Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8050/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PASCALI MARCO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – indennità di accompagnamento
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto disporre il rinnovo della C.T.U. al fine di accertare il reale grado di invalidità del ricorrente e dichiarare:
1. il diritto dello stesso a percepire l'indennità d'accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda o da quella ritenuta di giustizia, con condanna dell' al CP_1 pagamento di detto beneficio oltre interessi, come per legge, sui ratei maturati e maturandi;
2. il diritto ad essere riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92 con diritto ai relativi benefici assistenziali previsti dalla legge. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Il CTU nominato in fase di ATP ha risposto in modo negativo ai quesiti, formulando le seguenti conclusioni: affetto da “Ipocusia, Disturbo bipolare in buon compenso;
Lieve Parte_1 deficit della memoria di rievocazione;
Miocardiosclerosi, Spondilodiscoartrosi Diverticolosi;
IRC
III stadio” è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e compiti propri della sua età grave-100% dalla presentazione della domanda amministrativa, ma
NON ha diritto all'indennità di accompagnamento. Inoltre NON è da considerare portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3-Legge 104/1992) e non necessita pertanto di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale. Si esprime parere NEGATIVO per il riconoscimento di portatore di handicap in situazioni di gravità (art. 3 comma 3-Legge 104/1992)”.
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Lieve deficit della memoria di rievocazione;
Miocardiosclerosi,
Spondilodiscoartrosi Diverticolosi;
IRC III° stadio”. Passando all'analisi delle risultanze della nostra visita peritale, questa ha messo in evidenza un soggetto in buone condizioni generali, orientato temporo-spazialmente collaborante. L'esame dell'apparato osteoarticolare ha evidenziato una deambulazione autonoma valida ed efficace. Il rachide cervico-dorso-lombare è ipomobile, spinalgico. Nella norma la motilità delle articolazioni. Non sono stati evidenziati deficit della postura (segno di Romberg negativo) né della coordinazione muscolare (Prove dito-naso; dito- dito;
pronazione e supinazione delle mani eseguite correttamente.) La poliartrosi del rachide, obiettivabile in sede di accertamento peritale, non incide pertanto significativamente sulle autonomie del Ricorrente, consentendogli una buona e sufficiente capacità deambulatoria in relazione all'età. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio la visita peritale ha registrato: una pressione arteriosa di 120/80, toni cardiaci ritmici, pause libere, non edemi declivi, polsi periferici normosfigmici. Pertanto l'apparato cardiocircolatorio è in compenso emodinamico.
L'esame dell'apparato psichico, eseguito in sede di accertamento peritale, ha evidenziato: umore in equilibrio. Non sono presenti disturbi del contenuto del pensiero né della sensopercezione”
Pertanto la farmacoterapia (OL 1cp/ die e TT gocce 60 mg/ml : 10 gtt per tre) permette un buon compenso del quadro psicopatologico. Si è osservato, solo un lieve deficit della memoria di rievocazione. Comunque, il Ricorrente ha risposto in modo adeguato alle domande dell'intervistatore. I contenuti ideativi sono risultati logici. Non riteniamo, pertanto, che il lieve deficit mnesico, di cui è affetto il Ricorrente, comporti la necessità di assistenza continua. Il Sig. infatti, è in grado di conservare le proprie autonomie e di Parte_1 svolgere, i compiti e le mansioni proprie della sua peculiare età. Si prende atto della Ipoacusia, della Diverticolosi e dell'IRC III° stadio che non comportano ricadute funzionali sulle autonomie del Ricorrente. A nostro parere, un'obiettività siffatta non può preludere alla condizione di diritto al godimento dei benefici legati all'indennità di accompagnamento, così come previsto dalla legge
18/80, laddove la concessione dei suddetti benefici è subordinata alla presenza di condizioni clinico-patologiche che rendano il richiedente impossibilitato a compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita, considerati, questi, in un'accezione diversa da quella minimale che inserisce in tali atti il vestirsi, il mangiare, il curare la propria igiene personale ma, al contrario, in quella un po' più estesa che preveda “…la materiale capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita.
2 Rientrano in questo ambito un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente, così da consentire ai soggetti non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana…” (Circolare
Ministero del Tesoro n° 14 del 28 settembre 1992).
Secondo tali presupposti, appare fin troppo evidente che le patologie che affliggono il ricorrente non gli impediscono di compiere, in maniera autonoma, gli atti quotidiani della vita così intesi.
E' possibile, infatti, per lui, persona di settanta sette anni, compiere qualsiasi attività rapportabile a quella di un individuo normale di età corrispondente. Ciò grazie alla conservazione della funzione osteoarticolare, supportata da un buon compenso cardio-circolatorio e da una soddisfacente condizione delle attività neuro psichiche. Non viene quindi impedito al periziando di curarsi autonomamente della propria persona, di avere accesso alla terapia prescrittagli senza difficoltà, di badare alla propria alimentazione sia nella fase di approvvigionamento che in quella della preparazione dei cibi, di uscire di casa (anche per situazioni di pericolo) senza esitazioni, ecc. ecc..
Per tutte queste attività, il Sig. non deve necessariamente ricorrere all'assistenza Parte_1 continua da parte di terzi. In definitiva, ribadendo il principio che nel ragionamento medico-legale si valorizzano i riflessi funzionali rispetto alla mera alterazione anatomica, morfologica o strutturale, possiamo concludere affermando che le infermità in valutazione, globalmente considerate, non compromettono la validità-capacità lavorativa del ricorrente in modo tale da determinare il diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della legge 18/80. Inoltre dalla documentazione agli atti e dalle risultanze della visita medica peritale, possiamo affermare che il
Sig. NON risulta essere portatore di handicap con connotazione di gravita (art.3 Parte_1 comma 3-Legge 104/1992) in quanto non affetto da minorazioni plurime che riducono l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU – che è medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta - attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni del ricorrente, che non ha inviato osservazioni alla bozza di CTU e che nei motivi di ricorso si è limitato a dedurre: “1. Dall'esame della documentazione sanitaria si rileva che il ricorrente è affetto da sindrome bipolare con disturbi comportamentali ed alterna fasi di relativa calma e compenso (come rilevato dal CTU) a fasi di sub eccitazione come da certificazione psichiatrica Villa Verde del 14.05.2004 che si allega. Inoltre, il fatto che in sede di visita non si sono evidenziati segni gravi di deficit ideativi e della memoria, non può essere discriminante ai fini del riconoscimento del beneficio, in quanto, caratteristica principale di tale patologia e l'alternanza di momenti di lucidità a momenti di disorientamento.
2. Infine, il ricorrente è affetto da spondilodiscoartrosi età correlata, cardiopatia ipertensiva, grave ipoacusia bilaterale e IRC III° stadio che concorrono nella limitazione funzionale delle attività quotidiane della vita”.
3 Si tratta di rilievi ai quali il CTU ha già sostanzialmente risposto nella relazione, evidenziando che tali patologie “non comportano ricadute funzionali sulle autonomie del Ricorrente”.
Quanto alla nuova documentazione medica allegata alle note scritte di parte ricorrente, non è stato dedotto – nemmeno genericamente – in che modo dalla stessa dovrebbero risultare degli aggravamenti rilevanti ex art. 149 disp. att. c.p.c.; anzi, le diagnosi riportate nei certificati medici prodotti coincidono sostanzialmente con quelle riportate dal CTU.
Per quanto esposto, il rinnovo richiesto appare meramente esplorativo.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c..
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/07/2024 da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 17/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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