Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'11/03/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9428/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Anna Maria Balsamo;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte resistente concludeva come da note di trattazione scritta in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249020353813, notificata in data
19.09.2024 in relazione al sottostante avviso di addebito n. 5932014000471281.
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l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza;
l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, anche successiva all'eventuale intervenuta notifica dell'avviso di addebito sottostante l'intimazione di pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accertare e dichiarare : - nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ex artt. 3 l. 241/1990, 7 e 17 l. 212/2000, e/o - nullità ed illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata in quanto emessa in assenza della valida e regolare notifica dei prodromici avvisi di addebito, e/o - nel merito: inesistenza della pretesa creditoria per intervenuta decadenza, e/o - b) prescrizione ex art. 3, co. 9, l. n.
335/1995 di tutti o degli atti sottesi di cui non venga dimostrata rituale notifica o rituali interruzioni della prescrizione.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente Controparte_2
eccependo e deducendo l'inammissibilità del ricorso per tardività rispetto all'intervenuta notifica dell'avviso di addebito nonchè il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività di riscossione proprie dell'agente della riscossione e concludendo:
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'11.03.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte resistente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Venendo all'esame dei motivi di merito dell'opposizione, ritiene il decidente che si possa procedere all'esame delle questioni sottoposte a giudizio secondo il principio della “ragione più liquida” con un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-
2 sistematica che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vedi Cass. N. 12002/14 ed ancora più recentemente
Cass. N. 11458/18).
CP_ Orbene, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere il credito contributivo successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Osserva il decidente che nella specie, i motivi di opposizione fatti valere integrano un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale difetta la legittimazione passiva di . Come evidenziato dalle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte, infatti, “…13. Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni
Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n.
16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla
3 giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012
n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio
(legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81
c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n.
11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243). […]” (cfr. C. Cass. S.U. 7514/2022; cfr. altresì
C. Cass. 31528/2022). Anche con specifico riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., d'altronde, nella richiamata sentenza di questo Tribunale è stato evidenziato che “…Contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte, nella specie l' . Premesso CP_1
che, come ribadito nella menzionata pronuncia, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio
2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, deve qui evidenziarsi che la pretesa della ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del credito previdenziale per la sopravvenuta prescrizione, non può che vedere quale contradditore il titolare di quella pretesa, cioè l' , non già l'Agente CP_1
4 della Riscossione, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188, I
c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412). In ragione di quanto evidenziato, la richiesta di chiamata in causa dell'Agente della Riscossione non può trovare accoglimento.
Va evidenziato che, avverso l'avviso di addebito in atti indicato, la parte opponente ha proposto, una opposizione relativa al merito della pretesa eccependo la prescrizione dei crediti.
Orbene, deve evidenziarsi che, con riferimento all'eccepito decorso del termine prescrizionale l'opposizione deve ritenersi certamente ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione)
a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Osserva il decidente che la legge n. 335/1995 ha espressamente previsto che il termine di prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di causa è quinquennale.
Orbene, per quanto riguarda l'avviso di addebito impugnato si osserva che lo stesso portante crediti contributivi relativi agli anni 2012 e 2013 e risulta essere stato notificato per compiuta giacenza in data il 14.11.2014.
Ebbene, come si evince dagli atti, l'unico atto interruttivo documentato è intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Come è evidente al momento in cui è pervenuta la predetta intimazione di pagamento la prescrizione del diritto era già maturata.
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Considerato che
elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla notifica della cartella impugnata - nessuna idonea prova avendo fornito la resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito impugnato che annulla e per l'effetto dichiara che parte ricorrente nulla deve per i ridetti crediti all'Ente impositore;
in conseguenza dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la CP_ parte relativa ai crediti dichiarati prescritti;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
1.875,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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