Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8152/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nata a [...], il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in 20 Capability Way, DA9 9GY GREENHITHE, nel Borough of Dartford, Kent (UK), rappresentata e difesa dall' Avv. Mattia Peretti (C.F. ), con domicilio eletto presso lo studio C.F._2 dello stesso in Via Gabrio Serbelloni 4, Milano,
ATTRICE contro con sede legale in Via V. Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), C.F. Controparte_1
, rappresentata da con sede legale in Milano, Bastioni di Porta P.IVA_1 Controparte_2
Nuova n. 19, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Menghini (C.F. P.IVA_2
) e Davide Sarina (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._3 C.F._4 in Torino, via Beaumont n. 46, presso lo studio dell'avv. Simona Valla.
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo, conto corrente, giurisdizione
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“In via pregiudiziale
- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano essendo la giurisdizione esclusivamente in capo al giudice inglese;
Impregiudicato quanto sopra, per la denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, chiede sin
d'ora fissarsi termine per l'esperimento del procedimento di mediazione prescritto in materia di contratti bancari.
In via principale nel merito
- Dichiarare inefficace, o comunque revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 8335/2022 del 15/11/2022 (RG n. 19918/2022) emesso dal Tribunale di Torino qui opposto, e in ogni caso rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta nei confronti della pagina 1 di 8
Pt_1 CP_1
- Condannare al risarcimento dei danni e/o alla corresponsione in favore della RA CP_1 di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per Parte_1 le ragioni tutte di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria
Si insiste nelle domande di assunzione di mezzi di prova già formulate in atti, senza alcuna rinuncia alle stesse, anche ove non disposte o rigettate, inclusa la seguente:
- consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se il calcolo degli interessi, come risultante ed indicato da controparte nel prospetto depositato sub doc. 3 avversario sia tale da determinare
o aver determinato l'applicazione di interessi usurari in violazione dei tassi soglia di volta in volta applicabili dalla data di conteggio, ricordando per scrupolo che il debito asseritamente dovuto nel complesso, ovvero Euro 82.730,00, è di più di 3 volte superiore all'asserito credito per sorte capitale
(Euro 26.789,40)”.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- confermare la giurisdizione del giudice italiano e la competenza del Tribunale di Torino a decidere la causa;
- accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice di della somma di Parte_1 Controparte_1 euro 82.730,00 oltre agli interessi legali e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo anzidetto o di quello diverso che si riterrà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La convenuta ha notificato a decreto ingiuntivo n. 8335/2022 per il pagamento della Parte_1 somma di € 82.730, oltre interessi ed accessori.
La pretesa trae origine dal contratto di conto corrente nr. 1000/3437 e dal contratto di apertura di credito nr. 1000/3438, stipulati dalla debitrice con Intesa San Paolo, la quale a sua volta ha poi ceduto i rapporti a nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. CP_1
2) L'attrice propone opposizione per i seguenti motivi:
- essendo essa residente nel Regno Unito, non vi è giurisdizione del giudice italiano;
- il decreto ingiuntivo è divenuto inefficace perché notificato oltre il termine di 90 giorni dalla sua emissione;
- esso è anche nullo perché contiene l'intimazione ad adempiere nel termine di 40 giorni dalla notifica, invece che nei 60 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c.;
- la pretesa creditoria è infondata anche nel merito, in quanto i rapporti di cui essa era titolare presentavano al 20.6.2014 un saldo pari a zero;
- in ogni caso, il debito sarebbe anche prescritto. pagina 2 di 8 3) si è costituita di fatto ammettendo che il decreto ingiuntivo abbia perso efficacia per essere CP_1 stato notificato tardivamente, ma contestando per il resto tutte le deduzioni avversarie e chiedendo, nel merito, l'accertamento del suo credito e la condanna dell'opponente al pagamento della somma corrispondente.
4) In prima memoria 183, l'opponente ha eccepito anche il difetto di legittimazione attiva di CP_1 mancando la prova della cessione del credito in suo favore.
In seconda memoria, ha infine chiesto CTU per l'accertamento dell'eventuale usurarietà del tasso di interesse applicato dalla creditrice, contestazione mai sollevata nei precedenti atti.
invece, non ha depositato né la prima né la seconda memoria 183 c.p.c. CP_1
5) Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, è stata sollevata d'ufficio la questione della qualità di consumatrice della con assegnazione alle parti del termine per interloquire con memoria scritta Pt_1
e formulare richieste istruttorie.
All'esito, è stata fissata udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del
10.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6) Dalla lettura del ricorso monitorio e della documentazione allegata, si comprende che il credito azionato è frutto della somma dei saldi negativi di due rapporti distinti.
Il primo è il contratto di conto corrente 1000/3437 del 21/6/2007, intestato a Persona_1 [...]
di Borgomanero, con saldo negativo al momento dell'estinzione, il 20.6.2014, pari a € Pt_1
21.025,06.
Esso nulla prevede in ordine alla qualità di consumatore del cliente, e stabilisce, per ogni controversia, la competenza del Tribunale di Torino.
Il secondo è il contratto di apertura 1000/3438 del 22/6/2007, intestato a , con saldo Parte_1 negativo al momento dell'estinzione, il 20.6.2014, pari a € 26.789,40.
Esso dichiara espressamente che il cliente agisce in qualità di consumatore e prevede, per ogni controversia, la competenza del foro di residenza o domicilio eletto da parte del cliente.
7) Sulla giurisdizione, è preliminare verificare se i due contratti siano stati sottoscritti dalla in Pt_1 qualità di consumatrice.
Al riguardo, il primo contratto, come osservato, è intestato a ed inoltre l'esame degli Persona_1 estratti conto evidenzia tutta una serie di movimenti, quali versamenti assegni e accrediti di bonifici da terzi, che sono evidentemente i pagamenti delle prestazioni professionali rese dalla debitrice.
Il secondo contratto, invece, reca espressamente il riferimento alla qualità di consumatrice dell'opponente, e la lettura degli estratti conto evidenzia movimenti dal valore indiziario meno univoco, essendo rappresentati prevalentemente dagli addebiti dell'uso della carta di credito e da versamenti di contanti ed assegni destinati a ripristinare la provvista. E' però decisivo che alcuni movimenti siano pacificamente riconducibili all'attività professionale della debitrice (ad esempio, il bonifico del 4.2.2013 disposto in pagamento del premio della sua assicurazione professionale).
pagina 3 di 8 Pertanto, per entrambi i rapporti si può escludere che essi siano stati conclusi ed utilizzati dalla debitrice per scopi estranei all'attività professionale, e quindi non si applica la disciplina consumeristica.
8) Di conseguenza, la giurisdizione italiana deve accertarsi sulla base delle regole ordinarie.
La tesi di fondo della creditrice è che la previsione del contratto di conto corrente sia prevalente, e per così dire assorbente, rispetto a quella del contratto di apertura di credito, stante il rapporto di accessorietà che contraddistingue il secondo rapporto rispetto al primo. Quindi, la giurisdizione italiana sussisterebbe in virtù dell'art. 25 del Regolamento UE 1215/2012, richiamato dall'art. 3 co. 2 l. 218/95 anche per le ipotesi in cui i convenuti non siano domiciliati nel territorio di uno Stato membro,
(“Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro”.
Si tratta, però, di prospettazione non condivisibile, perché anche ammettendo l'esistenza di un collegamento negoziale tra il conto corrente e l'apertura di credito che nel primo è regolata, questo non vale a privare ciascuno dei negozi della sua autonomia, e quindi a mantenere la propria disciplina pattizia (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20726 del 01/10/2014, “Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicchè, pur determinandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un credito derivante da un'apertura di credito utilizzata su di un conto corrente, la prova dell'avvenuta concessione della citata apertura di credito nella forma scritta prescritta dalla legge, ma non anche del contratto di conto corrente”).
Occorre pertanto verificare la sussistenza della giurisdizione in modo autonomo per ciascun contratto.
Per il contratto 1000/3437 del 21/6/2007, esso stabilisce, per ogni controversia, la competenza del
Tribunale di Torino, e quindi la giurisdizione italiana sussiste a norma del citato art. 25 del Reg. UE
1215/2012.
Per il contratto di apertura di credito del 1000/3438 del 22/6/2007, la previsione pattizia non attribuisce al foro della residenza e del domicilio del cliente competenza esclusiva, e pertanto essa concorre con i fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., sicuramente collocati in Italia. Di conseguenza, anche per tale rapporto sussiste la giurisdizione italiana a norma dell'art. 7 co. 1 lett.
a) del regolamento più volte citato, sempre per effetto del richiamo operato dall'art. 3 della legge
218/95.
pagina 4 di 8 9) Sulle contestazioni relative alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo, è pacifico che esso sia stato notificato in ritardo, e quindi abbia perso efficacia, tanto che la stessa creditrice nelle sue conclusioni non ne chiede la conferma.
Pertanto, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato, il che assorbe anche la contestazione relativa all'erroneità del termine di pagamento in esso assegnato.
10) In punto prova cessione del credito, come già osservato essa è contestata solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente, considerato che l'opponente assume il ruolo di convenuto in senso sostanziale, e quindi che avrebbe dovuto sollevare l'eccezione già con l'atto di citazione.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente, e condivisibile, della Suprema Corte ha prima affermato che
“la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), e poi che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16904 del 27/06/2018). Tale posizione, ad avviso di chi scrive, si giustifica pienamente in un'ottica di economia processuale e leale collaborazione, posto che i debitori di regola in casi del genere hanno già contezza dell'avvenuta cessione del credito per effetto delle comunicazioni ricevute al di fuori del giudizio, e pertanto, se all'interno di questo non contestano la successione nella titolarità del credito, il dato può ritenersi acquisito senza necessità di particolari accertamenti.
Di conseguenza, nella fattispecie la mancanza di tempestiva contestazione di nel CP_1 rapporto controverso costituisce indubbiamente contegno processuale incompatibile con la volontà di metterne in dubbio la titolarità del credito.
Ad ogni modo, se invece si volesse ritenere rilevante la contestazione tardiva, sul presupposto che il tema della legittimazione attiva non sia soggetto a preclusioni di sorta, allora dovrebbe ritenersi ammissibile anche la prova della cessione offerta dalla creditrice in allegato alla nota di precisazione delle conclusioni, con la produzione della dichiarazione rilasciata da Intesa per confermare la cessione alla convenuta di tutti i rapporti oggetto del giudizio.
Tale dichiarazione, che attesta esplicitamente che il credito in esame è stato ceduto a con CP_1
l'operazione di cessione in blocco oggetto dell'avviso pubblicato in G.U. del 5.56.2018, anch'essa già in atti, costituisce prova atipica ammissibile e la cui valutazione è soggetta al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Sent. 17392/2015, Ord. 12179/2018, Ord. 9507/2023), ed appare sicuramente attendibile, non essendovi serie ragioni per dubitare della sua veridicità, posto che proviene dall'originario titolare del rapporto e contiene riferimenti precisi e inequivocabili al credito in esame.
In conclusione sul punto, anche tale contestazione è infondata.
11) Per quanto riguarda, infine, il tema della sussistenza del credito azionato in sede monitoria, si deve osservare che la creditrice offre al riguardo prima di tutto gli estratti delle scritture contabili (doc. 3 fascicolo monitorio, prodotto in allegato all'atto di citazione) da cui risulta: pagina 5 di 8 - per il contratto di conto corrente 1000/3437 del 21/6/2007 un saldo negativo al momento dell'estinzione, il 20.6.2014, pari a € 21.025,06, e il successivo conteggio degli interessi per tutto il periodo fino al 5.10.2022, per arrivare a un importo complessivo di 47.810,32;
- per il contratto di apertura di credito 1000/3438 del 22/6/2007 un saldo negativo al momento dell'estinzione, il 20.6.2014, pari a € 26.789,40, e il successivo conteggio degli interessi per tutto il periodo fino al 5.10.2022, per arrivare a un importo complessivo di € 34.919,67.
In aggiunta, produce gli estratti conto dei due rapporti (doc. 2 e 3 convenuta), relativi a tutto CP_1 il periodo dall'apertura fino all'estinzione del 21.6.2014, dai quali risultano i movimenti in entrata e in uscita e il saldo finale negativo sopra ricordato.
A fronte di questo, l'opponente si limita a sostenere che in realtà ogni posizione debitoria sarebbe stata già estinta perché “dagli estratti conto della banca alla data del 20.06.2014, infatti, sia con riferimento al conto corrente nr. 1000/3437 (doc. 1) che all'apertura di credito nr. 1000/3438 (doc. 2), emerge la assenza di qualsiasi debito, avendo a tale data la RA proceduto al ripagamento integrale Pt_1 di ogni somma in precedenza dovuta, e ad estinguere conseguentemente le posizioni debitorie all'epoca esistenti, tanto è vero che entrambi gli estratti conto depositati riportano il ripianamento effettuato nel periodo di riferimento e l'indicazione, in entrambi i casi, di un saldo finale al 20.06.2014 pari a 0 €”. In realtà, non vi è alcuna prova dell'accredito da parte della elle somme necessarie a ripianare i Pt_1 saldi negativi, ed è condivisibile quanto osserva la creditrice, e cioè che il saldo zero riportato negli ultimi estratti conto è solo l'effetto di una mera operazione contabile propedeutica alla chiusura del conto e al suo passaggio a sofferenza.
Questo, che peraltro corrisponde a una prassi contabile notoria, emerge con chiarezza dalla lettura degli estratti conto. Infatti, mentre nel dettaglio dei movimenti negli estratti conto relativi al periodo precedente ogni accredito è puntualmente individuato dalla operazione che lo genera (ad esempio versamento assegni, contanti, bonifico, etc.), negli estratti conto dell'ultimo periodo, dal 31.3.2014 fino alla chiusura del 20.6.2014, per entrambi i rapporti nel dettaglio dei movimenti l'accredito corrisponde esattamente al saldo negativo ed è conseguente all'operazione di “azzeramento saldo per chiusura”, cioè appunto all'operazione contabile suddetta. Pertanto, la prospettazione dell'opponente è certamente infondata.
Per il resto, essa non contesta in alcun modo gli estratti conto prodotti dalla creditrice, né sotto il profilo della veridicità delle singole operazioni in essi riportate né sotto il profilo della correttezza contabile.
Pertanto, può dirsi sicuramente raggiunta la prova dell'esistenza del debito riportato negli estratti conto,
e corrispondente al saldo negativo di € 21.025,06, per il primo rapporto e di € 26.789,40 per il secondo rapporto, alla data del 20.6.2014.
12) L'eccezione di prescrizione, ai limiti della genericità, è comunque infondata.
Sul punto, è sufficiente osservare che, individuato il dies a quo nella data del 20.2014 nella quale i due rapporti sono passati a sofferenza, il decreto ingiuntivo, che per quanto inefficace mantiene la sua funzione di domanda giudiziale e la sua efficacia interruttiva, è stato notificato il 9.3.2023, e il presente giudizio è stato instaurato nell'aprile 2023. Quindi, a prescindere dall'esistenza di atti interruttivi precedenti, non sarebbe decorso in ogni caso il termine decennale richiesto per la prescrizione del diritto della banca.
pagina 6 di 8 13) Infine, da ultimo resta da esaminare la contestazione attinente all'usurarietà degli interessi.
Essa, in verità, non solo è tardiva, ma si limita alla seguente prospettazione: “non può non evidenziarsi come appaia ictu oculi l'applicazione di interessi spropositati ed eccedenti i limiti imposti dalla normativa in tema di tassi usurari (disciplina che pacificamente trova applicazione, dopo la pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione del 18 settembre 2020, anche con riferimento agli interessi moratori). Basti in proposito considerare che come da prospetto depositato da controparte sub doc. 3 il tasso applicato in taluni periodi arriva addirittura a percentuali superiori al 15%, e che il debito asseritamente dovuto nel complesso, ovvero Euro 82.730,00, è di più di 3 volte superiore all'asserito credito per sorte capitale (Euro 26.789,40)”.
Pertanto, è del tutto generica, ed anche fuorviante, perché il credito per sorte capitale ammonta, come ricordato, ad € 21.025,06 per il primo rapporto e ad € 26.789,40 per il secondo rapporto, e la somma finale di € 82.730 è l'effetto degli interessi applicati ad entrambi i saldi debitori.
Come tale, la deduzione non può essere accolta.
Infatti, anche nel contenzioso bancario vige certamente il principio per cui il giudice deve decidere sulla base delle allegazioni e prove fornite dalle parti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie previste un tempo dall'art. 183 co. 6 c.p.c. e ora dall'art. 171ter c.p.c. Grava pertanto sulla parte interessata l'onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda, che non può essere assolto semplicemente con la deduzione di una generica causa di invalidità o inefficacia del contratto, ma richiede anche la prospettazione dei motivi che – nella dinamica dello specifico rapporto contrattuale – determinerebbero l'esistenza del vizio lamentato.
Questo, sia per porre in condizione la controparte di esplicare una compiuta difesa, sia per assicurare il rispetto del principio della domanda, dovendosi altrimenti ipotizzare che debba essere il giudice a riempire di contenuto le generiche allegazioni di parte.
D'altra parte non si può neppure ritenere che le lacune assertive possano essere colmate con l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio, che – senza un vaglio preventivo sulla ragionevolezza delle deduzioni sollevate dalla parte che la chiede – avrebbe una finalità esplorativa
(“la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo”, tra le tante, Cass. n. 26048/2023) Tanto meno può supplire l'esercizio del potere di rilievo ufficioso del giudice, che, dove consentito, deve sempre essere esercitato nel perimetro dei fatti allegati e provati dalle parti.
In questo senso, d'altra parte, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
8883/2020):
“La prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base alli art. 644 cod. pen., comma 3, prima parte , e all'art. 1815 cod. civ., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19282 del 12/09/2014 (Rv. 632998 - 01)). La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n.
108 del 1996, art.
1. Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2
- 7 Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento pagina 7 di 8 dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria)”.
14) In conclusione, per tutto quanto, sin qui esposto:
- deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
- l'opponente deve essere condannata al pagamento delle somme che ne erano oggetto, oltre interessi legali sulla sola parte capitale, come da domanda.
15) Le spese del giudizio, tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo, possono essere compensate per la metà.
Per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi con eccezione della fase di trattazione, per la quale sono applicati i minimi tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'opposizione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 8335/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 15.11.2022;
- accerta che è debitrice di della somma di euro 82.730, e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 la condanna a corrispondere alla convenuta la predetta somma, oltre interessi legali sulla sola parte capitale dalla data domanda fino al saldo;
- compensa per la metà le spese di lite, e per l'effetto condanna al pagamento in favore Parte_1 di della restante metà, che si liquida in € 5.650, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario Controparte_1 nella misura del 15%.
Torino, 4 maggio 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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