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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.767 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
De Giorgio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Bitonto, in Lecce (LE),
alla Via Gabrieli n. 2/B, giusta procura in calce all'atto di citazione in sede di rinvio ex art.392 c.p.c.;
-ATTRICE in RIASSUNZIONE- E
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
nonché ( C.F.: ,
[...] CP_2 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), ( C.F.: ) e C.F._4 Parte_3 C.F._5
( C.F.: ), tutti quali eredi di , Parte_4 C.F._6 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giuseppina Elia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR), alla Via Matteotti n. 54, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento;
- CONVENUTI in RIASSUNZIONE -
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 05.08.2010, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana - i coniugi e Persona_1
instando affinché accertasse, a) in via principale, il diritto di uso esclusivo del Controparte_1
lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà dei convenuti, in favore dell'unità abitativa di proprietà dell'attrice, confinante con quest'ultima, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia dall'originario e unico proprietario di entrambi gli immobili, ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e, per l'effetto, condannasse i convenuti alla definitiva chiusura del varco da essi costruito per accedervi dalla loro abitazione;
b) in subordine, le riconoscesse la servitù di accesso al suddetto lastrico per lo sciorinamento dei panni. Chiedeva, altresì, la rimozione della telecamera installata sulla parete posta di fronte alla porta che consentiva all'attrice l'ingresso, dalla propria casa, al terrazzo de quo; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
In particolare, la - proprietaria, in qualità di erede legittima del defunto genitore, Parte_1 Persona_2
, di un'abitazione sita nel centro storico di Ceglie Messapica, al primo piano di Via P.Chirulli
[...]
n.126 - esponeva di essere titolare di un diritto di uso esclusivo del lastricato sovrastante l'adiacente fabbricato di proprietà dei convenuti, così come lo erano stati il di lei padre e i suoi danti causa,
essendo, da sempre, l'unico punto di accesso al suddetto terrazzo costituito da una porta presente nella propria casa, realizzata dall'originario proprietario e, pertanto, preesistente alla data acquisto dell'immobile da parte del padre di essa attrice, avvenuto con atto di compravendita del 12.07.1973. Deduceva che, in seguito alla illegittima iniziativa intrapresa dai coniugi - divenuti Parte_5
proprietari nel 1979 dell'unità abitativa adiacente a quella dell'attrice - di realizzare nel marzo dello stesso anno, una scala interna alla propria abitazione sovrastata da un torrino, al fine di garantirsi la possibilità di accedere al cennato lastrico solare, il padre dell'attrice adiva il Pretore del luogo affinché
lo reintegrasse nel possesso esclusivo del bene, ottenendo - in esecuzione del provvedimento n.22/1984, che accoglieva la domanda proposta da quest'ultimo e della sentenza n. 99/1987 del
Tribunale di Brindisi che lo confermava - il ripristino della situazione quo ante.
Rappresentava, altresì, che dopo il passaggio in giudicato della suddetta pronuncia possessoria, i convenuti intraprendevano un giudizio petitorio, svoltosi in triplice grado e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 14087/10, all'esito del quale – ottenuto il riconoscimento della proprietà
esclusiva del lastrico solare sovrastante la loro casa – ripristinavano l'accesso al terrazzo, ricostruendo il torrino precedentemente eliminato, sulla cui parete installavano una telecamera a circuito chiuso,
ponendola di fronte alla porta che consentiva all'attrice l'ingresso alla suddetta area, al fine di verificare che quest'ultima non esercitasse alcun diritto reale o personale sul detto lastricato solare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i coniugi e Persona_1 Controparte_1
preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto del ne bis in
idem; instavano, nel merito, per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedevano la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Segnatamente, i convenuti evidenziavano come l'apertura -sita sul lastrico solare di loro proprietà-
non fosse preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei essendo stata realizzata solo Parte_1
a posteriori dall'attrice e, precisamente, nel 2006 nelle more del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 14087/10.
Con sentenza n. 41/2011, il Tribunale accoglieva l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti e dichiarava improcedibile la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento, in favore di ciascun dei convenuti, di euro 600,00 a titolo risarcitorio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta sentenza interponeva appello la reiterando le richieste formulate in primo Parte_1
grado, che deduceva esserle state rigettate in ragione dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di giudicato, malgrado l'assenza di identità, tra i due giudizi, sia del petitum che della causa petendi.
Evidenziava, infatti, come il procedimento precedentemente promosso dagli appellati insistesse –
diversamente da quello successivamente azionato dalla e volto ad acclarare la sussistenza Parte_1
di un diritto reale di godimento di uso esclusivo del lastrico solare, acquisito per destinazione del padre di famiglia, ovvero per usucapione ultraventennale – sull'accertamento del diritto di proprietà
sul lastrico solare, definitivamente riconosciuto ai coniugi con sentenza della Parte_5
Suprema Corte n. 14087/10.
Contestava, altresì, la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in assenza di una condotta temeraria.
Si costituivano in giudizio i coniugi , nonché i figli della coppia, riproponendo Parte_5
l'eccezione di giudicato esterno;
chiedevano, nel merito, l'integrale rigetto delle pretese avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché la condanna della stessa per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 310/2014, la Corte d'Appello di Lecce - accertata la diversità
dell'oggetto del procedimento azionato, rispetto a quello precedentemente celebrato tra le parti -
rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Il processo, interrotto in seguito al decesso di , veniva tempestivamente riassunto Persona_1
dall'appellante e, instauratosi il contradittorio, si costituiva in proprio e nella Controparte_1
qualità di erede del defunto coniuge, la quale - resistendo all'appello - deduceva di non essere più
proprietaria dell'immobile de quo; restavano contumaci i figli/coeredi. Con sentenza n. 910/2018, la Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello solo con riguardo alla condanna della al risarcimento ex art 96 c.p.c. Parte_1
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione la con sei motivi;
la Parte_1 CP_1
resisteva al gravame con controricorso;
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, quali eredi di , non svolgevano difese. Parte_9 Persona_1
La Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre e, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviava la causa alla Corte
d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio (in proprio e quale vedova ed erede di ), nonché Controparte_1 Persona_1 CP_2
, e (in qualità di eredi del defunto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
genitore), instando affinché – in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 22863/2023, pubblicata il 27.07.2023 – venisse, in via principale,
riconosciuto il diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati, in favore del confinante immobile di sua proprietà, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e, per l'effetto, i convenuti venissero condannati alla definitiva chiusura del varco da questi costruito per ivi accedere dalla loro abitazione. In subordine, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la servitù di accesso al suddetto terrazzo per lo sciorinamento dei panni;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio celebrato innanzi alla Corte di Cassazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e i NI , nella CP_1 Per_1
qualità in atti, deducendo l'inesistenza dell'invocato diritto di servitù di uso esclusivo del lastrico solare per destinazione del padre di famiglia, in quanto non risultante dagli atti pubblici di vendita ed incompatibile con il diritto di proprietà riconosciuto agli appellati, sulla summenzionata area, con sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.676/2004, passata in giudicato in seguito al ricorso per
Cassazione definito con sentenza n. 14087/2010.
Evidenziavano l'inapplicabilità dell'istituto dell'usucapione al caso di specie, non risultando possibile eseguire un calcolo del decorso del termine ventennale utile ad usucapire, non avendo l'appellante fornito alcuna indicazione certa in ordine al dies a quo, a partire dal quale avrebbe avuto inizio il suo dominio esclusivo sulla res.
Escludevano, altresì, l'esistenza di un diritto di servitù di sciorinamento dei panni, acquisito per destinazione del padre di famiglia, non avendo l'appellante provato un collegamento funzionale tra le staffe in pietra, presenti sul cennato lastricato, e l'uso delle stesse per stendere il bucato.
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 22863/2023, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n. 910/2018 della Corte
d'Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile, enunciando il principio per cui “l'omessa indicazione
alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si
fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e,
pertanto, comporta la nullità della sentenza (c.d. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione
del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che
avrebbe potuto fare valere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato
tempestivamente attivato”.
Segnatamente, la Suprema Corte evidenziava come la Corte territoriale avesse posto, a fondamento del rigetto della domanda principale, una questione di diritto rilevata d'ufficio - ovvero l'incompatibilità del diritto di uso esclusivo del lastrico solare con il diritto di proprietà dei resistenti,
in quanto assorbente ogni utilità per i proprietari - ovvero non sottoposta a contraddittorio tra le parti, ed avesse escluso l'acquisto della servitù di sciorinamento dei panni per difetto del requisito di apparenza, malgrado nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado la e gli CP_1 Per_1
– limitatisi a rilevare l'inammissibilità della domanda della per violazione del principio Parte_1
del ne bis in idem a causa di giudicato esterno e/o per mancato decorso del termine ventennale di usucapione - nulla avessero eccepito in ordine alla insuscettibilità del diritto de quo, di essere acquistato a titolo originario o per destinazione del padre di famiglia, non avendo mai contestato o negato l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a dimostrarne l'esistenza.
Orbene, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Cassazione, vanno riesaminate le domande riproposte dalla in grado di appello, al fine di verificare se - alla luce delle Parte_1
emergenze istruttorie - siano o meno fondate.
Ed invero, l'appellante ha chiesto, in via principale, che le venisse riconosciuto il diritto di servitù di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati, in favore del confinante immobile di sua proprietà, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e che, per l'effetto, gli appellati fossero condannati alla definitiva chiusura del torrino da questi costruito per ivi accedere dalla loro abitazione.
In subordine, che venisse accertato e dichiarato, in proprio favore, il diritto di accedere al suddetto terrazzo per lo sciorinamento dei panni.
Orbene, in ordine alle richieste formulate in via principale, occorre rilevare preliminarmente come gli appellanti in riassunzione sembrano confondere il diritto di servitù - tipizzato dal legislatore come
'peso' imposto su di un fondo per l'utilità di altro fondo e che può essere costituito (art.1031 cod.civ.)
per destinazione del padre di famiglia - con il diritto di uso (diritto reale di godimento su cosa altrui)
che può essere acquisito a titolo originario o derivativo, ma non certamente per destinazione del padre di famiglia.
E tuttavia la domanda può essere interpretata – così come l'ha interpretata la suprema corte nella ordinanza che ha cassato la precedente sentenza di questa corte – come volta ad “accertare il diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Ceglie
Messapica, in favore dell'adiacente immobile” di proprietà dell'appellante in riassunzione.
Del pari va osservato che il diritto di uso è del tutto compatibile con il diritto di proprietà sul medesimo bene, integrando il diritto di 'servirsi' di una cosa e di 'raccogliere i frutti' per quanto necessario a soddisfare i bisogni dell'usuario e della sua famiglia.
Tanto premesso la domanda non è fondata e, pertanto, il motivo di appello con il quale si insiste per l'accertamento del diritto di uso va rigettato.
Ed infatti, malgrado non sia contestato che gli immobili della appellante e degli appellati originariamente costituissero un'unica abitazione, appartenente ad un unico proprietario - da ultimo ai coniugi e - e che, in seguito al frazionamento da questi eseguito, Controparte_3 Controparte_4
la “porzione” venduta, con atto del 02.04.1963, al e ceduta da quest'ultimo, con atto del Per_3
04.01.1979, agli , non fosse dotata di alcun varco di accesso al cennato lastrico Parte_5
solare, al quale risultava possibile entrare, fin dalla prima vendita in favore dei danti causa della appellante ( , con atto del 10.08.1967e , con atto del 12.07.1973), solo Persona_4 Persona_2
ed esclusivamente dalla “porzione” di immobile di proprietà di quest'ultima, questo Collegio rileva come - dall'esame del materiale probatorio acquisito agli atti - la non abbia dimostrato di Parte_1
avere acquistato un diritto di uso esclusivo sull'area solare oggetto di controversia, per usucapione,
non risultando decorso il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c., necessario al fine di usucapire diritti reali su beni immobili.
Del pari l'acquisto del diritto controverso non è fondato su titolo negoziale, né può essere desunto dall'atto che originariamente ha separato e diviso in diverse porzioni l'unica proprietà dell'immobile,
considerato che nessun riferimento è fatto al diritto d'uso per cui è processo nel primo atto di vendita che ha diviso la proprietà dell'immobile. Ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di una res per effetto del possesso ininterrotto protratto nel tempo, occorre che il possesso sia pacifico e continuo e che duri ininterrottamente per un determinato lasso di tempo stabilito dalla legge.
Orbene, nel caso di specie, pur unendo il possesso esercitato dalla a quello dei suoi danti Parte_1
causa, si deve escludere che quest'ultima abbia posseduto il bene oggetto di controversia per oltre venti anni, usucapendo il diritto di uso esclusivo su di esso, avendo il giudizio petitorio azionato dagli
, con atto di citazione del 6.09.1988, e volto ad accertare il loro diritto di proprietà Parte_10
sul cennato terrazzo, nonché l'inesistenza da parte dell'appellante di qualsivoglia diritto reale o personale di godimento sulla suddetta area, interrotto il decorso del termine ventennale utile ad usucapire.
Ed infatti, questo Collegio - in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale “l'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idonea,
a norma degli articoli 1165 e 2943 c.c., ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del
diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione” (Cass.
n. 379/1995, Cass. n 4892/2003, Cass. ordinanza n. 14829/2024) – rileva come, coincidendo il dies
a quo del possesso utile ai fini dell'usucapione col passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la proprietà degli appellati sul terrazzo, non risulta acquistato alcun diritto di uso esclusivo sulla res oggetto di controversia da parte della a mezzo di tale istituto, essendosi il giudizio Parte_1
petitorio de quo definitivamente concluso nell'anno 2010, con sentenza della Corte di Cassazione n.
14087/10 e non essendo, pertanto, decorso da allora il prescritto termine ventennale.
Tanto premesso, dovendosi ritenere escluso l'acquisto da parte dell'appellata del diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati sia per destinazione del padre di famiglia che per usucapione ventennale e dovendosi, alla luce delle considerazioni svolte,
ritenere assorbita l'ulteriore doglianza proposta dalla appellante in ordine alla chiusura del torrino costruito dagli appellati per accedere al suddetto terrazzo dalla loro abitazione, occorre verificare se risulti fondata la richiesta formulata, in via subordinata, dalla e relativa all'accertamento Parte_1
in suo favore del diritto di accesso al lastricato di proprietà degli per lo Parte_11
sciorinamento dei panni.
Orbene, emerge per tabulas come il terrazzo sovrastante la casa di abitazione degli appellati, già
prima che la proprietà dell'appartamento de quo fosse trasferita a questi ultimi, venisse usato per sciorinare i panni esclusivamente dal e dalla sua famiglia - così come avevano fatto anche Parte_1
i precedenti proprietari della porzione di immobile da quest'ultimo acquistata, ovvero _3
(originario proprietario di entrambi gli immobili) e sua moglie – in quanto,
[...] Persona_4
trattandosi di una terrazza posta allo stesso livello dei vani al secondo piano della casa di abitazione di quest'ultimo, l'unico accesso alla stessa era possibile dalla sua proprietà.
Ed invero, le circostanze de quibus – non contestate dagli appellati – trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio possessorio azionato da , padre Persona_2
dell'appellante, con ricorso del 18.08.1979, nonché nella documentazione versata in atti.
In particolare, e hanno riferito che il lastricato per cui è causa fosse Controparte_3 Persona_4
stato sempre ed esclusivamente utilizzato da loro, e mai dagli – essendo Per_1 CP_1
l'abitazione di questi ultimi priva di qualsivoglia accesso alla cennata area e, segnatamente, hanno precisato di avere utilizzato tale spiazzo, come successivamente anche il ha continuato a Parte_1
fare, per stendere i panni facendo uso “dei pali infissi negli anelli esistenti sulla terrazza”.
Analogamente, gli altri testi ascoltati nel suddetto procedimento - , Testimone_1 Testimone_2
(vicine di casa dei hanno confermato che, prima del marzo 1979,
[...] Testimone_3 Parte_1
mai gli – avevano goduto del suddetto terrazzo, per l'impossibilità di accedervi Per_1 CP_1
dall'interno dell'immobile di loro proprietà, tant'è che, per anni era stato utilizzato dalla famiglia per sciorinare i panni sui fili retti da paletti di legno ivi installati. Parte_1
Inoltre, anche dal verbale di ispezione del 09.03.1979, richiamato nella sentenza n. 22/1984
pronunciata dal Pretore di Ceglie Messapica, emerge la circostanza per cui il lastricato solare oggetto di controversia, dall'aprile del 1963 (anno in cui e frazionarono Controparte_3 Controparte_4
l'immobile di via P.Chirulli distaccandone una porzione e vendendola al Dott. dante causa Per_3
degli appellati) fino a marzo del 1979 (allorquando gli – praticavano un'apertura Per_1 CP_1
sul soffitto di una stanza della propria abitazione per costruire una scala che, riparata da un torrino in muratura, permetteva loro di accedere alla summenzionata area) sia sempre e solo stato in uso ai danti causa del nonché al e ai suoi familiari, in quanto l'unico accesso al lastrico Parte_1 Parte_1
solare in oggetto sì trovava nella proprietà dell'appellante e precisamente in un vano al secondo piano dell'immobile de quo.
Tanto premesso, in ragione delle prove acquisite in atti, deve riconoscersi in favore della Parte_1
il diritto di servitù di sciorinamento dei panni sul lastrico solare di proprietà degli appellati, risultando lo stesso acquistato per destinazione del padre di famiglia.
3. All'esito del presente giudizio, consegue la condanna degli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei vari gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da con atto del Parte_1
9.3.2011, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 41/2011 del 1.2.2011 e, per l'effetto, in riforma della stessa, riconosce e dichiara il diritto della – acquisito per destinazione del Parte_1
padre di famiglia – di accesso al lastrico solare di proprietà dei convenuti per lo sciorinamento dei
panni;
b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 4.895,58 di cui euro 4.500,00 per compensi ed euro
395,58 per esborsi;
per il secondo grado, in complessivi euro 5.000,00 per compensi;
per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 7.263,00 di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 1.263,00 per esborsi;
e per il presente giudizio in sede di rinvio, in complessivi euro 5.518,00 di cui euro 5.000,00
per compensi ed euro 518,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv.to M. De Giorgi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
9/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.767 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
De Giorgio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Domenico Bitonto, in Lecce (LE),
alla Via Gabrieli n. 2/B, giusta procura in calce all'atto di citazione in sede di rinvio ex art.392 c.p.c.;
-ATTRICE in RIASSUNZIONE- E
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
nonché ( C.F.: ,
[...] CP_2 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), ( C.F.: ) e C.F._4 Parte_3 C.F._5
( C.F.: ), tutti quali eredi di , Parte_4 C.F._6 Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Giuseppina Elia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR), alla Via Matteotti n. 54, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente procedimento;
- CONVENUTI in RIASSUNZIONE -
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 05.08.2010, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana - i coniugi e Persona_1
instando affinché accertasse, a) in via principale, il diritto di uso esclusivo del Controparte_1
lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà dei convenuti, in favore dell'unità abitativa di proprietà dell'attrice, confinante con quest'ultima, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia dall'originario e unico proprietario di entrambi gli immobili, ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e, per l'effetto, condannasse i convenuti alla definitiva chiusura del varco da essi costruito per accedervi dalla loro abitazione;
b) in subordine, le riconoscesse la servitù di accesso al suddetto lastrico per lo sciorinamento dei panni. Chiedeva, altresì, la rimozione della telecamera installata sulla parete posta di fronte alla porta che consentiva all'attrice l'ingresso, dalla propria casa, al terrazzo de quo; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
In particolare, la - proprietaria, in qualità di erede legittima del defunto genitore, Parte_1 Persona_2
, di un'abitazione sita nel centro storico di Ceglie Messapica, al primo piano di Via P.Chirulli
[...]
n.126 - esponeva di essere titolare di un diritto di uso esclusivo del lastricato sovrastante l'adiacente fabbricato di proprietà dei convenuti, così come lo erano stati il di lei padre e i suoi danti causa,
essendo, da sempre, l'unico punto di accesso al suddetto terrazzo costituito da una porta presente nella propria casa, realizzata dall'originario proprietario e, pertanto, preesistente alla data acquisto dell'immobile da parte del padre di essa attrice, avvenuto con atto di compravendita del 12.07.1973. Deduceva che, in seguito alla illegittima iniziativa intrapresa dai coniugi - divenuti Parte_5
proprietari nel 1979 dell'unità abitativa adiacente a quella dell'attrice - di realizzare nel marzo dello stesso anno, una scala interna alla propria abitazione sovrastata da un torrino, al fine di garantirsi la possibilità di accedere al cennato lastrico solare, il padre dell'attrice adiva il Pretore del luogo affinché
lo reintegrasse nel possesso esclusivo del bene, ottenendo - in esecuzione del provvedimento n.22/1984, che accoglieva la domanda proposta da quest'ultimo e della sentenza n. 99/1987 del
Tribunale di Brindisi che lo confermava - il ripristino della situazione quo ante.
Rappresentava, altresì, che dopo il passaggio in giudicato della suddetta pronuncia possessoria, i convenuti intraprendevano un giudizio petitorio, svoltosi in triplice grado e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione n. 14087/10, all'esito del quale – ottenuto il riconoscimento della proprietà
esclusiva del lastrico solare sovrastante la loro casa – ripristinavano l'accesso al terrazzo, ricostruendo il torrino precedentemente eliminato, sulla cui parete installavano una telecamera a circuito chiuso,
ponendola di fronte alla porta che consentiva all'attrice l'ingresso alla suddetta area, al fine di verificare che quest'ultima non esercitasse alcun diritto reale o personale sul detto lastricato solare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i coniugi e Persona_1 Controparte_1
preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto del ne bis in
idem; instavano, nel merito, per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedevano la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Segnatamente, i convenuti evidenziavano come l'apertura -sita sul lastrico solare di loro proprietà-
non fosse preesistente all'acquisto dell'immobile da parte dei essendo stata realizzata solo Parte_1
a posteriori dall'attrice e, precisamente, nel 2006 nelle more del giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n. 14087/10.
Con sentenza n. 41/2011, il Tribunale accoglieva l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti e dichiarava improcedibile la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento, in favore di ciascun dei convenuti, di euro 600,00 a titolo risarcitorio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta sentenza interponeva appello la reiterando le richieste formulate in primo Parte_1
grado, che deduceva esserle state rigettate in ragione dell'erroneo accoglimento dell'eccezione di giudicato, malgrado l'assenza di identità, tra i due giudizi, sia del petitum che della causa petendi.
Evidenziava, infatti, come il procedimento precedentemente promosso dagli appellati insistesse –
diversamente da quello successivamente azionato dalla e volto ad acclarare la sussistenza Parte_1
di un diritto reale di godimento di uso esclusivo del lastrico solare, acquisito per destinazione del padre di famiglia, ovvero per usucapione ultraventennale – sull'accertamento del diritto di proprietà
sul lastrico solare, definitivamente riconosciuto ai coniugi con sentenza della Parte_5
Suprema Corte n. 14087/10.
Contestava, altresì, la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in assenza di una condotta temeraria.
Si costituivano in giudizio i coniugi , nonché i figli della coppia, riproponendo Parte_5
l'eccezione di giudicato esterno;
chiedevano, nel merito, l'integrale rigetto delle pretese avanzate dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché la condanna della stessa per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 310/2014, la Corte d'Appello di Lecce - accertata la diversità
dell'oggetto del procedimento azionato, rispetto a quello precedentemente celebrato tra le parti -
rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem.
Il processo, interrotto in seguito al decesso di , veniva tempestivamente riassunto Persona_1
dall'appellante e, instauratosi il contradittorio, si costituiva in proprio e nella Controparte_1
qualità di erede del defunto coniuge, la quale - resistendo all'appello - deduceva di non essere più
proprietaria dell'immobile de quo; restavano contumaci i figli/coeredi. Con sentenza n. 910/2018, la Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello solo con riguardo alla condanna della al risarcimento ex art 96 c.p.c. Parte_1
Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione la con sei motivi;
la Parte_1 CP_1
resisteva al gravame con controricorso;
, e Parte_6 Parte_7 Parte_8
, quali eredi di , non svolgevano difese. Parte_9 Persona_1
La Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri tre e, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviava la causa alla Corte
d'Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio (in proprio e quale vedova ed erede di ), nonché Controparte_1 Persona_1 CP_2
, e (in qualità di eredi del defunto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
genitore), instando affinché – in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 22863/2023, pubblicata il 27.07.2023 – venisse, in via principale,
riconosciuto il diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati, in favore del confinante immobile di sua proprietà, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e, per l'effetto, i convenuti venissero condannati alla definitiva chiusura del varco da questi costruito per ivi accedere dalla loro abitazione. In subordine, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la servitù di accesso al suddetto terrazzo per lo sciorinamento dei panni;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio celebrato innanzi alla Corte di Cassazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la e i NI , nella CP_1 Per_1
qualità in atti, deducendo l'inesistenza dell'invocato diritto di servitù di uso esclusivo del lastrico solare per destinazione del padre di famiglia, in quanto non risultante dagli atti pubblici di vendita ed incompatibile con il diritto di proprietà riconosciuto agli appellati, sulla summenzionata area, con sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.676/2004, passata in giudicato in seguito al ricorso per
Cassazione definito con sentenza n. 14087/2010.
Evidenziavano l'inapplicabilità dell'istituto dell'usucapione al caso di specie, non risultando possibile eseguire un calcolo del decorso del termine ventennale utile ad usucapire, non avendo l'appellante fornito alcuna indicazione certa in ordine al dies a quo, a partire dal quale avrebbe avuto inizio il suo dominio esclusivo sulla res.
Escludevano, altresì, l'esistenza di un diritto di servitù di sciorinamento dei panni, acquisito per destinazione del padre di famiglia, non avendo l'appellante provato un collegamento funzionale tra le staffe in pietra, presenti sul cennato lastricato, e l'uso delle stesse per stendere il bucato.
All'udienza collegiale del 25.09.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza n. 22863/2023, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza n. 910/2018 della Corte
d'Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile, enunciando il principio per cui “l'omessa indicazione
alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si
fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e,
pertanto, comporta la nullità della sentenza (c.d. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione
del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che
avrebbe potuto fare valere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato
tempestivamente attivato”.
Segnatamente, la Suprema Corte evidenziava come la Corte territoriale avesse posto, a fondamento del rigetto della domanda principale, una questione di diritto rilevata d'ufficio - ovvero l'incompatibilità del diritto di uso esclusivo del lastrico solare con il diritto di proprietà dei resistenti,
in quanto assorbente ogni utilità per i proprietari - ovvero non sottoposta a contraddittorio tra le parti, ed avesse escluso l'acquisto della servitù di sciorinamento dei panni per difetto del requisito di apparenza, malgrado nell'atto di costituzione nel giudizio di secondo grado la e gli CP_1 Per_1
– limitatisi a rilevare l'inammissibilità della domanda della per violazione del principio Parte_1
del ne bis in idem a causa di giudicato esterno e/o per mancato decorso del termine ventennale di usucapione - nulla avessero eccepito in ordine alla insuscettibilità del diritto de quo, di essere acquistato a titolo originario o per destinazione del padre di famiglia, non avendo mai contestato o negato l'esistenza di opere visibili e permanenti idonee a dimostrarne l'esistenza.
Orbene, in ragione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Cassazione, vanno riesaminate le domande riproposte dalla in grado di appello, al fine di verificare se - alla luce delle Parte_1
emergenze istruttorie - siano o meno fondate.
Ed invero, l'appellante ha chiesto, in via principale, che le venisse riconosciuto il diritto di servitù di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati, in favore del confinante immobile di sua proprietà, in quanto costituito per destinazione del padre di famiglia ovvero acquistato per usucapione ultraventennale e che, per l'effetto, gli appellati fossero condannati alla definitiva chiusura del torrino da questi costruito per ivi accedere dalla loro abitazione.
In subordine, che venisse accertato e dichiarato, in proprio favore, il diritto di accedere al suddetto terrazzo per lo sciorinamento dei panni.
Orbene, in ordine alle richieste formulate in via principale, occorre rilevare preliminarmente come gli appellanti in riassunzione sembrano confondere il diritto di servitù - tipizzato dal legislatore come
'peso' imposto su di un fondo per l'utilità di altro fondo e che può essere costituito (art.1031 cod.civ.)
per destinazione del padre di famiglia - con il diritto di uso (diritto reale di godimento su cosa altrui)
che può essere acquisito a titolo originario o derivativo, ma non certamente per destinazione del padre di famiglia.
E tuttavia la domanda può essere interpretata – così come l'ha interpretata la suprema corte nella ordinanza che ha cassato la precedente sentenza di questa corte – come volta ad “accertare il diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà dei convenuti, sito in Ceglie
Messapica, in favore dell'adiacente immobile” di proprietà dell'appellante in riassunzione.
Del pari va osservato che il diritto di uso è del tutto compatibile con il diritto di proprietà sul medesimo bene, integrando il diritto di 'servirsi' di una cosa e di 'raccogliere i frutti' per quanto necessario a soddisfare i bisogni dell'usuario e della sua famiglia.
Tanto premesso la domanda non è fondata e, pertanto, il motivo di appello con il quale si insiste per l'accertamento del diritto di uso va rigettato.
Ed infatti, malgrado non sia contestato che gli immobili della appellante e degli appellati originariamente costituissero un'unica abitazione, appartenente ad un unico proprietario - da ultimo ai coniugi e - e che, in seguito al frazionamento da questi eseguito, Controparte_3 Controparte_4
la “porzione” venduta, con atto del 02.04.1963, al e ceduta da quest'ultimo, con atto del Per_3
04.01.1979, agli , non fosse dotata di alcun varco di accesso al cennato lastrico Parte_5
solare, al quale risultava possibile entrare, fin dalla prima vendita in favore dei danti causa della appellante ( , con atto del 10.08.1967e , con atto del 12.07.1973), solo Persona_4 Persona_2
ed esclusivamente dalla “porzione” di immobile di proprietà di quest'ultima, questo Collegio rileva come - dall'esame del materiale probatorio acquisito agli atti - la non abbia dimostrato di Parte_1
avere acquistato un diritto di uso esclusivo sull'area solare oggetto di controversia, per usucapione,
non risultando decorso il termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c., necessario al fine di usucapire diritti reali su beni immobili.
Del pari l'acquisto del diritto controverso non è fondato su titolo negoziale, né può essere desunto dall'atto che originariamente ha separato e diviso in diverse porzioni l'unica proprietà dell'immobile,
considerato che nessun riferimento è fatto al diritto d'uso per cui è processo nel primo atto di vendita che ha diviso la proprietà dell'immobile. Ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di una res per effetto del possesso ininterrotto protratto nel tempo, occorre che il possesso sia pacifico e continuo e che duri ininterrottamente per un determinato lasso di tempo stabilito dalla legge.
Orbene, nel caso di specie, pur unendo il possesso esercitato dalla a quello dei suoi danti Parte_1
causa, si deve escludere che quest'ultima abbia posseduto il bene oggetto di controversia per oltre venti anni, usucapendo il diritto di uso esclusivo su di esso, avendo il giudizio petitorio azionato dagli
, con atto di citazione del 6.09.1988, e volto ad accertare il loro diritto di proprietà Parte_10
sul cennato terrazzo, nonché l'inesistenza da parte dell'appellante di qualsivoglia diritto reale o personale di godimento sulla suddetta area, interrotto il decorso del termine ventennale utile ad usucapire.
Ed infatti, questo Collegio - in virtù del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale “l'azione petitoria, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idonea,
a norma degli articoli 1165 e 2943 c.c., ad interrompere l'usucapione, costituendo esercizio del
diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione” (Cass.
n. 379/1995, Cass. n 4892/2003, Cass. ordinanza n. 14829/2024) – rileva come, coincidendo il dies
a quo del possesso utile ai fini dell'usucapione col passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la proprietà degli appellati sul terrazzo, non risulta acquistato alcun diritto di uso esclusivo sulla res oggetto di controversia da parte della a mezzo di tale istituto, essendosi il giudizio Parte_1
petitorio de quo definitivamente concluso nell'anno 2010, con sentenza della Corte di Cassazione n.
14087/10 e non essendo, pertanto, decorso da allora il prescritto termine ventennale.
Tanto premesso, dovendosi ritenere escluso l'acquisto da parte dell'appellata del diritto di uso esclusivo del lastrico solare sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati sia per destinazione del padre di famiglia che per usucapione ventennale e dovendosi, alla luce delle considerazioni svolte,
ritenere assorbita l'ulteriore doglianza proposta dalla appellante in ordine alla chiusura del torrino costruito dagli appellati per accedere al suddetto terrazzo dalla loro abitazione, occorre verificare se risulti fondata la richiesta formulata, in via subordinata, dalla e relativa all'accertamento Parte_1
in suo favore del diritto di accesso al lastricato di proprietà degli per lo Parte_11
sciorinamento dei panni.
Orbene, emerge per tabulas come il terrazzo sovrastante la casa di abitazione degli appellati, già
prima che la proprietà dell'appartamento de quo fosse trasferita a questi ultimi, venisse usato per sciorinare i panni esclusivamente dal e dalla sua famiglia - così come avevano fatto anche Parte_1
i precedenti proprietari della porzione di immobile da quest'ultimo acquistata, ovvero _3
(originario proprietario di entrambi gli immobili) e sua moglie – in quanto,
[...] Persona_4
trattandosi di una terrazza posta allo stesso livello dei vani al secondo piano della casa di abitazione di quest'ultimo, l'unico accesso alla stessa era possibile dalla sua proprietà.
Ed invero, le circostanze de quibus – non contestate dagli appellati – trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio possessorio azionato da , padre Persona_2
dell'appellante, con ricorso del 18.08.1979, nonché nella documentazione versata in atti.
In particolare, e hanno riferito che il lastricato per cui è causa fosse Controparte_3 Persona_4
stato sempre ed esclusivamente utilizzato da loro, e mai dagli – essendo Per_1 CP_1
l'abitazione di questi ultimi priva di qualsivoglia accesso alla cennata area e, segnatamente, hanno precisato di avere utilizzato tale spiazzo, come successivamente anche il ha continuato a Parte_1
fare, per stendere i panni facendo uso “dei pali infissi negli anelli esistenti sulla terrazza”.
Analogamente, gli altri testi ascoltati nel suddetto procedimento - , Testimone_1 Testimone_2
(vicine di casa dei hanno confermato che, prima del marzo 1979,
[...] Testimone_3 Parte_1
mai gli – avevano goduto del suddetto terrazzo, per l'impossibilità di accedervi Per_1 CP_1
dall'interno dell'immobile di loro proprietà, tant'è che, per anni era stato utilizzato dalla famiglia per sciorinare i panni sui fili retti da paletti di legno ivi installati. Parte_1
Inoltre, anche dal verbale di ispezione del 09.03.1979, richiamato nella sentenza n. 22/1984
pronunciata dal Pretore di Ceglie Messapica, emerge la circostanza per cui il lastricato solare oggetto di controversia, dall'aprile del 1963 (anno in cui e frazionarono Controparte_3 Controparte_4
l'immobile di via P.Chirulli distaccandone una porzione e vendendola al Dott. dante causa Per_3
degli appellati) fino a marzo del 1979 (allorquando gli – praticavano un'apertura Per_1 CP_1
sul soffitto di una stanza della propria abitazione per costruire una scala che, riparata da un torrino in muratura, permetteva loro di accedere alla summenzionata area) sia sempre e solo stato in uso ai danti causa del nonché al e ai suoi familiari, in quanto l'unico accesso al lastrico Parte_1 Parte_1
solare in oggetto sì trovava nella proprietà dell'appellante e precisamente in un vano al secondo piano dell'immobile de quo.
Tanto premesso, in ragione delle prove acquisite in atti, deve riconoscersi in favore della Parte_1
il diritto di servitù di sciorinamento dei panni sul lastrico solare di proprietà degli appellati, risultando lo stesso acquistato per destinazione del padre di famiglia.
3. All'esito del presente giudizio, consegue la condanna degli appellati, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei vari gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da con atto del Parte_1
9.3.2011, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 41/2011 del 1.2.2011 e, per l'effetto, in riforma della stessa, riconosce e dichiara il diritto della – acquisito per destinazione del Parte_1
padre di famiglia – di accesso al lastrico solare di proprietà dei convenuti per lo sciorinamento dei
panni;
b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 4.895,58 di cui euro 4.500,00 per compensi ed euro
395,58 per esborsi;
per il secondo grado, in complessivi euro 5.000,00 per compensi;
per il giudizio in Cassazione in complessivi euro 7.263,00 di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 1.263,00 per esborsi;
e per il presente giudizio in sede di rinvio, in complessivi euro 5.518,00 di cui euro 5.000,00
per compensi ed euro 518,00 per esborsi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del
15%, con distrazione in favore dell'avv.to M. De Giorgi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
9/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele