Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2078 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi , nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
Cagliari il 20/7/1990, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi ogni variazione di residenza.
2) Affidare ad entrambi i genitori il figlio minore il quale dovrà Persona_1 continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) Disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso e stabilire, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
4) Indicare quale luogo di residenza e collocazione prevalente del figlio minore quello del padre, al quale assegnare la casa coniugale con tutti gli arredi e pertinenze, sita in Selargius, via Tazzoli n. 162.
Pag. 2 di 3 5) Stabilire che la madre potrà vedere e tenere con sé il minore figlio Per_1
salvo diverso accordo con il padre e compatibilmente con i propri turni
[...] lavorativi e le esigenze del minore, due giorni e notti alla settimana (martedì e giovedì) dall'uscita di scuola, ovvero dalle ore 15,30, sino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo e weekend alternati dal sabato alle ore 10 sino alla domenica alle ore 20,30 (21,30 nel periodo estivo) dopo la cena;
durante il periodo estivo per 15 giorni anche non consecutivi;
nelle vacanze natalizie, alternativamente, il 24 e 25 dicembre e il 31 dicembre e 1° gennaio;
in occasione delle festività pasquali per due giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
6) Dare atto che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore, oltre le spese straordinarie, previamente concordate e documentate salva l'urgenza, (libri, viaggi di istruzione, tasse, mediche non coperte dal S.S.N.
e sportive) nella misura del 50%.
7) Dare atto che le parti concordano che l'assegno unico familiare verrà percepito nella misura del 100% dal sig. e la sig.ra rinuncia espressamente Pt_2 Pt_1
a richiederlo.
8) Le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento e nessun assegno di mantenimento sarà dovuto in favore di nessuno dei coniugi.
9) Dare atto che i coniugi e si scambiano Parte_1 Parte_2 reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per il minore figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3