Decreto cautelare 18 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 3 marzo 2021
Decreto collegiale 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto collegiale 01/06/2021, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 01320/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per la declaratoria
previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche,
dell’illegittimità del silenzio inadempimento nel procedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015, relativo alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, in qualità di richiedente protezione internazionale privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il proprio sostentamento;
per la declaratoria dell'obbligo di provvedere della Prefettura UTG con riguardo alla segnalazione inoltrata in data 12 novembre 2020, a fronte della quale la menzionata Autorità ha serbato il suo silenzio inadempimento;
per la nomina di un commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'Autorità competente oltre il termine assegnato dal Tribunale, provvederà all'adozione dei provvedimenti richiesti;
per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale relativamente all'accesso immediato alle misure di accoglienza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 2, 8, 9 e 14, comma 1, del d.lgs.n. 142/2015, a seguito della segnalazione del 12 novembre 2020.
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Chiara Pernechele per la rappresentanza e la difesa del sig. -OMISSIS-, nel giudizio n. r. g. 1320 del 2020;
Vista la sentenza che ha definito il ricorso ed ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Premesso che, con sentenza n. 297 del 2021, questo Tribunale ha accolto il ricorso, nei termini di cui in motivazione, compensando le spese di causa;
Considerato che con la suddetta sentenza è stata accolta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, demandando ad un successivo decreto la liquidazione del compenso spettante al difensore;
Considerato che l’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’ “impegno professionale”;
Considerato che l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
Ritenuto, in relazione alla natura della lite, alla scarsa complessità della stessa e al limitato impegno professionale richiesto, che sia congrua, in riduzione rispetto alla nota spese presentata, la liquidazione a favore del difensore di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) liquida, per la causa in epigrafe, all’ avv. Chiara Pernechele, difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi e spese, oltre i.v.a. e c.p.a. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.