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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 1713 pubblicata il 17 febbraio 2020 non notificata, avente a oggetto inadempimento contrattuale e vertente tra
(cf ) e Avv. Tomaselli Parte_1 C.F._1
Francesca, (cf , rappresentanti e difesi dall'Avv. C.F._2
Francesca Tomaselli (cf , anche in proprio, elettivamente C.F._2 domiciliati in Napoli, Via Vicinale Campanile, 115 nello studio del difensore, giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec – fax Email_1
081/7260996);
appellante
e
(cf ) rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Elvira R. Altieri (cf ), elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli, Piazza Vanvitelli, 10 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec ; Email_2
1 appellata nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_2 contumace;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 giugno 2024 le parti costituite concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, statuendo sulla domanda proposta da
[...]
e Tomaselli Francesca, di risoluzione del contratto sottoscritto il 3 Parte_1 aprile 2016 con condanna al risarcimento dei danni, nei confronti di CP_2
[... e , così decideva: “Gli odierni attori Controparte_1 decidevano di fissare la data del loro matrimonio il 25.07.2016 e, dopo aver scelto come luogo per il ricevimento di nozze LL Domini di , Controparte_1 sottoscrivevano, in data 3.04.2016, una lettera di impegno con la società CP_2
la quale si occupava della gestione degli eventi presso la predetta struttura.
[...]
Nella summenzionata scrittura privata del 3.04.2016, ritualmente depositata in atti, si legge: “OGGETTO: Matrimonio Rossi – Tommaselli Parte_1
Francesca. Data 25 luglio 2016. PARTECIPANTI: minimo garantito 150. N.B: per numero di invitati garantito si intende che il cliente pagherà di base quel numero minimo garantito per il quale ha sottoscritto il contratto, anche se il numero ordinato dovesse essere inferiore. PRESTAZIONE: l' Controparte_2 offre l'utilizzo dei locali di LL Domini, nonché spazi come segue: sale e spazi esterni. [...] ALLESTIMENTO VILLA ED ESCLUSIVITA' COPERTI: Euro NO.
PREZZO CONCORDATO: Euro 90,00 a persona”.
Nel contratto si prescriveva, altresì, il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, quantificata in Euro 1.000,00, da versarsi in due tranche, determinate rispettivamente in Euro 300,00 e 700,00.
Successivamente i nubendi venivano a conoscenza della circostanza che, per la data del 25.07.2016 la struttura da loro prescelta per il ricevimento era stata opzionata anche per un altro matrimonio, sicché invitavano l' CP_2 CP_3
[...] a confermare improrogabilmente entro l'11.07.206 la destinazione in via esclusiva di LL Domini per il loro ricevimento di nozze.
La società confermava solo in data 13.07.2016 la disponibilità della CP_2 struttura prestabilita, senza nulla precisare tuttavia, secondo la prospettazione attorea, oggi contestata dalla difesa di LL Domini, circa la disponibilità in via esclusiva per il matrimonio Controparte_4
Pertanto, gli istanti provvedevano a intrattenere nuovi accordi, per la programmazione del ricevimento con una diversa struttura e chiedevano in data
17.07.2016 la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il 3.04.2016 con la società la quale aveva loro garantito la disponibilità CP_2 esclusiva di LL Domini per la data prescelta.
Tanto premesso in punto di fatto, preliminarmente, rileva il giudice che la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile con riferimento alla citazione in giudizio dell'impresa individuale LL Domini di _1
.
[...]
Invero, essa non è parte né in senso formale né in senso sostanziale del contratto oggetto di odierna contesa e del quale si chiede la risoluzione. La prestazione oggetto dell'obbligazione è, invero, posta a carico unicamente dell CP_2
la quale, si cita testualmente il dettato contrattuale, “offre l'utilizzo dei
[...] locali di LL IN.
Pertanto, emerge di tutta evidenza la carenza di titolarità del rapporto giuridico dedotto nell'odierno giudizio in capo all'impresa RT
, nei confronti del quale la domanda deve essere dichiarata
[...] inammissibile.
Invero, l'asserito inadempimento che gli odierni istanti addebitano alla parte contrattuale per non aver garantito la disponibilità esclusiva Controparte_2 di LL Domini per la data del 27.07.2o16, non è mai stato posto in essere dalla convenuta contumace.
Tanto può evincersi alla stregua del breve e conciso testo del contratto concluso dalle parti in data 3.04.2016, il quale prevede letteralmente quanto segue:
“ALLESTIMENTO VILLA ED ESCLUSIVITA' COPERTI: Euro NO”.
Alla luce del citato dato letterale può dunque evincersi, senza alcuno sforzo interpretativo, che le prestazioni poste a carico dell' non Controparte_2
3 ricomprendessero in alcun modo la garanzia di disponibilità esclusiva della struttura prescelta per il matrimonio degli odierni attori.
Ne consegue che la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata”.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1
Tomaselli Francesca, con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec il 20 novembre 2020 (tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria covid), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
In rito:
1) sospendere il presente giudizio di appello, con ogni provvedimento consequenziale e/o necessario;
Nel merito: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere ogni domanda proposta in primo grado dagli appellanti signor
e Francesca Tomaselli nei confronti della Parte_1 CP_6 in persona del legale rappresentante p.t. nonché della struttura
[...] [...]
, con ogni provvedimento consequenziale e/o Controparte_1 necessario, e quindi:
1) - dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto d'opera del
03 aprile 2016 per inadempimento dell' CP_2 Controparte_7
in persona del legale rapp.te protempore, sig.
[...] Parte_2
(C.F.: , e della , in C.F._5 Controparte_1 persona dell'omonimo titolare sig. (C.F.: Controparte_1
); e per l'effetto C.F._3
- condannare i convenuti in solido, o per chi di ragione, al pagamento nei confronti dei sig.ri Tomaselli Francesca e della somma Parte_3 complessiva di €. 10.000 (diecimiladuecentocinquata/00) (6.250,00 importo della differenza di spese sostenute dai nubendi + 4000 quale somma risarcitoria per violazione della privacy degli stessi nubendi), salvo diversa maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni subiti per i fatti di cui in narrativa;
4 - condannare, comunque, le parti convenute in solido, o per chi di ragione, al pagamento in favore degli attori delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
- condannare in ogni caso la società e/o Controparte_8 [...]
al pagamento integrale delle competenze e spese, del doppio Controparte_1 grado giudizio, con diretta attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane.
****
In via istruttoria, sempre in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello qui proposto, si chiede per le ragioni indicate nel primo motivo di gravame, che siano ammessi i mezzi istruttori esclusi nel giudizio di primo grado in particolare l'ammissione della prova testimoniale”.
Con comparsa depositata il 23 maggio 2021, si costituiva in giudizio la ditta individuale in persona del suo titolare, Controparte_1 rilevando l'improcedibilità dell'appello per non aver gli appellanti proceduto a chiedere la correzione dell'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza, ove era invece indicata quale “LL IN. Nel merito ne chiedeva _1 il rigetto, con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte rigettava le istanze istruttorie, ritenute superflue, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il processo, già trattenuto in decisione, veniva rimesso sul ruolo per la necessità di comporre diversamente il collegio giudicante, giusta il trasferimento ad altro ufficio di un componente.
All'udienza dell'11 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite il 14 giugno 2024.
La sola appellata depositava comparsa conclusionale.
La sollevata eccezione di improcedibilità del gravame, per non aver preventivamente richiesto la correzione dell'errore materiale, costituito nell'indicazione di “ quale “LL IN è infondata giacché questo è _1 sempre emendabile, anche in grado di appello, rilevandosi, altresì, che il nome
5 dell'originaria attrice è anch'esso erroneamente indicato in EL” in luogo di “T”.
La difesa appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“1) VIOLAZIONE DELL'ART 1453 c.c. e DELL' ART 1385 C. 2 C.C.
MOTIVAZIONE ERRONEA, INCONGRUA O INSUFFICIENTE
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI. - MOTIVAZIONE INCONGRUA O INSUFFICIENTE”.
Con primo motivo di gravame l'appellante ritiene erronea la decisione nella parte in cui ha respinto la domanda nei confronti di Controparte_1
senza tenere conto che gli originari attori avevano articolato prova per
[...] testi, indicando quale testimone il Parroco Padre in ordine alla Persona_1 circostanza che si era recato in chiesa chiedendo al Parroco Controparte_1 di spostare la data del matrimonio all'insaputa dei futuri sposi. Tale comportamento del era prova dell'interesse personale e diretto alla _1 risoluzione della controversia e sintomatico dell'ammissione di aver agito in violazione dei patti contrattuali.
Il motivo è infondato e del tutto insufficiente a censurare validamente la statuizione del primo giudice, il quale ha chiaramente stabilito che _1
non era parte contrattuale, giacché l'impegno di mettere a Controparte_1 disposizione la location era stato assunto esclusivamente da Controparte_2 mentre non era parte né sostanziale né formale del contratto, _1 sottoscritto, in proprio, dalla sola la quale neanche operava come CP_2 rappresentante di _1
La circostanza che abbia o meno chiesto al Parroco se Controparte_1 sarebbe stato possibile spostare la data di celebrazione delle nozze ben può essere sintomatica dell'interesse da parte della struttura ricettizia di non perdere il cliente, il quale aveva espresso la volontà di avere la villa a disposizione in via esclusiva (ma ciò solo dopo la sottoscrizione dell'impegno, come si dirà oltre). Tale interesse però è di natura meramente economico o di immagine e non giuridico e di tanto neanche gli appellanti dubitano, essendosi limitati a dedurre che il avesse un interesse personale e diretto – che ben poteva sussistere – alla _1 risoluzione della controversia, allora in limine, senza in alcun modo contestare
6 che questi non fosse parte contrattuale né avesse assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti degli allora attori.
Con secondo motivo di impugnazione gli appellanti deducono che il Tribunale abbia erroneamente interpretato la scrittura privata, ritenendo che la dicitura
"allestimento della LL e esclusività coperti" fosse riferita all'offerta, in via esclusiva della villa mentre sarebbe evidente che con essa si intendessero gli addobbi e ornamenti della sala e dei tavoli, il cui onere non era a carico della struttura, poiché può essere affidato a una società terza, come ad esempio le società di wedding planner che sono incaricate dell'allestimento delle strutture e dei coperti in essa presenti.
L'affermazione, per un primo profilo, confligge con quanto argomentato al punto IV dell'atto di citazione introduttivo di primo grado, ove gli originari attori lamentano la mancanza di una “fattiva collaborazione da parte dell'organizzazione che procrastinava, immotivatamente, le scelte inerenti alla sistemazione della location ovvero sistemazione dei tavoli addobbi floreali, scelta del menù, accompagnamento musicale e quant'altro utile e necessario per lo svolgimento del ricevimento nuziale”.
In ogni caso, anche ove si volesse interpretare la clausola nel senso indicato dagli appellanti, la lettera di impegno del 3.04.2016, neanche sottoscritta da
[...]
rimasta contumace, non contiene in alcun punto l'impegno di garantire CP_2
l'esclusività dell'utilizzo della villa per il matrimonio né gli Controparte_4 odierni appellanti hanno indicato nel presente gravame elementi dai quali si possa evincere un simile obbligo, ribadendo, anzi, che anche nella nota del CP_2
13 luglio 2016, a seguito di espressa richiesta, confermava la disponibilità della location, senza alcuna conferma quanto al suo utilizzo in via esclusiva.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 10.250,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Nulla per le spese con riguardo alla posizione di rimasta contumace. Controparte_2
7 Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 1713 pubblicata il 17 febbraio 2020, proposto da e Tomaselli Francesca nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e , così provvede: Controparte_1
1) corregge la sentenza del Tribunale di Napoli numero 1713 pubblicata il 17 febbraio 2020, nel senso che laddove è indicato “LL IN debba invece intendersi “ nonché laddove è indicato EL RA invece _1
“T RA;
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
3) condanna e Tomaselli Francesca, in solido, alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, in favore di titolare di in € 2.906,00, oltre al 15% per Controparte_1 _1 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
nulla per le spese per la posizione di;
CP_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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