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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9200/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tivoli - Via Vellere N. 22 00012 Guidonia Montecelio RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110146505781000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126093543000 I.C.I. 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250048086758000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava i documenti di debito allegati in giudizio, dei quali assumeva di essere venuto a conoscenza solo in data 28/04/2025 a seguito di consultazione della propria area riservata sul sito dell'Agente della Riscossione. Il valore della lite è stato dichiarato in € 2.356,05.
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità degli atti impugnati per omessa notifica sia degli avvisi di accertamento presupposti da parte del Comune di Tivoli, sia delle stesse cartelle di pagamento;
2)
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
3) la nullità della cartella n. 09720220015421573000 per essere la stessa già stata annullata con sentenza n. 5910/2023 di questa Corte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che i "documenti" impugnati, equiparabili a meri estratti di ruolo, non rientrerebbero nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, alla luce delle modifiche introdotte dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito e, nel resto, contestava la fondatezza del ricorso, asserendo la rituale notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione.
Il Comune di Tivoli, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
Con memoria di replica, la difesa del ricorrente insisteva per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ader, secondo cui i documenti impugnati, in quanto paragonabili a meri estratti di ruolo, non sarebbero inclusi nell'elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'eccezione è infondata.
È pur vero che la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022), ha confermato la validità della norma (art. 12, co.
4-bis, D.P.R. 602/1973) che esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tuttavia, tale principio va coordinato con un altro, altrettanto consolidato e di rango costituzionale, che è quello della piena ed effettiva tutela del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 19704/2015, hanno chiarito che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, non costituisca l'unica via per far valere l'invalidità della notifica. Al contrario, deve essere riconosciuta al contribuente la facoltà di agire immediatamente, non appena venga a conoscenza (anche tramite un estratto di ruolo) di una pretesa fiscale veicolata da un atto (nella specie, la cartella di pagamento) che egli assume non essergli mai stato notificato. In tale ipotesi, l'oggetto del giudizio non è l'estratto di ruolo in sé, ma l'atto impositivo o di riscossione in esso contenuto, del quale si contesta la validità per omessa notifica. L'estratto di ruolo funge unicamente da "veicolo" di conoscenza della pretesa, e il suo rinvenimento costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto presupposto mai conosciuto prima.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta la legittimità dell'estratto di ruolo in quanto tale, ma impugna le cartelle di pagamento ivi indicate, deducendone la nullità derivata dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento e la nullità propria per omessa notifica delle stesse cartelle. L'azione è dunque pienamente ammissibile, in quanto volta a far valere un vizio che, se provato, renderebbe la pretesa creditoria inesigibile, con conseguente interesse concreto ed attuale del contribuente a vederne accertata l'illegittimità senza dover attendere un successivo atto esecutivo.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, atteso che la documentazione versata in atti da parte resistente non è sufficiente a dimostrare la compiuta realizzazione dell'iter di notifica delle cartelle sottese.
La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso compensa le spese.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
EA IL
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9200/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Tivoli - Via Vellere N. 22 00012 Guidonia Montecelio RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110146505781000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126093543000 I.C.I. 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250048086758000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava i documenti di debito allegati in giudizio, dei quali assumeva di essere venuto a conoscenza solo in data 28/04/2025 a seguito di consultazione della propria area riservata sul sito dell'Agente della Riscossione. Il valore della lite è stato dichiarato in € 2.356,05.
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva: 1) la nullità degli atti impugnati per omessa notifica sia degli avvisi di accertamento presupposti da parte del Comune di Tivoli, sia delle stesse cartelle di pagamento;
2)
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
3) la nullità della cartella n. 09720220015421573000 per essere la stessa già stata annullata con sentenza n. 5910/2023 di questa Corte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che i "documenti" impugnati, equiparabili a meri estratti di ruolo, non rientrerebbero nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/92, alla luce delle modifiche introdotte dall'art.
3-bis del D.L. 146/2021. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito e, nel resto, contestava la fondatezza del ricorso, asserendo la rituale notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione.
Il Comune di Tivoli, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
Con memoria di replica, la difesa del ricorrente insisteva per l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ader, secondo cui i documenti impugnati, in quanto paragonabili a meri estratti di ruolo, non sarebbero inclusi nell'elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'eccezione è infondata.
È pur vero che la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022), ha confermato la validità della norma (art. 12, co.
4-bis, D.P.R. 602/1973) che esclude l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Tuttavia, tale principio va coordinato con un altro, altrettanto consolidato e di rango costituzionale, che è quello della piena ed effettiva tutela del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 19704/2015, hanno chiarito che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, non costituisca l'unica via per far valere l'invalidità della notifica. Al contrario, deve essere riconosciuta al contribuente la facoltà di agire immediatamente, non appena venga a conoscenza (anche tramite un estratto di ruolo) di una pretesa fiscale veicolata da un atto (nella specie, la cartella di pagamento) che egli assume non essergli mai stato notificato. In tale ipotesi, l'oggetto del giudizio non è l'estratto di ruolo in sé, ma l'atto impositivo o di riscossione in esso contenuto, del quale si contesta la validità per omessa notifica. L'estratto di ruolo funge unicamente da "veicolo" di conoscenza della pretesa, e il suo rinvenimento costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto presupposto mai conosciuto prima.
Nel caso di specie, il ricorrente non contesta la legittimità dell'estratto di ruolo in quanto tale, ma impugna le cartelle di pagamento ivi indicate, deducendone la nullità derivata dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento e la nullità propria per omessa notifica delle stesse cartelle. L'azione è dunque pienamente ammissibile, in quanto volta a far valere un vizio che, se provato, renderebbe la pretesa creditoria inesigibile, con conseguente interesse concreto ed attuale del contribuente a vederne accertata l'illegittimità senza dover attendere un successivo atto esecutivo.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, atteso che la documentazione versata in atti da parte resistente non è sufficiente a dimostrare la compiuta realizzazione dell'iter di notifica delle cartelle sottese.
La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso compensa le spese.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
EA IL