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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 9 aprile
2025 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2342/2024 promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. Simone Bergamini
Parte opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Frascino Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e di merito: accertare e per l'effetto dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, nullo, irrito ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione, tenendo indenni gli opponenti da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di analitica capitolazione ed indicazione dei testi. Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e produzione. In ogni caso: con il favore delle spese e compenso professionale di causa.”
Conclusioni per parte opposta “[C]hiedendo che la S.V.Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia in via pregiudiziale:
-stante l'istanza di mediazione da depositare da parte di questa Difesa, concedere alle parti processuali, qualora non riescano ad instaurare e/o concludere il tentativo di conciliazione nelle more intercorrenti tra il deposito del suddetto atto difensivo e l'udienza di prima comparizione delle parti, un mero rinvio finalizzato a consentire di instaurare l'iter conciliativo;
in via preliminare:
-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via preliminare e subordinata:
-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., almeno per la parte di capitale ammontante a complessivi € 38.797,55 in via principale e nel merito:
-rigettare, integralmente, l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di BERGAMO;
-condannare , al pagamento della complessiva somma Parte_1 Parte_2 di € 38.797,55 degli interessi come da domanda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via subordinata e nel merito:
-nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente, della complessiva somma di € 38.797,55 degli interessi come da domanda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via ulteriormente gradata e nel merito:
-condannare l'opponente al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare, infine, l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende. In via istruttoria: In ogni caso, nell'ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria. Con riserva di ogni altra articolazione istruttoria nei termini di legge. Si esibiscono e depositano all'uopo:
- comparsa di costituzione e risposta.
1. Procura speciale alle liti - CNF. Controparte_1
2. Procura generale alle liti Avv. Elena Frascino.
3. atto di citazione in opposizione a D.I.
4. ricorso per D.I. e pedissequo decreto
5. fascicolo di parte monitoria
6. visura camerale SPv CP_1
7. iscrizione al registro delle imprese CP_1
8. visura camerale
[...]
CP_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società ha Controparte_1 chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse a e di Parte_1 Parte_2 pagare l'importo di € 38.797,55, preteso a titolo di restituzione della somma finanziata in ragione del contratto di finanziamento stipulato nel 2006 dagli ingiunti con , cedente il credito. Parte_3
1.1. e hanno introdotto il presente giudizio di cognizione Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, gli opponenti hanno formulato l'eccezione di prescrizione, anche della dazione degli interessi ex art. 2948 cod.civ., e hanno dedotto di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento della somma azionata (la comunicazione del 17 ottobre 2013 prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, osservano gli opponenti, è stata inviata ad un indirizzo errato).
1.2. Gli opponenti hanno eccepito altresì l'eccezione di nullità e o annullabilità del contratto di finanziamento per i seguenti motivi:
- il documento è incompleto;
- il documento è frutto della sovrapposizione di documenti diversi;
- il documento è privo di riferimenti alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe perfezionato;
- la somma indicata nello stesso non è mai stata ricevuta dalla signora “né Pt_2 tantomeno [è stato ricevuto] il veicolo di cui non risulta neppure indicata la targa”;
- il frontespizio del documento è una richiesta di finanziamento indirizzata a tale Per_1
di Curno;
[...]
- il documento di sintesi risulta sostanzialmente in bianco, non riportando l'indicazione di alcuna data, non riportando l'indicazione di un importo e recando unicamente le sottoscrizioni dei signori e Pt_1 Pt_2
1.3. Costituitasi in giudizio, la società ha insistito nell'accoglimento della domanda Controparte_1 formulata in sede monitoria e ha dedotto che gli odierni opponenti sono decaduti dal beneficio del termine in seguito alla comunicazione del 13 dicembre 2007, inviata dopo il mancato pagamento di
10 rate. 1.4. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, parte opposta ha eccepito innanzitutto l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 cod.civ. anche per gli interessi.
Ha eccepito inoltre che il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, vale a dire dal mese di giugno 2011, e che il decorso del termine decennale è stato interrotto:
- con raccomandata A/R di messa in mora del 5 aprile 2013 (doc. 4 fasc.mon.);
- con raccomandata A/R di messa in mora del 28 ottobre 2013;
- con raccomandata A/R di comunicazione della cessione del credito del 1° febbraio 2017.
1.5. Da ultimo, parte opposta ha eccepito la completezza e determinatezza delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento oggetto di causa.
2. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Come già rilevato nell'ordinanza del 9 aprile 2025, con cui è stata rigettata l'istanza formulata dall'art. 648 c.p.c., parte opposta non ha prodotto la prova dell'accettazione da parte di Parte_3 della richiesta di finanziamento sottoscritta dagli odierni opponenti (prodotta sub doc. 3
[...] fasc.mon.), così come non ha prodotto prova del finanziamento erogato ai fini dell'acquisto di un'autovettura.
Da tanto discende che parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, non ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ., non avendo offerto la prova del titolo della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.2. Da ultimo, vale precisare che l'istanza di verificazione formulata da parte opposta non è stata accolta in quanto nel corso dell'udienza ex art. 183, I comma c.p.c. parte opponente ha dichiarato di non disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce al contratto tanto premesso, in tal modo rinunciando all'eccezione formulata a pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e poi reiterata nella successiva memoria n. 2, di disconoscimento della sottoscrizione.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del parametro del valore della causa (individuato con riferimento al petitum), vista l'attività difensiva svolta, applicati pertanto i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria ed i valori minimi per la fase decisionale (stante la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.164,00, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di credito oggetto di causa vantato da CP_1 nei confronti di e
[...] Parte_2 Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo il 15 febbraio
2024.
3. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
e liquidate in € 6.164,00 per compenso professionale, oltre esborsi
[...] Parte_1
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, richiamata l'ordinanza del 9 aprile
2025 con cui, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. e 127 ter c.p.c., ha assegnato termine per note per l'udienza del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2342/2024 promossa da:
, e rappresentati e difesi Parte_1 C.F._1 Parte_2 dall'Avv. Simone Bergamini
Parte opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Frascino Controparte_1 P.IVA_1
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via principale e di merito: accertare e per l'effetto dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, nullo, irrito ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, con integrale accoglimento della proposta opposizione, tenendo indenni gli opponenti da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria. In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui in narrativa, precedute dalla locuzione “Vero che”, con riserva di analitica capitolazione ed indicazione dei testi. Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria e produzione. In ogni caso: con il favore delle spese e compenso professionale di causa.”
Conclusioni per parte opposta “[C]hiedendo che la S.V.Ill.ma, respinte tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di controparte, Voglia in via pregiudiziale:
-stante l'istanza di mediazione da depositare da parte di questa Difesa, concedere alle parti processuali, qualora non riescano ad instaurare e/o concludere il tentativo di conciliazione nelle more intercorrenti tra il deposito del suddetto atto difensivo e l'udienza di prima comparizione delle parti, un mero rinvio finalizzato a consentire di instaurare l'iter conciliativo;
in via preliminare:
-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via preliminare e subordinata:
-dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., almeno per la parte di capitale ammontante a complessivi € 38.797,55 in via principale e nel merito:
-rigettare, integralmente, l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non imperniata su prova scritta o di pronta soluzione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso dal Tribunale Ordinario di BERGAMO;
-condannare , al pagamento della complessiva somma Parte_1 Parte_2 di € 38.797,55 degli interessi come da domanda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via subordinata e nel merito:
-nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente, della complessiva somma di € 38.797,55 degli interessi come da domanda e delle spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed in € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge ed oltre rimborso spese generali nella misura di legge;
in via ulteriormente gradata e nel merito:
-condannare l'opponente al pagamento della maggiore e/o minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Condannare, infine, l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende. In via istruttoria: In ogni caso, nell'ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria. Con riserva di ogni altra articolazione istruttoria nei termini di legge. Si esibiscono e depositano all'uopo:
- comparsa di costituzione e risposta.
1. Procura speciale alle liti - CNF. Controparte_1
2. Procura generale alle liti Avv. Elena Frascino.
3. atto di citazione in opposizione a D.I.
4. ricorso per D.I. e pedissequo decreto
5. fascicolo di parte monitoria
6. visura camerale SPv CP_1
7. iscrizione al registro delle imprese CP_1
8. visura camerale
[...]
CP_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. la società ha Controparte_1 chiesto e ottenuto che il Tribunale di Bergamo ingiungesse a e di Parte_1 Parte_2 pagare l'importo di € 38.797,55, preteso a titolo di restituzione della somma finanziata in ragione del contratto di finanziamento stipulato nel 2006 dagli ingiunti con , cedente il credito. Parte_3
1.1. e hanno introdotto il presente giudizio di cognizione Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, gli opponenti hanno formulato l'eccezione di prescrizione, anche della dazione degli interessi ex art. 2948 cod.civ., e hanno dedotto di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento della somma azionata (la comunicazione del 17 ottobre 2013 prodotta dalla ricorrente in sede monitoria, osservano gli opponenti, è stata inviata ad un indirizzo errato).
1.2. Gli opponenti hanno eccepito altresì l'eccezione di nullità e o annullabilità del contratto di finanziamento per i seguenti motivi:
- il documento è incompleto;
- il documento è frutto della sovrapposizione di documenti diversi;
- il documento è privo di riferimenti alle circostanze di luogo e di tempo in cui si sarebbe perfezionato;
- la somma indicata nello stesso non è mai stata ricevuta dalla signora “né Pt_2 tantomeno [è stato ricevuto] il veicolo di cui non risulta neppure indicata la targa”;
- il frontespizio del documento è una richiesta di finanziamento indirizzata a tale Per_1
di Curno;
[...]
- il documento di sintesi risulta sostanzialmente in bianco, non riportando l'indicazione di alcuna data, non riportando l'indicazione di un importo e recando unicamente le sottoscrizioni dei signori e Pt_1 Pt_2
1.3. Costituitasi in giudizio, la società ha insistito nell'accoglimento della domanda Controparte_1 formulata in sede monitoria e ha dedotto che gli odierni opponenti sono decaduti dal beneficio del termine in seguito alla comunicazione del 13 dicembre 2007, inviata dopo il mancato pagamento di
10 rate. 1.4. In ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, parte opposta ha eccepito innanzitutto l'unitarietà della prestazione e l'unicità della causa debendi con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 cod.civ. anche per gli interessi.
Ha eccepito inoltre che il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, vale a dire dal mese di giugno 2011, e che il decorso del termine decennale è stato interrotto:
- con raccomandata A/R di messa in mora del 5 aprile 2013 (doc. 4 fasc.mon.);
- con raccomandata A/R di messa in mora del 28 ottobre 2013;
- con raccomandata A/R di comunicazione della cessione del credito del 1° febbraio 2017.
1.5. Da ultimo, parte opposta ha eccepito la completezza e determinatezza delle condizioni contrattuali del contratto di finanziamento oggetto di causa.
2. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. Come già rilevato nell'ordinanza del 9 aprile 2025, con cui è stata rigettata l'istanza formulata dall'art. 648 c.p.c., parte opposta non ha prodotto la prova dell'accettazione da parte di Parte_3 della richiesta di finanziamento sottoscritta dagli odierni opponenti (prodotta sub doc. 3
[...] fasc.mon.), così come non ha prodotto prova del finanziamento erogato ai fini dell'acquisto di un'autovettura.
Da tanto discende che parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, non ha soddisfatto l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2697, I comma cod.civ., non avendo offerto la prova del titolo della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
2.2. Da ultimo, vale precisare che l'istanza di verificazione formulata da parte opposta non è stata accolta in quanto nel corso dell'udienza ex art. 183, I comma c.p.c. parte opponente ha dichiarato di non disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce al contratto tanto premesso, in tal modo rinunciando all'eccezione formulata a pag. 5 della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e poi reiterata nella successiva memoria n. 2, di disconoscimento della sottoscrizione.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del parametro del valore della causa (individuato con riferimento al petitum), vista l'attività difensiva svolta, applicati pertanto i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria ed i valori minimi per la fase decisionale (stante la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.), per compenso professionale è liquidato l'importo di € 6.164,00, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di credito oggetto di causa vantato da CP_1 nei confronti di e
[...] Parte_2 Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 351/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo il 15 febbraio
2024.
3. Condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_2
e liquidate in € 6.164,00 per compenso professionale, oltre esborsi
[...] Parte_1
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo