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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3364 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.03.1983), e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 29.10.1981), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Vizzari, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Frà Gesualdo
Melacrinò n. 24, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Laganadi (RC) il 16.07.2011;
-considerato che con decreto del 15.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Giuseppe Campagna;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Laganadi (RC) in data 16.07.2011; b) dal matrimonio è nata una figlia: (28.05.2013), Per_1
minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data
16.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 26.11.2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Laganadi
(RC), atto n. 3, parte II, serie A, u. 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“-la minore sarà affidata ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre e Per_1
presso la casa coniugale;
-la casa coniugale e gli arredi che la compongono resterà assegnata alla NO Parte_1
presso cui avrà collocazione prevalente la minore;
-la minore avrà facoltà di vedere il padre giusto quanto stabilito nel piano genitoriale allegato al presente ricorso;
-il sig. verserà alla NO , attualmente priva di sostentamento Pt_2 Parte_1
economico, complessivamente euro 600,00 entro giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura dei 2/3 (specificandosi trattasi di assegno di mantenimento pari
a euro 200,00 per la madre e nell'interesse della minore assegno di mantenimento pari ad euro 400,00); condizioni economiche che potranno essere rideterminate su accordo dei coniugi con il futuro raggiungimento della completa autonomia economica della sig.ra
”; Parte_1
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laganadi (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.3364 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 25.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
03.03.1983), e (cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
il 29.10.1981), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Vizzari, giusta procura congiunta in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, alla Via Frà Gesualdo
Melacrinò n. 24, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Laganadi (RC) il 16.07.2011;
-considerato che con decreto del 15.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Giuseppe Campagna;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
Laganadi (RC) in data 16.07.2011; b) dal matrimonio è nata una figlia: (28.05.2013), Per_1
minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse della minore nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'Ufficio del P.M. in data
16.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 26.11.2024 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Laganadi
(RC), atto n. 3, parte II, serie A, u. 1, anno 2011, alle seguenti condizioni:
“-la minore sarà affidata ad entrambi i coniugi con collocazione presso la madre e Per_1
presso la casa coniugale;
-la casa coniugale e gli arredi che la compongono resterà assegnata alla NO Parte_1
presso cui avrà collocazione prevalente la minore;
-la minore avrà facoltà di vedere il padre giusto quanto stabilito nel piano genitoriale allegato al presente ricorso;
-il sig. verserà alla NO , attualmente priva di sostentamento Pt_2 Parte_1
economico, complessivamente euro 600,00 entro giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e che contribuirà al pagamento delle spese straordinarie nella misura dei 2/3 (specificandosi trattasi di assegno di mantenimento pari
a euro 200,00 per la madre e nell'interesse della minore assegno di mantenimento pari ad euro 400,00); condizioni economiche che potranno essere rideterminate su accordo dei coniugi con il futuro raggiungimento della completa autonomia economica della sig.ra
”; Parte_1
-il piano genitoriale allegato è da considerarsi parte integrante delle suddette condizioni;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laganadi (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.04.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna