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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIKA ANDOLFI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via V. Veneto n. 13, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di risiedere e dimorare ove preferisca;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare a percepire qualunque assegno economico, a qualsivoglia titolo, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
3. Ciascun genitore provvederà contribuendo direttamente ai bisogni ordinari del figlio
[...]
oggi di anni 19, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, attualmente Persona_1 studente presso la scuola serale I.S.I.S Sismondi Pacinotti di Pescia indirizzo manutenzione elettrice/elettronica. I coniugi si impegnano, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese Per_ straordinarie afferenti il figlio come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8/11/2010, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, fatte salve le spese medico-sanitarie
1 urgenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. In relazione a tutte dette spese, eccettuate quelle medico-sanitarie urgenti, occorrerà preventivo accordo delle parti circa l'effettuazione della spesa. In difetto di accordo, ognuno di essi sarà libero di procedervi nell'interesse del figlio, salvo la rivalsa nei confronti del coniuge resosi inadempiente. Quanto alla modalità di corresponsione della somma di spettanza, ciascun genitore dovrà preferibilmente mettere a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno 5 giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento;
per i pagamenti per i quali non sarà possibile adottare tale modalità, e che saranno anticipati da uno dei coniugi, si provvederà ai necessari rimborsi con periodicità concordata ovvero, in difetto, ogni 2 mesi. Per_ 4. Per quanto concerne gli eventuali assegni familiari relativi al figlio , i coniugi concordano che vengano percepiti interamente, nella misura del 100%, dalla Sig.ra Parte_2
5. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi ogni bene comune e di aver già definito tra loro ogni altro diverso rapporto di carattere patrimoniale in separata sede e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
6. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in PO (LU) il 5/5/2005, dal quale è nato il figlio (nato il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in PO (LU) in data 5/5/2005, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di PO (LU) all'Atto Numero 7, Parte I, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 24/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIKA ANDOLFI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via V. Veneto n. 13, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di risiedere e dimorare ove preferisca;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano reciprocamente di rinunciare a percepire qualunque assegno economico, a qualsivoglia titolo, che sia collegato al loro rapporto matrimoniale;
3. Ciascun genitore provvederà contribuendo direttamente ai bisogni ordinari del figlio
[...]
oggi di anni 19, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, attualmente Persona_1 studente presso la scuola serale I.S.I.S Sismondi Pacinotti di Pescia indirizzo manutenzione elettrice/elettronica. I coniugi si impegnano, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese Per_ straordinarie afferenti il figlio come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 8/11/2010, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, fatte salve le spese medico-sanitarie
1 urgenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago;
spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature. In relazione a tutte dette spese, eccettuate quelle medico-sanitarie urgenti, occorrerà preventivo accordo delle parti circa l'effettuazione della spesa. In difetto di accordo, ognuno di essi sarà libero di procedervi nell'interesse del figlio, salvo la rivalsa nei confronti del coniuge resosi inadempiente. Quanto alla modalità di corresponsione della somma di spettanza, ciascun genitore dovrà preferibilmente mettere a disposizione la percentuale che gli fa carico almeno 5 giorni prima della data in cui deve avvenire il pagamento;
per i pagamenti per i quali non sarà possibile adottare tale modalità, e che saranno anticipati da uno dei coniugi, si provvederà ai necessari rimborsi con periodicità concordata ovvero, in difetto, ogni 2 mesi. Per_ 4. Per quanto concerne gli eventuali assegni familiari relativi al figlio , i coniugi concordano che vengano percepiti interamente, nella misura del 100%, dalla Sig.ra Parte_2
5. i coniugi dichiarano di aver già provveduto a dividersi ogni bene comune e di aver già definito tra loro ogni altro diverso rapporto di carattere patrimoniale in separata sede e di non avere più nulla da pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
6. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in PO (LU) il 5/5/2005, dal quale è nato il figlio (nato il [...]) maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in PO (LU) in data 5/5/2005, debitamente trascritto nel Registro
[...] degli Atti di Matrimonio del Comune di PO (LU) all'Atto Numero 7, Parte I, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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