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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 558/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 588/2024 promossa con ricorso depositato da:
nata il [...], a [...]à di Piave (VE), (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, nato il [...], a [...]à di Piave (VE), (C.F. Parte_2
, residente in [...], entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Enrico Cancellier del Foro di Venezia (pec: , nel Email_1 cui studio – sito in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Bianco, n. 1 – sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 9.02.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127 – ter c.p.c., in data 11.10.2024 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“1. I coniugi vivranno separati con dovere di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza;
2. La casa famigliare, su cui grava mutuo e che è in comproprietà al 50%, verrà messa in vendita e il ricavato equamente diviso;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa per quanto riguarda il loro mantenimento;
N. 558/2024 V.G.
4. La figlia minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Nell'ambito dell'affidamento condiviso, i Per_1 ricorrenti hanno stabilito modi e tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore che di seguito si riportano:
a) a settimane alternate (di cui si riporta il calendario “tipo”), il padre terrà lunedì e martedì e la madre la terrà Per_1 con sé il mercoledì, giovedì e venerdì, con ritorno dal padre il sabato e la domenica. La settimana seguente la madre terrà con sé dal lunedì fino al mercoledì, con permanenza presso il padre il giovedì e venerdì, e fine settimana con la madre Per_1
(doc. 5, pano genitoriale);
b) Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere con il minore almeno 15 (quindici) giorni anche non continuativi di vacanza, da concordare con l'altro genitore entro il giorno 31.05 di ogni anno. Durante le vacanze natalizie o, comunque, nella stagione invernale, la minore trascorrerà con il padre una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia almeno cinque giorni, comprensivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
c) Entrambi i genitori si impegnano, al fine di garantire sempre la bigenitorialità, ad acconsentire a che trascorra, Per_1 anche oltre i periodi sopra indicati, degli ulteriori giorni con l'altro genitore in corrispondenza dei ponti di festività e ciò sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e secondo le sue volontà ed inclinazioni, sempre nel rispetto della bigenitorialià;
d) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute di (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese Per_1 mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori, tenute debitamente in considerazione anche le opinioni e le inclinazioni della minore;
5. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di nei momenti in cui si trova presso di sé. Per_1
6. Le spese mediche, scolastiche e ricreative e in genere straordinarie sostenute per saranno sostenute dal padre nella Per_1 misura del 60%,
7. Dette spese saranno rimborsate al genitore anticipatario entro giorni 15 dalla presentazione della relativa pezza giustificativa e le parti convengono, nell'ottica della leale collaborazione, di confrontarsi prima della spesa stessa, salvo urgenze, ove essa sia di importo superiore ad euro cinquanta;
I genitori si impegnano a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi
a spese deducibili sostenute per il figlio a carico, così che ciascun genitore possa utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa al fine di accedere ad eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi;
8. L'assegno unico per la figlia sarà attribuito al 50% tra i genitori;
9. I coniugi stabiliscono concordemente che le pattuizioni di cui ai precedenti punti entreranno in vigore a partire dal deposito del presente ricorso;
10. I coniugi dichiarano di non avere rapporti di debito o credito da regolare salvo quanto detto circa la casa familiare, che verrà messa in vendita;
”
Conclusioni del P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 558/2024 V.G.
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473-bis.51 depositato il 9.02.2024,
e sponevano di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in data 30.06.2012, in San Donà di Piave (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di
Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2012, n. 35, parte 2, serie A) e che dalla loro unione nasceva la figlia (nata l'[...]) minorenne. Per_1
A seguito dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, del 18.04.2024, nelle quali le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del 7.05.2024 (pubblicata in data 10.05.2024).
Rimessa, quindi la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
28.11.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 28.02.2025, come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì rispondente all'interesse morale e materiale della figlia non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Per_1
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
N. 558/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2012 con rito concordatario tra e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 35, Parte II, Serie A, dell'anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 588/2024 promossa con ricorso depositato da:
nata il [...], a [...]à di Piave (VE), (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, nato il [...], a [...]à di Piave (VE), (C.F. Parte_2
, residente in [...], entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'Avv. Enrico Cancellier del Foro di Venezia (pec: , nel Email_1 cui studio – sito in San Donà di Piave (VE), Galleria Leon Bianco, n. 1 – sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 9.02.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127 – ter c.p.c., in data 11.10.2024 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“1. I coniugi vivranno separati con dovere di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza;
2. La casa famigliare, su cui grava mutuo e che è in comproprietà al 50%, verrà messa in vendita e il ricavato equamente diviso;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa per quanto riguarda il loro mantenimento;
N. 558/2024 V.G.
4. La figlia minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Nell'ambito dell'affidamento condiviso, i Per_1 ricorrenti hanno stabilito modi e tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore che di seguito si riportano:
a) a settimane alternate (di cui si riporta il calendario “tipo”), il padre terrà lunedì e martedì e la madre la terrà Per_1 con sé il mercoledì, giovedì e venerdì, con ritorno dal padre il sabato e la domenica. La settimana seguente la madre terrà con sé dal lunedì fino al mercoledì, con permanenza presso il padre il giovedì e venerdì, e fine settimana con la madre Per_1
(doc. 5, pano genitoriale);
b) Durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere con il minore almeno 15 (quindici) giorni anche non continuativi di vacanza, da concordare con l'altro genitore entro il giorno 31.05 di ogni anno. Durante le vacanze natalizie o, comunque, nella stagione invernale, la minore trascorrerà con il padre una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno.
Durante le vacanze pasquali, il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia almeno cinque giorni, comprensivi ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
c) Entrambi i genitori si impegnano, al fine di garantire sempre la bigenitorialità, ad acconsentire a che trascorra, Per_1 anche oltre i periodi sopra indicati, degli ulteriori giorni con l'altro genitore in corrispondenza dei ponti di festività e ciò sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e secondo le sue volontà ed inclinazioni, sempre nel rispetto della bigenitorialià;
d) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute di (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese Per_1 mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori, tenute debitamente in considerazione anche le opinioni e le inclinazioni della minore;
5. Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario di nei momenti in cui si trova presso di sé. Per_1
6. Le spese mediche, scolastiche e ricreative e in genere straordinarie sostenute per saranno sostenute dal padre nella Per_1 misura del 60%,
7. Dette spese saranno rimborsate al genitore anticipatario entro giorni 15 dalla presentazione della relativa pezza giustificativa e le parti convengono, nell'ottica della leale collaborazione, di confrontarsi prima della spesa stessa, salvo urgenze, ove essa sia di importo superiore ad euro cinquanta;
I genitori si impegnano a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi
a spese deducibili sostenute per il figlio a carico, così che ciascun genitore possa utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa al fine di accedere ad eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi;
8. L'assegno unico per la figlia sarà attribuito al 50% tra i genitori;
9. I coniugi stabiliscono concordemente che le pattuizioni di cui ai precedenti punti entreranno in vigore a partire dal deposito del presente ricorso;
10. I coniugi dichiarano di non avere rapporti di debito o credito da regolare salvo quanto detto circa la casa familiare, che verrà messa in vendita;
”
Conclusioni del P.M.: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 558/2024 V.G.
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art. 473-bis.51 depositato il 9.02.2024,
e sponevano di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in data 30.06.2012, in San Donà di Piave (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di
Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2012, n. 35, parte 2, serie A) e che dalla loro unione nasceva la figlia (nata l'[...]) minorenne. Per_1
A seguito dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, del 18.04.2024, nelle quali le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del 7.05.2024 (pubblicata in data 10.05.2024).
Rimessa, quindi la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
28.11.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 28.02.2025, come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì rispondente all'interesse morale e materiale della figlia non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Per_1
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
N. 558/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30.06.2012 con rito concordatario tra e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di San Donà di Piave al n. 35, Parte II, Serie A, dell'anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero