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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4611 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. PASCALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ROMANO ANTONIA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90107269 64/000, ricevuta in data 19.09.2024, con riferimento alla cartella CP_ esattoriale n. 100 2009 0068493084000 sottesa (del 16/09/2009 per modelli DM 10 S/V contributi insoluti e relativi agli anni 1993-1995-1996 somme aggiuntive ed interessi di mora ed importo pari ad €
29.557,30) ed ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento nonché l'estinzione dei contributi portati dalla cartella per intervenuta prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata va accolta considerando che la cartella di pagamento veniva notificata in data 16.9.2009 e che nel quinquennio successivo non veniva notificato alcun atto interruttivo della prescrizione;
Gli atti attraverso i quali assume di aver validamente interrotto i termini Controparte_1 di prescrizione (del 5.1.2015, del 6.4.2016 e del 5.4.2019) erano infatti inidonei allo scopo in quanto intervenuti quando la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento era già maturata (cfr Cass Sez. U, 23397/ 2016) Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti considerando che l'originaria debenza dei contributi ingiunti non è stata contestata dalla parte ricorrente e che, in ogni caso, al tempo in cui gli (inidonei) atti interruttivi della prescrizione venivano notificati vi era ancora contrasto in giurisprudenza circa la soggezione a termine quinquennale o decennale dei crediti contributivi portati da cartella di pagamento
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4611 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella di pagamento n. 100 2009 0068493084000,
Compensa le spese di lite tra le parti
24/04/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. PASCALE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv ROMANO ANTONIA Controparte_1
CP_ rapp e dif dall'Avv Amato
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 25/09/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90107269 64/000, ricevuta in data 19.09.2024, con riferimento alla cartella CP_ esattoriale n. 100 2009 0068493084000 sottesa (del 16/09/2009 per modelli DM 10 S/V contributi insoluti e relativi agli anni 1993-1995-1996 somme aggiuntive ed interessi di mora ed importo pari ad €
29.557,30) ed ha eccepito l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento nonché l'estinzione dei contributi portati dalla cartella per intervenuta prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata va accolta considerando che la cartella di pagamento veniva notificata in data 16.9.2009 e che nel quinquennio successivo non veniva notificato alcun atto interruttivo della prescrizione;
Gli atti attraverso i quali assume di aver validamente interrotto i termini Controparte_1 di prescrizione (del 5.1.2015, del 6.4.2016 e del 5.4.2019) erano infatti inidonei allo scopo in quanto intervenuti quando la prescrizione quinquennale dei crediti portati dalla cartella di pagamento era già maturata (cfr Cass Sez. U, 23397/ 2016) Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti considerando che l'originaria debenza dei contributi ingiunti non è stata contestata dalla parte ricorrente e che, in ogni caso, al tempo in cui gli (inidonei) atti interruttivi della prescrizione venivano notificati vi era ancora contrasto in giurisprudenza circa la soggezione a termine quinquennale o decennale dei crediti contributivi portati da cartella di pagamento
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4611 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella di pagamento n. 100 2009 0068493084000,
Compensa le spese di lite tra le parti
24/04/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale