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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 24/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1001/2023
vertente tra
Parte_1
Parte appellante-appellata incidentale contro
CP_1
ARA)
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9097/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 3.11.2022 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto, in parziale accoglimento del ricorso, la Parte_1 è stata condannata al pagamento in favore del ricorrente
[...] CP_1 della somma di € 39.526,00 a titolo di provvigioni maturate e non pagate in relazione al contratto di collaborazione concluso in data 1.6.2016, prorogato al 12.7.2018, di fatto proseguito fino al 2020. Esclusa la natura subordinata dell'intercorso rapporto, il cui accertamento veniva pure richiesto dal ricorrente per l'intero periodo. Appella detta sentenza la società, lamentandone l'erroneità in punto pagamento delle provvigioni.
In via incidentale appella il in ordine al mancato riconoscimento della subordinazione. CP_1
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
E' logicamente preliminare l'esame del gravame incidentale, non condizionatamente proposto.
Ha dedotto il in primo grado che il contratto di co.co.co. aveva ad oggetto prestazioni di CP_1 Parte CO COr referente della per le convenzioni con la per i servizi di troupe (gestire le richieste di invio delle troupe, organizzare le squadre, ritirare il foglio di servizio dei componenti delle CO équipes compilati e sottoscritti dal regista per la relativa trasmissione all'ufficio competente, contabilizzare il prezzo del servizio fornito dalla società, verificarne i pagamenti e rispondere a CO richieste e verifiche degli uffici;
di coordinatore delle troupes di ulteriori convenzioni;
di attività di produzione da studio;
di verifica dello stato di manutenzione dei dispositivi tecnici.
Il rapporto, nel concreto, aveva tuttavia assunto i caratteri della subordinazione (di cui il ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza anche in applicazione del relativo regime ex art. 2 D. Lgs. 81/2015): il ricorrente aveva infatti osservato un orario fisso e prestabilito (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 20,00 con un'ora di paura pranzo); aveva usufruito di 10 giorni di ferie annue durante il mese di agosto;
aveva l'obbligo di riferire lo stato delle attività svolte a CP_4 delegato dell'amministratore unico della società; doveva richiedere l'autorizzazione per potersi assentare;
aveva utilizzato, per l'espletamento della prestazione lavorativa, la dotazione aziendale consistente in pc e telefono, e l'indirizzo di posta elettronica con dominio della società.
Aveva perciò diritto alle differenze retributive (euro 89.523,29) rispetto ai compensi dovuti come lavoratore subordinato con la qualifica di direttore di produzione prevista dal CCNL Radiotelevisioni Private, oltre ai compensi dovuti per gli ultimi tre mesi di attività, non corrisposti.
Il corrispettivo mensile era pari ad € 1.000,00 ed era previsto anche un importo di € 15,00 per ogni commessa conclusa, il cui pagamento il ricorrente chiedeva in via subordinata (per 24 mesi da giugno 2016 a luglio 2018) per un totale di 36.000,00 euro.
La società resistente ha resistito al ricorso affermando la natura autonoma del rapporto e ha dedotto di avere corrisposto al ricorrente, oltre al pattuito compenso retributivo, anche le rivendicate provvigioni, per un importo pari ad € 15,00 per ogni commessa di servizio giornaliera, nonchè € 100,00 per ciascun giorno di presenza operativa sui luoghi di produzione fuori sede, sebbene tali versamenti fossero stati imputati al rimborso spese per il chilometraggio effettuato.
Aveva anche provveduto al pagamento delle fatture nn. 22 e 24 del 2020, rispettivamente in data 8.7.2021 e in data 24.7.2021.
Il Tribunale, assunta la prova testimoniale in ordine alle modalità esecutive della prestazione, ha così motivato l'esclusione del dedotto rapporto di lavoro subordinato:
“Il testimone , escusso su istanza di parte ricorrente, ha dichiarato: “…La Testimone_1 resistente – di cui sono socio di minoranza e sono stato amministratore per circa due anni, non ricordo in quale periodo - mi ha richiesto ingiustamente il pagamento di alcun somme e ho interessato un avvocato perché agisse in via stragiudiziale… Conosco il ricorrente perché come amministratore andavo presso la sede della società tutti i giorni dalle 9 alle 17-18 circa dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato per svolgere le funzioni connesse alla carica. In tali occasioni ho sempre incontrato , che era già presso la sede quando arrivavo e restava tutto il CP_1 tempo in cui c'ero, rimanendo a volte oltre l'orario in cui andavo via. Eravamo tutti in un open space . Il ricorrente, come tutti noi, aveva una postazione nella sede, dove c'era un pc e un telefono aziendali che venivano usati dal si occupava dell'organizzazione del lavoro della troupe CP_1 CO CO su richiesta della e, in particolare: dopo aver ricevuto la richiesta telefonica della di organizzare la squadra (personale e materiale tecnico) e darle le direttive per il lavoro da svolgere;
di ricevere la squadra al rientro e ritirare la cassetta registrata del servizio che poi CO trasmetteva alla nonché il foglio di servizio;
si occupava anche delle operazioni di contabilizzazione dei costi. Svolgeva tali mansioni per tutto il giorno, si trattava di un lavoro complesso per cui era necessaria la sua presenza in sede, per rispondere tempestivamente alle chiamate e fornire alla troupe gli strumenti tecnici per il servizio, che erano collocati presso la sede. Nello svolgimento di tutti i suoi compiti il non seguiva le direttive di alcuno, perché CP_1 il lavoro era affidato interamente a lui; era l'effettivo titolare con , CP_4 CP_5 anche se poi la società era formalmente intestata ad un prestanome, una donna di nazionalità rumena, CH Codrta Felicia, che era una loro ex collaboratrice domestica. Gli impegni di spesa e i preventivi per l'esercizio delle troupe erano valutati dal ricorrente e poi sottoscritti da me. Non ricordo che il si sia mai assentato;
non credo fosse tenuto a richiedere il permesso per CP_1 assentarsi dal servizio e a giustificare i motivi personali di ogni sua assenza, anche perché in tal CO caso comunque la elefonava direttamente a lui perché sapevano che era lui che risolveva tutti i problemi. Il ricorrente usava anche un cellulare, non so se di proprietà sua o della società. Non credo disponesse di auto aziendali, che venivano in genere prese a noleggio”. Dalla testimonianza nulla è emerso in ordine all'esplicazione dei poteri di eterodirezione e, anzi, il testimone ha escluso che il ricorrente seguisse direttive di alcuno (dovendo esclusivamente sottoporre gli impegnativi di spesa, previa valutazione personale, allo stesso testimone); non ha confermato quanto dedotto in ricorso in ordine all'osservanza di un orario predeterminato (rappresentando soltanto che la sua presenza in ufficio era funzionale alla complessità delle operazioni svolte) e alla necessità di richiedere l'autorizzazione per assentarsi o a presentare i relativi giustificativi;
non sono state inoltre fornite indicazioni puntuali in ordine al momento iniziale del rapporto. Il testimone , sentito sempre su istanza di parte ricorrente, ha riferito: Testimone_2
“Conosco il ricorrente perché ho lavorato alle dipendenze della resistente dal maggio 2017 all'estate del 2020, come assistente tecnico agli operatori video, in orari e giorni diversi, quasi tutti i giorni, sulla base delle chiamate del ricorrente, che si occupava di gestire le troupe;
non so indicare precisamente i suoi orari lavorativi , ma posso dire che spesso lo incontravo presso la sede della società. Preciso che, a seguito della chiamata del ricorrente, mi recavo presso la sede per ricevere le sue indicazioni e prendere il materiale necessario al servizio;
rimanevo in sede circa mezz'ora. Il ricorrente aveva una postazione nella sede, dove c'era un pc e un telefono aziendale che venivano usati dal unitamente ad un cellulare, credo di proprietà della CP_1 CO società; si occupava dell'organizzazione del lavoro della troupe su richiesta della e, in CO particolare: dopo aver ricevuto la richiesta telefonica della organizzava la squadra e ci dava direttive per il lavoro da svolgere;
al rientro riportavamo il materiale, e consegnavamo al CP_1
i verbali del servizio effettuato;
nel caso in cui fossimo rientrati tardi, oltre l'orario d'ufficio, verso le 21-22, li lasciavamo sulla sua scrivania;
al consegnavo anche il prospetto contenente le CP_1 mie ore complessive di lavoro che lui elaborava per calcolare la mia retribuzione. Non ricordo di aver visto qualcuno dare ordini o direttive al ma posso dire che era il CP_1 CP_4 titolare dell'azienda, che credo si occupasse di amministrazione e dei rapporti con i clienti. La documentazione relativa alle spese veniva da me spedita alla mail aziendale;
non so da chi fosse valutata. Le troupe disponevano di auto aziendali, che credo fossero di proprietà della società; non ho visto il ricorrente usarle”. Neppure tale testimonianza ha offerto elementi di riscontro alle deduzioni svolte in ricorso in ordine alla sottoposizione al potere datoriale e all'osservanza di un orario di lavoro da parte del ricorrente (che tra l'altro incontrava presso i locali della resistente solo per lassi temporali limitati), nonché al momento iniziale del rapporto (avendo lavorato a contatto con il ricorrente solo dal maggio 2017 all'estate 2020). D'altra parte, le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti su istanza del resistente non hanno offerto elementi significativi al riguardo. Il testimone ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché ho lavorato come Tes_3 cineoperatore freelance in favore della resistente dal 2016 fino al 2019- 2020 prima del periodo emergenziale, in orari e giorni diversi, sulla base delle chiamate del ricorrente (e a volte di altro dipendente che credo si chiamasse ; non so indicare precisamente i suoi orari lavorativi, CP_4 ma posso dire che qualche volta lo incontravo presso la sede della società. Preciso che, a seguito della chiamata del ricorrente, mi recavo presso la sede per ricevere le sue indicazioni, ossia pendere il contatto del giornalista da intervistare e prendere il foglio di servizio, nonché il materiale necessario al servizio;
rimanevo in sede circa un quarto d'ora. Il ricorrente lavorava sulla sua scrivania in sede, dove c'era un pc, non so se ci fosse anche un telefono;
il mi CP_1 chiamava con un cellulare, non so se suo o di proprietà della società; al rientro - in orari diversi durante la giornata - riportavo il materiale, e consegnavo il foglio di servizio che era stato sottoscritto dal giornalista, che depositavo sulla scrivania del Io venivo retribuito a CP_1 giornata sulla base delle ore del servizio indicate nel foglio che consegnavo al ricorrente. Non ricordo di aver visto qualcuno dare ordini o direttive al perché il mio lavoro era solo di CP_1 fare il servizio e rimanevo poco presso la società; non so chi fosse il titolare dell'azienda. Per il servizio disponevo di auto aziendali;
non ho visto il ricorrente usarle.” Il testimone ha aggiunto: “…Conosco il ricorrente perché ho lavorato alle CP_4 dipendenze della resistente in virtù di vari contratti semestrali di lavoro intermittente dal 2015 al 2017, in genere dalle 9-10 circa fino alle 18,30 -19 dal lunedì al venerdi, talvolta anche il sabato (sulla base delle necessità) occupandomi di sistemare il magazzino, di riparare le apparecchiature, lavorare in ufficio per mandare mail, fare ricerche su attrezzature da acquistare, avere rapporti con i fornitori, in base alle richieste fattemi dall'amministratore e , CP_6 Testimone_1 oppure dal ricorrente riguardo al lavoro delle troupe. Il ricorrente era il referente della ditta per i CO rapporti con i clienti principali e, in particolare, con la occupandosi anche della gestione dei rapporti commerciali;
riceveva la richiesta telefonica di invio della troupe (operatori e assistenti), contattava telefonicamente i collaboratori e comunicava loro la richiesta ricevuta chiedendo di contattare ad esempio i giornalisti di riferimento, controllava che il servizio si svolgesse con puntualità e secondo la richiesta. Il ricorrente si recava in ufficio sulla base della propria organizzazione, quando riteneva fosse necessario essere presente; lo vedevo a volte la mattina, a volte il pomeriggio, a volte tutto il giorno. Riceveva le richieste sul cellulare;
credo avesse un suo cellulare e un cellulare aziendale. Aveva una sua scrivania in sede, ove c'era un pc, i due telefoni e i materiali di cancelleria che usava per elaborare i consuntivi per la fatturazione. Gli impegni di spesa venivano valutati dal ricorrente e poi sottoposti per l'approvazione all'amministratore. era socio di maggioranza e per un periodo amministratore, e in tal veste COroparte_7 veniva in ufficio per controllare i conti della società confrontandosi con il commercialista”.
Dalle prove testimoniali complessivamente acquisite non si è dunque evidenziato alcun dato univocamente indicativo della soggezione del lavoratore al potere di eterodeterminazione della parte datoriale (neppure nella forma lieve o attenuata propria di un'attività lavorativa di rilevante importanza in ambito aziendale), neppure palesandosi elementi sintomatici dell'esercizio della facoltà di conformazione unilaterale dell'attività lavorativa. Nessuno dei testimoni escussi ha fatto riferimento a disposizioni cogenti della parte datoriale nei confronti del l'approvazione definitiva dei preventivi e degli impegni di spesa valutati CP_1 dal ricorrente non è certamente riconducibile ad un ruolo dispositivo, ma alla necessaria verifica finale da parte di soggetti negozialmente dotati di autonomi poteri contrattuali e di spesa. Del resto, la disponibilità di una postazione, del cellulare e della mail aziendali non possono considerarsi quali circostanze dirimenti, nell'ambito di un rapporto di collaborazione necessariamente coordinata con le esigenze organizzative aziendali. Nessun controllo risulta poi esercitato ai fini del rispetto di un determinato orario lavorativo, non essendo stato nemmeno riferito, come detto, che il ricorrente avesse un effettivo obbligo orario, diversamente da quanto indicato nell'atto introduttivo, né che dovesse giustificare le assenze.
…………………… Nessun dato idoneo ad inficiare siffatta valutazione emerge dall'analisi della documentazione in atti; la circostanza relativa al pagamento di un corrispettivo mensile non può ritenersi sufficiente, essendo stato peraltro convenuto espressamente nello stesso contratto di collaborazione stipulato tra le parti che tale emolumento venisse corrisposto al collaboratore, previa verifica da parte del committente del raggiungimento dei risultati pattuiti (cfr. art. 7 contratto co.co.co. in atti)”.
L'appellante incidentale lamenta l'omessa verifica degli indici della subordinazione anche alla luce dell'art. 2 D.lgs. 81/2015, normativa già invocata in primo grado e non esaminata dal primo giudice: la prestazione aveva infatti tutti caratteri presuntivi del lavoro etero organizzato, quali:
1-la personalità (“Basta leggere i passaggi dei verbali testimoniali riportati nella stessa sentenza: - Pag. 7 sentenza: ….svolgeva tali mansioni per tutto il giorno, si trattava di un lavoro complesso per cui era necessaria la sua presenza in sede, per rispondere tempestivamente alle chiamate e fornire CO alla troupe gli strumenti tecnici per il servizio ….il lavoro era affidato interamente a lui …la telefonava direttamente a lui perché sapevano che era lui che risolveva tutti i problemi…. - Pag. 8 sentenza: …a seguito della chiamata del ricorrente, mi recavo presso la sede per ricevere le sue indicazioni e prendere il materiale necessario al servizio… La personalità della prestazione emerge anche dalla lettura di tutte le mail prodotte (documenti alle. 14, 15 e 17 al ricorso in primo grado) CO e dalla natura stessa dell'incarico di referente per la come descritto nella candidatura per i CO CO fornitori e nel testo della convenziona E' evidente che il lavoro svolto dal sig. CP_1 consisteva nell'essere il punto di riferimento e il coordinatore delle troupes tecniche che venivano inviate per i vari servizi, su richiesta dei committenti di .); Parte_2
2-la continuità dello svolgimento delle mansioni ( la medesima sentenza afferma che è pacifico, ed addirittura documentale, che la prestazione sia stata resa non per periodi occasionali, ma in modo costante e continuativo, ogni giorno, nell'arco temporale individuato dal contratto di collaborazione e, poi, dalle fatture. I testimoni stessi confermano la circostanza della continuità: era il sig. e non altri a svolgere quelle mansioni nei vari periodi in cui ciascuno dei testi CP_1 escussi ha dichiarato di essersi avvicendato. E' lo stesso datore di lavoro a confermare la CO continuità, atteso che lo indica come referente per la nella propria domanda di collaborazione CO con la dichiara, in quella modulistica, che il sig. è un lavoratore dipendente a tempo CP_1 indeterminato (all. 7 al ricorso di primo grado e all. 8 – art. 8, pag. 29 della convenzione CO sottoscritta con ;
3-le modalità esecutive organizzate dal committente (la modalità esecutiva è scelta dal committente quando non è frutto di un accordo ma è dettata dalle esigenze del lavoro e, quindi, dalla necessità ed utilità del datore di lavoro. Da come i testimoni riferiscono, il sig. ha avuto una CP_1 autonomia esecutiva: era il a possedere il know how e, quindi, a decidere quanti operatori CP_1 e che macchinari usare a seconda delle riprese televisive richieste.
……………modalità esecutive che, invece, non potevano essere concordate tra le parti, perché CO erano imposte dall'esecuzione di convenzioni firmate da con e CONI. Non era il sig. Pt_1 a decidere come e quando organizzare la troupes. Era stata, a monte la Società datrice di CP_1 lavoro a determinare queste modalità attraverso la sottoscrizione di un contratto di servizio con i propri committenti. Il sig. si è limitato a svolgere il proprio lavoro – con autonomia CP_1 tecnica – nell'ambito di giorni, orari, ritmi, predeterminati dal datore di lavoro all'atto della sottoscrizione dei contratti di fornitura con i propri clienti).
Prima di entrare nel merito delle censure sono opportune alcune brevi premesse in ordine al quadro normativo di riferimento.
Il D. Lgs. n. 81/2015, invocato dall'appellante, ha previsto l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, dal 1° gennaio 2016, a tutti i rapporti di collaborazione, comunque denominati, caratterizzati dall'esecuzione di prestazioni di esclusivamente personali, continuative ed etero- organizzate, carattere, quest'ultimo, riferito in particolare alla determinazione del luogo e dell'orario di lavoro da parte del committente.
Il successivo D.L. n. 101/2019 (convertito con modificazioni in L. n. 128/2019) ha ampliato l'ambito di applicazione di detta disciplina, estendendolo ai rapporti di lavoro caratterizzati da prestazioni “prevalentemente” - e non più “esclusivamente” – personali, nonché espungendo, dal contesto normativo in esame, il richiamo “ai tempi e luoghi di lavoro”, in riferimento all'organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione da parte del committente. Infine, la circolare INL n. 7 del 30/10/2020 ha chiarito che, affinché il rapporto di lavoro possa essere sussunto nella categoria della subordinazione, i requisiti della personalità, continuità ed etero-organizzazione devono contemporaneamente ricorrere.
Tale essendo il quadro normativo, vengono dunque in rilievo il carattere personale della prestazione, il fatto che essa sia resa con continuità, ossia ripetuta in un lasso di tempo apprezzabile e duraturo (circ. Ministero del Lavoro n. 3/2016) e che risulti etero-organizzata quanto meno in termini di coordinamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020, ha affrontato il tema delle collaborazioni eterodirette affermando che “quando l'etero-organizzazione accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione rende il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e quindi il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”, evidenziando la funzione c.d. "rimediale" della norma, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela "rafforzata" nei confronti di alcune tipologie di lavoratori autonomi (la sentenza aveva ad oggetto la prestazione resa dai lavoratori delle piattaforme digitali, considerati "deboli"), cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati.
La SC ha sostanzialmente concluso trattarsi di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie, non contenendo la stessa alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, tanto da osservare che, in passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovevano trovare applicazione.
In quest'ottica, non può dirsi che l'originario ricorrente abbia provato la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, nemmeno nell'approccio “rimediale” di cui alla norma equiparativa prevista dall'invocato art. 2 D. Lgs. 81/2015.
Dall'istruttoria è emerso innanzitutto come il non fosse tenuto ad osservare un orario di CP_1 lavoro fisso, con obbligo di giustificare eventuali assenze o ritardi, e non fosse soggetto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. Egli riceveva la richiesta del committente, la accettava, iniziava a predisporre il servizio organizzando gli operatori per la ripresa, ne riceveva il report a ripresa conclusa, conteggiava i costi;
il tutto, secondo il teste , senza obblighi di orario, valutando in autonomia gli Tes_4 impegni di spesa e i preventivi per l'esercizio delle troupe, che poi il teste sottoscriveva, tenendo COr Parte direttamente i rapporti con la committente (legata alla da convenzioni che le assicuravano il servizio) “perché sapevano che era lui che risolveva tutti i problemi”.
Il teste , assistente tecnico agli operatori video, lo vedeva in orari e giorni diversi sulla Tes_2 base delle chiamate, non sa indicare precisamente i suoi orari lavorativi e non ricorda ordini e direttive.
Stesso è a dirsi per gli altri testi.
Non si rinvengono pertanto elementi tali da far presumere l'esistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti sotto il profilo della eterodirezione.
Non rilevano in senso contrario le mail tra il e con le quali il primo CP_1 CP_4 riferisce e chiede al secondo le autorizzazioni per gli impegni di alcune spese per la manutenzione COr di attrezzature o riferisce sui rapporti con sulla contabilità delle troupes, rientrando ciò nella normale dialettica lavorativa del collaboratore con il committente in merito al risultato e alla migliore finalizzazione dei compiti assegnati.
Osserva a questo punto l'appellante che l'incarico ricoperto dal di “referente RAI” doveva CP_1 necessariamente essere svolto da un lavoratore dipendente per previsione dell'art. 8 della Parte COr Convenzione tra e e che i suoi compiti erano unilateralmente decisi in base ai contratti di fornitura sottoscritti da parte datoriale.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Parte Intanto secondo la convenzione RAI (art.5) il fornitore si impegna a garantire l'assunzione delle proprie risorse a tempo indeterminato solo nei limiti del 70% del personale e con riferimento ai soli Operatori di ripresa e Specializzati di ripresa, figure diverse dal ricorrente. Ma pure Parte ammettendo che la , secondo l'art. 8, avesse dovuto indicare il nominativo del Coordinatore dell'appalto per tutta la durata della convenzione “Tra le risorse dipendenti a tempo indeterminato”, e la figura del potesse effettivamente ricondursi a tale profilo, il mancato CP_1 Parte rispetto di tale previsione da parte della potrebbe far incorrere la stessa nelle responsabilità contrattuali (risoluzione per inadempimento, pagamento di penali, obblighi risarcitori..) conseguenti COr alla violazione del patto con la ma mai incidere sulla configurazione del rapporto di lavoro come svoltosi in concreto tra il fornitore e il suo collaboratore.
Parte Allo stesso modo, l'esistenza di un contratto di fornitura, avente ad oggetto i servizi che la COr deve rendere alla e che il deve organizzare, non indebolisce l'elemento CP_1 dell'autorganizzazione del collaboratore come emerso dalle testimonianze, e non enfatizza il carattere eterorganizzato della prestazione tanto da attrarla nell'alveo della subordinazione, poiché la convenzione a monte per l'appalto del servizio si muove su un piano diverso da quello del rapporto di lavoro che lega il fornitore ai suoi dipendenti/collaboratori, vincolando il primo a rendere il servizio al committente senza ridondare nella unilateralità della imposizione dei compiti alle risorse utilizzate dal fornitore nell'appalto, compiti che possono essere svolti anche in modalità organizzativa prevalentemente paritetica (collaboratore e committente si coordinano) o con autorganizzazione del collaboratore, che si coordina con il committente.
Sulla base di quanto esposto non si rinvengono elementi tali da ricondurre il rapporto di lavoro inter partes al modello della subordinazione, nemmeno nella misura “rimediale” di cui alla normativa invocata.
L'appello incidentale va dunque respinto.
Quanto al pagamento delle provvigioni chiesto in via subordinata il Tribunale, sulle deduzioni del ricorrente di non aver percepito la somma di € 15,00 per ogni commessa troupe ENG realizzata (prevista dal contratto di co.co.co. nel limite di n. 3 giornaliere) e di avere effettuato ogni giorno lavorativo almeno n. 3 troupes e che, quindi, dovevano essere versate € 75 al giorno per 5 giorni settimanali (€ 1500 al mese) per un totale di € 36.000 (€ 1500 al mese per 24 mesi), ha accolto la domanda così come formulata, osservando che la resistente non aveva mosso contestazioni specifiche sul numero di troupes realizzate né sulla quantificazione operata, e che era stato genericamente dedotto il pagamento di tali provvigioni seppure imputate a titolo di rimborso spese, prospettandosi inammissibile la prova del carattere simulato dell'imputazione.
Quanto al mancato pagamento delle fatture n. 22 e 24 del 2020 e della notula del 4.8.2020, la società aveva provveduto al saldo delle fatture ma non alla liquidazione della notula, sicchè spettava al ricorrente la relativa somma di € 3.526,00. Tale ultima statuizione non è stata impugnata, e su di essa si è dunque formato il giudicato.
Con l'appello svolto in via principale la società lamenta dunque la erroneità della condanna al pagamento delle provvigioni, ravvisando in primo luogo un palese errore nei conteggi (allegati dal ricorrente e condivisi dal giudice), atteso che il compenso pari ad euro 15,00 al giorno, moltiplicato per un numero pari a n.3 troupes, portava al risultato di 45,00 giornalieri (e non di 75,00 euro), somma che rapportata all'intero biennio 6.2016-7.2018 conduceva ad un totale di euro 21.600,00 (e precisamente, euro 45,00 x 5 giorni settimanali = 225,00 euro, cui segue un importo mensile pari ad euro 900,00, da moltiplicarsi per 24 mesi = euro 21.600,00).
In secondo luogo, si lamenta in appello che il ricorrente non aveva dato prova del numero delle troupes operative, così come era stato pretermesso dal giudice l'esame dei documenti 5, 6 e 7 prodotti dalla società, comprovanti (anche) il pagamento delle provvigioni maturate, sebbene sotto forma di rimborsi spese.
L'appello principale è solo parzialmente fondato.
In primo luogo non può l'appellante principale sostenere l'avvenuto pagamento delle provvigioni sul rilievo di averle corrisposte quali rimborso spese (v. fatture prodotte in primo grado e richiamate in appello come prova del pagamento), posto che la simulazione (in questo caso di una imputazione di pagamento diversa da quella apparente) può essere fatta valere tra le parti contraenti solo a fronte di una controdichiarazione scritta ovvero con altri ristretti mezzi di prova (che comunque in questo caso non risultano essere stati richiesti), mentre solo da parte dei terzi e dei creditori, pregiudicati dalla simulazione, essa può essere fatta valere con qualsiasi mezzo, anche presuntivo.
E' vero anche che la società, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato in modo specifico che le provvigioni fossero dovute, laddove il ricorrente aveva specificamente allegato il numero delle troupes operative in base al quale andava operata la quantificazione (ovvero 3 troupes ENG/giorno, dal lunedì al venerdì, ovvero 60 troupes ENG/mese) e la società aveva solo sostenuto di averle già corrisposte.
Il primo giudice ha però compiuto l'errore di calcolo indicato nel motivo di appello. Ne consegue che il capo di sentenza impugnato in via principale va riformato parzialmente, riconoscendo al ricorrente il diritto di percepire provvigioni per la minor somma di euro 21.600,00.
Pertanto, respinto integralmente l'appello incidentale ed accolto in parte quello principale, la sentenza impugnata deve essere riformata in parte qua, nei termini di cui in motivazione.
Il complessivo esito della lite vede una soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Deve darsi atto che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte a- rigetta l'appello incidentale;
b- in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara il diritto di a percepire le provvigioni maturate dall'01.06.2016 al 12.07.2018 nella minor CP_1 somma di euro 21.600,00; per l'effetto c- condanna la a corrispondere a la somma di cui al capo b) del Pt_1 CP_1 dispositivo, oltre accessori come per legge;
d- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado. Dà atto che sussistono a carico dell'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 24/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste