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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 655 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP), il giorno 2 settembre 1972, residente a [...], elettivamente domiciliato ad Ascoli Piceno, in Rua del Papavero,
n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine all'atto di appello.
- parte appellante -
e
Controparte_1
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di emessa in data 15 dicembre 2015 e depositata in data 21 dicembre CP_1
2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha adito l'intestato Tribunale, proponendo Parte_2 appello avverso la sentenza n. 929/2015 emessa in data 15 dicembre 2015 e pubblicata in data 21 dicembre 2015, con la quale il Giudice di Pace di CP_1 ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato avverso il verbale di
1 contestazione n. 311628129 del 16 luglio 2015, redatto dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2015, con il quale è stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 148, commi 9 e 16 d.lgs. 285/1992, con conseguente applicazione di sanzione principale economica (per € 163,00, oltre € 11,81 per spese di notifica) e di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con perdita di dieci punti.
In particolare, la sig.ra , previa richiesta di sospensione Pt_1 dell'esecutività della sentenza impugnata, ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello: (a) “erroneità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 201 C.d.s. per omessa notifica del verbale di contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento”, (b) “omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla relazione dell'art. 200 C.d.s. (mancata contestazione immediata della violazione)”, (c) “insussistenza della violazione di cui all'art. 148, commi 9 e 16
C.d.s”, con richiesta di applicazione, in via residuale, della fattispecie di cui al comma VIII dell'art. 149 C.d.S..
Pertanto, l'appellante, dopo aver chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 929/2015 qui gravata, ha chiesto, “2) in rito ed in via principale, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di radicalmente nulla per mancata CP_1
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto e, nello specifico, per la violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della
Strada; 3) nel merito, in via subordinata, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di radicalmente nulla per mancata CP_1
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto, per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge, compreso il venir meno dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata nei confronti del ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
2 Alla prima udienza di comparizione del 6 giugno 2016, il procuratore di parte appellante si è riportato al proprio atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, mentre, per la parte appellata, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni dal precedente titolare del procedimento, il procuratore dell'appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso l'Avvocatura distruttivo ed il subentrato giudice istruttore, mediante provvedimento riservato, ha disposto la rinnovazione della notifica, in quanto quella precedente era stata effettuata, erroneamente, presso la sede della Prefettura di CP_1
Verificata, così, all'udienza successiva, la regolarità della rinnovata notificazione, il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia della e ha rinviato la causa per la Controparte_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2022, poi differita al
14 dicembre 2023 e successivamente al 28 aprile 2025, quest'ultima peraltro anticipata al 15 ottobre 2024 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento il 12 marzo 2024 -, in occasione della quale parte appellante ha precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. su espressa richiesta di parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi come il presente giudizio sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso: invero,
l'art. 7 d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro.
Nel caso di specie, sebbene il giudizio avanti al Giudice di Pace si sia svolto nelle forme previste dalla legge (cfr. ricorso di primo grado), l'odierno giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione e non
è mai stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Al riguardo, l'art. 4 d.lgs. 150/2011 prescrive che il mutamento del rito possa essere disposto con ordinanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, sicché, allo stato deve escludersi, in ragione del
3 principio del consolidamento del rito, la necessità di disporre la rimessione della causa sul ruolo (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9847 “Qualora
l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2 , non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente”).
Deve osservarsi – del resto – come secondo giurisprudenza ormai consolidata l'omesso mutamento del rito non assume alcuna rilevanza se non sia ravvisabile una concreta e apprezzabile lesione difensiva subita in conseguenza di tale omissione, che, nella specie, deve essere senz'altro escludersi, posto che l'adozione del modulo decisionale tipico del rito ordinario (precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.) senza dubbio consente una corretta esplicazione del principio del contraddittorio.
Ciò precisato, occorre premettere che la giurisprudenza - sia di legittimità sia di merito - ha recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice,
“gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; cfr. ex multis anche Cass. sentenza n. 11458/2018; Cass. sentenza n. 120002 del 2014; Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936/2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
4 Detto altrimenti, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Fatta questa premessa, si è detto che l'odierna appellante ha censurato l'omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 200
d.lgs. n. 285/1992 (d'ora in poi, per comodità, anche solo “Codice della strada”
o “C.d.s.”) in ordine alla mancata immediata contestazione della infrazione.
Ebbene, sul piano normativo, deve rammentarsi che il richiamato art. 200 prevede che - fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1 bis, C.d.s. - la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta) e, nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1 C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione, pertanto, è, quella della immediatezza della contestazione, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa.
Tuttavia, l'art. 201, co. 1 bis, C.d.s. elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata ed all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione, e tra questi, alla lettera d), è ricompreso l'”accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Dunque, quantunque il Giudice di prime cure abbia effettivamente omesso di pronunciarsi circa la presunta violazione dell'art. 200 eccepita sin dal ricorso, non può fare a meno il Tribunale di rilevare come la fattispecie oggetto del presente procedimento rientri fra le ipotesi derogatorie alla regola della contestazione immediata indicate dall'art. 201, co. 1 bis C.d.s., circostanza che emerge anche dallo stesso verbale di contestazione, nel quale
è possibile leggere che la contestazione della violazione non è avvenuta immediatamente per “assenza del trasgressore sul luogo del sinistro”, come oltretutto affermato dall'appellante nel proprio gravame (cfr. p. 11 appello).
5 La non immediatezza della contestazione, quindi, non incide sulla legittimità del verbale ed il motivo di gravame in parola è quindi infondato.
Merita, tuttavia, di essere accolto il motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tempestivamente effettuata la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, “in quanto il sinistro è del 6/06/15 e l'atto di accertamento è stato consegnato alle per la notifica il 20/08/2015, ossia entro il CP_2 termine previsto dall'art. 201 del C. di S.” (cfr. sentenza gravata).
Al riguardo, si è anticipato che l'art. 201 del Codice della strada prevede che, se una violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale debba essere notificato all'effettivo trasgressore e la legge prevede, ai fini della validità dell'atto sanzionatorio, un termine decadenziale per la notificazione, che, in origine, era pari a 150 giorni e che è stato ridotto a 90 giorni dall'art. 36
L. n. 120/2010, che ha modificato il D.lgs. n. 285, dovendo pertanto, in buona sostanza, il verbale, contenente gli estremi dettagliati della violazione stessa, essere notificato al trasgressore entro 90 giorni “dall'accertamento dell'infrazione”.
A fronte del dubbio interpretativo sorto a cagione della controversa accezione da attribuire al termine “accertamento” - attività dalla quale inizia a decorrere il termine di 90 giorni fissato dall'art. 201 C.d.S. -, il
[...]
, con la nota di protocollo n. 0016968 del 7 novembre 2014 resa in CP_3 risposta al quesito avanzato dalla Prefettura di Milano (sia pure) in relazione alle contravvenzioni stradali accertate mediate l'utilizzo di apparecchi di rilevazione a distanza, ha chiarito che, “in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
La citata nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione per cui il legislatore ha previsto, in deroga alla regola generale, la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della violazione solo qualora l'identificazione dell'interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della violazione, delle necessarie informazioni identificative risultante dai pubblici registri: solo in tal caso, il termine di 90 giorni decorre, per espressa previsione legislativa, dal momento in cui la pubblica amministrazione sia effettivamente in grado di provvedere alla identificazione del responsabile.
6 Del resto – si legge nella nota – una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere da decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, appunto, la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall'art. 201 C.d.S..
Tale lettura è stata confermata anche da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che, sempre “in materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza”, ha ribadito che il termine decadenziale di 90 giorni “previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione”, in quanto tale momento coincide con quello della rilevazione della violazione
(cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 35262 del 18 novembre 2021; Cass. civ. ordinanza n.
7066 del 21 marzo 2018).
Ora, se è vero che l'esposto orientamento interpretativo, patrocinato tanto nella nota ministeriale del 2014 quanto dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte, è stato affermato con specifico riferimento alle contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza, modalità di accertamento che, invero, non è dato rinvenire nel caso di specie, tuttavia ritiene il Tribunale di poter, ciononostante, applicare le esposte coordinate ermeneutiche al caso per cui è processo, posto che, come emerge con chiarezza dal verbale di contestazione redatto in data 17 luglio
2015, la violazione è stata “COMMESSA VERSO LE ORE 18:45 DEL 06/06/15
IN CORRISPONDENZA DELLA FERMATA DEL TRAM SITUATA AL CIVICO
77 DELLA VIA ROMA DI MARTINSICURO E ACCERTATA SUBITO DOPO,
MA NON POTUTA CONTESTARE PER L'ASSENZA DEL TRASGRESSORE
SUL LUOGO DEL SINISTRO” (cfr. verbale di contestazione in atti).
In altri termini, è espressamente riconosciuto nel verbale de quo che l'accertamento della violazione è avvenuto “subito dopo” la commissione del fatto e che la sua mancata contestazione immediata è dipesa esclusivamente dall'assenza del trasgressore sul luogo del sinistro.
Pertanto, a fronte del pacifico ed espresso riconoscimento dell'avvenuto accertamento già al momento del fatto, non si ritiene revocabile in dubbio che il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 C.d.s. debba decorrere, nel caso per cui
è processo, dalla data di accertamento dell'infrazione, coincidente con il giorno 6 giugno 2015, dies a quo – peraltro – preso in considerazione, a ben
7 vedere, anche nella sentenza impugnata dal Giudice di Prime Cure, il quale ha tuttavia ritenuto tempestiva la notificazione del verbale di accertamento per essere “stato consegnato alle per la notifica il 20/08/2015, ossia entro il CP_2 termine previsto dall'art. 201 C. di S.” (i.e. 90 giorni dal 6 giugno 2015).
Senonché, dalla documentazione complessivamente versata in atti, tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio di appello, non è dato inferire da quale atto il Giudice di Prime Cure abbia potuto ricavare la predetta data del 20 agosto 2015.
A ben vedere, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la i era limitata ad affermare la tempestività della Controparte_1 notifica del verbale impugnato “anche avuto riguardo alla data del sinistro, cioè il
6 giugno 2015; il verbale, infatti, redatto in data 16/07/2015, è stato consegnato a per la notifica in data 20/08/2015, entro i termini di cui all'art. 201 c.d.s.” (cfr. CP_2 comparsa di costituzione della n primo grado), per cui, vigendo il CP_1 principio della scissione del momento di notificazione per il soggetto notificante e per quello notificato, la notificazione si sarebbe perfezionata per il primo, odierno appellato, con riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale per la spedizione, fatta coincidere con il 20 agosto 2015.
Tuttavia, non solo non risulta depositata alcuna documentazione a comprova dello specifico giorno (il 20 agosto 2015, appunto, secondo la indicazione acriticamente recepita dalla sentenza di primo grado, CP_1 che ha dato per provate le mere dichiarazioni dell'allora resistente) in cui sarebbe stato affidato il plico contenente il verbale di accertamento al servizio postale, ma oltretutto, dalle evidenze documentali in atti ed in particolare dalla busta del verbale di violazione scandita ed allegata, emerge che sul predetto plico è stampigliata la data del 15 settembre 2015 come giorno di spedizione ed il timbro del 18 settembre 2015 come giorno di ricezione.
Di conseguenza, in assenza di prova della data di consegna alle CP_2 del plico contenente il verbale di contestazione, e considerando che invece è stato dimostrato il giorno della spedizione del predetto plico, avvenuta il 15 settembre 2015, deve di conseguenza essere rilevata la tardività della notificazione del predetto verbale elevato nei confronti dell'odierna appellante e, conseguentemente, la relativa illegittimità, in accoglimento, dunque, del gravame proposto e con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
8 Dall'annullamento del verbale di contestazione posto alla base del gravame accolto discende l'annullamento sia della sanzione principale
(obbligazione di pagamento), sia di quella accessoria della sospensione della patente di guida (peraltro già decorsa).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, il verbale di contestazione n. 311628129 va annullato sia con riguardo alla sanzione principale sia con riguardo alla sanzione accessoria.
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito del presente giudizio di appello, rilevato che in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 2274/2017), ne consegue che le spese del primo grado e del presente giudizio devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo ex D.M.
55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte e dell'esiguità dell'attività processuale complessivamente svolta, anche in ragione della contumacia di parte appellata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e dunque, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di n. CP_1
929/2015 depositata in data 21 dicembre 2015, annulla il verbale di contestazione n. 311628129 redatto in data 16 luglio 2015 dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato in data 18 settembre 2015 ed i provvedimenti dallo stesso conseguenti;
2) condanna parte appellata, in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite, che sono liquidate per il primo grado di giudizio in € 173,00 per compensi, €
43,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, per
9 il presente grado di giudizio, in € 337,00 per compensi, € 91,50 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 655 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP), il giorno 2 settembre 1972, residente a [...], elettivamente domiciliato ad Ascoli Piceno, in Rua del Papavero,
n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a margine all'atto di appello.
- parte appellante -
e
Controparte_1
- parte appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di emessa in data 15 dicembre 2015 e depositata in data 21 dicembre CP_1
2015.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra ha adito l'intestato Tribunale, proponendo Parte_2 appello avverso la sentenza n. 929/2015 emessa in data 15 dicembre 2015 e pubblicata in data 21 dicembre 2015, con la quale il Giudice di Pace di CP_1 ha rigettato il ricorso dalla medesima presentato avverso il verbale di
1 contestazione n. 311628129 del 16 luglio 2015, redatto dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato a mezzo del servizio postale in data 18 settembre 2015, con il quale è stata contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 148, commi 9 e 16 d.lgs. 285/1992, con conseguente applicazione di sanzione principale economica (per € 163,00, oltre € 11,81 per spese di notifica) e di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con perdita di dieci punti.
In particolare, la sig.ra , previa richiesta di sospensione Pt_1 dell'esecutività della sentenza impugnata, ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di appello: (a) “erroneità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 201 C.d.s. per omessa notifica del verbale di contestazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento”, (b) “omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla relazione dell'art. 200 C.d.s. (mancata contestazione immediata della violazione)”, (c) “insussistenza della violazione di cui all'art. 148, commi 9 e 16
C.d.s”, con richiesta di applicazione, in via residuale, della fattispecie di cui al comma VIII dell'art. 149 C.d.S..
Pertanto, l'appellante, dopo aver chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 929/2015 qui gravata, ha chiesto, “2) in rito ed in via principale, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di radicalmente nulla per mancata CP_1
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto e, nello specifico, per la violazione degli artt. 200 e 201 del Codice della
Strada; 3) nel merito, in via subordinata, per i motivi illustrati in narrativa dichiarare la sentenza n. 929/2015 del Giudice di Pace di radicalmente nulla per mancata CP_1
e/o errata motivazione in punto di diritto e, conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il verbale di contestazione opposto, per tutti i motivi espressi nella parte motiva del presente atto, con ogni conseguente provvedimento di legge, compreso il venir meno dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa comminata nei confronti del ricorrente, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione dei punti;
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
2 Alla prima udienza di comparizione del 6 giugno 2016, il procuratore di parte appellante si è riportato al proprio atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, mentre, per la parte appellata, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 9 dicembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni dal precedente titolare del procedimento, il procuratore dell'appellante ha chiesto termine per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione presso l'Avvocatura distruttivo ed il subentrato giudice istruttore, mediante provvedimento riservato, ha disposto la rinnovazione della notifica, in quanto quella precedente era stata effettuata, erroneamente, presso la sede della Prefettura di CP_1
Verificata, così, all'udienza successiva, la regolarità della rinnovata notificazione, il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia della e ha rinviato la causa per la Controparte_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2022, poi differita al
14 dicembre 2023 e successivamente al 28 aprile 2025, quest'ultima peraltro anticipata al 15 ottobre 2024 dallo scrivente magistrato - divenuto titolare del procedimento il 12 marzo 2024 -, in occasione della quale parte appellante ha precisato le conclusioni, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. su espressa richiesta di parte appellante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi come il presente giudizio sia stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso: invero,
l'art. 7 d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo
204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro.
Nel caso di specie, sebbene il giudizio avanti al Giudice di Pace si sia svolto nelle forme previste dalla legge (cfr. ricorso di primo grado), l'odierno giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con atto di citazione e non
è mai stata disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Al riguardo, l'art. 4 d.lgs. 150/2011 prescrive che il mutamento del rito possa essere disposto con ordinanza non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, sicché, allo stato deve escludersi, in ragione del
3 principio del consolidamento del rito, la necessità di disporre la rimessione della causa sul ruolo (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9847 “Qualora
l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2 , non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall'opponente”).
Deve osservarsi – del resto – come secondo giurisprudenza ormai consolidata l'omesso mutamento del rito non assume alcuna rilevanza se non sia ravvisabile una concreta e apprezzabile lesione difensiva subita in conseguenza di tale omissione, che, nella specie, deve essere senz'altro escludersi, posto che l'adozione del modulo decisionale tipico del rito ordinario (precisazione delle conclusioni e concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.) senza dubbio consente una corretta esplicazione del principio del contraddittorio.
Ciò precisato, occorre premettere che la giurisprudenza - sia di legittimità sia di merito - ha recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice,
“gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. VI, sentenza n. 12002 del 28.5.2014; cfr. ex multis anche Cass. sentenza n. 11458/2018; Cass. sentenza n. 120002 del 2014; Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936/2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
4 Detto altrimenti, in applicazione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Fatta questa premessa, si è detto che l'odierna appellante ha censurato l'omessa motivazione circa l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 200
d.lgs. n. 285/1992 (d'ora in poi, per comodità, anche solo “Codice della strada”
o “C.d.s.”) in ordine alla mancata immediata contestazione della infrazione.
Ebbene, sul piano normativo, deve rammentarsi che il richiamato art. 200 prevede che - fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1 bis, C.d.s. - la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata (tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta) e, nell'ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1 C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione, pertanto, è, quella della immediatezza della contestazione, onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa.
Tuttavia, l'art. 201, co. 1 bis, C.d.s. elenca i casi nei quali non è necessaria la contestazione immediata ed all'interessato è sufficiente la notifica degli estremi della violazione, e tra questi, alla lettera d), è ricompreso l'”accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo”.
Dunque, quantunque il Giudice di prime cure abbia effettivamente omesso di pronunciarsi circa la presunta violazione dell'art. 200 eccepita sin dal ricorso, non può fare a meno il Tribunale di rilevare come la fattispecie oggetto del presente procedimento rientri fra le ipotesi derogatorie alla regola della contestazione immediata indicate dall'art. 201, co. 1 bis C.d.s., circostanza che emerge anche dallo stesso verbale di contestazione, nel quale
è possibile leggere che la contestazione della violazione non è avvenuta immediatamente per “assenza del trasgressore sul luogo del sinistro”, come oltretutto affermato dall'appellante nel proprio gravame (cfr. p. 11 appello).
5 La non immediatezza della contestazione, quindi, non incide sulla legittimità del verbale ed il motivo di gravame in parola è quindi infondato.
Merita, tuttavia, di essere accolto il motivo di appello relativo alla erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tempestivamente effettuata la notifica del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, “in quanto il sinistro è del 6/06/15 e l'atto di accertamento è stato consegnato alle per la notifica il 20/08/2015, ossia entro il CP_2 termine previsto dall'art. 201 del C. di S.” (cfr. sentenza gravata).
Al riguardo, si è anticipato che l'art. 201 del Codice della strada prevede che, se una violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale debba essere notificato all'effettivo trasgressore e la legge prevede, ai fini della validità dell'atto sanzionatorio, un termine decadenziale per la notificazione, che, in origine, era pari a 150 giorni e che è stato ridotto a 90 giorni dall'art. 36
L. n. 120/2010, che ha modificato il D.lgs. n. 285, dovendo pertanto, in buona sostanza, il verbale, contenente gli estremi dettagliati della violazione stessa, essere notificato al trasgressore entro 90 giorni “dall'accertamento dell'infrazione”.
A fronte del dubbio interpretativo sorto a cagione della controversa accezione da attribuire al termine “accertamento” - attività dalla quale inizia a decorrere il termine di 90 giorni fissato dall'art. 201 C.d.S. -, il
[...]
, con la nota di protocollo n. 0016968 del 7 novembre 2014 resa in CP_3 risposta al quesito avanzato dalla Prefettura di Milano (sia pure) in relazione alle contravvenzioni stradali accertate mediate l'utilizzo di apparecchi di rilevazione a distanza, ha chiarito che, “in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
La citata nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione per cui il legislatore ha previsto, in deroga alla regola generale, la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della violazione solo qualora l'identificazione dell'interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della violazione, delle necessarie informazioni identificative risultante dai pubblici registri: solo in tal caso, il termine di 90 giorni decorre, per espressa previsione legislativa, dal momento in cui la pubblica amministrazione sia effettivamente in grado di provvedere alla identificazione del responsabile.
6 Del resto – si legge nella nota – una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere da decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, appunto, la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall'art. 201 C.d.S..
Tale lettura è stata confermata anche da diverse pronunce della Corte di Cassazione, che, sempre “in materia di contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza”, ha ribadito che il termine decadenziale di 90 giorni “previsto dall'art. 201, comma 1, del cod. della strada, per la notifica del relativo verbale decorre dall'accertamento dell'infrazione”, in quanto tale momento coincide con quello della rilevazione della violazione
(cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 35262 del 18 novembre 2021; Cass. civ. ordinanza n.
7066 del 21 marzo 2018).
Ora, se è vero che l'esposto orientamento interpretativo, patrocinato tanto nella nota ministeriale del 2014 quanto dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte, è stato affermato con specifico riferimento alle contravvenzioni stradali accertate mediante l'uso di apparecchi di rilevazione a distanza, modalità di accertamento che, invero, non è dato rinvenire nel caso di specie, tuttavia ritiene il Tribunale di poter, ciononostante, applicare le esposte coordinate ermeneutiche al caso per cui è processo, posto che, come emerge con chiarezza dal verbale di contestazione redatto in data 17 luglio
2015, la violazione è stata “COMMESSA VERSO LE ORE 18:45 DEL 06/06/15
IN CORRISPONDENZA DELLA FERMATA DEL TRAM SITUATA AL CIVICO
77 DELLA VIA ROMA DI MARTINSICURO E ACCERTATA SUBITO DOPO,
MA NON POTUTA CONTESTARE PER L'ASSENZA DEL TRASGRESSORE
SUL LUOGO DEL SINISTRO” (cfr. verbale di contestazione in atti).
In altri termini, è espressamente riconosciuto nel verbale de quo che l'accertamento della violazione è avvenuto “subito dopo” la commissione del fatto e che la sua mancata contestazione immediata è dipesa esclusivamente dall'assenza del trasgressore sul luogo del sinistro.
Pertanto, a fronte del pacifico ed espresso riconoscimento dell'avvenuto accertamento già al momento del fatto, non si ritiene revocabile in dubbio che il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 C.d.s. debba decorrere, nel caso per cui
è processo, dalla data di accertamento dell'infrazione, coincidente con il giorno 6 giugno 2015, dies a quo – peraltro – preso in considerazione, a ben
7 vedere, anche nella sentenza impugnata dal Giudice di Prime Cure, il quale ha tuttavia ritenuto tempestiva la notificazione del verbale di accertamento per essere “stato consegnato alle per la notifica il 20/08/2015, ossia entro il CP_2 termine previsto dall'art. 201 C. di S.” (i.e. 90 giorni dal 6 giugno 2015).
Senonché, dalla documentazione complessivamente versata in atti, tanto in primo grado, quanto nel presente giudizio di appello, non è dato inferire da quale atto il Giudice di Prime Cure abbia potuto ricavare la predetta data del 20 agosto 2015.
A ben vedere, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la i era limitata ad affermare la tempestività della Controparte_1 notifica del verbale impugnato “anche avuto riguardo alla data del sinistro, cioè il
6 giugno 2015; il verbale, infatti, redatto in data 16/07/2015, è stato consegnato a per la notifica in data 20/08/2015, entro i termini di cui all'art. 201 c.d.s.” (cfr. CP_2 comparsa di costituzione della n primo grado), per cui, vigendo il CP_1 principio della scissione del momento di notificazione per il soggetto notificante e per quello notificato, la notificazione si sarebbe perfezionata per il primo, odierno appellato, con riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale per la spedizione, fatta coincidere con il 20 agosto 2015.
Tuttavia, non solo non risulta depositata alcuna documentazione a comprova dello specifico giorno (il 20 agosto 2015, appunto, secondo la indicazione acriticamente recepita dalla sentenza di primo grado, CP_1 che ha dato per provate le mere dichiarazioni dell'allora resistente) in cui sarebbe stato affidato il plico contenente il verbale di accertamento al servizio postale, ma oltretutto, dalle evidenze documentali in atti ed in particolare dalla busta del verbale di violazione scandita ed allegata, emerge che sul predetto plico è stampigliata la data del 15 settembre 2015 come giorno di spedizione ed il timbro del 18 settembre 2015 come giorno di ricezione.
Di conseguenza, in assenza di prova della data di consegna alle CP_2 del plico contenente il verbale di contestazione, e considerando che invece è stato dimostrato il giorno della spedizione del predetto plico, avvenuta il 15 settembre 2015, deve di conseguenza essere rilevata la tardività della notificazione del predetto verbale elevato nei confronti dell'odierna appellante e, conseguentemente, la relativa illegittimità, in accoglimento, dunque, del gravame proposto e con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
8 Dall'annullamento del verbale di contestazione posto alla base del gravame accolto discende l'annullamento sia della sanzione principale
(obbligazione di pagamento), sia di quella accessoria della sospensione della patente di guida (peraltro già decorsa).
In conclusione, l'appello deve essere accolto e di conseguenza, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace, il verbale di contestazione n. 311628129 va annullato sia con riguardo alla sanzione principale sia con riguardo alla sanzione accessoria.
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito del presente giudizio di appello, rilevato che in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ. n. 2274/2017), ne consegue che le spese del primo grado e del presente giudizio devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate nella misura liquidata in dispositivo ex D.M.
55/2014, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, del tenore delle difese svolte e dell'esiguità dell'attività processuale complessivamente svolta, anche in ragione della contumacia di parte appellata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e dunque, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di n. CP_1
929/2015 depositata in data 21 dicembre 2015, annulla il verbale di contestazione n. 311628129 redatto in data 16 luglio 2015 dalla Legione
Carabinieri Abruzzo – Stazione di Martinsicuro e notificato in data 18 settembre 2015 ed i provvedimenti dallo stesso conseguenti;
2) condanna parte appellata, in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite, che sono liquidate per il primo grado di giudizio in € 173,00 per compensi, €
43,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e, per
9 il presente grado di giudizio, in € 337,00 per compensi, € 91,50 per esborsi (C.U. e marca da bollo), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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