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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. Massimiliano Muni, nell'interesse della Curatela del
N. 28/2019 Parte_1
R.G.F., nonché dall'avv. Filippo Giangrasso nell'interesse di
[...]
, cessionaria intervenuta, avente causa di CP_1 CP_2
- visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...]
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 512/2021 R.G.
avente per oggetto: ripetizione indebito nei rapporti bancari di conto corrente
vertente tra
Parte_2
(N. 28/2019 R.G.F.) DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. (p. iva ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Adamo, giusta procura in atti. attrice
(partita IVA e C.F. Parte_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti. convenuta
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
La Curatela – dichiarato con Parte_2
sentenza n. 29/2019 depositata il 23.12.2019 (procedimento n. 28/2019
R.G.F.) – ha trascinato in giudizio la , Parte_3
chiedendone la condanna alla restituzione della somma - indicata nella misura pari ad euro 203.007,10 - a titolo di addebito di importi non dovuti perché frutto di applicazione di clausole illegittime ai rapporti di conto corrente identificati con i n. 10529.75 (acceso con contratto sottoscritto il
19.10.1992, proseguito sino all'estinzione del 15.11.2016, in virtù di revoca per saldo debitore negativo;
affidato con contratto del 2.10.2002 e poi con contratto del 9.1.2006) n. 8208.25 (acceso con contratto sottoscritto il
10.12.1993, proseguito sino alla estinzione del 31.3.2008 con saldo contabile indicato dalla banca in misura di € 73,26) e n. 12164 P (acceso presso Banca Antonveneta in data 30.12.2002 senza contratto scritto,
proseguito sino alla data di estinzione del 12.5.2006 con saldo finale pari a zero) – originariamente instaurati con la Controparte_3
, con la (già
[...] Controparte_4 Controparte_5
e con la quest'ultima
[...] Parte_3
subentrata nella titolarità a seguito di fusione per incorporazione- previa la rideterminazione dei relativi saldi.
pag. 2/32 A sostegno della pretesa, in particolare, la curatela ha dedotto: a) la presenza – accertata tramite consulenza di parte svolta in virtù della documentazione contabile chiesta e ottenuta ex art. 119 T.U.B. - di addebiti a titolo interessi, spese e commissioni non dovute, anatocismo e interessi a tassi superiori rispetto alla soglia di usura;
b) la quantificazione dei saldi a credito per la società correntista in bonis – a seguito di ricalcolo – dei conti correnti esaminati, segnatamente pari a: i) € 19.570,45 per il c/c 8208 25;
ii) € 133.227,32 per il c/c 10529.75; iii) € 50.209,33 per il c/c 12164P.
Il procedimento è stato trattato nella resistenza della azienda di credito convenuta la quale, eccependo l'intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione - risultando, il rapporto di c/c 12164P, chiuso nel gennaio dell'anno 2006 e,
quanto agli altri rapporti, il dies a quo decorrente dai singoli versamenti solutori – ha concluso per il rigetto della pretesa.
Assegnati i termini per memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo
CTU contabile e viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
facultate le parti di termini per scritti conclusivi.
L'azione proposta è pacificamente qualificabile quale ripetizione dell'indebito.
Tra i motivi esposti a sostegno della eccezione di nullità, presupposta alla richiesta di rideterminazione dei saldi dei conti correnti ed in funzione della condanna alla restituzione, la curatela attrice – nel dettaglio – si duole:
pag. 3/32 della pattuizione non concordata di interessi superiori al tasso legale, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. (inclusa la nullità per pattuizione indeterminata secondo la clausola usi di piazza presente all'art. 7 del contratto del 19.10.1992) (cfr. motivo n. 1) “nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interesse”); dell'applicazione a tutti i rapporti di commissioni di massimo scoperto illegittime e non dovute stante l'assenza di espressa previsione per iscritto ovvero la non corretta pattuizione in contratto (senza specifica indicazione circa le modalità di calcolo cui fare riferimento) ovvero perché prive di causa, risultando, alla luce degli accertamenti peritali, l'illegittimo calcolo sull'importo massimo utilizzato e per l'intero periodo, coincidente con il trimestre oggetto di calcolo (in assenza di operazioni oltre l'importo del fido concesso dalla banca, cioè in mancanza del c.d. sconfino) (cfr. motivo n. 2) “illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto”); dell'applicazione di costi
trimestrali addebitati a titolo di spese per operazioni, successivamente capitalizzati, non convenuti tra le parti, “sia rispetto alla loro onerosità, sia in relazione alla determinazione dell'importo a tale titolo dovuto”,
successivamente variati in senso sfavorevole alla correntista in mancanza di una preventiva comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. motivo n. 3) “ illegittimo addebito di spese non pattuite”; della capitalizzazione illegittima - in quanto fondata su usi negoziali e non normativi - di interessi debitori, unitamente alle spese e commissioni non dovute, in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. motivo n. 4) “illegittima
pag. 4/32 applicazione della capitalizzazione trimestrale-anatocismo illegittimo”;
della violazione del divieto di pattuizione di interessi usurai, nei periodi di superamento del tasso soglia rilevati tramite relazione di consulenza tecnica recante, altresì, specifica dei diversi criteri di calcolo applicati (cfr. motivo n. 5) “superamento del tasso soglia usura”); della applicazione di diversa data di valuta per le operazioni in accredito e addebito - refluente in clausola nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. configurando un ulteriore costo che la correntista non può determinare al momento della stipula del contratto - nonché della variazione peggiorativa dei tassi di interesse, in mancanza di preventivo accordo tra le parti e, dunque, in violazione degli articoli 117 e 118 del TUB (cfr. motivo n. 6) e motivo n.
7).
Ciò posto, premessa la inidoneità dell'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di decadenza dalla possibilità di muovere censure alle risultanze dei conti,
anche ex art.1832 c.c. (in relazione all'art. 1857 c.c.) – giacché
l'approvazione tacita del conto rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, ma giammai comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui derivano dette annotazioni
(cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.4.2005 n. 7662; conf. Cass. Civ., Sez. I,
29.7.2009 n. 17679 e, presso le corti di merito, per tutte, Tribunale,
Messina, sez. II, 02/11/2022, n. 1810) – dal complessivo compendio probatorio emerge, anzitutto, quanto al conto corrente acceso con contratto pag. 5/32 sottoscritto il 19.10.1992 – incontestato, nelle difese svolte dalla convenuta,
il cambio di numerazione identificativa da n. 013264 a n. 10529.75
comunque desumibile dalle indagini peritali (cfr. pag. 4 relazione di CTU a firma dott. – la riscontrabilità di clausola determinativa Persona_1
dell'interesse debitorio in contrasto con il precetto di cui agli artt. 1346 e
1284 c.c.
Dall'art. 7 co. III, del contratto – prodotto in atti ad iniziativa di entrambe le parti e, comunque, da quella che ha intentato il giudizio (cfr. doc. n. 3
fascicolo attoreo) – consta, infatti, la previsione di clausola nulla perché
recante rinvio, per la determinazione degli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza
(“Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”).
Trattasi di criterio di determinazione privo di puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo, i generici riferimenti – quali, appunto quelli ai cd. usi su piazza – in grado di disvelare con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cassazione
civile, sez. I, 02/03/2022, n. 6868).
Di qui, pertanto, la nullità (parziale) della clausola e la conseguente necessità di ricondurre la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura non superiore al tasso legale vigente al tempo della pattuizione.
pag. 6/32 Né, peraltro, è di ostacolo a tale conclusione la previsione, di modifica/eliminazione di talune clausole, quale quella di cui all'art. 7 co.
III, contenuta nella scheda in calce al contratto del 19.10.1992 e datata
20.10.1992, pure sottoscritta dalla correntista.
Anche la sostituzione con la clausola “gli interessi dovuti dal correntista
alla azienda di credito si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura”
è, infatti, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto/mancanza di indicazione dell'ammontare del tasso (cfr. doc. n. 3
fascicolo attoreo).
Né, d'altra parte, ostano alle superiori considerazioni le difese svolte, sul punto dalla convenuta.
Al di là del rilievo per cui il contratto di conto corrente n. 10529.75 (già n.
013264 presso la ) risulta sottoscritto Controparte_3
in epoca (19.10.1992) successiva alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, in ogni caso, la validità della clausola che si limita – come nella specie - a fare riferimento, per la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore a quella legale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, in quanto reca riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri pag. 7/32 di certezza, si misura con il parametro legale previsto già all'art. 1284
c.c., in relazione agli artt. 1418 co. II e 1325 c.c.
Del pari è a dirsi con riguardo alla clausola di modifica dell'art. 7 co. III, in quanto la mancanza di specifica menzione del tasso numerico di interesse debitorio si traduce, già ai sensi dell'art. 1346 c.c., in una nullità parziale della singola clausola ex art. 1419 c.c. (con applicazione, dunque, ai sensi del co. II, del tasso debitore al saggio legale)
Sicché, premessa la convergenza, già sotto tale profilo, delle conclusioni rassegnate dal CTU – ovvero in ordine alla natura indeterminata della clausola deputata alla disciplina degli interessi, prevista nel contratto di conto corrente n. 10529.75 acceso in data 19.10.1992 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma dott. – per la rideterminazione del Persona_1
saldo del conto corrente n. 10529.75, con applicazione delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge n. 154/1992 e dall'art. 117 comma VII
TUB, occorre fare riferimento ai risultati delle indagini espletate dal consulente d'ufficio che a tali criteri ha improntato la ricostruzione contabile.
In particolare, posto l'accertamento dell'assenza di pattuizioni successive a quella del 19 ottobre 1992 contenenti una disciplina “determinata, univoca
e chiara” dei criteri di computo degli interessi debitori – avendo, il CTU, verificato che “il contratto sottoscritto nel gennaio 2006 contiene una
disciplina di tassi debitori relativa ad un servizio (quello di incasso effetti) che non ha trovato applicazione nel corso del rapporto” (cfr. pag. 8
pag. 8/32 relazione di CTU a firma dott. ) e, comunque, Persona_1
disciplinando, la scheda contrattuale del 9.1.2006, un tipo di servizio diverso prestato dalla banca (i.e. incasso effetti) con annessa refluenza delle condizioni e dei costi ivi previsti a tale tipo di servizio (cfr. doc. n. 9
fascicolo attoreo); analogamente per le schede del 2.10.2002 (in aggiunta agli affidamenti in corso “castelletto di sconto commerciale”) e del
12.10.2007 (contratto di affidamento) recanti disciplina dei costi e dei tassi afferenti ad operazioni di finanziamento regolate in conto corrente (cfr.
doc. n. 8 fascicolo attoreo) – dalla rideterminazione operata sui saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 – attendibile perché, tra le altre,
supportata da percorso argomentativo logico, completo anche in ordine alle risposte fornite dal CTU ai rilievi delle parti, specie in punto di applicabilità del regime dei tassi sostitutivi, in linea con la pendenza del rapporto di conto corrente più antico già durante l'entrata in vigore della legge 154/1992 (cfr. pag. 15 relazione di CTU a firma dott. Per_1
- è emerso che “il saldo rettificato del corrente n. 10529.75, a
[...]
seguito dell'eliminazione degli effetti prodotti dalla applicazione di
interessi debitori ad un tasso non previamente pattuito per iscritto – in
luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro
155.396,76) – alla data del 16 dicembre 2016, risulta creditore per un
ammontare pari ad Euro 45.668,38 ): più in particolare, la differenza da
ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta
pag. 9/32 ad Euro 201.065,14”(cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma dott. Per_1
.
[...]
Quanto, poi, al rapporto di conto corrente n. 8208.25, dalla scheda contrattuale del 10.12.1993 – anch'essa prodotta in atti a cura di ambo le parti – non emerge evidenza di specifica indicazione del tasso di interesse debitorio c.d. intra fido risultando, infatti, la sola menzione del tasso a debito (19, 5%) “per sconfinamenti se autorizzati” (cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo).
Anche dalle indagini peritali trova riscontro la superiore carenza avendo, il
CTU, accertato: “per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n.
8208.25, si segnala che il contratto di accensione del 10 dicembre 1993
contiene la sola indicazione della misura dei tassi debitori destinati a
trovare applicazione in ipotesi di sconfinamento. Più in particolare, ciò che rileva ai fini della presente indagine è l'assenza di pattuizioni scritte disciplinanti la misura degli interessi debitori c.d. “intra fido” (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Né, peraltro, ad una siffatta carente/indeterminata pattuizione, ovvia il tenore dell'art. 7 delle condizioni generali recanti “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” attesa la natura equivoca del tenore testuale della relativa clausola – corrispondente a quella di cui alle condizioni modificative della scheda del 19.10.1992, riportate in calce alla scheda datata 20.10.1992, ovvero “Gli interessi
dovuti dal correntista all'Azienda dì credito si intendono determinati nella
pag. 10/32 misura indicata ne! presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo) - non accompagnato da specifica ulteriore.
Sicché, anche in tal caso, in linea con le condivisibili conclusioni peritali –
dotate di attendibilità per la esaustività e coerenza in rapporto alla documentazione esaminata per rispondere ai quesiti (cfr. pagg. 4-5
relazione di CTU a firma Dott. – deve concludersi Persona_1
“che il saldo rettificato del corrente n. 8208.75, a seguito dell'eliminazione
degli effetti prodotti dalla applicazione di interessi debitori ad un tasso non
previamente pattuito per iscritto – in luogo di quello risultante dagli
estratti conto (creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008,
risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 10.684,58: più in
particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 10.616,23”(cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Sicché, posta, ad abundantiam, pure la carenza di contestazione e, anzi, il riconoscimento, circa la presenza di clausole negoziale relative al tasso di interesse dei contratti di conto correnti prive di univocità e, quindi, affette da nullità ex artt. 1284 c.c., 117 T.U.B. e 4 Legge n. 154/1992 (anche nel senso della mancanza di indicazione scritta del relativo saggio) – così dovendo leggersi le difese con cui la convenuta deduce: “che il tasso di
interesse applicato dalla banca al conto corrente in parola risulta in linea con il tasso medio applicato sulla piazza” ovvero, l'invio al correntista pag. 11/32 dell'estratto dei c/c “che indica specificamente le condizioni del rapporto e quindi anche il saggio di interesse applicato” e, altresì, che il correntista
“doveva conoscere il tasso applicato al conto corrente in quanto, come già
chiarito, la in ossequio alla vigente normativa, pubblica CP_3
periodicamente presso tutti gli sportelli gli avvisi con i quali informa specifica mente la clientela delle condizioni praticate ai rapporti in essere”
(cfr. comparsa di risposta) – al netto, quindi, del rapporto di c/c n. 12164P - escluso per l'intervenuta prescrizione maturata a decorrere dalla chiusura del c/c (12.5.2006) in assenza di validi atti interruttivi entro il relativo termine decennale, avuto riguardo alla assenza di indicazioni rilevanti nel verbale di mediazione del 13.6.2014, non accompagnato dalla correlata domanda di mediazione, nonché alla tardività dell'atto di citazione datato
12.4.2017, anche al netto della omessa prova della relativa notifica alla azienda di credito (cfr. docc. n. 15, n. 16 fascicolo attoreo) in linea con le argomentazioni già svolte sul punto nell'ordinanza dell'8.1.2023 - la fondatezza dell'eccezione di nullità relativamente ai due rapporti di conto corrente.
Ancora, fondata è la contestazione relativa all'applicazione di commissioni/spese prive di specifica pattuizione scritta, in contrasto con l'art. 4 co. I legge 154/1992 come trasfuso all'art. 117 co. IV T.U.B. (“I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”).
pag. 12/32 Al riguardo, dalle indagini demandate al consulente dell'ufficio – di cui va ribadita l'attendibilità per intrinseca coerenza e completezza, tenuto conto,
altresì, della adesione prestata dalla curatela attrice (cfr., da ultimo, pagg.
4-5 note conclusive autorizzate datate 31 maggio 2024) a fronte di carenza di rilievi di parte convenuta (cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma Dott.
– è emersa, quanto al conto corrente n. 10529.75, Persona_1
l'assenza di clausole legittimanti l'addebito di somme a titolo di rimborso forfettario, rimborso forfettario di chiusura, invii, comunicazioni e spese postali, assegni, “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti”
nonché, a titolo di corrispettivo su accordato e commissione istruttoria veloce avendo, conseguentemente, il CTU, provveduto a “rideterminare i
saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 mediante eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito di somme a tale titolo” (cfr. pag. 9
relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Conseguentemente, eliminati gli effetti prodotti dalla applicazione di oneri non preventivamente pattuiti, il saldo rettificato del corrente n. 10529.75,
in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro
155.396,76) alla data del 16 dicembre 2016, risulta debitore per un ammontare pari ad Euro 58.557,41: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 96.839,35(cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
pag. 13/32 Del pari, quanto al c/c n. 8208.25 – posta la carenza di riscontro di clausole legittimanti l'addebito di somme a titolo di “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” – il saldo rettificato del corrente n. 8208.75,
eliminati gli effetti prodotti dalla applicazione di oneri non preventivamente pattuiti – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore
per un ammontare pari ad Euro 1.675,37: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 1.606,84 (cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Passando all'esame della eccezione di nullità per applicazione di interessi anatocistici per tutta la durata dei rapporti di conto corrente al vaglio –
posta, anche in tal caso, già la carenza di contestazione/riconoscimento riconducibile alle difese della convenuta (cfr. pagg. 10-19 comparsa di costituzione) oltreché l'evidenza documentale circa l'inserimento di clausola anatocistica all'art. 7 delle schede del 19.10.1992 e del 10.12.1993
(cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo) - dall'elaborato peritale si evince –
in linea col mandato conferito (cfr. punti sub lett. A) e sub lett. B) ordinanza dell'8.1.2023) – conferma di applicazione della
capitalizzazione composta degli interessi debitori tanto con riferimento ai periodi precedenti al 30 giugno 2000 quanto con riguardo ai periodi successivi (cfr. pag. 6 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
pag. 14/32 La previsione nel contratto – oltreché la concreta applicazione - di clausole che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista è nulla perché si basa su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 delle preleggi) come, invece, esige la formulazione dell'art. 1283 c.c., ove stabilisce che l'anatocismo – salvo i casi di domanda giudiziale e di convenzione successiva alla scadenza degli interessi – non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.
Sicché, posta la valenza imperativa della norma di cui all'art. 1283 c.c. – in sintonia con l'interpretazione divenuta imperante – va dichiarata la nullità della clausola prevista all'art. 7 delle due schede contrattuali del
19.10.1992 e del 10.12.1993 (contratti, entrambi, contraddistinti da diversa periodicità di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori:
rispettivamente trimestrale ed annuale: cfr. pagg.
6-7 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Alla nullità consegue la rideterminazione del saldo di ciascuno dei conti correnti oggetto di indagine – rispetto ai quali non si riscontra, in atti,
evidenza di stipulazione di valida pattuizione, successivamente alla data
(aprile 2000) di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000,
specifica, in forma scritta ed improntata al criterio della pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, come dimostrano, anche ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., pure i riferimenti operati dalla convenuta all'adeguamento a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invero insufficiente a soddisfare il requisito della specifica convenzione in forma pag. 15/32 scritta (analogamente alle affissioni degli avvisi presso i locali delle aziende di credito) oltreché le verifiche presenti nell'elaborato peritale ove si accerta, per i periodi successivi al 30 giugno 2000, “che in nessuno dei
contratti stipulati, successivamente al 30 giugno 2000, si rinvengono
specifiche pattuizioni scritte rispettose delle prescrizioni previste dalla
Delibera CICR 9.2.2000” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Dott.
- senza operare alcuna capitalizzazione. Persona_1
Illegittima, peraltro, è la pratica anatocistica – riscontrata dal CTU per i periodi successivi al 30.6.2000 – proseguita durante la vigenza dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall' art. 1,
comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014: il divieto, infatti, è operante – così prendendo posizione in merito alle obiezioni svolte, sul punto, dalla azienda di credito (cfr. pagg. 17-18
comparsa di risposta) - indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30/07/2024, n. 21344)
Procedendo, quindi, alla rideterminazione del saldo al netto degli effetti prodotti dalla illegittima capitalizzazione, dalla relazione di CTU è emerso che il saldo rettificato del corrente n. 10529.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro 155.396,76) – alla data del
16 dicembre 2016, risulta creditore per un ammontare pari ad Euro
37.681,28: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo pag. 16/32 svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad euro 193.078,04.
Ed ancora, è emerso che il saldo rettificato del corrente n. 8208.75, a seguito dell'eliminazione degli effetti prodotti dalla capitalizzazione degli interessi debitori – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore per un ammontare pari ad euro 7.119,26: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 7.050,91 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Quanto alle censure relative alla commissione di massimo scoperto (CMS)
– anche al di là della questione relativa alla nullità per mancanza di causa essendo, comunque, la commissione di massimo scoperto, causalmente inquadrabile quale corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione, da parte della banca, di una somma e per la cui valida pattuizione occorre la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità) (cfr. artt. 1418, 1346 c.c.) – in ogni caso, dalla documentazione in atti non si ricava, anzitutto, evidenza di pattuizione valida, anche sotto il profilo della determinazione con clausola specifica ed univocamente orientata alla esplicitazione dei criteri di calcolo della stessa.
Premessa, al riguardo, la carenza di disciplina in seno alle norme generali che regolano i contratti di apertura di conto corrente – stante il generico tenore della clausola di cui all'art. 6 di ciascuna scheda del 19.10.1992 e pag. 17/32 del 10.12.1993 - dal contratto del 10.12.1993 si evince unicamente la indicazione di misura percentuale (aliquota 0,5 %; aliquota aggiuntiva
0,5% su sconfinamento se autorizzato) e la natura trimestrale senza più
precisa menzione dei criteri di calcolo (anche rispetto al limite dello sconfinamento) in modo da consentire l'univoca determinabilità della stessa (cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo).
Del pari è a dirsi per i contratti di affidamento del 2002 del 2006 e del 2007
(cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo attoreo).
Tali conclusioni trovano, in ogni caso, conforto tra le risultanze dell'elaborato peritale da cui consta, nello specifico, per il conto corrente n.
10529.75, l'assenza, in ciascuno dei contratti analizzati, di “clausole
contenenti una disciplina delle modalità di computo delle somme a titolo di
CMS”; nonché, per il conto corrente n. 8208.25 “che il relativo contratto di
accensione, stipulato in data 10 dicembre 1993, non contiene una puntuale
disciplina dei criteri di computo della commissione massimo scoperto, difettando l'indicazione della base di calcolo destinata a trovare applicazione per il computo medesimo”(cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Sicché, coerentemente con l'effetto della nullità riscontrata, procedendo alla rideterminazione dei saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 e n. 8208.25 mediante eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito di somme a tale titolo, dalla relazione di CTU si ricava che il saldo rettificato del corrente n. 10529.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto pag. 18/32 (debitore per Euro 155.396,76) – alla data del 16 dicembre 2016, risulta debitore per un ammontare pari ad Euro 57.434,06: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 97.962,70; mentre, il saldo rettificato del conto corrente n. 8208.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 10.908,19: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 10.839,66 (cfr. pag. 10 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
In merito alle censure di nullità per violazione della normativa in materia di usura, dalla CTU in atti – attendibile, anche sotto tale aspetto, giacché improntata al rispetto del criterio indicato nell'ordinanza attributiva dell'incarico, di esclusione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2010, dei costi relativi alla CMS, oltreché perché basata sul presupposto della presenza di affidamenti (i.e. finanziamenti) su ciascuno dei due rapporti di conto corrente esaminati, con riconduzione della relativa disciplina dei tassi di riferimento per tipo di operazione (cfr. pagg. 10-11 relazione di CTU a firma Dott. – è emersa l'assenza di usura (anche Persona_1
sopravvenuta) in relazione al rapporto n. 8208.25. Mentre, invero, quanto al rapporto di conto corrente n. 10529.75 “è intervenuto il superamento della
soglia usuraria nel IV trimestre del 2010, nel I trimestre 2011, nel II, III e
IV trimestre 2015 e nel I, II e III trimestre 2016”
pag. 19/32 Sicché, rispetto a tale ultimo rapporto affidato, riconducendo le competenze entro il limite delle soglie usurarie vigenti, nei trimestri in cui è stato riscontrato un superamento – trattandosi, a ben vedere, di usura sopravvenuta in ragione del fatto che il rapporto di c/c n. 1052975 risulta affidato, in virtù di contratto scritto, almeno dal 2.10.2002 e, dunque, le rilevazioni in esubero relative al IV trimestre del 2010, nel I trimestre 2011,
nel II, III e IV trimestre 2015 e nel I, II e III trimestre 2016, si riferiscono a periodi di affidamento successivi - si riscontra l'applicazione di
competenze eccedenti le soglie usurarie ammontanti ad Euro 1.237,89
(cfr. pag. 12 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Alla luce dei risultati riepilogativi indicati dal CTU, dalla rettifica del saldo di conti correnti oggetto di analisi, computando gli effetti prodotti da tutte le attività di ricalcolo relative ai quesiti peritali - ovvero in modo da eliminare gli effetti prodotti: 1) dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori, 2) dall'applicazione di interessi in misura eccedente il tasso di cui art. 5 della Legge n. 154/1992 e 117 comma VII TUB, 3) dall'applicazione di oneri non pattuiti per iscritto, 4) dall'applicazione di somme a titolo di CMS e 5) dall'applicazione di somme eccedenti le soglie usurarie - il saldo rettificato del corrente n. 10529.75, in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro 155.396,76) alla data del
16.12.2016 (i.e. di chiusura, come si ricava dal contenuto della missiva del
12.1.2017: cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo oltreché dalla indicazione, ad opera del CTU, della documentazione esaminata tra cui, “Estratti conto,
pag. 20/32 comprensivi di riassunti scalari e prospetti di liquidazione competenze,
relativi al periodo compreso tra il 12 ottobre 1993 ed il 16 dicembre
2016”: cfr. pag. 4 relazione di CTU), risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 105.835,47: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro
261.232,23. Ed ancora, è emerso che il saldo rettificato del corrente n.
8208.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto (creditore per
Euro 68,35) – alla data del 22.10.2008 (i.e. di estinzione come si ricava dalla indicazione, ad opera del CTU, della documentazione esaminata tra cui, “Estratti conto, comprensivi di riassunti scalari e prospetti di
liquidazione competenze, del rapporto di conto corrente n. 8208.25, relativi al periodo compreso tra il 12 ottobre 1993 ed il 22 ottobre 2008”:
cfr. pag. 5 relazione di CTU) risulta creditore per un ammontare pari ad
Euro 23.524,96: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro 23.456,96
(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Tuttavia, per individuare correttamente le somme oggetto di ripetizione, occorre esaminare la portata dell'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta.
Premesso, al riguardo, che l'eccezione di prescrizione può essere sollevata in maniera secca - ovvero senza la necessaria indicazione delle rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Corte appello, Torino, sez. I, 07/10/2022,
n. 1051; conf: Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022, n. 21225) – tenendo pag. 21/32 conto della consistenza degli affidamenti operanti sui rapporti oggetto di analisi, la verifica in vista della rettifica, va condotta – in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/10/2024 , n. 26867) – optando, anzitutto, per il metodo che provveda ad individuare le rimesse solutorie considerando i saldi determinati dalla
preventiva operazione di eliminazione delle competenze illegittime (cfr.
pag. 14 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Dai risultati delle indagini peritali – confermandosene l'attendibilità
anche alla luce della analiticità delle risposte fornite alle osservazioni del
CTP di parte attrice (cfr., in particolare, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, in merito alle osservazioni esaminate ai punti n. 2), n. 3) n. 4)
– quest'ultima, invero, costituente già presupposto nella determinazione del mandato peritale (cfr. ordinanza pubblicata in data 9.1.2023) - della relazione di CTU) – si evince che il saldo rettificato del rapporto di
conto corrente n. 8208.25, alla data del 22 ottobre 2008, risultante dalla considerazione degli effetti prescrizionali, è creditore per euro 15.923,11
secondo la verifica effettuata sui saldi previamente rettificati (cfr. pag. 21
relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Trattasi di conclusione – non solo in linea, sotto il profilo delle premesse metodologiche, con le difese della attrice ove recanti riferimento alla necessità che “l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere basata non sul “saldo banca” ma sul “saldo ricalcolato” (cfr., da ultimo, pag. 12
note conclusive autorizzate) – ma, ad un tempo, coerente con pag. 22/32 l'accertamento relativo al limitato periodo di operatività di affidamenti sul detto conto – si ricordi acceso in data 10.12.1993 - ovvero “Lire
100.000.000 dal 05 luglio 2001 al 30 settembre 2001; - Euro 51.649,69 dal
1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001; - Euro 103.291,38 dal 1° gennaio
2002 al 31 dicembre 2002”(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott.
e tenuto conto della carenza di riscontro, dagli estratti Persona_1
conto analizzati, dell'operatività degli affidamenti aggiuntivi (Euro
50.000,00 ed Euro 30.000,00) - menzionati dal CTP di parte attrice in sede di osservazioni – di cui alla raccomandata del 2 ottobre 2002 (credito di
Euro 50.000,00 utilizzabile per sconto commerciale) e al contratto del 12
ottobre 2007 (credito di Euro 30.000,00 utilizzabile per sconto commerciale) (cfr. pag. 16 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Per paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, infatti, in guisa da far decorrere il dies a quo della prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito, dalla data di chiusura del conto (piuttosto che dalla data della singola annotazione del pagamento/versamento che si assume, con la proposizione dell'eccezione, di carattere solutorio) è
necessario che le rimesse (i.e. i versamenti) accedano ad un conto corrente affidato, con onere della prova della esistenza di affidamenti (come di una apertura di credito in conto corrente) a carico della parte che agisce in ripetizione.
pag. 23/32 Tale prova può fornirsi anche in via presuntiva – come accade con riferimento al valore fortemente indiziario della previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto o, comunque, della sua applicazione, in concreto, emergente dagli estratti conto esaminabili in sede di perizia d'ufficio (cfr. Corte appello Catania sez. I, 16/04/2019, n.876) - in assenza di un contratto scritto di un affidamento.
Del resto, dalla scheda contrattuale del 19.10.1992 risulta, alla clausola di cui all'art. 6, la previsione – sia pure vulnerata dalla sopra accertata indeterminatezza/indeterminabilità – di possibili aperture di credito in conto corrente, così da aprire il varco, nella specie, alla ammissibilità di prove indiziarie dell'affidamento.
Analogo discorso, d'altra parte, opera con riguardo al rapporto sorto con contratto del 10.12.1993, anch'esso recante previsione – alla clausola di cui all'art. 6 – di possibili aperture di credito in conto corrente (cfr. doc. n. 10
fascicolo attoreo).
Nella specie, al cospetto di eccezione proposta dalla convenuta, tramite la documentazione fornita dalla attrice a corredo della pretesa restitutoria –
segnatamente, estratti conto e contratto di accensione del rapporto – dalle
indagini peritali è venuta ad emersione la presenza di affidamenti in periodo limitato non in grado di abbracciare l'intero arco di durata del rapporto – riferendosi, peraltro, lo stesso CTU, a “periodi caratterizzati dall'assenza di affidamenti” con riguardo al detto rapporto di conto corrente n. 8208.25 - ovvero dal 05 luglio 2001 al 30 settembre 2001; dal pag. 24/32 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001; dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, pur senza l'evidenza di contratto scritto di apertura di credito.
Ne segue, allora, che a fronte della somma complessivamente pari a euro
15.923,11 – costituente saldo creditore rettificato alla data del 22 ottobre
2008, tenendo conto degli effetti della prescrizione delle rimesse solutorie –
la convenuta va condannata al pagamento della differenza tra saldo debitore preteso dalla banca, come esposto negli estratti conto esaminati dal
CTU e saldo rettificato quanto al rapporto di conto corrente n. 8208.25
oltre interessi dalla data della domanda giudiziale (notificata in data
19.3.2021).
Non, può, a tal riguardo, stabilirsi una decorrenza anteriore giacché –
coerentemente con quanto accertato in merito alla valenza, quali atti interruttivi della prescrizione – il solo verbale di mediazione del 13.6.2014,
non permette di avere contezza circa il contenuto delle richieste cristallizzate con l'istanza di mediazione – non prodotta in atti, come già rilevato con l'ordinanza dell'8-9.1.2023, nei termini per preclusioni istruttorie – né, poi, l'atto di citazione datato 12.4.2017 risulta accompagnato dalla prova della notificazione alla azienda di credito (cfr.
docc. n. 15, n. 16 fascicolo attoreo).
Del pari, è a dirsi, per la missiva spedita con pec del 9.2.2017 giacché
avente, quale contenuto, la richiesta ex art. 119 T.U.B. come tale, di per sé
sola, priva dei connotati necessari agli effetti di cui agli artt. 1219 co. I e pag. 25/32 Tale accertamento, peraltro, assorbe i rilievi alla CTU tesi a contestare l'errore per l'omessa considerazione degli atti interruttivi che hanno modificato l'intervallo temporale nell'ambito del quale individuare le eventuali rimesse solutorie - ovvero degli “atti interruttivi del 9/2/2017 e/o del 12/04/2017” (cfr. pag. 11 note conclusive autorizzate) – stante la chiusura del rapporto all'ottobre 2008 e, come già evidenziato in atti,
l'inidoneità del solo verbale di mediazione versato in atti a documentare l'oggetto della pretesa cui correlare l'efficacia interruttiva dell'invito a mediazione in vista del successivo esperimento di domanda giudiziale (cfr.
ordinanza 8.1.2023, pubblicata il 9.1.2023).
Superfluo, conseguentemente, per tale rapporto, il riferimento alla domanda introdotta con atto di citazione del 2017 nell'interesse della società in bonis
– al fine della considerazione della stessa quale atto dotato di effetto interruttivo - (cfr. doc. n. 16 fascicolo attoreo).
Discorso più articolato, invece, si pone con riguardo al rapporto di conto corrente n. 1052975 - chiuso per recesso esercitato dalla Banca comunicato con missiva datata 15.11.2016, spedita con raccomandata A/R n.
00001785794, ricevuta il 30.12.2016 (cfr. docc. acclusa al fascicolo della convenuta denominata “comunicazione” e “avviso di ricevimento”) – di cui, dagli estratti conto esaminati dal CTU, risulta, anzitutto, la chiusura al
16.12.2016, a debito per la correntista, in misura par ad euro 155.396,76
(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
pag. 26/32 Sicché, pur ribadito il principio – così prendendo posizione in ordine alle difese svolte dalla curatela attrice anche rispetto al rapporto di c/c n.
10529.75, con cui si duole che “la convenuta (debitore) avrebbe CP_3
dovuto fornire prova concreta dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dimostrando puntualmente: a) l'esistenza di
rimesse aventi, in tutto o in parte, finalità solutoria;
b) il dies a quo della
presunta intervenuta prescrizione, con specifica individuazione dei presunti versamenti di natura “solutoria” effettuati dalla società fallita”
(cfr. pag. 9 note conclusive autorizzate) – già posto a base della verifica relativa all'altro rapporto di c/c (n. 8208.25) – ovvero per cui « l'onere di
allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del
rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto
con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla
dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione
delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass. Civ., sez. un.,
13 giugno 2019, n. 15895) – poiché dalle indagini peritali è emersa la
presenza continua di affidamenti sul rapporto sorto con scheda del
19.10.1992 (n. 10529.75) - ovvero dal 21 ottobre 1992 al 30 settembre
1995 sino alla chiusura del conto (cfr. pag. 5 relazione di CTU a firma
Dott. – consegue la ancorabilità del dies a quo della Persona_1
pag. 27/32 prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto, ovvero dal
16.12.2016.
Consegue, dunque, che il saldo del conto corrente n. 10529.75, rettificato alla data del 16.12.2016, è quello accertato dal CTU in seno alle considerazioni conclusive onnicomprensive – al netto, quindi, di quelle relative agli effetti della prescrizione – in misura pari - in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per euro 155.396,76) - ad euro
105.835,47 (saldo a credito) con una “differenza da ricalcolo data dallo
svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro
261.232,23”(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Ne segue, in definitiva, il diritto alla ripetizione delle somme pari al saldo rettificato emerso a credito della correntista in bonis oggi la Parte_1
curatela fallimentare) pari alla complessiva somma di euro 121.758,58,
oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
La fondatezza della pretesa azionata – nei limiti sopra identificati –
conduce alla regolazione delle spese secondo il regime della soccombenza.
La liquidazione, tuttavia, non va operata a favore dell'Erario giacché in atti risulta il venire meno dei presupposti ex art. 144 T.U.S.G. – oggetto di attestazione in forza del provvedimento del G.D. del 7.7.2020 (cfr. doc. n. 1
fascicolo attoreo) - emergendo, dalle difese svolte dalla curatela, la presenza di “nota sottoscritta dal curatore del fallimento con la quale viene
dichiarato che la procedura ha acquisito fondi e non sussistono più le
pag. 28/32 condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pertanto, va revocata”(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 a firma Avv. Raimondo Adamo) in aderenza alle risultanze della documentazione a tal fine prodotta (cfr. dichiarazione del curatore del fallimento della società avv. Marco Merenda, datata Parte_1
11.12.2024 in allegato alle note d'udienza).
La liquidazione va parametrata al valore del decisum (comunque rientrante nel medesimo scaglione oggetto di dichiarazione in citazione) nonché coi parametri tabellari medi, tenuto conto dell'alto pregio della difesa svolta, in linea coi canoni di sinteticità, continenza e, ad un tempo, esaustività nella esposizione in fatto.
Si include, altresì, la fase istruttoria/trattazione, avuto riguardo alla attività
difensiva sub specie di partecipazione attiva al sub procedimento peritale
(tramite specifica formulazione di osservazioni tramite CTP della curatela).
Il Curatore che ha reso la dichiarazione di sopravvenienza dei fondi,
acquisita in atti, curerà il rimborso, a favore dello Stato, delle spese vive per iscrizione a ruolo oggetto di prenotazione a debito/anticipazione ove, in concreto, sostenute dall'Erario (in calce alla citazione indicate in misura pari a € 759,00).
Anche le spese di CTU devono porsi a carico della convenuta soccombente, in via definitiva.
PQM
pag. 29/32 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 512/2021, così provvede:
DICHIARA fondata la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Parte_2
, nei limiti e per le causali segnate in Parte_3
parte motiva (anche con riferimento al rapporto c/c 12164P ) e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA: la nullità della clausola di previsione di tasso di interesse debitore ultra legale relativa ai contratti di conto corrente stipulati in data 19.10.1992 e 10.12.1993; l'illegittima applicazione dell'addebito di somme a titolo di rimborso forfettario, rimborso forfettario di chiusura, invii, comunicazioni e spese postali, assegni, “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” nonché, a titolo di corrispettivo su accordato e commissione istruttoria (conto corrente n.
10529.75) nonché dell'addebito di somme a titolo di “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” (c/c n. 8208.25); la nullità delle clausole (e l'illegittimità della applicazione) di capitalizzazione composta (con cadenza trimestrale) degli interessi debitori tanto con riferimento ai periodi precedenti al 30 giugno 2000 quanto con riguardo ai periodi successivi;
la nullità della clausola relativa alla CMS presente nella scheda del 10.12.1993, per indeterminatezza e l'illegittimo addebito di
CMS massimo in relazione al rapporto sorto con la scheda sottoscritta in data 19.10.1992, in quanto prive di pattuizione;
pag. 30/32 ACCERTA e DICHIARA, altresì, con ogni conseguenza in punto di rettifica dei saldi (inclusa la restituzione a favore della curatela attrice derivante dalla rettifica) che: i) il saldo rettificato del rapporto di conto corrente n. 8208.25, alla data del 22 ottobre 2008, risultante dalla considerazione degli effetti prescrizionali, è creditore a favore di
[...]
per euro 15.923,11, in luogo del (minor) saldo creditore risultante Pt_1
dagli estratti conto (creditore per euro 68,35); ii) il saldo rettificato del rapporto di conto corrente n. 10529.75, alla data del 16 dicembre 2016 è creditore a favore di per € 105.835,47; Parte_1
CONDANNA la convenuta soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura pari a complessivi euro 14.103,00 (di cui euro
2.552,00 per fase studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670,00
per fase istruttoria/trattazione; euro 4.253,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge, oltre il pagamento dell'importo di € 759,00 a titolo di c.u.
(salvo l'onere del rimborso a carico della curatela ed a favore dell'Erario);
PONE definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti a carico della Parte_3
Barcellona P.G. 26.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 31/32 pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2943 co. IV c.c.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'avv. Massimiliano Muni, nell'interesse della Curatela del
N. 28/2019 Parte_1
R.G.F., nonché dall'avv. Filippo Giangrasso nell'interesse di
[...]
, cessionaria intervenuta, avente causa di CP_1 CP_2
- visto l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
[...]
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 512/2021 R.G.
avente per oggetto: ripetizione indebito nei rapporti bancari di conto corrente
vertente tra
Parte_2
(N. 28/2019 R.G.F.) DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. (p. iva ) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raimondo Adamo, giusta procura in atti. attrice
(partita IVA e C.F. Parte_3
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti. convenuta
in fatto e in diritto
Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118 disp.
att. c.p.c.
La Curatela – dichiarato con Parte_2
sentenza n. 29/2019 depositata il 23.12.2019 (procedimento n. 28/2019
R.G.F.) – ha trascinato in giudizio la , Parte_3
chiedendone la condanna alla restituzione della somma - indicata nella misura pari ad euro 203.007,10 - a titolo di addebito di importi non dovuti perché frutto di applicazione di clausole illegittime ai rapporti di conto corrente identificati con i n. 10529.75 (acceso con contratto sottoscritto il
19.10.1992, proseguito sino all'estinzione del 15.11.2016, in virtù di revoca per saldo debitore negativo;
affidato con contratto del 2.10.2002 e poi con contratto del 9.1.2006) n. 8208.25 (acceso con contratto sottoscritto il
10.12.1993, proseguito sino alla estinzione del 31.3.2008 con saldo contabile indicato dalla banca in misura di € 73,26) e n. 12164 P (acceso presso Banca Antonveneta in data 30.12.2002 senza contratto scritto,
proseguito sino alla data di estinzione del 12.5.2006 con saldo finale pari a zero) – originariamente instaurati con la Controparte_3
, con la (già
[...] Controparte_4 Controparte_5
e con la quest'ultima
[...] Parte_3
subentrata nella titolarità a seguito di fusione per incorporazione- previa la rideterminazione dei relativi saldi.
pag. 2/32 A sostegno della pretesa, in particolare, la curatela ha dedotto: a) la presenza – accertata tramite consulenza di parte svolta in virtù della documentazione contabile chiesta e ottenuta ex art. 119 T.U.B. - di addebiti a titolo interessi, spese e commissioni non dovute, anatocismo e interessi a tassi superiori rispetto alla soglia di usura;
b) la quantificazione dei saldi a credito per la società correntista in bonis – a seguito di ricalcolo – dei conti correnti esaminati, segnatamente pari a: i) € 19.570,45 per il c/c 8208 25;
ii) € 133.227,32 per il c/c 10529.75; iii) € 50.209,33 per il c/c 12164P.
Il procedimento è stato trattato nella resistenza della azienda di credito convenuta la quale, eccependo l'intervenuta prescrizione per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione - risultando, il rapporto di c/c 12164P, chiuso nel gennaio dell'anno 2006 e,
quanto agli altri rapporti, il dies a quo decorrente dai singoli versamenti solutori – ha concluso per il rigetto della pretesa.
Assegnati i termini per memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo
CTU contabile e viene decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
facultate le parti di termini per scritti conclusivi.
L'azione proposta è pacificamente qualificabile quale ripetizione dell'indebito.
Tra i motivi esposti a sostegno della eccezione di nullità, presupposta alla richiesta di rideterminazione dei saldi dei conti correnti ed in funzione della condanna alla restituzione, la curatela attrice – nel dettaglio – si duole:
pag. 3/32 della pattuizione non concordata di interessi superiori al tasso legale, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. (inclusa la nullità per pattuizione indeterminata secondo la clausola usi di piazza presente all'art. 7 del contratto del 19.10.1992) (cfr. motivo n. 1) “nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interesse”); dell'applicazione a tutti i rapporti di commissioni di massimo scoperto illegittime e non dovute stante l'assenza di espressa previsione per iscritto ovvero la non corretta pattuizione in contratto (senza specifica indicazione circa le modalità di calcolo cui fare riferimento) ovvero perché prive di causa, risultando, alla luce degli accertamenti peritali, l'illegittimo calcolo sull'importo massimo utilizzato e per l'intero periodo, coincidente con il trimestre oggetto di calcolo (in assenza di operazioni oltre l'importo del fido concesso dalla banca, cioè in mancanza del c.d. sconfino) (cfr. motivo n. 2) “illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto”); dell'applicazione di costi
trimestrali addebitati a titolo di spese per operazioni, successivamente capitalizzati, non convenuti tra le parti, “sia rispetto alla loro onerosità, sia in relazione alla determinazione dell'importo a tale titolo dovuto”,
successivamente variati in senso sfavorevole alla correntista in mancanza di una preventiva comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. motivo n. 3) “ illegittimo addebito di spese non pattuite”; della capitalizzazione illegittima - in quanto fondata su usi negoziali e non normativi - di interessi debitori, unitamente alle spese e commissioni non dovute, in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. motivo n. 4) “illegittima
pag. 4/32 applicazione della capitalizzazione trimestrale-anatocismo illegittimo”;
della violazione del divieto di pattuizione di interessi usurai, nei periodi di superamento del tasso soglia rilevati tramite relazione di consulenza tecnica recante, altresì, specifica dei diversi criteri di calcolo applicati (cfr. motivo n. 5) “superamento del tasso soglia usura”); della applicazione di diversa data di valuta per le operazioni in accredito e addebito - refluente in clausola nulla per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c. configurando un ulteriore costo che la correntista non può determinare al momento della stipula del contratto - nonché della variazione peggiorativa dei tassi di interesse, in mancanza di preventivo accordo tra le parti e, dunque, in violazione degli articoli 117 e 118 del TUB (cfr. motivo n. 6) e motivo n.
7).
Ciò posto, premessa la inidoneità dell'eccezione, sollevata dalla convenuta,
di decadenza dalla possibilità di muovere censure alle risultanze dei conti,
anche ex art.1832 c.c. (in relazione all'art. 1857 c.c.) – giacché
l'approvazione tacita del conto rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, ma giammai comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui derivano dette annotazioni
(cfr. Cass. Civ., sez. I, 13.4.2005 n. 7662; conf. Cass. Civ., Sez. I,
29.7.2009 n. 17679 e, presso le corti di merito, per tutte, Tribunale,
Messina, sez. II, 02/11/2022, n. 1810) – dal complessivo compendio probatorio emerge, anzitutto, quanto al conto corrente acceso con contratto pag. 5/32 sottoscritto il 19.10.1992 – incontestato, nelle difese svolte dalla convenuta,
il cambio di numerazione identificativa da n. 013264 a n. 10529.75
comunque desumibile dalle indagini peritali (cfr. pag. 4 relazione di CTU a firma dott. – la riscontrabilità di clausola determinativa Persona_1
dell'interesse debitorio in contrasto con il precetto di cui agli artt. 1346 e
1284 c.c.
Dall'art. 7 co. III, del contratto – prodotto in atti ad iniziativa di entrambe le parti e, comunque, da quella che ha intentato il giudizio (cfr. doc. n. 3
fascicolo attoreo) – consta, infatti, la previsione di clausola nulla perché
recante rinvio, per la determinazione degli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito, alle condizioni usualmente praticate sulla piazza
(“Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito si intendono
determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”).
Trattasi di criterio di determinazione privo di puntuale indicazione del tasso praticato, non essendo, i generici riferimenti – quali, appunto quelli ai cd. usi su piazza – in grado di disvelare con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cassazione
civile, sez. I, 02/03/2022, n. 6868).
Di qui, pertanto, la nullità (parziale) della clausola e la conseguente necessità di ricondurre la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura non superiore al tasso legale vigente al tempo della pattuizione.
pag. 6/32 Né, peraltro, è di ostacolo a tale conclusione la previsione, di modifica/eliminazione di talune clausole, quale quella di cui all'art. 7 co.
III, contenuta nella scheda in calce al contratto del 19.10.1992 e datata
20.10.1992, pure sottoscritta dalla correntista.
Anche la sostituzione con la clausola “gli interessi dovuti dal correntista
alla azienda di credito si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura”
è, infatti, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto/mancanza di indicazione dell'ammontare del tasso (cfr. doc. n. 3
fascicolo attoreo).
Né, d'altra parte, ostano alle superiori considerazioni le difese svolte, sul punto dalla convenuta.
Al di là del rilievo per cui il contratto di conto corrente n. 10529.75 (già n.
013264 presso la ) risulta sottoscritto Controparte_3
in epoca (19.10.1992) successiva alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, in ogni caso, la validità della clausola che si limita – come nella specie - a fare riferimento, per la pattuizione di interessi dovuti in misura superiore a quella legale, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, in quanto reca riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri pag. 7/32 di certezza, si misura con il parametro legale previsto già all'art. 1284
c.c., in relazione agli artt. 1418 co. II e 1325 c.c.
Del pari è a dirsi con riguardo alla clausola di modifica dell'art. 7 co. III, in quanto la mancanza di specifica menzione del tasso numerico di interesse debitorio si traduce, già ai sensi dell'art. 1346 c.c., in una nullità parziale della singola clausola ex art. 1419 c.c. (con applicazione, dunque, ai sensi del co. II, del tasso debitore al saggio legale)
Sicché, premessa la convergenza, già sotto tale profilo, delle conclusioni rassegnate dal CTU – ovvero in ordine alla natura indeterminata della clausola deputata alla disciplina degli interessi, prevista nel contratto di conto corrente n. 10529.75 acceso in data 19.10.1992 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma dott. – per la rideterminazione del Persona_1
saldo del conto corrente n. 10529.75, con applicazione delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge n. 154/1992 e dall'art. 117 comma VII
TUB, occorre fare riferimento ai risultati delle indagini espletate dal consulente d'ufficio che a tali criteri ha improntato la ricostruzione contabile.
In particolare, posto l'accertamento dell'assenza di pattuizioni successive a quella del 19 ottobre 1992 contenenti una disciplina “determinata, univoca
e chiara” dei criteri di computo degli interessi debitori – avendo, il CTU, verificato che “il contratto sottoscritto nel gennaio 2006 contiene una
disciplina di tassi debitori relativa ad un servizio (quello di incasso effetti) che non ha trovato applicazione nel corso del rapporto” (cfr. pag. 8
pag. 8/32 relazione di CTU a firma dott. ) e, comunque, Persona_1
disciplinando, la scheda contrattuale del 9.1.2006, un tipo di servizio diverso prestato dalla banca (i.e. incasso effetti) con annessa refluenza delle condizioni e dei costi ivi previsti a tale tipo di servizio (cfr. doc. n. 9
fascicolo attoreo); analogamente per le schede del 2.10.2002 (in aggiunta agli affidamenti in corso “castelletto di sconto commerciale”) e del
12.10.2007 (contratto di affidamento) recanti disciplina dei costi e dei tassi afferenti ad operazioni di finanziamento regolate in conto corrente (cfr.
doc. n. 8 fascicolo attoreo) – dalla rideterminazione operata sui saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 – attendibile perché, tra le altre,
supportata da percorso argomentativo logico, completo anche in ordine alle risposte fornite dal CTU ai rilievi delle parti, specie in punto di applicabilità del regime dei tassi sostitutivi, in linea con la pendenza del rapporto di conto corrente più antico già durante l'entrata in vigore della legge 154/1992 (cfr. pag. 15 relazione di CTU a firma dott. Per_1
- è emerso che “il saldo rettificato del corrente n. 10529.75, a
[...]
seguito dell'eliminazione degli effetti prodotti dalla applicazione di
interessi debitori ad un tasso non previamente pattuito per iscritto – in
luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro
155.396,76) – alla data del 16 dicembre 2016, risulta creditore per un
ammontare pari ad Euro 45.668,38 ): più in particolare, la differenza da
ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta
pag. 9/32 ad Euro 201.065,14”(cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma dott. Per_1
.
[...]
Quanto, poi, al rapporto di conto corrente n. 8208.25, dalla scheda contrattuale del 10.12.1993 – anch'essa prodotta in atti a cura di ambo le parti – non emerge evidenza di specifica indicazione del tasso di interesse debitorio c.d. intra fido risultando, infatti, la sola menzione del tasso a debito (19, 5%) “per sconfinamenti se autorizzati” (cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo).
Anche dalle indagini peritali trova riscontro la superiore carenza avendo, il
CTU, accertato: “per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n.
8208.25, si segnala che il contratto di accensione del 10 dicembre 1993
contiene la sola indicazione della misura dei tassi debitori destinati a
trovare applicazione in ipotesi di sconfinamento. Più in particolare, ciò che rileva ai fini della presente indagine è l'assenza di pattuizioni scritte disciplinanti la misura degli interessi debitori c.d. “intra fido” (cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Né, peraltro, ad una siffatta carente/indeterminata pattuizione, ovvia il tenore dell'art. 7 delle condizioni generali recanti “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi” attesa la natura equivoca del tenore testuale della relativa clausola – corrispondente a quella di cui alle condizioni modificative della scheda del 19.10.1992, riportate in calce alla scheda datata 20.10.1992, ovvero “Gli interessi
dovuti dal correntista all'Azienda dì credito si intendono determinati nella
pag. 10/32 misura indicata ne! presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo) - non accompagnato da specifica ulteriore.
Sicché, anche in tal caso, in linea con le condivisibili conclusioni peritali –
dotate di attendibilità per la esaustività e coerenza in rapporto alla documentazione esaminata per rispondere ai quesiti (cfr. pagg. 4-5
relazione di CTU a firma Dott. – deve concludersi Persona_1
“che il saldo rettificato del corrente n. 8208.75, a seguito dell'eliminazione
degli effetti prodotti dalla applicazione di interessi debitori ad un tasso non
previamente pattuito per iscritto – in luogo di quello risultante dagli
estratti conto (creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008,
risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 10.684,58: più in
particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 10.616,23”(cfr. pag. 8 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Sicché, posta, ad abundantiam, pure la carenza di contestazione e, anzi, il riconoscimento, circa la presenza di clausole negoziale relative al tasso di interesse dei contratti di conto correnti prive di univocità e, quindi, affette da nullità ex artt. 1284 c.c., 117 T.U.B. e 4 Legge n. 154/1992 (anche nel senso della mancanza di indicazione scritta del relativo saggio) – così dovendo leggersi le difese con cui la convenuta deduce: “che il tasso di
interesse applicato dalla banca al conto corrente in parola risulta in linea con il tasso medio applicato sulla piazza” ovvero, l'invio al correntista pag. 11/32 dell'estratto dei c/c “che indica specificamente le condizioni del rapporto e quindi anche il saggio di interesse applicato” e, altresì, che il correntista
“doveva conoscere il tasso applicato al conto corrente in quanto, come già
chiarito, la in ossequio alla vigente normativa, pubblica CP_3
periodicamente presso tutti gli sportelli gli avvisi con i quali informa specifica mente la clientela delle condizioni praticate ai rapporti in essere”
(cfr. comparsa di risposta) – al netto, quindi, del rapporto di c/c n. 12164P - escluso per l'intervenuta prescrizione maturata a decorrere dalla chiusura del c/c (12.5.2006) in assenza di validi atti interruttivi entro il relativo termine decennale, avuto riguardo alla assenza di indicazioni rilevanti nel verbale di mediazione del 13.6.2014, non accompagnato dalla correlata domanda di mediazione, nonché alla tardività dell'atto di citazione datato
12.4.2017, anche al netto della omessa prova della relativa notifica alla azienda di credito (cfr. docc. n. 15, n. 16 fascicolo attoreo) in linea con le argomentazioni già svolte sul punto nell'ordinanza dell'8.1.2023 - la fondatezza dell'eccezione di nullità relativamente ai due rapporti di conto corrente.
Ancora, fondata è la contestazione relativa all'applicazione di commissioni/spese prive di specifica pattuizione scritta, in contrasto con l'art. 4 co. I legge 154/1992 come trasfuso all'art. 117 co. IV T.U.B. (“I
contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”).
pag. 12/32 Al riguardo, dalle indagini demandate al consulente dell'ufficio – di cui va ribadita l'attendibilità per intrinseca coerenza e completezza, tenuto conto,
altresì, della adesione prestata dalla curatela attrice (cfr., da ultimo, pagg.
4-5 note conclusive autorizzate datate 31 maggio 2024) a fronte di carenza di rilievi di parte convenuta (cfr. pag. 14 relazione di CTU a firma Dott.
– è emersa, quanto al conto corrente n. 10529.75, Persona_1
l'assenza di clausole legittimanti l'addebito di somme a titolo di rimborso forfettario, rimborso forfettario di chiusura, invii, comunicazioni e spese postali, assegni, “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti”
nonché, a titolo di corrispettivo su accordato e commissione istruttoria veloce avendo, conseguentemente, il CTU, provveduto a “rideterminare i
saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 mediante eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito di somme a tale titolo” (cfr. pag. 9
relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Conseguentemente, eliminati gli effetti prodotti dalla applicazione di oneri non preventivamente pattuiti, il saldo rettificato del corrente n. 10529.75,
in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro
155.396,76) alla data del 16 dicembre 2016, risulta debitore per un ammontare pari ad Euro 58.557,41: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 96.839,35(cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
pag. 13/32 Del pari, quanto al c/c n. 8208.25 – posta la carenza di riscontro di clausole legittimanti l'addebito di somme a titolo di “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” – il saldo rettificato del corrente n. 8208.75,
eliminati gli effetti prodotti dalla applicazione di oneri non preventivamente pattuiti – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore
per un ammontare pari ad Euro 1.675,37: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 1.606,84 (cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Passando all'esame della eccezione di nullità per applicazione di interessi anatocistici per tutta la durata dei rapporti di conto corrente al vaglio –
posta, anche in tal caso, già la carenza di contestazione/riconoscimento riconducibile alle difese della convenuta (cfr. pagg. 10-19 comparsa di costituzione) oltreché l'evidenza documentale circa l'inserimento di clausola anatocistica all'art. 7 delle schede del 19.10.1992 e del 10.12.1993
(cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo) - dall'elaborato peritale si evince –
in linea col mandato conferito (cfr. punti sub lett. A) e sub lett. B) ordinanza dell'8.1.2023) – conferma di applicazione della
capitalizzazione composta degli interessi debitori tanto con riferimento ai periodi precedenti al 30 giugno 2000 quanto con riguardo ai periodi successivi (cfr. pag. 6 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
pag. 14/32 La previsione nel contratto – oltreché la concreta applicazione - di clausole che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista è nulla perché si basa su un uso negoziale (art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (artt. 1 e 8 delle preleggi) come, invece, esige la formulazione dell'art. 1283 c.c., ove stabilisce che l'anatocismo – salvo i casi di domanda giudiziale e di convenzione successiva alla scadenza degli interessi – non possa ammettersi in mancanza di usi contrari.
Sicché, posta la valenza imperativa della norma di cui all'art. 1283 c.c. – in sintonia con l'interpretazione divenuta imperante – va dichiarata la nullità della clausola prevista all'art. 7 delle due schede contrattuali del
19.10.1992 e del 10.12.1993 (contratti, entrambi, contraddistinti da diversa periodicità di capitalizzazione tra interessi debitori e creditori:
rispettivamente trimestrale ed annuale: cfr. pagg.
6-7 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Alla nullità consegue la rideterminazione del saldo di ciascuno dei conti correnti oggetto di indagine – rispetto ai quali non si riscontra, in atti,
evidenza di stipulazione di valida pattuizione, successivamente alla data
(aprile 2000) di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000,
specifica, in forma scritta ed improntata al criterio della pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, come dimostrano, anche ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., pure i riferimenti operati dalla convenuta all'adeguamento a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, invero insufficiente a soddisfare il requisito della specifica convenzione in forma pag. 15/32 scritta (analogamente alle affissioni degli avvisi presso i locali delle aziende di credito) oltreché le verifiche presenti nell'elaborato peritale ove si accerta, per i periodi successivi al 30 giugno 2000, “che in nessuno dei
contratti stipulati, successivamente al 30 giugno 2000, si rinvengono
specifiche pattuizioni scritte rispettose delle prescrizioni previste dalla
Delibera CICR 9.2.2000” (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Dott.
- senza operare alcuna capitalizzazione. Persona_1
Illegittima, peraltro, è la pratica anatocistica – riscontrata dal CTU per i periodi successivi al 30.6.2000 – proseguita durante la vigenza dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall' art. 1,
comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014: il divieto, infatti, è operante – così prendendo posizione in merito alle obiezioni svolte, sul punto, dalla azienda di credito (cfr. pagg. 17-18
comparsa di risposta) - indipendentemente dall'adozione, da parte del
CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cassazione civile, sez. I, 30/07/2024, n. 21344)
Procedendo, quindi, alla rideterminazione del saldo al netto degli effetti prodotti dalla illegittima capitalizzazione, dalla relazione di CTU è emerso che il saldo rettificato del corrente n. 10529.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro 155.396,76) – alla data del
16 dicembre 2016, risulta creditore per un ammontare pari ad Euro
37.681,28: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo pag. 16/32 svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad euro 193.078,04.
Ed ancora, è emerso che il saldo rettificato del corrente n. 8208.75, a seguito dell'eliminazione degli effetti prodotti dalla capitalizzazione degli interessi debitori – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore per un ammontare pari ad euro 7.119,26: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad
Euro 7.050,91 (cfr. pag. 7 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Quanto alle censure relative alla commissione di massimo scoperto (CMS)
– anche al di là della questione relativa alla nullità per mancanza di causa essendo, comunque, la commissione di massimo scoperto, causalmente inquadrabile quale corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione, da parte della banca, di una somma e per la cui valida pattuizione occorre la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità) (cfr. artt. 1418, 1346 c.c.) – in ogni caso, dalla documentazione in atti non si ricava, anzitutto, evidenza di pattuizione valida, anche sotto il profilo della determinazione con clausola specifica ed univocamente orientata alla esplicitazione dei criteri di calcolo della stessa.
Premessa, al riguardo, la carenza di disciplina in seno alle norme generali che regolano i contratti di apertura di conto corrente – stante il generico tenore della clausola di cui all'art. 6 di ciascuna scheda del 19.10.1992 e pag. 17/32 del 10.12.1993 - dal contratto del 10.12.1993 si evince unicamente la indicazione di misura percentuale (aliquota 0,5 %; aliquota aggiuntiva
0,5% su sconfinamento se autorizzato) e la natura trimestrale senza più
precisa menzione dei criteri di calcolo (anche rispetto al limite dello sconfinamento) in modo da consentire l'univoca determinabilità della stessa (cfr. docc. n. 3, n. 10 fascicolo attoreo).
Del pari è a dirsi per i contratti di affidamento del 2002 del 2006 e del 2007
(cfr. docc. n. 8, n. 9 fascicolo attoreo).
Tali conclusioni trovano, in ogni caso, conforto tra le risultanze dell'elaborato peritale da cui consta, nello specifico, per il conto corrente n.
10529.75, l'assenza, in ciascuno dei contratti analizzati, di “clausole
contenenti una disciplina delle modalità di computo delle somme a titolo di
CMS”; nonché, per il conto corrente n. 8208.25 “che il relativo contratto di
accensione, stipulato in data 10 dicembre 1993, non contiene una puntuale
disciplina dei criteri di computo della commissione massimo scoperto, difettando l'indicazione della base di calcolo destinata a trovare applicazione per il computo medesimo”(cfr. pag. 9 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Sicché, coerentemente con l'effetto della nullità riscontrata, procedendo alla rideterminazione dei saldi trimestrali del conto corrente n. 10529.75 e n. 8208.25 mediante eliminazione degli effetti prodotti dall'addebito di somme a tale titolo, dalla relazione di CTU si ricava che il saldo rettificato del corrente n. 10529.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto pag. 18/32 (debitore per Euro 155.396,76) – alla data del 16 dicembre 2016, risulta debitore per un ammontare pari ad Euro 57.434,06: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 97.962,70; mentre, il saldo rettificato del conto corrente n. 8208.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto
(creditore per Euro 68,35) – alla data del 22 ottobre 2008, risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 10.908,19: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento della summenzionata rettifica ammonta ad Euro 10.839,66 (cfr. pag. 10 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
In merito alle censure di nullità per violazione della normativa in materia di usura, dalla CTU in atti – attendibile, anche sotto tale aspetto, giacché improntata al rispetto del criterio indicato nell'ordinanza attributiva dell'incarico, di esclusione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2010, dei costi relativi alla CMS, oltreché perché basata sul presupposto della presenza di affidamenti (i.e. finanziamenti) su ciascuno dei due rapporti di conto corrente esaminati, con riconduzione della relativa disciplina dei tassi di riferimento per tipo di operazione (cfr. pagg. 10-11 relazione di CTU a firma Dott. – è emersa l'assenza di usura (anche Persona_1
sopravvenuta) in relazione al rapporto n. 8208.25. Mentre, invero, quanto al rapporto di conto corrente n. 10529.75 “è intervenuto il superamento della
soglia usuraria nel IV trimestre del 2010, nel I trimestre 2011, nel II, III e
IV trimestre 2015 e nel I, II e III trimestre 2016”
pag. 19/32 Sicché, rispetto a tale ultimo rapporto affidato, riconducendo le competenze entro il limite delle soglie usurarie vigenti, nei trimestri in cui è stato riscontrato un superamento – trattandosi, a ben vedere, di usura sopravvenuta in ragione del fatto che il rapporto di c/c n. 1052975 risulta affidato, in virtù di contratto scritto, almeno dal 2.10.2002 e, dunque, le rilevazioni in esubero relative al IV trimestre del 2010, nel I trimestre 2011,
nel II, III e IV trimestre 2015 e nel I, II e III trimestre 2016, si riferiscono a periodi di affidamento successivi - si riscontra l'applicazione di
competenze eccedenti le soglie usurarie ammontanti ad Euro 1.237,89
(cfr. pag. 12 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Alla luce dei risultati riepilogativi indicati dal CTU, dalla rettifica del saldo di conti correnti oggetto di analisi, computando gli effetti prodotti da tutte le attività di ricalcolo relative ai quesiti peritali - ovvero in modo da eliminare gli effetti prodotti: 1) dall'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori, 2) dall'applicazione di interessi in misura eccedente il tasso di cui art. 5 della Legge n. 154/1992 e 117 comma VII TUB, 3) dall'applicazione di oneri non pattuiti per iscritto, 4) dall'applicazione di somme a titolo di CMS e 5) dall'applicazione di somme eccedenti le soglie usurarie - il saldo rettificato del corrente n. 10529.75, in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per Euro 155.396,76) alla data del
16.12.2016 (i.e. di chiusura, come si ricava dal contenuto della missiva del
12.1.2017: cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo oltreché dalla indicazione, ad opera del CTU, della documentazione esaminata tra cui, “Estratti conto,
pag. 20/32 comprensivi di riassunti scalari e prospetti di liquidazione competenze,
relativi al periodo compreso tra il 12 ottobre 1993 ed il 16 dicembre
2016”: cfr. pag. 4 relazione di CTU), risulta creditore per un ammontare pari ad Euro 105.835,47: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro
261.232,23. Ed ancora, è emerso che il saldo rettificato del corrente n.
8208.75 – in luogo di quello risultante dagli estratti conto (creditore per
Euro 68,35) – alla data del 22.10.2008 (i.e. di estinzione come si ricava dalla indicazione, ad opera del CTU, della documentazione esaminata tra cui, “Estratti conto, comprensivi di riassunti scalari e prospetti di
liquidazione competenze, del rapporto di conto corrente n. 8208.25, relativi al periodo compreso tra il 12 ottobre 1993 ed il 22 ottobre 2008”:
cfr. pag. 5 relazione di CTU) risulta creditore per un ammontare pari ad
Euro 23.524,96: più in particolare, la differenza da ricalcolo data dallo svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro 23.456,96
(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Tuttavia, per individuare correttamente le somme oggetto di ripetizione, occorre esaminare la portata dell'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta.
Premesso, al riguardo, che l'eccezione di prescrizione può essere sollevata in maniera secca - ovvero senza la necessaria indicazione delle rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Corte appello, Torino, sez. I, 07/10/2022,
n. 1051; conf: Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022, n. 21225) – tenendo pag. 21/32 conto della consistenza degli affidamenti operanti sui rapporti oggetto di analisi, la verifica in vista della rettifica, va condotta – in linea con l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
16/10/2024 , n. 26867) – optando, anzitutto, per il metodo che provveda ad individuare le rimesse solutorie considerando i saldi determinati dalla
preventiva operazione di eliminazione delle competenze illegittime (cfr.
pag. 14 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Dai risultati delle indagini peritali – confermandosene l'attendibilità
anche alla luce della analiticità delle risposte fornite alle osservazioni del
CTP di parte attrice (cfr., in particolare, per ciò che maggiormente rileva in questa sede, in merito alle osservazioni esaminate ai punti n. 2), n. 3) n. 4)
– quest'ultima, invero, costituente già presupposto nella determinazione del mandato peritale (cfr. ordinanza pubblicata in data 9.1.2023) - della relazione di CTU) – si evince che il saldo rettificato del rapporto di
conto corrente n. 8208.25, alla data del 22 ottobre 2008, risultante dalla considerazione degli effetti prescrizionali, è creditore per euro 15.923,11
secondo la verifica effettuata sui saldi previamente rettificati (cfr. pag. 21
relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
Trattasi di conclusione – non solo in linea, sotto il profilo delle premesse metodologiche, con le difese della attrice ove recanti riferimento alla necessità che “l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere basata non sul “saldo banca” ma sul “saldo ricalcolato” (cfr., da ultimo, pag. 12
note conclusive autorizzate) – ma, ad un tempo, coerente con pag. 22/32 l'accertamento relativo al limitato periodo di operatività di affidamenti sul detto conto – si ricordi acceso in data 10.12.1993 - ovvero “Lire
100.000.000 dal 05 luglio 2001 al 30 settembre 2001; - Euro 51.649,69 dal
1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001; - Euro 103.291,38 dal 1° gennaio
2002 al 31 dicembre 2002”(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott.
e tenuto conto della carenza di riscontro, dagli estratti Persona_1
conto analizzati, dell'operatività degli affidamenti aggiuntivi (Euro
50.000,00 ed Euro 30.000,00) - menzionati dal CTP di parte attrice in sede di osservazioni – di cui alla raccomandata del 2 ottobre 2002 (credito di
Euro 50.000,00 utilizzabile per sconto commerciale) e al contratto del 12
ottobre 2007 (credito di Euro 30.000,00 utilizzabile per sconto commerciale) (cfr. pag. 16 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Per paralizzare l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, infatti, in guisa da far decorrere il dies a quo della prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito, dalla data di chiusura del conto (piuttosto che dalla data della singola annotazione del pagamento/versamento che si assume, con la proposizione dell'eccezione, di carattere solutorio) è
necessario che le rimesse (i.e. i versamenti) accedano ad un conto corrente affidato, con onere della prova della esistenza di affidamenti (come di una apertura di credito in conto corrente) a carico della parte che agisce in ripetizione.
pag. 23/32 Tale prova può fornirsi anche in via presuntiva – come accade con riferimento al valore fortemente indiziario della previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto o, comunque, della sua applicazione, in concreto, emergente dagli estratti conto esaminabili in sede di perizia d'ufficio (cfr. Corte appello Catania sez. I, 16/04/2019, n.876) - in assenza di un contratto scritto di un affidamento.
Del resto, dalla scheda contrattuale del 19.10.1992 risulta, alla clausola di cui all'art. 6, la previsione – sia pure vulnerata dalla sopra accertata indeterminatezza/indeterminabilità – di possibili aperture di credito in conto corrente, così da aprire il varco, nella specie, alla ammissibilità di prove indiziarie dell'affidamento.
Analogo discorso, d'altra parte, opera con riguardo al rapporto sorto con contratto del 10.12.1993, anch'esso recante previsione – alla clausola di cui all'art. 6 – di possibili aperture di credito in conto corrente (cfr. doc. n. 10
fascicolo attoreo).
Nella specie, al cospetto di eccezione proposta dalla convenuta, tramite la documentazione fornita dalla attrice a corredo della pretesa restitutoria –
segnatamente, estratti conto e contratto di accensione del rapporto – dalle
indagini peritali è venuta ad emersione la presenza di affidamenti in periodo limitato non in grado di abbracciare l'intero arco di durata del rapporto – riferendosi, peraltro, lo stesso CTU, a “periodi caratterizzati dall'assenza di affidamenti” con riguardo al detto rapporto di conto corrente n. 8208.25 - ovvero dal 05 luglio 2001 al 30 settembre 2001; dal pag. 24/32 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001; dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre
2002, pur senza l'evidenza di contratto scritto di apertura di credito.
Ne segue, allora, che a fronte della somma complessivamente pari a euro
15.923,11 – costituente saldo creditore rettificato alla data del 22 ottobre
2008, tenendo conto degli effetti della prescrizione delle rimesse solutorie –
la convenuta va condannata al pagamento della differenza tra saldo debitore preteso dalla banca, come esposto negli estratti conto esaminati dal
CTU e saldo rettificato quanto al rapporto di conto corrente n. 8208.25
oltre interessi dalla data della domanda giudiziale (notificata in data
19.3.2021).
Non, può, a tal riguardo, stabilirsi una decorrenza anteriore giacché –
coerentemente con quanto accertato in merito alla valenza, quali atti interruttivi della prescrizione – il solo verbale di mediazione del 13.6.2014,
non permette di avere contezza circa il contenuto delle richieste cristallizzate con l'istanza di mediazione – non prodotta in atti, come già rilevato con l'ordinanza dell'8-9.1.2023, nei termini per preclusioni istruttorie – né, poi, l'atto di citazione datato 12.4.2017 risulta accompagnato dalla prova della notificazione alla azienda di credito (cfr.
docc. n. 15, n. 16 fascicolo attoreo).
Del pari, è a dirsi, per la missiva spedita con pec del 9.2.2017 giacché
avente, quale contenuto, la richiesta ex art. 119 T.U.B. come tale, di per sé
sola, priva dei connotati necessari agli effetti di cui agli artt. 1219 co. I e pag. 25/32 Tale accertamento, peraltro, assorbe i rilievi alla CTU tesi a contestare l'errore per l'omessa considerazione degli atti interruttivi che hanno modificato l'intervallo temporale nell'ambito del quale individuare le eventuali rimesse solutorie - ovvero degli “atti interruttivi del 9/2/2017 e/o del 12/04/2017” (cfr. pag. 11 note conclusive autorizzate) – stante la chiusura del rapporto all'ottobre 2008 e, come già evidenziato in atti,
l'inidoneità del solo verbale di mediazione versato in atti a documentare l'oggetto della pretesa cui correlare l'efficacia interruttiva dell'invito a mediazione in vista del successivo esperimento di domanda giudiziale (cfr.
ordinanza 8.1.2023, pubblicata il 9.1.2023).
Superfluo, conseguentemente, per tale rapporto, il riferimento alla domanda introdotta con atto di citazione del 2017 nell'interesse della società in bonis
– al fine della considerazione della stessa quale atto dotato di effetto interruttivo - (cfr. doc. n. 16 fascicolo attoreo).
Discorso più articolato, invece, si pone con riguardo al rapporto di conto corrente n. 1052975 - chiuso per recesso esercitato dalla Banca comunicato con missiva datata 15.11.2016, spedita con raccomandata A/R n.
00001785794, ricevuta il 30.12.2016 (cfr. docc. acclusa al fascicolo della convenuta denominata “comunicazione” e “avviso di ricevimento”) – di cui, dagli estratti conto esaminati dal CTU, risulta, anzitutto, la chiusura al
16.12.2016, a debito per la correntista, in misura par ad euro 155.396,76
(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. . Persona_1
pag. 26/32 Sicché, pur ribadito il principio – così prendendo posizione in ordine alle difese svolte dalla curatela attrice anche rispetto al rapporto di c/c n.
10529.75, con cui si duole che “la convenuta (debitore) avrebbe CP_3
dovuto fornire prova concreta dell'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dimostrando puntualmente: a) l'esistenza di
rimesse aventi, in tutto o in parte, finalità solutoria;
b) il dies a quo della
presunta intervenuta prescrizione, con specifica individuazione dei presunti versamenti di natura “solutoria” effettuati dalla società fallita”
(cfr. pag. 9 note conclusive autorizzate) – già posto a base della verifica relativa all'altro rapporto di c/c (n. 8208.25) – ovvero per cui « l'onere di
allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito
l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del
rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto
con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla
dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione
delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass. Civ., sez. un.,
13 giugno 2019, n. 15895) – poiché dalle indagini peritali è emersa la
presenza continua di affidamenti sul rapporto sorto con scheda del
19.10.1992 (n. 10529.75) - ovvero dal 21 ottobre 1992 al 30 settembre
1995 sino alla chiusura del conto (cfr. pag. 5 relazione di CTU a firma
Dott. – consegue la ancorabilità del dies a quo della Persona_1
pag. 27/32 prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto, ovvero dal
16.12.2016.
Consegue, dunque, che il saldo del conto corrente n. 10529.75, rettificato alla data del 16.12.2016, è quello accertato dal CTU in seno alle considerazioni conclusive onnicomprensive – al netto, quindi, di quelle relative agli effetti della prescrizione – in misura pari - in luogo di quello risultante dagli estratti conto (debitore per euro 155.396,76) - ad euro
105.835,47 (saldo a credito) con una “differenza da ricalcolo data dallo
svolgimento delle summenzionate rettifiche ammonta ad Euro
261.232,23”(cfr. pag. 13 relazione di CTU a firma Dott. Per_1
.
[...]
Ne segue, in definitiva, il diritto alla ripetizione delle somme pari al saldo rettificato emerso a credito della correntista in bonis oggi la Parte_1
curatela fallimentare) pari alla complessiva somma di euro 121.758,58,
oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.
La fondatezza della pretesa azionata – nei limiti sopra identificati –
conduce alla regolazione delle spese secondo il regime della soccombenza.
La liquidazione, tuttavia, non va operata a favore dell'Erario giacché in atti risulta il venire meno dei presupposti ex art. 144 T.U.S.G. – oggetto di attestazione in forza del provvedimento del G.D. del 7.7.2020 (cfr. doc. n. 1
fascicolo attoreo) - emergendo, dalle difese svolte dalla curatela, la presenza di “nota sottoscritta dal curatore del fallimento con la quale viene
dichiarato che la procedura ha acquisito fondi e non sussistono più le
pag. 28/32 condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, pertanto, va revocata”(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 12.12.2024 a firma Avv. Raimondo Adamo) in aderenza alle risultanze della documentazione a tal fine prodotta (cfr. dichiarazione del curatore del fallimento della società avv. Marco Merenda, datata Parte_1
11.12.2024 in allegato alle note d'udienza).
La liquidazione va parametrata al valore del decisum (comunque rientrante nel medesimo scaglione oggetto di dichiarazione in citazione) nonché coi parametri tabellari medi, tenuto conto dell'alto pregio della difesa svolta, in linea coi canoni di sinteticità, continenza e, ad un tempo, esaustività nella esposizione in fatto.
Si include, altresì, la fase istruttoria/trattazione, avuto riguardo alla attività
difensiva sub specie di partecipazione attiva al sub procedimento peritale
(tramite specifica formulazione di osservazioni tramite CTP della curatela).
Il Curatore che ha reso la dichiarazione di sopravvenienza dei fondi,
acquisita in atti, curerà il rimborso, a favore dello Stato, delle spese vive per iscrizione a ruolo oggetto di prenotazione a debito/anticipazione ove, in concreto, sostenute dall'Erario (in calce alla citazione indicate in misura pari a € 759,00).
Anche le spese di CTU devono porsi a carico della convenuta soccombente, in via definitiva.
PQM
pag. 29/32 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 512/2021, così provvede:
DICHIARA fondata la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della Parte_2
, nei limiti e per le causali segnate in Parte_3
parte motiva (anche con riferimento al rapporto c/c 12164P ) e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA: la nullità della clausola di previsione di tasso di interesse debitore ultra legale relativa ai contratti di conto corrente stipulati in data 19.10.1992 e 10.12.1993; l'illegittima applicazione dell'addebito di somme a titolo di rimborso forfettario, rimborso forfettario di chiusura, invii, comunicazioni e spese postali, assegni, “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” nonché, a titolo di corrispettivo su accordato e commissione istruttoria (conto corrente n.
10529.75) nonché dell'addebito di somme a titolo di “spese amministrazione conto, affidamenti e/o scoperti” (c/c n. 8208.25); la nullità delle clausole (e l'illegittimità della applicazione) di capitalizzazione composta (con cadenza trimestrale) degli interessi debitori tanto con riferimento ai periodi precedenti al 30 giugno 2000 quanto con riguardo ai periodi successivi;
la nullità della clausola relativa alla CMS presente nella scheda del 10.12.1993, per indeterminatezza e l'illegittimo addebito di
CMS massimo in relazione al rapporto sorto con la scheda sottoscritta in data 19.10.1992, in quanto prive di pattuizione;
pag. 30/32 ACCERTA e DICHIARA, altresì, con ogni conseguenza in punto di rettifica dei saldi (inclusa la restituzione a favore della curatela attrice derivante dalla rettifica) che: i) il saldo rettificato del rapporto di conto corrente n. 8208.25, alla data del 22 ottobre 2008, risultante dalla considerazione degli effetti prescrizionali, è creditore a favore di
[...]
per euro 15.923,11, in luogo del (minor) saldo creditore risultante Pt_1
dagli estratti conto (creditore per euro 68,35); ii) il saldo rettificato del rapporto di conto corrente n. 10529.75, alla data del 16 dicembre 2016 è creditore a favore di per € 105.835,47; Parte_1
CONDANNA la convenuta soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate in misura pari a complessivi euro 14.103,00 (di cui euro
2.552,00 per fase studio;
euro 1.628,00 per fase introduttiva;
euro 5.670,00
per fase istruttoria/trattazione; euro 4.253,00 per fase decisoria) per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, oltre IVA, CPA come per legge, oltre il pagamento dell'importo di € 759,00 a titolo di c.u.
(salvo l'onere del rimborso a carico della curatela ed a favore dell'Erario);
PONE definitivamente le spese di CTU liquidate con separato decreto in atti a carico della Parte_3
Barcellona P.G. 26.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 31/32 pag. 32/32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2943 co. IV c.c.