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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2394/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2394/2019, promossa da:
, (c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Via Livatino n. 6 e (c.f. Parte_2
) nato il [...] a [...] e residente a [...]C.F._2
(TE), alla Via Livatino n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Mazzagatta elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Teramo, via Argentina n. 10 e
ATTORI
Contro
nata a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_1
alla via Fontana 20, C.F. , elett. dom. in Giulianova alla via Dalmazia n. 15, C.F._3
presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Sabatini
CONVENUTA
e nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 31, C.F. , elett. dom. in Giulianova alla via Dalmazia n. C.F._4
15, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Sabatini;
1 CONVENUTA
OGGETTO: Azione di rivendicazione e usucapione.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per gli attori e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, contrariis reiectis:
I) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire, per le motivazioni in premessa e per quant'altre dovessero emergere nel processo, che i comparenti e hanno il diritto di proprietà sulla Parte_1 Parte_2 proprietà immobiliare sopra indicata (sub 2 della premessa del presente atto di citazione), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima proprietà di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento e per l'effetto, in conseguenza di ciò, statuire che le convenute non hanno diritto alcuno sulla res e pertanto condannare le stesse a lasciare immediatamente il bene immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari.
II) Con condanna delle convenute al risarcimento danni, per le ragioni in premessa indicati sub 2, nella misura di Euro 2.000,00 salvo maggiore o minore quantificazione dello stesso ad opera del
Giudice se necessario con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
III) vittoria di spese di giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• rigettare le domande dei sig.ri e , perché infondate in fatto e in Parte_2 Parte_1 diritto;
• in via riconvenzionale, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare la sig.ra proprietaria Controparte_2 per intervenuta usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni
- della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano
S.A.;
• in via più gradata, dichiarare la sig.ra comproprietaria per ½ con la sig.ra Controparte_2
per intervenuta usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato Controparte_1 per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A.; • per l'effetto, autorizzare il frazionamento della p.lla 834 di cui al fg.
25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A., e relativa variazione catastale, al fine di individuare catastalmente l'area oggetto di usucapione per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerti l'intervenuta usucapione;
• condannare i sig.ri e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per Parte_2 Parte_1 lite temeraria;
• con vittoria di tutte le spese di giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• rigettare le domande dei sig.ri e , perché infondate in fatto e in Parte_2 Parte_1 diritto;
2 • in via riconvenzionale, visti gli artt. 1146 e 1158 c.c., dichiarare la sig.ra Controparte_1 comproprietaria per ½ con la sig.ra per intervenuta usucapione - in virtù del Controparte_2 possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in
Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla
834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A.;
• in via più gradata - accertato che la sig.ra è proprietaria per intervenuta Controparte_2 usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A. - dichiarare che la sig.ra è titolare della quota di ½ del diritto di proprietà della Controparte_1 porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano
S.A., in virtù dell'acquisto fattone in vita ex art. 177, 1° comma, lett. a) c.c. dal suo dante causa sig.
, nel regime di comunione legale dei beni con la sig.ra ; Parte_3 Controparte_2
• per l'effetto, autorizzare il frazionamento della p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del
Comune di Mosciano S.A., e relativa variazione catastale, al fine di individuare catastalmente l'area oggetto di usucapione per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerta l'intervenuta usucapione;
• condannare i sig.ri e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per Parte_2 Parte_1 lite temeraria;
• con vittoria di tutte le spese di giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e ivi deducendo: Controparte_2 Controparte_1
- di essere proprietari degli immobili siti nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) alla via
Livatino n. 6, rispettivamente identificati in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
25, particella 834, sub. 3 (proprietà ) e sub. 2 (proprietà ); Parte_1 Parte_2
- di aver acquistato le rispettive proprietà mediante atto di donazione dei genitori CP_3
e a rogito notaio Dott. del 16.04.2012, Rep. N.
[...] Controparte_4 Persona_1
2.483 Racc. n.
1.469 registrato a Giulianova l'8.05.2012 n.2929 Serie 1T;
- che in forza della donazione gli attori sono divenuti proprietari anche dell'area comune – facente parte della particella 834 - confinante con l'immobile di proprietà di Controparte_1
e , area arbitrariamente occupata da queste ultime;
Controparte_2
- che, a seguito dell'apposizione di una nuova recinzione da parte di e , Pt_1 Parte_2
e hanno chiamato in giudizio gli odierni attori nel Controparte_1 Controparte_2
procedimento possessorio R.G. n. 3908/2014, concluso con ordinanza n. 20342/2015 del
3 29.12.2015 emessa dal Tribunale di Teramo che le ha reintegrate del possesso della suddetta area.
Gli attori hanno, dunque, articolato azione di rivendicazione dell'area comune di propria pertinenza poiché ed hanno chiesto la condanna delle convenute alla restituzione della disponibilità della res, oltre al risarcimento dei danni nella misura di € 2.000,00 e condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa del 11.11.2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale per accertare l'intervenuta usucapione dell'area oggetto di contesa per possesso pacifico protratto per oltre quaranta anni e, di conseguenza, di dichiararla comproprietaria della porzione congiuntamente alla figlia chiedendo, inoltre, di autorizzare il Controparte_1
frazionamento della p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A., per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerta l'intervenuta usucapione.
Con comparsa del 12.11.2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e formulando domanda riconvenzionale chiedendo di dichiarare la sig.ra comproprietaria per ½ con la sig.ra Controparte_1 CP_2
per intervenuta usucapione.
[...]
Entrambe hanno chiesto, inoltre, la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
Per ciò che è di interesse, le convenute hanno sostenuto che il padre, nonchè dante causa degli odierni attori, ha acquistato l'immobile, attualmente in proprietà di e , da Pt_1 Parte_2 [...]
- coniuge di , nonché padre di , deceduto nel 2013 - con Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
atto del 7.12.1979 e che lo stesso, subito dopo la compravendita, ha delimitato la porzione di terreno oggetto dell'attuale giudizio mediante un recinto di cemento, esercitando il possesso pubblico e pacifico dell'area fin dal 1979.
Hanno dedotto, quindi, che il godimento dell'area sarebbe stato pacifico ed indisturbato sino al al decesso di , avvenuto in data 1.12.2013, a seguito del quale i fratelli Parte_3 Pt_1
avrebbero cominciato ad esercitare pretese fondate sulla presunta illegittimità del possesso esercitato, in via continuativa, dalle odierne convenute, tanto che, in data 31.07.2014, questi ultimi hanno posto in essere atti di spoglio violento, circostanza per la quale è stato instaurato il procedimento dinanzi l'intestato Tribunale all'esito del quale hanno ottenuto la reintegra.
4 La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione delle prove testimoniali.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In punto di diritto, gli attori hanno articolato azione di rivendicazione.
Essa, disciplinata dall'art. 948 c.c., è un'azione petitoria che il proprietario può esercitare contro chiunque possieda o detenga un suo bene, senza titolo, per ottenere una sentenza che accerti il diritto dominicale sul bene e condanni chiunque eserciti possesso o detenzione sul medesimo alla restituzione.
Legittimato ad esperire l'azione di rivendica è solo il proprietario e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve fornire la prova rigorosa, attraverso ogni mezzo, di essere titolare della res. Ne consegue, dunque, che se l'acquisto del bene è avvenuto a titolo derivativo, l'attore che agisca ai sensi dell'art. 948 c.c., dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo antecedenti, fino a giungere, a ritroso, a dimostrare che avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene mediante un acquisto a titolo originario, anche avvalendosi del protratto possesso dei precedenti proprietari.
Trattasi, quindi, di un'azione petitoria che ha al suo interno un contenuto di stampo accertativo cui segue, in via consequenziale e derivata, la richiesta di condanna alla restituzione del bene di cui si sia accertata la titolarità.
È, tuttavia, principio consolidato che nell'azione di rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si affievolisca quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore (ex multis: Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 25865, 23 settembre 2021).
Più nello specifico, il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, esattamente come nel caso de quo (Cass. civ. sez. II, 19 ottobre
2021, n. 28865).
In applicazione dei suddetti principi, dunque, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano ottemperato all'onere probatorio su di essi gravante in quanto la proprietà dell'immobile censito al Comune di
Mosciano foglio 25 p.lla 834, che catastalmente comprende anche l'area oggetto di contesa, è provata dalla documentazione prodotta in giudizio (atto di donazione e atto di compravendita del 7.12.1979
5 da parte dei loro dante causa), oltre che pacificamente rimasta incontestata da e Controparte_2
. Controparte_1
Invero, le stesse convenute hanno confermato l'avvenuto acquisto del fondo da parte dei genitori di e – danti causa degli odierni attori - mediante contratto del 7.12.1979, stipulato Pt_1 Parte_2
con , fondo che catastalmente comprende anche l'area oggetto di contestazione. Parte_3
Ciononostante, e hanno chiesto di accertare, in via Controparte_2 Controparte_1
riconvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di domanda articolata in via principale, deducendo di aver acquistato tale appezzamento di terra a titolo originario mediante usucapione ed avendo esercitato il possesso, protrattosi per oltre venti anni, su di esso;
tale circostanza sarebbe dimostrata, tra le altre cose, dal fatto che , a seguito del trasferimento di proprietà del fondo nei confronti del padre degli attori, avrebbe costruito il muro di cemento per Parte_3
delimitare la porzione di terreno, dando inizio al possesso pubblico e pacifico dell'area da parte della famiglia , tuttora in corso. Persona_2
Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
Invero, fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisca, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Il possesso ad usucapionem deve rivestire necessariamente specifici requisiti, che determinino la pienezza, la continuità e l'esclusività del potere di fatto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, poi, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass., n. 5687/1996; Cass., n. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che la situazione di fatto corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità (in tal senso, Cass., n. 3464/1988; Cass., n. 4206/1987).
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1144 c.c. gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fungere da fondamento del possesso idoneo ad usucapire, in quanto, nel caso di specie, si sarà al cospetto di una situazione di mera detenzione non qualificata.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, mentre, di regola, la natura non transitoria e la non modesta entità dell'attività svolta sul bene sono elementi presuntivi per escludere che vi sia
6 stata mera tolleranza da parte del proprietario, tale circostanza è destinata a perdere efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli, ad esempio, di parentela (ex multis: cass. civ. sez. II, 27 aprile 2006, n. 9661; Cass. civ. sez. II, ordinanza del 3 luglio
2019, n. 17880).
Ebbene, nella specie tale rigorosa prova non è stata fornita dalle convenute essendosi limitate esclusivamente a dimostrare l'utilizzo continuativo del bene mediante la coltivazione di piante e fiori, senza, tuttavia, provare anche l'esclusività dell'esercizio del godimento e l'esistenza di comportamenti incompatibili con il diritto dei proprietari del bene.
Dall'istruttoria espletata mediante escussione di testimoni – vicini ed amici delle convenute - è emersa esclusivamente la prova che le coltivazioni e gli alberi da frutto presenti nell'area di terreno fossero stati piantati da e da lei curati nel corso degli anni, circostanza confermata da tutti Controparte_2
i testimoni escussi.
Tale dato, tuttavia, non è affatto indice dell'esercizio indisturbato di un possesso funzionale all'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, bensì appare situazione di fatto qualificabile come detenzione, a sua volta frutto di mera tolleranza, in quanto non avvalorata da comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere "uti dominus".
Tutte le circostanze oggetto di prova orale, altresì frutto di capitolazioni generiche, non hanno fornito la prova di un esercizio indisturbato e coerente di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
La prova dell'usucapione deve essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Sul punto, si rammenta che, mentre rientra nelle facoltà del proprietario anche godere del proprio fondo saltuariamente oppure scegliere di rimanere inerte, è onere esclusivo di chi intenda usucapire la proprietà fornire la dimostrazione integrale delle concrete modalità del continuativo pieno possesso ultraventennale;
nella fattispecie in esame, invece, non vi è stata una precisa e rilevante specificazione in ordine alla manifestazione di dominio uti dominus sulla res.
Le allegazioni delle convenute, infatti, si palesano già del tutto generiche nell'atto introduttivo.
Ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione che è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'acquisto a titolo originario. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la
7 dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
A tal proposito, nulla è stato provato con riferimento al momento in cui sono stati costruiti il muro in cemento ed il pozzo presente nell'area, nonché in merito al soggetto che li abbia concretamente realizzati.
Invero, l'unico testimone a confermare che il muro di cemento fosse stato costruito da
[...]
negli anni '80 è stato , escusso all'udienza del 16.02.2022, il quale Parte_3 Testimone_1
tuttavia ha rilasciato una dichiarazione generica limitandosi a richiamare i rapporti di amicizia e vicinato intercorsi con il de cuius.
Tale circostanza, peraltro, non è supportata da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, ed infatti, sul punto, , escussa all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato di non sapere nulla circa Persona_3
la costruzione del muro di cemento, poiché era andata ad abitare nella casa antistante solo nel 1996.
Il teste , all'udienza del 13.06.2022, pur ricordando che tale muretto era presente fin Tes_2 dagli anni '80, ha tuttavia dichiarato di non sapere chi fosse stato a realizzarlo.
In riferimento al pozzo, invece, il testimone ha affermato che questo fu fatto Testimone_1
costruire da . Tuttavia, alcuna prova vi è circa l'effettiva realizzazione per esclusiva Parte_3
volontà di e, dunque, che non vi fosse stata una comune volontà con Parte_3 CP_3
esclusivo proprietario del terreno fin dalla compravendita del 1979.
[...]
Sul punto, vaghe e generiche sono parse le dichiarazioni rese da , il quale ha affermato Tes_2
che, negli incontri con , questi gli riferiva di dover realizzare un pozzo che, poco Parte_3
dopo, vide in loco, mentre la testimone nulla ha saputo riferire in merito. Persona_3
Tes_ Ebbene, le affermazioni rese dai testimoni e oltre ad essere generiche e non Tes_1
suffragate da riscontri ulteriori, risultano anche contrastanti con la documentazione in atti e, nello specifico, con l'atto di denuncia del pozzo sottoscritto da nel 1994 e rilasciato al Controparte_3
Comune di Mosciano nella espressa qualità di “proprietario del pozzo”. Nello specifico, con tale documento, ha dichiarato al funzionario del comune che “l'acqua attinta è Controparte_3
destinata ad uso domestico (inaffiamento giardino ed orto inserviente direttamente al sottoscritto ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame)” (vd. doc. 8 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. degli attori).
Tale documento, dunque, dimostra, da un lato, il chiaro esercizio del diritto di proprietà da parte di sul pozzo e sull'area di terreno di cui oggi, i suoi aventi causa, chiedono la Controparte_3
8 reintegrazione e, dall'altro lato, l'insussistenza in capo a di un animus possidendi, Parte_3 incompatibile con l'esercizio altrui del diritto, necessario ai fini dell'usucapione.
L'esercizio del diritto di proprietà sul pozzo da parte di è, inoltre, confermato Controparte_3
dalle dichiarazioni rese dal testimone , il quale, escusso a prova contraria sui capitoli Testimone_3 delle convenute all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato che nel 1990 aveva installato “un motore per l'acqua sul pozzo su incarico e pagamento del sig. ” (vd, verbale del Controparte_3
16.02.2022).
Né sono stati eccepiti dalle convenute ulteriori atti idonei ad integrare una interversio possessionis necessaria a trasformare la situazione soggettiva della mera detenzione in un possesso uti dominus.
Anche il documento sottoscritto in data 6.08.2012, relativo all'allaccio della condotta fognaria, è idoneo ad escludere l'intervenuta usucapione. Invero, se, da un lato, non può desumersi da esso un implicito riconoscimento da parte di dell'altrui proprietà del bene, dall'altro lato Parte_3
tale dichiarazione dimostra la fattiva manifestazione dell'esercizio, da parte del dante causa delle attrici, delle facoltà connesse al proprio diritto dominicale.
In ultimo, l'ordinanza emessa in sede di giudizio possessorio dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 3908/2014, non può rivestire, in tale sede, valenza probatoria dirimente, dal momento che, in quella sede, il Giudice si è limitato ad accertare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte delle odierne convenute solo relativamente all'anno precedente al ricorso e fino allo spoglio violento, nulla accertando in merito alla idoneità del possesso ai fini dell'usucapione.
Pertanto, il mancato raggiungimento della rigorosa prova circa la durata ultraventennale del possesso uti dominus e dell'esercizio esclusivo della signoria sul terreno, incompatibile con una tolleranza da parte degli effettivi titolari del diritto sul bene, inducono all'accoglimento della domanda attorea e al conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione del terreno.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è limitata a richiedere, in aggiunta alla domanda principale, il risarcimento di un “eventuale danno” da occupazione sine titulo, senza fornire alcuna specifica allegazione in merito allo specifico pregiudizio subito nei termini recentemente precisati dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, rigettando l'interpretazione volta a ritenere il danno da occupazione sine titulo quale pregiudizio in re ipsa (identificando la posta risarcibile nel solo danno evento) hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del
9 diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta, la quale deve essere oggetto di prova
(anche presuntiva) sia nelll'an che nel quantum. Viceversa, nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad una generica allegazione della presenza e della composizione del pregiudizio patito.
Stante l'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda articolata dai convenuti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dei convenuti.
Le stesse, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere liquidate sulla scorta dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Il compenso è unico ex art. 4 co. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e contro e , Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la proprietà di e del fondo censito al Catasto del Parte_1 Parte_2
Comune di Mosciano Sant'Angelo, foglio 25, particella 834, comprensiva dell'area comune;
2) condanna e alla liberazione dell'area facente parte del Controparte_2 Controparte_1 fondo censito al Catasto del Comune di Mosciano Sant'Angelo, foglio 25, particella 834;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore di e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi Parte_1 Parte_2
d'avvocato ed euro 125,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2394/2019, promossa da:
, (c.f. ), nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Mosciano Sant'Angelo (TE), alla Via Livatino n. 6 e (c.f. Parte_2
) nato il [...] a [...] e residente a [...]C.F._2
(TE), alla Via Livatino n. 6, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Mazzagatta elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Teramo, via Argentina n. 10 e
ATTORI
Contro
nata a [...] il [...], e residente in [...] Controparte_1
alla via Fontana 20, C.F. , elett. dom. in Giulianova alla via Dalmazia n. 15, C.F._3
presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Sabatini
CONVENUTA
e nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Palmiro Togliatti n. 31, C.F. , elett. dom. in Giulianova alla via Dalmazia n. C.F._4
15, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Sabatini;
1 CONVENUTA
OGGETTO: Azione di rivendicazione e usucapione.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per gli attori e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, contrariis reiectis:
I) esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire, per le motivazioni in premessa e per quant'altre dovessero emergere nel processo, che i comparenti e hanno il diritto di proprietà sulla Parte_1 Parte_2 proprietà immobiliare sopra indicata (sub 2 della premessa del presente atto di citazione), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro;
che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima proprietà di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento e per l'effetto, in conseguenza di ciò, statuire che le convenute non hanno diritto alcuno sulla res e pertanto condannare le stesse a lasciare immediatamente il bene immobile libero da persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari.
II) Con condanna delle convenute al risarcimento danni, per le ragioni in premessa indicati sub 2, nella misura di Euro 2.000,00 salvo maggiore o minore quantificazione dello stesso ad opera del
Giudice se necessario con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
III) vittoria di spese di giudizio oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge”.
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• rigettare le domande dei sig.ri e , perché infondate in fatto e in Parte_2 Parte_1 diritto;
• in via riconvenzionale, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare la sig.ra proprietaria Controparte_2 per intervenuta usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni
- della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano
S.A.;
• in via più gradata, dichiarare la sig.ra comproprietaria per ½ con la sig.ra Controparte_2
per intervenuta usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato Controparte_1 per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A.; • per l'effetto, autorizzare il frazionamento della p.lla 834 di cui al fg.
25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A., e relativa variazione catastale, al fine di individuare catastalmente l'area oggetto di usucapione per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerti l'intervenuta usucapione;
• condannare i sig.ri e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per Parte_2 Parte_1 lite temeraria;
• con vittoria di tutte le spese di giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
• rigettare le domande dei sig.ri e , perché infondate in fatto e in Parte_2 Parte_1 diritto;
2 • in via riconvenzionale, visti gli artt. 1146 e 1158 c.c., dichiarare la sig.ra Controparte_1 comproprietaria per ½ con la sig.ra per intervenuta usucapione - in virtù del Controparte_2 possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in
Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla
834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A.;
• in via più gradata - accertato che la sig.ra è proprietaria per intervenuta Controparte_2 usucapione - in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni - della porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A. - dichiarare che la sig.ra è titolare della quota di ½ del diritto di proprietà della Controparte_1 porzione di terreno sita in Mosciano S.A. (TE), meglio individuata in narrativa ed attualmente ricompresa nella più ampia p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano
S.A., in virtù dell'acquisto fattone in vita ex art. 177, 1° comma, lett. a) c.c. dal suo dante causa sig.
, nel regime di comunione legale dei beni con la sig.ra ; Parte_3 Controparte_2
• per l'effetto, autorizzare il frazionamento della p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del
Comune di Mosciano S.A., e relativa variazione catastale, al fine di individuare catastalmente l'area oggetto di usucapione per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerta l'intervenuta usucapione;
• condannare i sig.ri e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per Parte_2 Parte_1 lite temeraria;
• con vittoria di tutte le spese di giudizio”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio e ivi deducendo: Controparte_2 Controparte_1
- di essere proprietari degli immobili siti nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) alla via
Livatino n. 6, rispettivamente identificati in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
25, particella 834, sub. 3 (proprietà ) e sub. 2 (proprietà ); Parte_1 Parte_2
- di aver acquistato le rispettive proprietà mediante atto di donazione dei genitori CP_3
e a rogito notaio Dott. del 16.04.2012, Rep. N.
[...] Controparte_4 Persona_1
2.483 Racc. n.
1.469 registrato a Giulianova l'8.05.2012 n.2929 Serie 1T;
- che in forza della donazione gli attori sono divenuti proprietari anche dell'area comune – facente parte della particella 834 - confinante con l'immobile di proprietà di Controparte_1
e , area arbitrariamente occupata da queste ultime;
Controparte_2
- che, a seguito dell'apposizione di una nuova recinzione da parte di e , Pt_1 Parte_2
e hanno chiamato in giudizio gli odierni attori nel Controparte_1 Controparte_2
procedimento possessorio R.G. n. 3908/2014, concluso con ordinanza n. 20342/2015 del
3 29.12.2015 emessa dal Tribunale di Teramo che le ha reintegrate del possesso della suddetta area.
Gli attori hanno, dunque, articolato azione di rivendicazione dell'area comune di propria pertinenza poiché ed hanno chiesto la condanna delle convenute alla restituzione della disponibilità della res, oltre al risarcimento dei danni nella misura di € 2.000,00 e condanna alle spese del giudizio.
Con comparsa del 11.11.2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale per accertare l'intervenuta usucapione dell'area oggetto di contesa per possesso pacifico protratto per oltre quaranta anni e, di conseguenza, di dichiararla comproprietaria della porzione congiuntamente alla figlia chiedendo, inoltre, di autorizzare il Controparte_1
frazionamento della p.lla 834 di cui al fg. 25 del Catasto Urbano del Comune di Mosciano S.A., per consentire la volturazione catastale e la trascrizione della sentenza che accerta l'intervenuta usucapione.
Con comparsa del 12.11.2019 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e formulando domanda riconvenzionale chiedendo di dichiarare la sig.ra comproprietaria per ½ con la sig.ra Controparte_1 CP_2
per intervenuta usucapione.
[...]
Entrambe hanno chiesto, inoltre, la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
Per ciò che è di interesse, le convenute hanno sostenuto che il padre, nonchè dante causa degli odierni attori, ha acquistato l'immobile, attualmente in proprietà di e , da Pt_1 Parte_2 [...]
- coniuge di , nonché padre di , deceduto nel 2013 - con Parte_3 Controparte_2 Controparte_1
atto del 7.12.1979 e che lo stesso, subito dopo la compravendita, ha delimitato la porzione di terreno oggetto dell'attuale giudizio mediante un recinto di cemento, esercitando il possesso pubblico e pacifico dell'area fin dal 1979.
Hanno dedotto, quindi, che il godimento dell'area sarebbe stato pacifico ed indisturbato sino al al decesso di , avvenuto in data 1.12.2013, a seguito del quale i fratelli Parte_3 Pt_1
avrebbero cominciato ad esercitare pretese fondate sulla presunta illegittimità del possesso esercitato, in via continuativa, dalle odierne convenute, tanto che, in data 31.07.2014, questi ultimi hanno posto in essere atti di spoglio violento, circostanza per la quale è stato instaurato il procedimento dinanzi l'intestato Tribunale all'esito del quale hanno ottenuto la reintegra.
4 La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione delle prove testimoniali.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante essa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
17.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In punto di diritto, gli attori hanno articolato azione di rivendicazione.
Essa, disciplinata dall'art. 948 c.c., è un'azione petitoria che il proprietario può esercitare contro chiunque possieda o detenga un suo bene, senza titolo, per ottenere una sentenza che accerti il diritto dominicale sul bene e condanni chiunque eserciti possesso o detenzione sul medesimo alla restituzione.
Legittimato ad esperire l'azione di rivendica è solo il proprietario e per ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà questi non può limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve fornire la prova rigorosa, attraverso ogni mezzo, di essere titolare della res. Ne consegue, dunque, che se l'acquisto del bene è avvenuto a titolo derivativo, l'attore che agisca ai sensi dell'art. 948 c.c., dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo antecedenti, fino a giungere, a ritroso, a dimostrare che avrebbe comunque acquisito la proprietà del bene mediante un acquisto a titolo originario, anche avvalendosi del protratto possesso dei precedenti proprietari.
Trattasi, quindi, di un'azione petitoria che ha al suo interno un contenuto di stampo accertativo cui segue, in via consequenziale e derivata, la richiesta di condanna alla restituzione del bene di cui si sia accertata la titolarità.
È, tuttavia, principio consolidato che nell'azione di rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si affievolisca quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore (ex multis: Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 25865, 23 settembre 2021).
Più nello specifico, il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, esattamente come nel caso de quo (Cass. civ. sez. II, 19 ottobre
2021, n. 28865).
In applicazione dei suddetti principi, dunque, ritiene il Tribunale che gli attori abbiano ottemperato all'onere probatorio su di essi gravante in quanto la proprietà dell'immobile censito al Comune di
Mosciano foglio 25 p.lla 834, che catastalmente comprende anche l'area oggetto di contesa, è provata dalla documentazione prodotta in giudizio (atto di donazione e atto di compravendita del 7.12.1979
5 da parte dei loro dante causa), oltre che pacificamente rimasta incontestata da e Controparte_2
. Controparte_1
Invero, le stesse convenute hanno confermato l'avvenuto acquisto del fondo da parte dei genitori di e – danti causa degli odierni attori - mediante contratto del 7.12.1979, stipulato Pt_1 Parte_2
con , fondo che catastalmente comprende anche l'area oggetto di contestazione. Parte_3
Ciononostante, e hanno chiesto di accertare, in via Controparte_2 Controparte_1
riconvenzionale, l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto di domanda articolata in via principale, deducendo di aver acquistato tale appezzamento di terra a titolo originario mediante usucapione ed avendo esercitato il possesso, protrattosi per oltre venti anni, su di esso;
tale circostanza sarebbe dimostrata, tra le altre cose, dal fatto che , a seguito del trasferimento di proprietà del fondo nei confronti del padre degli attori, avrebbe costruito il muro di cemento per Parte_3
delimitare la porzione di terreno, dando inizio al possesso pubblico e pacifico dell'area da parte della famiglia , tuttora in corso. Persona_2
Orbene, l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti necessari ad usucapire, ossia il possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine alla sussistenza di una situazione corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
Invero, fondamento dell'usucapione è una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisca, in concreto, al titolare effettivo del diritto. Il possesso ad usucapionem deve rivestire necessariamente specifici requisiti, che determinino la pienezza, la continuità e l'esclusività del potere di fatto.
Al fine di usucapire il bene posseduto è, poi, altrettanto necessario che ricorra il mancato esercizio del diritto da parte del titolare dello stesso (Cass., n. 5687/1996; Cass., n. 4807/1992) o, più precisamente, l'incompatibilità del possesso con l'altrui diritto, giacché è sufficiente ad escludere che la situazione di fatto corrisponda all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, il compimento, da parte dell'effettivo titolare, di atti che, pur se privi di efficacia interruttiva, manifestino la persistenza della titolarità (in tal senso, Cass., n. 3464/1988; Cass., n. 4206/1987).
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 1144 c.c. gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono fungere da fondamento del possesso idoneo ad usucapire, in quanto, nel caso di specie, si sarà al cospetto di una situazione di mera detenzione non qualificata.
Secondo l'orientamento granitico della giurisprudenza, mentre, di regola, la natura non transitoria e la non modesta entità dell'attività svolta sul bene sono elementi presuntivi per escludere che vi sia
6 stata mera tolleranza da parte del proprietario, tale circostanza è destinata a perdere efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli, ad esempio, di parentela (ex multis: cass. civ. sez. II, 27 aprile 2006, n. 9661; Cass. civ. sez. II, ordinanza del 3 luglio
2019, n. 17880).
Ebbene, nella specie tale rigorosa prova non è stata fornita dalle convenute essendosi limitate esclusivamente a dimostrare l'utilizzo continuativo del bene mediante la coltivazione di piante e fiori, senza, tuttavia, provare anche l'esclusività dell'esercizio del godimento e l'esistenza di comportamenti incompatibili con il diritto dei proprietari del bene.
Dall'istruttoria espletata mediante escussione di testimoni – vicini ed amici delle convenute - è emersa esclusivamente la prova che le coltivazioni e gli alberi da frutto presenti nell'area di terreno fossero stati piantati da e da lei curati nel corso degli anni, circostanza confermata da tutti Controparte_2
i testimoni escussi.
Tale dato, tuttavia, non è affatto indice dell'esercizio indisturbato di un possesso funzionale all'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, bensì appare situazione di fatto qualificabile come detenzione, a sua volta frutto di mera tolleranza, in quanto non avvalorata da comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere "uti dominus".
Tutte le circostanze oggetto di prova orale, altresì frutto di capitolazioni generiche, non hanno fornito la prova di un esercizio indisturbato e coerente di una situazione di fatto corrispondente al diritto di proprietà.
La prova dell'usucapione deve essere univoca, chiara e deve farsi apprezzare per la coerenza dei dati fattuali introdotti.
Sul punto, si rammenta che, mentre rientra nelle facoltà del proprietario anche godere del proprio fondo saltuariamente oppure scegliere di rimanere inerte, è onere esclusivo di chi intenda usucapire la proprietà fornire la dimostrazione integrale delle concrete modalità del continuativo pieno possesso ultraventennale;
nella fattispecie in esame, invece, non vi è stata una precisa e rilevante specificazione in ordine alla manifestazione di dominio uti dominus sulla res.
Le allegazioni delle convenute, infatti, si palesano già del tutto generiche nell'atto introduttivo.
Ai fini dell'usucapione non basta affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione che è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'acquisto a titolo originario. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la
7 dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto.
A tal proposito, nulla è stato provato con riferimento al momento in cui sono stati costruiti il muro in cemento ed il pozzo presente nell'area, nonché in merito al soggetto che li abbia concretamente realizzati.
Invero, l'unico testimone a confermare che il muro di cemento fosse stato costruito da
[...]
negli anni '80 è stato , escusso all'udienza del 16.02.2022, il quale Parte_3 Testimone_1
tuttavia ha rilasciato una dichiarazione generica limitandosi a richiamare i rapporti di amicizia e vicinato intercorsi con il de cuius.
Tale circostanza, peraltro, non è supportata da ulteriori riscontri documentali o dichiarativi, ed infatti, sul punto, , escussa all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato di non sapere nulla circa Persona_3
la costruzione del muro di cemento, poiché era andata ad abitare nella casa antistante solo nel 1996.
Il teste , all'udienza del 13.06.2022, pur ricordando che tale muretto era presente fin Tes_2 dagli anni '80, ha tuttavia dichiarato di non sapere chi fosse stato a realizzarlo.
In riferimento al pozzo, invece, il testimone ha affermato che questo fu fatto Testimone_1
costruire da . Tuttavia, alcuna prova vi è circa l'effettiva realizzazione per esclusiva Parte_3
volontà di e, dunque, che non vi fosse stata una comune volontà con Parte_3 CP_3
esclusivo proprietario del terreno fin dalla compravendita del 1979.
[...]
Sul punto, vaghe e generiche sono parse le dichiarazioni rese da , il quale ha affermato Tes_2
che, negli incontri con , questi gli riferiva di dover realizzare un pozzo che, poco Parte_3
dopo, vide in loco, mentre la testimone nulla ha saputo riferire in merito. Persona_3
Tes_ Ebbene, le affermazioni rese dai testimoni e oltre ad essere generiche e non Tes_1
suffragate da riscontri ulteriori, risultano anche contrastanti con la documentazione in atti e, nello specifico, con l'atto di denuncia del pozzo sottoscritto da nel 1994 e rilasciato al Controparte_3
Comune di Mosciano nella espressa qualità di “proprietario del pozzo”. Nello specifico, con tale documento, ha dichiarato al funzionario del comune che “l'acqua attinta è Controparte_3
destinata ad uso domestico (inaffiamento giardino ed orto inserviente direttamente al sottoscritto ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame)” (vd. doc. 8 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. degli attori).
Tale documento, dunque, dimostra, da un lato, il chiaro esercizio del diritto di proprietà da parte di sul pozzo e sull'area di terreno di cui oggi, i suoi aventi causa, chiedono la Controparte_3
8 reintegrazione e, dall'altro lato, l'insussistenza in capo a di un animus possidendi, Parte_3 incompatibile con l'esercizio altrui del diritto, necessario ai fini dell'usucapione.
L'esercizio del diritto di proprietà sul pozzo da parte di è, inoltre, confermato Controparte_3
dalle dichiarazioni rese dal testimone , il quale, escusso a prova contraria sui capitoli Testimone_3 delle convenute all'udienza del 16.02.2022, ha dichiarato che nel 1990 aveva installato “un motore per l'acqua sul pozzo su incarico e pagamento del sig. ” (vd, verbale del Controparte_3
16.02.2022).
Né sono stati eccepiti dalle convenute ulteriori atti idonei ad integrare una interversio possessionis necessaria a trasformare la situazione soggettiva della mera detenzione in un possesso uti dominus.
Anche il documento sottoscritto in data 6.08.2012, relativo all'allaccio della condotta fognaria, è idoneo ad escludere l'intervenuta usucapione. Invero, se, da un lato, non può desumersi da esso un implicito riconoscimento da parte di dell'altrui proprietà del bene, dall'altro lato Parte_3
tale dichiarazione dimostra la fattiva manifestazione dell'esercizio, da parte del dante causa delle attrici, delle facoltà connesse al proprio diritto dominicale.
In ultimo, l'ordinanza emessa in sede di giudizio possessorio dall'intestato Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 3908/2014, non può rivestire, in tale sede, valenza probatoria dirimente, dal momento che, in quella sede, il Giudice si è limitato ad accertare l'esercizio del potere di fatto sulla cosa da parte delle odierne convenute solo relativamente all'anno precedente al ricorso e fino allo spoglio violento, nulla accertando in merito alla idoneità del possesso ai fini dell'usucapione.
Pertanto, il mancato raggiungimento della rigorosa prova circa la durata ultraventennale del possesso uti dominus e dell'esercizio esclusivo della signoria sul terreno, incompatibile con una tolleranza da parte degli effettivi titolari del diritto sul bene, inducono all'accoglimento della domanda attorea e al conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione del terreno.
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice si è limitata a richiedere, in aggiunta alla domanda principale, il risarcimento di un “eventuale danno” da occupazione sine titulo, senza fornire alcuna specifica allegazione in merito allo specifico pregiudizio subito nei termini recentemente precisati dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, rigettando l'interpretazione volta a ritenere il danno da occupazione sine titulo quale pregiudizio in re ipsa (identificando la posta risarcibile nel solo danno evento) hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del
9 diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta, la quale deve essere oggetto di prova
(anche presuntiva) sia nelll'an che nel quantum. Viceversa, nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad una generica allegazione della presenza e della composizione del pregiudizio patito.
Stante l'esito del giudizio deve essere rigettata la domanda articolata dai convenuti ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico dei convenuti.
Le stesse, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere liquidate sulla scorta dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile – complessità bassa – parametri minimi, stante la blanda complessità della controversia).
Il compenso è unico ex art. 4 co. 2 DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e contro e , Pt_1 Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la proprietà di e del fondo censito al Catasto del Parte_1 Parte_2
Comune di Mosciano Sant'Angelo, foglio 25, particella 834, comprensiva dell'area comune;
2) condanna e alla liberazione dell'area facente parte del Controparte_2 Controparte_1 fondo censito al Catasto del Comune di Mosciano Sant'Angelo, foglio 25, particella 834;
3) rigetta le restanti domande;
4) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 Controparte_1
favore di e , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi Parte_1 Parte_2
d'avvocato ed euro 125,00 a titolo di spese vive, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Teramo, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
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