Articolo 1 della Legge 27 maggio 1950, n. 414
Articolo 2
Versione
22 luglio 1950
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 8.000.000 per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1949-50 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano.
Entrata in vigore il 22 luglio 1950