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità).
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore pagina 16 di 26 della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
pagina 17 di 26 9.7.
Modifiche al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 sono state apportate dal d.p.c.m. 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025.
Si vedano, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), d.p.c.m. n. 13/2025, che ha così modificato l'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. 159/2013:
«1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»; nonché l'art. 1, comma 3, d.p.c.m. n. 13/2025, che ha così modificato l'art. 4, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/2013:
«3) al comma 5, le parole: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89».
10.
Particolare rilievo, anche per una migliore comprensione dei principi regolatori della materia, assumono le vicende relative al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, cui si è fatto cenno nei paragrafi 9.5, 9.6, e 9.7.
Nella sua originaria versione, l'art. 4 del d.p.c.m. n. 159/2013 aveva regolato l'indicatore della situazione reddituale (questo il comma 1: «L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU»), stabilendo al comma 2 che:
«2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
pagina 18 di 26 […]».
Il d.p.c.m. n. 159/2013, adottato sulla base del d.lgs. n. 109/1998, è stato annullato nella parte in cui considerava quali componenti del reddito rilevante ai fini ISEE anche trattamenti fiscalmente esenti, come quelli aventi natura indennitaria o compensativa, e dunque anche l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità (art. 4, comma 2, lettera f)).
Si rinvia alle decisioni del TAR Lazio confermate dalle sentenze c.d. gemelle Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 838, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 842 (le ultime due emesse su appello principale dell'amministrazione).
Come affermato da Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, «[…] che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile. È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'ISEE di siffatte indennità compensative, per l'evidente ragione che tal sistema s'articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità. […]».
L'originaria portata dell'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. 159/2013 è stata poi ridotta dall'art.
2-sexies, comma 1, lettera a), d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016 («[…] a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF») e dal d.p.c.m. 14 gennaio 2025, n. 13 (v. supra i paragrafi 9.6. e 9.7.).
11.
Il Giudice di Pace, dopo aver premesso, fra l'altro, che, come pacifico il signor CP_1 percepisce una pensione di invalidità di euro 299,99 e di un assegno di accompagnamento di euro 517,84, ha ravvisato la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto:
pagina 19 di 26 - il d.lgs. n. 109/1998 «non appare dirimente» perché il solo riferimento alla situazione economica dell'assistito non consente in modo certo e univoco come detta situazione vada determinata per stabilire la quota di compartecipazione alle spese assistenziali;
- le pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato hanno «dichiarato contra legem» il d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159;
- secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Tribunale di Bologna), il principio secondo cui la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento non possono essere presi in considerazione per stabilire la quota di compartecipazione del disabile ai costi di erogazione dei servizi socio – sanitari opera anche nel quadro della disciplina precedente all'entrata in vigore del d.p.c.m. n. 159/2013.
12.
I motivi di appello, richiamati al paragrafo 5, sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati proprio alla luce della disciplina applicabile al tempo dei fatti per cui è causa (2007).
Va dunque confermata la decisione di primo grado, sia pure all'esito di un percorso interpretativo diverso.
Il rigetto dell'appello consegue alla mancata individuazione di disposizioni di legge idonee a costituire fondamento normativo della pretesa creditoria affermata dal Pt_1
12.1.
Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Costituzione).
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta allo Stato indicare «i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3, l. 8 novembre 2000, n. 328), mentre è compito delle Regioni provvedere alla «definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l), l. 8 novembre 2000, n. 328; cfr. anche l'art. 5 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001).
I «criteri generali» che disciplinano la compartecipazione degli utenti ai costi di erogazione dei servizi socio – sanitari sono pertanto stabiliti dallo Stato e sulla base di questi le Regioni definiscono i «criteri per la determinazione del concorso degli utenti» al costo delle prestazioni.
12.2.
L'art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE al fine, fra l'altro, di «adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale».
pagina 20 di 26 Tale compito è stato assolto dal d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 che, per la prima volta, ha espressamente incluso nel reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011 anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari «a qualunque titolo percepiti», senza escludere quelli riconosciuti ai disabili (art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. cit.). Tale inclusione non era imposta dalla fonte sovraordinata avente forza di legge, ossia l'art. 5, d.l. n. 201/2011, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nelle tre decisioni gemelle del 2016 (v. supra il paragrafo 9.4).
Il richiamo alla disciplina così posta dallo Stato non giova però al
[...]
per ragione assorbente: l'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. Parte_1
159/2013 è disposizione entrata in vigore dopo i fatti per cui è causa e dunque inapplicabile nel caso di specie;
oltretutto, esso è stato dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo nella parte in cui include nel reddito disponibile i trattamenti attribuiti all'utente in ragione della sua disabilità (v. il paragrafo 10).
Né giova all'appellante la generica clausola di salvezza di cui al comma 3 dell'art.
2- sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, conv. con modificazioni in l. 26 maggio 2016, n. 89 («3. […]. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti»), dovendosi preliminarmente stabilire, e sul punto la clausola nulla dice, quali fossero le «disposizioni previgenti» applicabili, ratione temporis, al caso di specie.
12.3.
La soluzione a tale problema non si rinviene nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in tema di «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Irrilevante nel presente giudizio è l'individuazione, ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, di «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche» (art. 1).
L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene determinato secondo i criteri di cui all'art. 2.
E' vero che l'art. 3, la cui rubrica recita «integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori», al comma 2-ter dà rilievo, «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria», alla «situazione economica» dell'assistito «anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione» («2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto pagina 21 di 26 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»), ma la genericità della formula impiegata, ossia «situazione economica», non consente di ricomprendere in essa anche trattamenti quali la pensione di invalidità o l'assegno di accompagnamento.
Nessuna disposizione contenuta nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (richiamato, ad esempio, dall'art. 18, comma 3, lettera g), l. 8 novembre 2000, n. 328) stabilisce che per determinare il concorso dell'utente al costo del servizio si debba tenere conto anche dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari collegati alla disabilità del percettore e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Lo stesso vale per il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 109/1998, secondo cui l'ISEE rileva «ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate» e va determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 (art. 2, comma 1, d.p.c.m. cit).
12.4.
Il fondamento normativo della pretesa creditoria vantata dal MU non può ritrovarsi neppure nella legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (v. supra paragrafo 8.3.).
E' qui sufficiente rilevare che nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», si componeva di un solo comma a contenuto sostanzialmente programmatico («1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109») e che al tempo dei fatti per cui è causa, ossia nel 2007, non era stata adottata (né lo sarà successivamente) la direttiva menzionata nell'articolo in esame con la quale il consiglio regionale avrebbe dovuto definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato.
Ai fini della decisione, dunque, non è neppure necessario esaminare l'art. 49 nella più articolata versione conseguente alle modifiche introdotte nel 2009 (v. supra paragrafo 8.3.).
12.5.
Infine, nessun elemento a sostegno di quanto affermato dall'appellante può trarsi dalla deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (v. supra, paragrafo 8.1.).
e ciò per una pluralità di ragioni:
pagina 22 di 26 - si tratta di un atto amministrativo remoto, addirittura anteriore al d.lgs. n. 109/1998 e alla introduzione dell'ISEE e alla stessa approvazione della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che demandava a una (mai approvata) direttiva del consiglio regionale il compito di definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato;
- a quanto allegato e documentato dall'appellato (si veda il non contestato doc. 13; ma si veda già quanto risultante dalla deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2005 della giunta comunale del MU di avente ad oggetto «Accordo di Parte_1 programma per la riorganizzazione dei servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004», doc. 6 prodotto dal , e in assenza di convincenti ed efficaci obiezioni Pt_1 dell'appellante, la deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 era stata espressamente modificata nel 2001 dalla stessa Giunta regionale perché da ritenersi «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta»: la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474, prodotta dall'appellato come doc. 13, non solo aveva modificato la direttiva regionale di cui alla deliberazione n. 875/93, ma addirittura aveva espressamente escluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità dalla valutazione reddituale dell'utente spettante agli enti erogatori (la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 risulta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 ed è reperibile in https://bur.regione.
[...]
Email_4
«Direttiva regionale 875/93, recante: "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio- sanitari previsti dalla direttiva 560/91". Parziale modifica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 328/00 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali";
- in particolare l'art. 8, della medesima legge, che alla lett. 1) individua tra le funzioni delle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g); constatato che:
- i criteri di cui al comma 3, lettera g) del sopra richiamato art. 18 saranno definiti tenuto conto dei principi stabiliti dal DLgs 109/98 e indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo;
- l'art. 25 della sopra citata Legge 328/00, ai fini della verifica della condizione economica del richiedente per l'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, richiama il DLgs 109/98, così come modificato dal DLgs 130/00; visto che il DLgs 130/00 al comma 4 - 2 ter dell'art. 3 relativamente alle prestazioni assistenziali di natura socio-sanitaria rivolte a persone con handicap grave rinvia alla emanazione di apposito DPCM finalizzato anche ad evidenziare la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione;
considerato che
la Giunta regionale con deliberazione 875/93 aveva fornito indirizzi in merito alla partecipazione alla spesa da parte degli utenti assistiti nei presidi socio-sanitari di cui alla direttiva regionale 560/91, oggi modificata con la direttiva regionale 564/99; pagina 23 di 26 preso atto che limitatamente a tali indirizzi la direttiva 875/93 deve intendersi superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta;
considerata la necessità, in attesa della emanazione del DPCM di cui al DLgs 130/00, art. 3, comma 4 - 2 ter, che consentirà a questa Amministrazione di assolvere alle funzioni previste all'art. 8, lett. l) della richiamata Legge 328/00, di fornire indicazioni transitorie che consentano l'adozione di comportamenti il più possibile omogenei sul territorio regionale nella materia di cui trattasi;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Servizi socio sanitari" dr. in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
Persona_1
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla legittimità della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare in via transitoria, in attesa della emanazione degli atti richiamati in premessa, la parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 875/93, relativamente a quanto in essa indicato in riferimento alle modalità di individuazione dei redditi da considerarsi ai fini della partecipazione alla spesa dell'utente per le attività socio- assistenziali;
2) di stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna».
Non risulta che prima dell'adozione della deliberazione della giunta del
[...]
n. 17 del 13 marzo 2007, quella applicativa delle tariffe (2006) che l'appellato CP_4 invoca, la Regione Emilia – Romagna abbia emanato una direttiva a modifica di quella contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474.
La deliberazione n. 474/2001, escludendo la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dai componenti della situazione economica («reddituale» dice la deliberazione) valutata ai fini della compartecipazione dell'udienza ai costi dei servizi socio assistenziali, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa come immanente nel sistema un principio - operante anche prima del d.l. n. 42/2016 - di tutela della salute del disabile seguito dalle già citate sentenze gemelle del 2016 del Consigli dio Stato, e ancora da T.A.R. Emilia – Romagna, 27 settembre 2017, n. 637, S. c. MU di Bologna;
confermato da Cons. Stato, sezione terza, 25 agosto 2022, n. 7452, MU di Bologna c. S., riguardante l'annullamento delle richieste di quota di contribuzione per servizi sociali diurni per disabili (pasto e trasporto) erogati fra gennaio 2010 e giugno 2011; recepito da Cass., sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3328, S. c. MU di Bologna (frequenza di centro diurno nel 2012) e Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3332, S. c. MU di Bologna (frequenza di centro diurno nel 2013).
pagina 24 di 26 Merita un cenno, anche con riferimento al diverso profilo, qui non rilevante, della eventuale compartecipazione dei familiari del beneficiario, Cass., sez. lav., ord. 29 ottobre 2020, n. 23932 (il caso riguardava la pretesa, bei confronti della madre di soggetto ricoverato negli anni 2003 – 2004 in una residenza sanitaria per disabili, vantata dal MU che aveva già incamerato la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento del disabile) che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«l'accoglienza di disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari»;
«il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del MU erogatore non può avere corso presso i familiari, dopo l'entrata in vigore della L. 328/2000, secondo la disciplina dell'art. 1 L. 1580/1931 e ciò anche prima dell'abrogazione di tale norma ad opera del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, né esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati»;
13.
Su tali premesse e avuto riguardo al cao di specie, gli atti amministrativi richiamati dall'appellante, ed in particolare la deliberazione della giunta del di Anzola Emilia Pt_1
n. 17 del 13 marzo 2007, vanno disapplicati perché privi del necessario fondamento normativo e contrari alla disciplina legislativa, e alla stessa direttiva regionale n. 474/2001, laddove includono la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento tra i componenti del reddito da valutare ai fini della compartecipazione dell'utente - disabile ai costi di erogazione delle prestazioni socio – sanitarie e accessorie di cui si discute nella presente causa.
In particolare, va disapplicata, perché illegittima in parte qua, la deliberazione della giunta del MU di Anzola Emilia n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8), avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti», posta alla base della pretesa creditoria del Pt_1
14.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
15.
La presente decisione giunge, secondo un autonomo percorso interpretativo, a conclusioni analoghe a quelle esposte in vari precedenti del Tribunale di Bologna, a partire da Trib. Bologna, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 2331, confermata da App. Bologna, sez. II, 10 luglio 2025, n. 1249, seguita da Trib. Bologna, sez. II, 22 novembre 2021, n. 2777 (sentenza non definitiva), relativa a controversia tra le stesse parti qui in causa, a sua volta confermata da App. Bologna, sez. I, 19 agosto 2025, n. 1447; Trib. Bologna, sez. II, 5 novembre 2021, n. 2608, relativa alle prestazioni erogate dal centro semiresidenziale “Le Farfalle” a disabile pagina 25 di 26 grave nel periodo giugno 2009 - gennaio 2018; Trib. Bologna, sez. II. 18 ottobre 2022, n. 2564 con riferimento al periodo gennaio 2008 – ottobre 2015; Trib. Bologna, sez. II, 8 gennaio 2024, n. 42 (non impugnata) relativo al servizio di assistenza semiresidenziale reso a disabile grave (percettore di invalidità di euro 295,99 e assegno di accompagnamento di euro 517,84, per il complessivo importo mensile di euro 813,83, privo di reddito, con ISEE pari a zero) e alla delibera del MU di Anzola dell'Emilia 22 maggio 2006
16.
Le spese del giudizio di appello, attese le conclusioni, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
17.
Per legge opera il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dal IN PERSICETO avverso LA Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna, 11 luglio 2022, n. 1856;
- condanna il IN PERSICETO a pagare a Parte_1 CP_1 rappresentato dall'a.d.s. le spese processuali del grado che liquida in euro CP_2
862,00 per compenso, oltre RF 15%, CP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato in grado d'appello all'esito di udienza in presenza, la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 12786/2022 R.G. promossa da
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore (avv. Maurizio Ferlini, avv. Maria Carla Olivieri);
APPELLANTE contro
(C.F. , nato a San Giovanni in [...] il 13 CP_1 C.F._1 giugno 1989, residente in [...], rappresentato dalla amministratrice di sostegno (C.F. , nata a [...] C.F._2 Parte_1
il 26 marzo 1948 (BO), residente in [...] (avv.
[...]
Antonio Mumolo, avv. Paola Pizzi);
- APPELLATO
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – compartecipazione di soggetto disabile ai costi per la erogazione di servizi socio – assistenziali (frequenza a centro diurno semiresidenziale, servizio mensa e trasporto sociale)
* * *
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1856/2022 del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata in data 11.07.2022, accogliere il presente appello e per l'effetto così statuire:
Nel merito
In via principale
- Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione avversaria nonché ogni avversa richiesta di declaratoria di nullità e/o annullamento, revoca e/o modifica del decreto ingiuntivo n. 368/2021 emesso in data 01.02.2021 dal Giudice di Pace di Bologna, e conseguentemente, confermare integralmente il D.I. n. 368/2021 opposto.
In subordine pagina 1 di 26 - Dichiarare, comunque, tenuto e condannare il Sig. assistito dal suo CP_1
Amministratore di Sostegno sig.ra al pagamento in favore del CP_2 [...]
dell'importo di €. 634,70, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo Parte_1 effettivo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso:
-Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi del giudizio».
Per l'appellato:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dalla parte appellata ed in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di eventuale parziale modifica della sentenza del Giudice di Pace di Bologna:
NEL MERITO
RESPINGERE l'appello proposto dal poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, RIGETTARE ogni e qualunque domanda e/o pretesa avanzata dall'appellante poiché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza n° 1856/22 emessa dal Giudice di Pace di Bologna, pubblicata in data 11.07.2022 e, conseguentemente:
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 368/2021, emesso dal Giudice di Pace di Bologna, in quanto infondato ed illegittimo e, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. , assistito dalla CP_1
Amministratrice di sostegno sig.ra , al . CP_2 Pt_1 Parte_1
Con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla produzione dei nuovi documenti del tutto irrilevanti e comunque inammissibili, rispetto ai quali la deducente difesa chiede la loro espunzione dal presente giudizio, anche alla luce del divieto della produzione di documenti nuovi, nonché per i motivi espressi in atti.
Ci si riferisce alla seguente produzione sub numeri:
III- Enti Locali Covid possibile taglio ai servizi pubblici- La Repubblica;
IV covid Regioni UE allarme buco da quasi 23 miliari enti locali – Sky TG 24;
V – I difficili equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 articolo sole 24 Ore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito di un approfondito confronto coi difensori delle parti, l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, 11 luglio 2022, n. 1856 proposto dal (di Parte_1 CP_ seguito, anche, con citazione notificata il 7 novembre 2022, alla signora Pt_1
pagina 2 di 26 quale amministratrice di sostegno del figlio disabile signor nato il CP_2 CP_1
13 giugno 1989 a San Giovanni in Persiceto (BO), residente ad Anzola Emilia (BO).
L'appellato, rappresentato dall'amministratrice di sostegno, si è costituita il 17 gennaio 2023 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Gli inviti a un accordo non sono stati accolti.
2.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, di primo e secondo grado, noti alle parti.
3.
La sentenza impugnata ha definito il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 1 febbraio 2021, n. 368 emesso dal Giudice di Pace di in Parte_1 favore del e recante l'ingiunzione a carico di Parte_1 CP_1
beneficiario di amministrazione di sostegno, di pagare la somma capitale di euro
[...]
634,70, oltre interessi legali e spese processuali, «a titolo di rette dovute dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2007, compresi», in relazione alle sette fatture (sei emesse nel 2007, una nel 2008) prodotte col ricorso ex art. 633 c.p.c.
Secondo il , invalido totale dalla Parte_1 CP_1 nascita, privo di reddito, è tenuto ad una «minima compartecipazione» alla retta giornaliera per la fruizione dei servizi resi (pasto, trasporto) in centro semiresidenziale nella misura prevista dalla deliberazione di giunta del MU di Anzola Emilia n. 61 del 16 maggio 2006 (euro 7,75 per assistenza diurna ed effettivo consumo del pasto;
euro 1,29 a tratta, dunque euro 2,58 di andata e ritorno, per l'effettivo trasporto).
La sentenza qui impugnata ha invece accolto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando integralmente le spese processuali.
4.
Come pacifico in atti, nel periodo giugno – dicembre 2007 residente ad CP_1
Anzola Emilia, ha fruito di prestazioni assistenziali direttamente erogate dal MU di
[...]
. Parte_1
Dette prestazioni riguardano la frequenza al centro diurno semiresidenziale “Le Farfalle” (già “Cappuccini”), sito in , e il servizio mensa e trasporto Parte_1 sociale.
La compartecipazione ai costi delle prestazioni chiesta all'utente riguarda il servizio mensa e il trasporto sociale.
Sino al 31 dicembre 2007 il centro “Le Farfalle” è stato gestito dal
[...]
in forza dell'Accordo di programma per la gestione dei servizi sociali Parte_1 rivolti a minori e disabili sottoscritto il 5 settembre 2005 tra i Comuni del Parte_2
(Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, ,
[...] Parte_3 Parte_1
, Sant'Agata Bolognese) e l'
[...] Parte_4
L'Accordo di programma 5 settembre 2005, che individuava nel MU di Parte_1
il comune capofila, all'art. 8 in tema di «gestione economico finanziaria» richiama
[...] la deliberazione della Giunta regionale n. 1637 del 17 luglio 1996, «Direttiva regionale per pagina 3 di 26 l'identificazione degli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli interventi sociali a rilievo sanitario a carico del Fondo sanitario nazionale».
Successivamente il centro “Le Farfalle” è stato gestito dalla Controparte_3
.
[...]
Come precisato nell'atto di appello, poiché era residente ad Anzola CP_1
Emilia, la retta a carico dell'utente teneva conto delle agevolazioni offerte ai residenti nel MU di Anzola Emilia che, come previsto dalla già citata deliberazione della giunta comunale n. 61 del 16 maggio 2006, copriva per il 50% i costi relativi alla retta pasto delle persone inserite presso i centri semiresidenziali.
Nessuna somma è stata versata da al MU di CP_1 Parte_1
per i servizi mensa e trasporto sociale ricevuti nel periodo giugno – dicembre 2007.
[...]
Non è qui in questione il principio generale della compartecipazione dell'utente ai costi delle prestazioni assistenziali agevolate.
Si discute invece se, nel caso concreto e con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, l'ente erogatore può chiedere una, sia pur contenuta, compartecipazione ai costi delle prestazioni quando il beneficiario delle stesse è privo di redditi in senso proprio, per essere solo percettore di pensione di invalidità e di assegno di accompagnamento in ragione della sua grave disabilità.
Tale possibilità è stata espressamente esclusa dal legislatore nazionale nel 2016
5.
Sostiene l'appellante che, in forza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al tempo dei fatti (2007), il signor deve compartecipare, per una quota, ai CP_1 costi dei servizi socio - sanitari integrati sostenuti dall'ente pubblico per lo svolgimento dell'attività assistenziale.
Come si legge nell'atto di appello, in primo grado il richiamando, fra le altre Pt_1 disposizioni, l'art. 49 della legge regionale Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 in tema di concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari, aveva affermato:
«- di aver sempre operato in modo corretto e legittimo, nel pieno rispetto della normativa nazionale (D. lgs. 109/1998), regionale (art. 49 L.R. Emilia Romagna n. 2/2003 e Dgr n. 875/1993) e comunale (deliberazioni Giunta n. Parte_1
142/2004; n. 21/2005; n. 82/2007 e deliberazione del MU di Anzola dell'Emilia n. 17/2007);
- che tali disposizioni prevedevano una minima compartecipazione alla retta giornaliera per la fruizione dei servizi dei Centri Semiresidenziali, tra i quali appunto ″Le e Parte_5 precisamente: - €. 7,75 per l'assistenza diurna e l'effettivo consumo del pasto;
- ed €. 1,29 a tratta (€. 2,58 andata/ritorno) per l'effettivo trasporto;
- che malgrado il mancato pagamento della retta, detto MU aveva sempre garantito, senza alcuna interruzione, al sig. il servizio assistenziale;
CP_1
- che essendo l'insoluto riferibile al periodo giugno - dicembre 2007, le scelte del le regole di gestione e le richieste degli utenti come il sig. di usufruire del Pt_1 CP_1 servizio pubblico, erano (sono) da valutare nella cornice normativa dell'epoca, in virtù del pagina 4 di 26 principio tempus regit actum, secondo cui ogni atto trova il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore al tempo in cui è stato posto in essere»;
- che «il debito del sig. ei confronti dell'Amministrazione rappresentava un fatto CP_1 storico incontestato poiché gli atti e i provvedimenti comunali preordinati alle richieste di pagamento delle rette di frequenza (ovvero le delibere sulle tariffe e sulla compartecipazione economica a carico dei richiedenti i servizi di trasporto e mensa presso i centri diurni per disabili sulle quali l'ente comunale fonda la propria azione), dovevano (devono) considerarsi definitivi, in quanto non impugnati e pertanto perfettamente idonei all'esplicazione di ogni effetto di legge».
Con l'atto di appello il ha dedotto tre motivi di Parte_1 impugnazione, denunciando:
1) errata e incompleta ricostruzione della normativa vigente all'epoca dei fatti e mancata applicazione delle norme che ratione temporis regolavano la materia (v. anche i paragrafi 7 e 8 che seguono);
2) violazione dell'art. 11 delle preleggi al codice civile secondo cui la legge non ha effetto retroattivo e violazione del principio tempus regit actum;
3) difetto del potere di disapplicazione da parte del giudice di primo grado.
6.
Nella comparsa di costituzione dell'appellato si rileva che divenuto CP_1 maggiorenne il 13 giugno 2007, al tempo dei fatti era privo di reddito non avendo mai potuto lavorare perché, come confermato nel 2007 dall' affetto da «paralisi Parte_4 cerebrale infantile con tetraparesi spastica», invalido con «totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (doc. 2 del fascicolo di primo grado).
E' pacifico che l'appellato non ha mai percepito reddito.
7.
L'appellante precisa che all'appellato sono state applicate le rette stabilite con deliberazione n. 61 del 16 maggio 2006 della giunta del (non Controparte_4 prodotta dall'appellante, ma menzionata nella lettera 22 maggio 2006 inviata dal direttore dell'area dei servizi alla persona del al Controparte_4 Parte_1
, doc. 10, e nella deliberazione n. 17 del 13 marzo 2007 della giunta del
[...] [...]
, doc. 8 nel giudizio di primo grado, ora a pag. 69 del file PDF di centoventi CP_4 pagine prodotto dall'appellante), rette confermate con deliberazione n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8).
Dunque, la delibera comunale applicata al caso di specie è deliberazione della giunta del MU di Anzola Emilia n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8), avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti», la quale, fra l'altro, richiama la precedente deliberazione n. 61 del 16 maggio 2006; tiene ferme le tariffe del 2006, pur dando atto che si è «in attesa di più precise disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna»; conferma anche per l'anno 2007 la copertura, ad opera del del 50% dei costi relativi alla retta pasto «a carico Pt_1 dei propri cittadini inseriti presso i centri semiresidenziali»; nulla dice espressamente a pagina 5 di 26 proposito della rilevanza, per la determinazione della quota di compartecipazione a carico degli utenti, delle provvidenze assistenziali riconosciute alle persone disabili.
8.
In primo grado il ha prodotto come doc. 11 il Regolamento comunale di servizi Pt_1 socio – assistenziali del MU di Anzola Emilia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2007, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 24 febbraio 2011. Gli artt. 34 e seguenti riguardano, genericamente, la quota di compartecipazione degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate e i criteri per la determinazione della retta, con riguardo anche ai servizi di accoglienza in centro diurno (art. 35), pasto e accompagnamento al centro diurno (art. 36), ma non contengono specifiche previsioni e rimandano alle determinazioni della giunta comunale.
Il doc. 12 prodotto dal in primo grado (ora a pag. 93 del file PDF di centoventi Pt_1 pagine prodotto dall'appellante) è uno schema riassuntivo dei dati relativi alle fatture, sei del 2007 e una del 2008, prodotte col ricorso per decreto ingiuntivo.
A sostegno della correttezza del proprio operato e della fondatezza della domanda di condanna, il come già aveva fatto in primo grado, richiama nell'atto di appello una Pt_1 serie di atti o fonti, di rango diverso, e in particolare:
- la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (prodotta dall'appellato come doc. 11);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (cui farà seguito il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate»), poi modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate»;
- la legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2, recante «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», della quale viene messo in evidenza l'art. 49, la cui rubrica recita: «compartecipazione al costo delle prestazioni».
E' opportuno, dunque, iniziare la ricostruzione del quadro normativo soffermandosi sugli atti invocati dall'appellante a fondamento della domanda di condanna.
Negli scritti conclusionali il ha richiamato anche altri atti, di cui pure si dirà. Pt_1
8.1.
La deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, recante «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti», è stata integrata e modificata con pagina 6 di 26 deliberazione 23 novembre 1993 n. 5878, num. reg. proposta: SOC/93/45784, avente ad oggetto «conferma della direttiva per la integrazione di prestazioni sociali, sanitarie, e a rilievo sanitario erogate nei con-fronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sani-tari previsti dalla direttiva reg.le n. 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti». https://servizissiir.regione.
[...]
Email_1
[...]
La deliberazione n. 875/1993 distingue due tipi di attività o prestazioni:
a) le attività, o prestazioni, sanitarie e sociali di rilievo sanitario (cfr. Cass., sez. III, Sez. 3 ord. 29 luglio 2024, n. 21162; Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n. 34590; Cass., sez. III, ord. 24 gennaio 2023, n. 2038; Cass., sez. lav., 9 novembre 2016, n. 22776; Trib. Verona, sez. III, 8 luglio 2022, n.1293);
b) le attività, o prestazioni, socio – assistenziali, quali le cosiddette spese alberghiere (ad esempio, il vitto) o il trasporto (trasferimento dal domicilio del disabile al presidio e viceversa).
Le prime sono a carico del fondo sanitario, le altre a carico dei comuni, singoli o associati. Per queste ultime è prevista una quota di compartecipazione alle spese a carico dell'utente.
Nel determinare la quota di compartecipazione a carico dell'utente la direttiva n. 875/1993 fa riferimento anche ai «redditi individuali dell'utente» comprensivi anche delle pensioni e indennità «a qualunque titolo percepite».
Per i redditi «personali» o «individuali» dell'utente superiori ad una certa soglia la quota di compartecipazione è calcolata proporzionalmente.
La direttiva n. 875/1993 richiama, fra gli altri, gli artt. 8 (il cui testo originario era: «Art. 8 Concorso al costo delle prestazioni. - Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche. / E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti»), 10, 22 e 24 della l. regionale 12 gennaio 1985, n. 2 (B.U.R. n. 8 del 16 gennaio 1985) in tema di riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, legge abrogata dall'art. 64 della l. regionale 12 marzo 2003, n. 2.
Questo il testo originario della direttiva n. 875/1993:
«La Giunta della Regione Emilia Romagna
Constatato:
[…]
Visto:
[…]
Preso atto che:
[…]
Delibera di emanare la seguente direttiva:
pagina 7 di 26 a) nell'ambito delle attività all'interno dei presidi socio-sanitari per disabili adulti, previsti dalla direttiva regionale n. 560/91, si individuano, quali prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario, quelle che concorrono alla realizzazione del progetto riabilitativo individualizzato;
b) nell'ambito dei summenzionati presidi si individuano, quali attività socio-assistenziali, quelle riconducibili alle cosiddette spese alberghiere (vitto pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota parte spese generali) nonché quelle di trasporto intese come trasferimento dal domicilio al presidio e viceversa;
c) sono a carico del Fondo Sanitario gli oneri connessi alle attività di cui al punto a) e al relativo personale, ivi comprese le attività a rilievo sanitario che richiedono personale e tipologie di intervento proprie dei servizi socio-assistenziali in assenza delle quali il progetto riabilitativo non risulterebbe unitario e globale. Per gli oneri di cui alle attività individuate al punto b) i comuni singoli o associati provvederanno ai sensi del D.P.R. 616/77 e della L.R. n. 2/85;
d) è a carico degli utenti quota-parte delle spese assistenziali di cui al punto b).
Le quote di partecipazione, che rappresentano un indicatore degli oneri di cui al richiamato punto b), vanno determinate avendo a riferimento:
1) le spese che un cittadino normodotato sostiene per il proprio mantenimento, desunte in base ai parametri individuati a livello nazionale dall'ISTAT sui consumi delle famiglie;
2) i redditi individuali dell'utente, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite, accertabili anche attraverso dichiarazione dell'interessato o del tutore.
Per il 1993, in via sperimentale e al fine anche di favorire il processo di omogeneizzazione sul territorio regionale, tali quote vengono così fissate:
- per le strutture a carattere diurno in:
L. 10.000 per ogni unità di pasto effettivamente consumato;
L.
5.000 per ogni unità inscindibile - di andata e ritorno - di trasporto effettivamente usufruito;
- per le strutture a carattere residenziale in:
L. 18.000 giornaliere per i pasti, per le effettive presenze;
L. 10.500 per ogni pernottamento effettivo.
Le quote di cui sopra si riferiscono a redditi personali superiori a L.
1.000.000 e comprendono una percentuale di spese generali.
Per redditi inferiori la quota a carico dell'utente e da calcolarsi proporzionalmente, salvo quanta previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 2/85. delibera inoltre di attivare nel corso del 1993, date le caratteristiche di sperimentalità, il monitoraggio sulla applicazione della presente direttiva con verifiche a cadenza semestrale».
La distinta, ma coeva, deliberazione n. 876 del 9 marzo 1993 contiene invece la "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti a domicilio e nei presidi integrati assistenziali-sanitari semiresidenziali e residenziali" (CCARER 25/3/1993, prot. n. 1997/1300) ed è stata integrata e modificata con deliberazioni n. 5106 del 12 ottobre 1994 e n. 351 del 6 marzo 1996. Si veda anche la deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1999 n. 477, i «Criteri per l'individuazione dei costi per l'assistenza medica generica e per l'assistenza specifica nei pagina 8 di 26 servizi semiresidenziali e residenziali per anziani e per disabili in possesso dell'autorizzazione al funzionamento prevista dalle norme regionali», che ha approvato, riportandoli nell'allegato 1, i criteri per la individuazione omogenea dei costi per l'assistenza medica generica e l'assistenza specifica nelle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili sottoposte ad autorizzazione al funzionamento in base alle norme regionali vigenti (https://bur.regione.
[...]
). Email_2
La deliberazione n. 875/1993 è stata prodotta dall'appellato nel suo testo originario (doc. 11).
Tale deliberazione è menzionata in alcuni atti emanati dagli enti erogatori (v. le produzioni dell'appellante), quali, ad esempio:
- la deliberazione n. 142 del 15 luglio 2004 della giunta comunale del MU di
[...]
avente ad oggetto «Accordo di programma per la riorganizzazione dei Parte_1 servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004» (doc. 5);
- la deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2005 della giunta comunale del MU di
[...]
avente ad oggetto «Accordo di programma per la riorganizzazione dei Parte_1 servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004» (doc. 6): in tale atto si citano non solo la deliberazione n. 875/1993 della giunta regionale «che indica le modalità di partecipazione alle spese degli utenti», ma anche «la deliberazione n. 474 del 10.4.2002
[rectius, 2001, n.d.r.] con cui la Giunta Regionale ha modificato la propria precedente 875/93, per consentire l'introduzione del calcolo della situazione economica degli utenti a seguito della entrata in vigore del D. Lgs. 109/98 e del D. Lgs. 130/2000, relativi all'ISEE» e «la nota del 28.2.2002 con cui l' ha dato disposizioni ai distretti Parte_6 per l'applicazione della sopracitata 474/2001».
La deliberazione n. 875/1993 non è menzionata invece dalla deliberazione n. 82 del 26 aprile 2007 della giunta comunale del MU di avente ad Parte_1 oggetto «Approvazione delle tariffe relative ad interventi di competenza del servizio sociale. Esercizio 2007» (doc. 7), né dalla deliberazione n. 17 del 10 marzo 2007 della giunta comunale del MU di Anzola Emilia avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti» (doc. 8), la quale aveva «Considerato opportuno, in attesa di più precise disposizioni da parte della Regione Emilia Romagna in merito a quanto sopra, mantenere in essere quanto già stabilito per l'anno 2006».
Come si dirà più avanti, la deliberazione n. 875/1993, in quanto ritenuta «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta», è stata modificata dalla deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2021, n. 474, relativa, appunto, alla parziale modifica della direttiva regionale 875/93, prodotta dall'appellata come documento 13.
8.2.
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». Al d.lgs. n. 109/1998 farà seguito il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei pagina 9 di 26 soggetti che richiedono prestazioni agevolate» (G.U. n. 161 del 12 luglio 1999), entrato in vigore il 27 luglio 1999.
Nella stessa data viene emanato il d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Il d.lgs. n. 109/1998 sarà modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (G.U. n. 118 del 23 maggio 2000).
L'art. 2, d.lgs. n. 130/2000 sostituisce l'art. 2, d.lgs. n. 109/1998 in tema di «criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente».
L'art. 3, d.lgs. n. 130/2000 modifica l'art. 3, d.lgs. n. 109/1998, la cui rubrica viene sostituita dalla seguente: «Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori»
Nella nuova formulazione, il comma 1 dell'art. 3, d.lgs. n. 109/1998 consente agli enti erogatori di prevedere «criteri ulteriori di selezione dei beneficiari», ossia diversi dall'ISEE:
«1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima».
Viene altresì introdotto, fra l'altro, uno nuovo comma all'interno dell'art. 3, d.lgs. n. 109/1998, che prende il numero 2-ter e riguarda le «prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo» in favore di disabili gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, e nel quale compare un cenno alla «situazione economica del solo assistito» e alle « modalità di contribuzione al costo della prestazione»:
«2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»
Al tempo dei fatti per cui è causa il d.p.c.m., cui l'art. 3, comma 2-ter, cit. rinvia ai fini dell'attuazione, non era stato adottato.
pagina 10 di 26 Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 296, che non ha toccato in modo specifico le questioni qui dibattute, ha escluso che l'art. 3, comma 2-ter, d.lgs. n. 109/1998 (come introdotto dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 130/2000) costituisca un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa residuale relativa ai servizi sociali. Peraltro, tale pronuncia ha ritenuto irrilevante nel giudizio a quo, e dunque non ha analizzato, l'art. 5, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per mancata adozione del previsto d.p.c.m. (che sarà adottato un anno dopo: d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159); né ha preso posizione sull'art. 49, comma 2, legge Regione Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2, essendosi limitata a menzionarla a proposito dell'inattuazione, nel periodo considerato dalla decisione, della nuova disciplina per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dei servizi sociali.
8.3.
La legge regionale Regione Emilia – Romagna 12 marzo 2003, n. 2 reca «Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (G.U., 3a serie speciale - Regioni n. 26 del 28 giugno 2003, pag. 40, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/06/28/003R0270/s3, e in Bollettino ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 32 del 13 marzo 2003).
L'appellante ne richiama in particolare l'art. 49.
L'art. 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 è collocato nel titolo VII intitolato a «risorse e finanziamento del sistema integrato».
Nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», così disponeva:
«1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».
L'art. 49, l. reg. 12 marzo 2003, n. 2 è stato modificato dall'art. 49 della l. reg. 22 dicembre 2009, n. 24 (in Bollettino Ufficiale n. 223 del 24 dicembre 2009, https://bur.regione.
[...]
) la cui rubrica recita, Email_3 appunto, «Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico regionale».
Il comma 1 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«1. L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"Art. 49 Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio- sanitari
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e socio-educativi, sulla base del pagina 11 di 26 principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, prevedendo comunque ulteriori criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione.
2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti anziane o disabili.
3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto dei seguenti criteri:
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo assistito;
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria;
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della contribuzione ai costi;
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito;
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in ragione della loro situazione economica;
tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico;
è comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare fronte alle spese personali;
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che caratterizzano i diversi ambiti distrettuali.
4. E' istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche sulla base delle migliori pagina 12 di 26 pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del presente articolo."».
Il comma 2 dell'art. 49, l. reg. n. 24/2009 è così formulato:
«2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica».
Nel 2019 la previsione di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 49, l. reg. n. 2/2003 è stata soppressa dall'art. 15, l. reg. 10 dicembre 2019, n. 29, recante «Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020» (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 408 del 10 dicembre 2019, https://bur.regione.emilia-romagna.it/area- bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-408-del-10-12-2019-parte-prima.2019-12- 09.8358758057/bollettino_view/++widget++form.widgets.pdf_firmato/@@download).
9.
Il quadro normativo legislativo e regolamentare è piuttosto complesso.
Oltre a quelle espressamente invocate dal nell'atto di appello (v. il paragrafo Pt_1
8), occorre richiamare altre fonti, alcune delle quali menzionate dal negli scritti Pt_1 conclusionali, anche per un, sia pur sommario, cenno all'evoluzione della materia.
9.1.
La l. 8 novembre 2000, n. 328 è la «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (G.U., n. 265 del 13 novembre 2000, suppl. ordinario n. 186).
Nessuna delle disposizioni in essa contenuta prevede che nel determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio – sanitarie loro erogate debba tenersi conto dell'attribuzione di provvidenze assistenziali, quali l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità, riconosciute al soggetto disabile.
Piuttosto, la l. n. 328/2000: riserva al governo il compito di predisporre ogni tre anni un «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali» (art. 18, comma 1) che indichi, fra l'altro, «[…] a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica; […] g) i criteri pagina 13 di 26 generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3); dispone che spetta alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in tema di ISEE, «in particolare» l'esercizio delle funzioni concernenti «[…] l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l)); prevede che l'accertamento della condizione economica del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge stessa, sia effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (art. 25).
9.2.
Il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie» (G.U., serie generale, n. 129 del 6 giugno 2001), contiene solo previsioni del tutto generiche in tema di:
- partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, alle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art. 3, comma 2: «2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi […]»);
- rispetto del principio, fra gli altri, di copertura finanziaria (art. 4, comma 1);
- «criteri di finanziamento» (art. 5, commi 1 e 2:
«1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998 e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modifiche e integrazioni»).
Si veda anche l'allegato 1 che, nella tabella di cui all'art. 4, comma 1 e con riferimento fra altro alle prestazioni a tutela del disabile in regime semiresidenziale, stabilisce una ripartizione dei costi (70% a carico del SSN, 30% a carico dei Comuni) «fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale»: ancora una volta, una previsione del tutto generica rispetto allo specifico problema qui in esame.
Una cosa è prevedere la compartecipazione dell'utente, anche disabile, alla spesa in relazione ai singoli interventi, un'altra è stabilire che per determinare an e quantum di tale compartecipazione si debba tenere conto anche delle somme che il disabile percepisce a titolo di indennità di accompagnamento o di pensione di invalidità.
Dunque, il d.p.c.m. 14 febbraio 2001, menzionato dall'appellante in memoria di replica, non può essere invocato quale fondamento normativo della pretesa creditoria del Pt_1
pagina 14 di 26 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sostituisce l'art. 117 cost. e attribuisce alle Regioni la competenza legislativa di tipo residuale in materia di servizi sociali.
9.3.
Il d.p.c.m. 29 novembre 2001 reca «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» (G.U., serie generale, n. 33 dell'8 agosto 2002, supplemento ordinario n. 26).
Verrà integralmente sostituito dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017, «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=58669
9.4.
Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276) contiene «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici».
L'art. 5, concernente la «Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie», demanda a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere «le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […]».
In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, cit., verrà adottato il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159.
E' l'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 ad includere la percezione ad opera del disabile di somme a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario, e dunque anche a titolo di pensione di invalidità o di indennità di accompagnamento, nella nozione di reddito disponibile rilevante per l'ISEE (v. di seguito il paragrafo 9.5), ma tale disposizione è stata dichiarata illegittima dal giudice amministrativo (v. le sentenze del Consiglio di Stato numeri 838, 841 e 842, depositate il 29 febbraio 2016) ed è stata abbandonata dallo stesso legislatore nel 2016 (art.
2-sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, l. 26 maggio 2016, n. 89).
Si rimanda a Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, secondo cui «basta correggere l'art. 4 del DPCM [il riferimento è all'art. 4, comma 2, lett. f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, n.d.r.] e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011 (dunque, sotto tal profilo immune da ogni dubbio di costituzionalità), ma solo quest'ultimo [l'art. 4, comma 2, lett. f), d.p.c.m. n. 159/2013, n.d.r.] ha scelto di trattare le citate indennità come redditi».
pagina 15 di 26 9.5.
Il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», emanato in base al citato art. 5, d.l. n. 201/2011, è entrato in vigore l'8 febbraio 2014 (in G.U., parte prima, n. 19 del 24 gennaio 2014, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2014/01/24/19/sg/pdf; testo aggiornato https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-12-05;159!vig=).
La lettera f) dell'art. 1 definisce le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:
«f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi»).
L'art. 4 determina l'«indicatore della situazione reddituale». Si veda in particolare il comma 2, lettera f), secondo cui tra le componenti da sommare per ottenere il reddito di ciascun componente il nucleo familiare rientrano anche «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)».
Questa disposizione verrà annullata dal giudice amministrativo.
L'art. 5 regola l'indicatore della situazione patrimoniale mentre l'art. 6 individua le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
9.6.
A seguito delle tre decisioni del Consiglio di Stato depositate il 29 febbraio 2016 che confermano le sentenze del TAR Lazio di annullamento dell'art. 4, comma 2, lettera f) del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, viene approvato il d.l. 29 marzo 2016, n. 42, «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca» (G.U. n. 73 del 29 marzo 2016), convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28 maggio 2016), il cui art.
2-sexies, introdotto in sede di conversione in legge, esclude espressamente dal reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 124/2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti a qualunque titolo «in ragione della condizione di disabilità» se non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF (così il comma 1, lettera a)), lasciando «salve», fino al compimento del trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, «le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti» (così il comma 3).
Questo il testo dell'art.
2-sexies come introdotto dalla legge di conversione:
«Art.
2 -sexies (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità).
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore pagina 16 di 26 della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
pagina 17 di 26 9.7.
Modifiche al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 sono state apportate dal d.p.c.m. 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025.
Si vedano, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), d.p.c.m. n. 13/2025, che ha così modificato l'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. 159/2013:
«1) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89»; nonché l'art. 1, comma 3, d.p.c.m. n. 13/2025, che ha così modificato l'art. 4, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/2013:
«3) al comma 5, le parole: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89».
10.
Particolare rilievo, anche per una migliore comprensione dei principi regolatori della materia, assumono le vicende relative al d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159, cui si è fatto cenno nei paragrafi 9.5, 9.6, e 9.7.
Nella sua originaria versione, l'art. 4 del d.p.c.m. n. 159/2013 aveva regolato l'indicatore della situazione reddituale (questo il comma 1: «L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU»), stabilendo al comma 2 che:
«2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) […];
b) […];
c) […];
d) […];
e) […];
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
pagina 18 di 26 […]».
Il d.p.c.m. n. 159/2013, adottato sulla base del d.lgs. n. 109/1998, è stato annullato nella parte in cui considerava quali componenti del reddito rilevante ai fini ISEE anche trattamenti fiscalmente esenti, come quelli aventi natura indennitaria o compensativa, e dunque anche l'indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità (art. 4, comma 2, lettera f)).
Si rinvia alle decisioni del TAR Lazio confermate dalle sentenze c.d. gemelle Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 838, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 842 (le ultime due emesse su appello principale dell'amministrazione).
Come affermato da Consiglio di Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 841, «[…] che l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile. È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'ISEE di siffatte indennità compensative, per l'evidente ragione che tal sistema s'articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità. […]».
L'originaria portata dell'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. 159/2013 è stata poi ridotta dall'art.
2-sexies, comma 1, lettera a), d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016 («[…] a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF») e dal d.p.c.m. 14 gennaio 2025, n. 13 (v. supra i paragrafi 9.6. e 9.7.).
11.
Il Giudice di Pace, dopo aver premesso, fra l'altro, che, come pacifico il signor CP_1 percepisce una pensione di invalidità di euro 299,99 e di un assegno di accompagnamento di euro 517,84, ha ravvisato la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto:
pagina 19 di 26 - il d.lgs. n. 109/1998 «non appare dirimente» perché il solo riferimento alla situazione economica dell'assistito non consente in modo certo e univoco come detta situazione vada determinata per stabilire la quota di compartecipazione alle spese assistenziali;
- le pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato hanno «dichiarato contra legem» il d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159;
- secondo consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Tribunale di Bologna), il principio secondo cui la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento non possono essere presi in considerazione per stabilire la quota di compartecipazione del disabile ai costi di erogazione dei servizi socio – sanitari opera anche nel quadro della disciplina precedente all'entrata in vigore del d.p.c.m. n. 159/2013.
12.
I motivi di appello, richiamati al paragrafo 5, sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati proprio alla luce della disciplina applicabile al tempo dei fatti per cui è causa (2007).
Va dunque confermata la decisione di primo grado, sia pure all'esito di un percorso interpretativo diverso.
Il rigetto dell'appello consegue alla mancata individuazione di disposizioni di legge idonee a costituire fondamento normativo della pretesa creditoria affermata dal Pt_1
12.1.
Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 Costituzione).
Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta allo Stato indicare «i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109» (art. 18, comma 3, l. 8 novembre 2000, n. 328), mentre è compito delle Regioni provvedere alla «definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g)» (art. 8, comma 3, lett. l), l. 8 novembre 2000, n. 328; cfr. anche l'art. 5 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001).
I «criteri generali» che disciplinano la compartecipazione degli utenti ai costi di erogazione dei servizi socio – sanitari sono pertanto stabiliti dallo Stato e sulla base di questi le Regioni definiscono i «criteri per la determinazione del concorso degli utenti» al costo delle prestazioni.
12.2.
L'art. 5 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha demandato ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE al fine, fra l'altro, di «adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale».
pagina 20 di 26 Tale compito è stato assolto dal d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 che, per la prima volta, ha espressamente incluso nel reddito disponibile di cui all'art. 5, d.l. n. 201/2011 anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari «a qualunque titolo percepiti», senza escludere quelli riconosciuti ai disabili (art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. cit.). Tale inclusione non era imposta dalla fonte sovraordinata avente forza di legge, ossia l'art. 5, d.l. n. 201/2011, come rilevato anche dal Consiglio di Stato nelle tre decisioni gemelle del 2016 (v. supra il paragrafo 9.4).
Il richiamo alla disciplina così posta dallo Stato non giova però al
[...]
per ragione assorbente: l'art. 4, comma 2, lettera f), d.p.c.m. n. Parte_1
159/2013 è disposizione entrata in vigore dopo i fatti per cui è causa e dunque inapplicabile nel caso di specie;
oltretutto, esso è stato dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo nella parte in cui include nel reddito disponibile i trattamenti attribuiti all'utente in ragione della sua disabilità (v. il paragrafo 10).
Né giova all'appellante la generica clausola di salvezza di cui al comma 3 dell'art.
2- sexies, d.l. 29 marzo 2016, n. 42, conv. con modificazioni in l. 26 maggio 2016, n. 89 («3. […]. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti»), dovendosi preliminarmente stabilire, e sul punto la clausola nulla dice, quali fossero le «disposizioni previgenti» applicabili, ratione temporis, al caso di specie.
12.3.
La soluzione a tale problema non si rinviene nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in tema di «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Irrilevante nel presente giudizio è l'individuazione, ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, di «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche» (art. 1).
L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene determinato secondo i criteri di cui all'art. 2.
E' vero che l'art. 3, la cui rubrica recita «integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori», al comma 2-ter dà rilievo, «limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria», alla «situazione economica» dell'assistito «anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione» («2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto pagina 21 di 26 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»), ma la genericità della formula impiegata, ossia «situazione economica», non consente di ricomprendere in essa anche trattamenti quali la pensione di invalidità o l'assegno di accompagnamento.
Nessuna disposizione contenuta nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (richiamato, ad esempio, dall'art. 18, comma 3, lettera g), l. 8 novembre 2000, n. 328) stabilisce che per determinare il concorso dell'utente al costo del servizio si debba tenere conto anche dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari collegati alla disabilità del percettore e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Lo stesso vale per il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 109/1998, secondo cui l'ISEE rileva «ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate» e va determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 (art. 2, comma 1, d.p.c.m. cit).
12.4.
Il fondamento normativo della pretesa creditoria vantata dal MU non può ritrovarsi neppure nella legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (v. supra paragrafo 8.3.).
E' qui sufficiente rilevare che nella sua originaria versione l'art. 49, sotto la rubrica «compartecipazione al costo delle prestazioni», si componeva di un solo comma a contenuto sostanzialmente programmatico («1. Il consiglio regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109») e che al tempo dei fatti per cui è causa, ossia nel 2007, non era stata adottata (né lo sarà successivamente) la direttiva menzionata nell'articolo in esame con la quale il consiglio regionale avrebbe dovuto definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato.
Ai fini della decisione, dunque, non è neppure necessario esaminare l'art. 49 nella più articolata versione conseguente alle modifiche introdotte nel 2009 (v. supra paragrafo 8.3.).
12.5.
Infine, nessun elemento a sostegno di quanto affermato dall'appellante può trarsi dalla deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1993 n. 875, «Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari previsti dalla Direttiva regionale 560/91 e indirizzi per la partecipazione alla spesa da parte degli utenti» (v. supra, paragrafo 8.1.).
e ciò per una pluralità di ragioni:
pagina 22 di 26 - si tratta di un atto amministrativo remoto, addirittura anteriore al d.lgs. n. 109/1998 e alla introduzione dell'ISEE e alla stessa approvazione della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, che demandava a una (mai approvata) direttiva del consiglio regionale il compito di definire i criteri per determinare il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato;
- a quanto allegato e documentato dall'appellato (si veda il non contestato doc. 13; ma si veda già quanto risultante dalla deliberazione n. 21 del 24 febbraio 2005 della giunta comunale del MU di avente ad oggetto «Accordo di Parte_1 programma per la riorganizzazione dei servizi sociali. Conferma tariffe per il periodo 1/3 – 31/12 2004», doc. 6 prodotto dal , e in assenza di convincenti ed efficaci obiezioni Pt_1 dell'appellante, la deliberazione 9 marzo 1993 n. 875 era stata espressamente modificata nel 2001 dalla stessa Giunta regionale perché da ritenersi «superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta»: la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474, prodotta dall'appellato come doc. 13, non solo aveva modificato la direttiva regionale di cui alla deliberazione n. 875/93, ma addirittura aveva espressamente escluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità dalla valutazione reddituale dell'utente spettante agli enti erogatori (la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474 risulta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna n. 70/2001 ed è reperibile in https://bur.regione.
[...]
Email_4
«Direttiva regionale 875/93, recante: "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali, sanitarie e a rilievo sanitario erogate nei confronti di adulti disabili assistiti nei presidi socio- sanitari previsti dalla direttiva 560/91". Parziale modifica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 328/00 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali";
- in particolare l'art. 8, della medesima legge, che alla lett. 1) individua tra le funzioni delle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g); constatato che:
- i criteri di cui al comma 3, lettera g) del sopra richiamato art. 18 saranno definiti tenuto conto dei principi stabiliti dal DLgs 109/98 e indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo;
- l'art. 25 della sopra citata Legge 328/00, ai fini della verifica della condizione economica del richiedente per l'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, richiama il DLgs 109/98, così come modificato dal DLgs 130/00; visto che il DLgs 130/00 al comma 4 - 2 ter dell'art. 3 relativamente alle prestazioni assistenziali di natura socio-sanitaria rivolte a persone con handicap grave rinvia alla emanazione di apposito DPCM finalizzato anche ad evidenziare la situazione economica del solo assistito in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione;
considerato che
la Giunta regionale con deliberazione 875/93 aveva fornito indirizzi in merito alla partecipazione alla spesa da parte degli utenti assistiti nei presidi socio-sanitari di cui alla direttiva regionale 560/91, oggi modificata con la direttiva regionale 564/99; pagina 23 di 26 preso atto che limitatamente a tali indirizzi la direttiva 875/93 deve intendersi superata dalla normativa nazionale successivamente intervenuta;
considerata la necessità, in attesa della emanazione del DPCM di cui al DLgs 130/00, art. 3, comma 4 - 2 ter, che consentirà a questa Amministrazione di assolvere alle funzioni previste all'art. 8, lett. l) della richiamata Legge 328/00, di fornire indicazioni transitorie che consentano l'adozione di comportamenti il più possibile omogenei sul territorio regionale nella materia di cui trattasi;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio "Servizi socio sanitari" dr. in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
Persona_1
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale "Politiche sociali" dr. Francesco Cossentino in merito alla legittimità della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare in via transitoria, in attesa della emanazione degli atti richiamati in premessa, la parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 875/93, relativamente a quanto in essa indicato in riferimento alle modalità di individuazione dei redditi da considerarsi ai fini della partecipazione alla spesa dell'utente per le attività socio- assistenziali;
2) di stabilire che la valutazione della situazione reddituale dell'utente venga effettuata, da parte degli Enti erogatori, ai sensi di quanto indicato nel DLgs 109/98, successivamente modificato dal DLgs 130/00, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna».
Non risulta che prima dell'adozione della deliberazione della giunta del
[...]
n. 17 del 13 marzo 2007, quella applicativa delle tariffe (2006) che l'appellato CP_4 invoca, la Regione Emilia – Romagna abbia emanato una direttiva a modifica di quella contenuta nella deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 474.
La deliberazione n. 474/2001, escludendo la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento dai componenti della situazione economica («reddituale» dice la deliberazione) valutata ai fini della compartecipazione dell'udienza ai costi dei servizi socio assistenziali, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa come immanente nel sistema un principio - operante anche prima del d.l. n. 42/2016 - di tutela della salute del disabile seguito dalle già citate sentenze gemelle del 2016 del Consigli dio Stato, e ancora da T.A.R. Emilia – Romagna, 27 settembre 2017, n. 637, S. c. MU di Bologna;
confermato da Cons. Stato, sezione terza, 25 agosto 2022, n. 7452, MU di Bologna c. S., riguardante l'annullamento delle richieste di quota di contribuzione per servizi sociali diurni per disabili (pasto e trasporto) erogati fra gennaio 2010 e giugno 2011; recepito da Cass., sez. I, 6 febbraio 2024, n. 3328, S. c. MU di Bologna (frequenza di centro diurno nel 2012) e Cass., sez. I, ord. 6 febbraio 2024, n. 3332, S. c. MU di Bologna (frequenza di centro diurno nel 2013).
pagina 24 di 26 Merita un cenno, anche con riferimento al diverso profilo, qui non rilevante, della eventuale compartecipazione dei familiari del beneficiario, Cass., sez. lav., ord. 29 ottobre 2020, n. 23932 (il caso riguardava la pretesa, bei confronti della madre di soggetto ricoverato negli anni 2003 – 2004 in una residenza sanitaria per disabili, vantata dal MU che aveva già incamerato la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento del disabile) che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«l'accoglienza di disabile grave non autosufficiente all'interno di strutture residenziali, una volta accertata per qualsiasi ragione la necessità di essa in ragione delle condizioni personali dell'interessato, deve essere attuata da parte degli enti preposti all'assistenza, per effetto dell'art. 22 lett. g) L. 328/2000, senza che sia possibile condizionarla al previo impegno al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte dell'interessato o dei suoi familiari»;
«il recupero dei costi di prestazioni assistenziali di accoglienza di persone disabili in strutture residenziali da parte del MU erogatore non può avere corso presso i familiari, dopo l'entrata in vigore della L. 328/2000, secondo la disciplina dell'art. 1 L. 1580/1931 e ciò anche prima dell'abrogazione di tale norma ad opera del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla I. 6 agosto 2008, n. 133, né esso può essere riconosciuto, in assenza di specifiche norme civilistiche, sulla base delle regole generali in tema di alimenti o di mantenimento, mentre può avvenire sulla base di accordi volontari con i congiunti degli interessati»;
13.
Su tali premesse e avuto riguardo al cao di specie, gli atti amministrativi richiamati dall'appellante, ed in particolare la deliberazione della giunta del di Anzola Emilia Pt_1
n. 17 del 13 marzo 2007, vanno disapplicati perché privi del necessario fondamento normativo e contrari alla disciplina legislativa, e alla stessa direttiva regionale n. 474/2001, laddove includono la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento tra i componenti del reddito da valutare ai fini della compartecipazione dell'utente - disabile ai costi di erogazione delle prestazioni socio – sanitarie e accessorie di cui si discute nella presente causa.
In particolare, va disapplicata, perché illegittima in parte qua, la deliberazione della giunta del MU di Anzola Emilia n. 17 del 13 marzo 2007 (doc. 8), avente ad oggetto «Quote di partecipazione dei cittadini disabili inseriti nei centri semiresidenziali alle spese alberghiere. Provvedimenti inerenti», posta alla base della pretesa creditoria del Pt_1
14.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
15.
La presente decisione giunge, secondo un autonomo percorso interpretativo, a conclusioni analoghe a quelle esposte in vari precedenti del Tribunale di Bologna, a partire da Trib. Bologna, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 2331, confermata da App. Bologna, sez. II, 10 luglio 2025, n. 1249, seguita da Trib. Bologna, sez. II, 22 novembre 2021, n. 2777 (sentenza non definitiva), relativa a controversia tra le stesse parti qui in causa, a sua volta confermata da App. Bologna, sez. I, 19 agosto 2025, n. 1447; Trib. Bologna, sez. II, 5 novembre 2021, n. 2608, relativa alle prestazioni erogate dal centro semiresidenziale “Le Farfalle” a disabile pagina 25 di 26 grave nel periodo giugno 2009 - gennaio 2018; Trib. Bologna, sez. II. 18 ottobre 2022, n. 2564 con riferimento al periodo gennaio 2008 – ottobre 2015; Trib. Bologna, sez. II, 8 gennaio 2024, n. 42 (non impugnata) relativo al servizio di assistenza semiresidenziale reso a disabile grave (percettore di invalidità di euro 295,99 e assegno di accompagnamento di euro 517,84, per il complessivo importo mensile di euro 813,83, privo di reddito, con ISEE pari a zero) e alla delibera del MU di Anzola dell'Emilia 22 maggio 2006
16.
Le spese del giudizio di appello, attese le conclusioni, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
17.
Per legge opera il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'appello proposto dal IN PERSICETO avverso LA Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna, 11 luglio 2022, n. 1856;
- condanna il IN PERSICETO a pagare a Parte_1 CP_1 rappresentato dall'a.d.s. le spese processuali del grado che liquida in euro CP_2
862,00 per compenso, oltre RF 15%, CP e IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Bologna, 8 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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