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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice, dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3025 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: revoca contributi e vertente
TRA
L' , (P.I. , 89123 Reggio Calabria, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Polimeni Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano
Nimpo in Catanzaro Via E. De Riso 52 giusta procura in atti;
- Attrice -
E
, (P.I. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata press gli uffici dell'Avvocatura Regionale Calabria loc.
Germaneto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuta –
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza dell'8.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio la per ottenere, previa Parte_2 Controparte_1 disapplicazione del Decreto Dirigenziale della n. 4913 del 6 maggio 2022, Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto ad ottenere in via definitiva il contributo concesso con
Decreto Dirigenziale della n. 12991 del 12 novembre 2018; nonché per Controparte_1 accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi già corrisposti e, in ogni caso, dichiarare infondata la determinazione di revoca del contributo originariamente concesso dalla
CP_1
1 A sostegno della domanda ha allegato che:
Con Decreto n. 12991 del 12 novembre 2018, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento S.E.A.P. della erano stati approvati gli esiti delle Controparte_1 valutazioni delle domande pervenute all'Ente relative all'Avviso Pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed organizzativa”.
Tra le domande approvate vi era anche quella presentata dalla società attrice che, al fine di implementare e migliorare l'offerta turistica della aveva previsto un piano di CP_1 investimento per euro 276.800,00 per l'acquisto di un'imbarcazione da diporto e la creazione di un portale web dedicato.
Con Decreto Dirigenziale n. 5034 del 18/04/2019 la aveva quindi liquidato CP_1 all'impresa la somma di euro 146.802,86 a titolo di anticipazione I Sal, pari al 40% del contributo concesso in via provvisoria e l'investimento era stato poi portato a termine nei tempi previsti dall'Avviso Pubblico prorogati con D.D.G. n. 3765 del 9 aprile 2021.
Con nota prot. N. 466671 del 28.10.2021, tuttavia, a seguito di ricezione di nota informativa di irregolarità rispetto all'avviso pubblico proveniente dal Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, la aveva Controparte_1 comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione alle agevolazioni e l'avvio della procedura di recupero delle somme già erogate.
Con Decreto Dirigenziale n. 4913 del 06.05.2022, in ultimo, l'Ente aveva decretato la revoca dell'agevolazione e ordinato alla la restituzione della somma percepita CP_2 oltre interessi.
In diritto, in via preliminare ha dedotto la giurisdizione del G.O. in ragione dell'oggetto della vertenza relativa alla fasi di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico e, nel merito, ha obiettato l'illegittimità della determinazione di revoca in quanto nel periodo del contestato inadempimento l'investimento era ancora in fase di realizzazione e non ultimato non potendosi quindi ritenere operativo il vincolo di stabilità dell'operazione previsto dall'art.71 Regolamento UE n.1303/2013 richiamato dal bando.
Sempre nel merito ha rilevato che a fronte delle irregolarità contestate dalla Guardia di
Finanza, ancorché riferite ad un periodo in cui non sussisteva alcun obbligo di stabilità,
l'intera somma ricevuta era comunque stata spesa in acquisti coerenti con il programma di investimento sicché ai sensi dell'art. 1455 c.c. non le si poteva imputare alcun inadempimento tale da giustificare la richiesta di integrale restituzione delle agevolazioni finanziarie, non potendosi ritenere fondata l'ipotesi di reato contestatale ed ancora per aver
2 previsto, fin dalla presentazione della domanda, che l'attività resa dall' non fosse Pt_2 espressamente limitata alla sola ma interessasse l'intera area marittima Controparte_1 costiera.
In subordine, ha invocato una rideterminazione della somma da restituire nei limiti delle prestazioni non adempiute.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo che venisse dapprima riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi impartiti dall'Avviso Pubblico e, previa disapplicazione del
Decreto dirigenziale di revoca, ha chiesto volersi accertare il diritto della società a trattenere il contributo percepito. In ogni caso ha chiesto volersi dichiarare l'irripetibilità degli importi e infondata la determina di revoca del contributo.
1.2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente contestato le Controparte_1 avverse deduzioni e, nel merito, ha ribadito la correttezza dei rilievi addotti a sostegno del provvedimento di revoca del finanziamento in ragione delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico e della norma comunitaria richiamata, oltre che dell'obbligo per gli organismi nazionali di assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze erogate per conto della Comunità europea.
Ha altresì rilevato che il potere di disapplicazione del G.O. di un atto amministrativo illegittimo, invocato dalla controparte, può esercitarsi unicamente nei giudizi tra i privati e solo se la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico;
ed inoltre ha osservato come l'amministrazione non abbia violato né la prescrizione dell'art. 1455 e né il principio di affidamento, avendo fatto correttamente ricorso al potere di autotutela privatistica ed avendo la controparte impiegato il denaro pubblico per finalità diversa da quella per cui era stato concesso, non potendosi quindi ridurre la richiesta di restituzione.
In ultimo, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della domanda di sospensione di efficacia dell'ingiunzione.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo volersi accertare la legittimità del decreto n
4913/2022 e, per l'effetto, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
La causa è stata documentalmente istruita e all'udienza del 8.11.2024 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, come suggerito dal consolidato orientamento giurisprudenziale -condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte; ed, infatti, “la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento 3 di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”(cfr. ex multis Cass. S.U. Ordinanza n. 3166/2019); inoltre “La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione”
( da ultimo, (Sicilia) sez. IV, 05/09/2024, n.2974); pertanto troveranno CP_3 quindi applicazione le regole privatistiche proprie della materia contrattuale.
La domanda proposta deve qualificarsi quale azione di accertamento negativo del credito vantato dalla odierna convenuta, atteso è chiesto di verificare la Controparte_1 sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta del finanziamento regionale a fronte della pretesa dell'Ente alla restituzione delle somme elargitele in ragione delle violazioni asseritamente riscontrate nell'attuazione del progetto finanziato.
In tema di riparto dell'onere della prova, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024,
n.9706).
Venendo al merito, il Decreto Dirigenziale n. 4913 del 06.05.2022 che ha disposto la revoca dei benefici concessi a valere sull'Avviso Pubblico ed ingiunto all'attrice di provvedere al pagamento della somma ricevuta, maggiorata degli interessi, si fonda sull'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza che, come riportato nella nota prot. N
033226378/2021 del 07.10.2021 acquisita il 13/10/2021 al Prot. n. 440714 ha verificato che
“l'impresa beneficiaria, già all'avvio del programma d'investimento ha utilizzato il natante
4 de quo con porto di partenza e di arrivo sulla costa settentrionale del litorale siculo e itinerari che hanno interessato esclusivamente zone turistiche in aree non calabresi, così distogliendo il bene dalla prefissata attività di pubblico interesse” .
L'attività in parola, ha quindi dedotto l'amministrazione, si pone in violazione degli art. 1, comma 3, e dell'art.17, comma 1, lettera t) dell'avviso Pubblico, che a sua volta richiama il rispetto dell'art. 71. del Reg. 1303/2013 atteso che “L'avviso è finalizzato al finanziamento di progetti per il miglioramento e la qualificazione dei servizi turistici e dell'offerta ricettiva delle imprese operanti nelle destinazioni turistiche regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali ed immateriali” e che le aree di destinazione turistica regionale ai sensi dell'art. 6, co 2, dell'Avviso, sono quelle che ricadono nel territorio dei
Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso (Allegato A1); con ciò dovendosi procedere alla revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 20, co. 1 e co 5, lett. c dell'
Avviso atteso che il riferimento alle destinazioni turistiche deve essere inteso come luogo di localizzazione dell'impresa e, quindi, di creazione o mantenimento della sede operativa, sia nella fase di realizzazione del progetto, sia per tutto il periodo di stabilità delle operazioni
Di contro, parte attrice sostiene l'inoperatività del vincolo di stabilità nel periodo in contestazione, dovendosi ritenere che la previsione dell'art. 71 Reg. UE 1303/2013 faccia riferimento ad un periodo successivo al completamento dell'operazione e che ai sensi dell'art. 13, co 7, dell'Avviso tale data coincida con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile regolarmente pagato e quietanzato, con ciò neppure contestando l'accertamento puntuale effettuato dalla Guardia di Finanza che ebbe a rilevare come l' ebbe a Pt_2 svolgere attività di trasporto sui litorali siciliani e non su quelli della che Controparte_1 ebbe ad erogare il finanziamento.
Orbene, nel caso di specie non può prescindersi da una corretta interpretazione dell'art. 71
Reg. UE 1303/2013 richiamato dall' art. 17 del bando, il quale disciplina il vincolo di destinazione degli investimenti e per il quale i progetti cofinanziati non devono, in un determinato periodo di tempo, cessare o essere ricollocati al di fuori dell'area di programma;
subire un cambio della compagine proprietaria ovvero modifiche sostanziali in grado di alternarne natura o utilizzo.
Orbene la disposizione in parola, chiara nel suo dato letterale, deve leggersi nel senso che l'obbligo di rimborso sorga se entro cinque anni dal saldo si sia verificata una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del medesimo articolo e, secondo l'interpretazione proposta dall'attrice, tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla società finanziata decorrerebbero da quando sia stata ultimata l'operazione di finanziamento.
5 In realtà, occorre distinguere la violazione del vincolo di destinazione (in cui il beneficiario potrebbe anche non violare alcun obbligo contrattuale ma apportare le modifiche indicate dalla norma comunitaria nel quinquennio dal saldo) dalla violazione degli obblighi assunti ab origine con l'adesione e la concessione del beneficio pubblico.
È fuor dubbio, infatti, che dall'emissione del decreto di concessione, preceduto dall'atto di adesione e di obbligo, a seguito della domanda di agevolazione, il soggetto beneficiario assuma l'obbligo di adempiere e rispettare gli impegni previsti dagli atti in parola.
Nel caso di specie, con l'atto di adesione e obbligo sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice in data 14.12.2018, si è obbligata a “destinare i beni CP_4 oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento agevolato ed a non distoglierle neppure temporaneamente, da tale finalità” (cfr. pag. 5 n.20 atto di adesione e obbligo); e inoltre “a non apportare, senza la preventiva autorizzazione della , Dipartimento Controparte_1
S.E.A.P., variazioni o modifiche sostanziali ai contenuti dell'iniziativa imprenditoriale tali da far venire meno le condizioni soggettive e oggettive che hanno dato luogo alla concessione delle agevolazioni e/o tali da far venir meno la organicità e funzionalità del programma di investimento previsto ed annesso” (cfr. pag. 5 lettera e) atto di adesione e obbligo).
Sempre nell'atto di adesione e obbligo, la società attrice ha dichiarato di obbligarsi a “ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso”(pag. .6 lett. I) e nel paragrafo “Revoche e sanzioni” è riportato che “Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente: c) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati”. (cfr. pag. 10 di 11).
Da quanto sopra detto, deve quindi evincersi che in base a quanto rilevato CP_4 dall'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza il cui verbale non è stato confutato - non essendo stato oggetto di contestazione da parte della società che abbia effettivamente svolto trasporto sulle coste siciliane in luogo di quelle calabresi- abbia svolto l'attività in maniera difforme dagli obblighi assunti nell'atto di adesione, con ciò legittimando il provvedimento di revoca emesso dalla nonché l'azione di recupero Controparte_1 dell'importo corrisposto atteso che, per gli Stati membri, il recupero delle somme indebitamente versate costituisce un obbligo il cui inadempimento comporta la responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione Europea per come previsto dall'art. 122
Reg. UE 1303/2013.
6 E', dunque, emerso evidente -senza che per tale verifica sia necessario un accertamento passato in giudicato in sede penale- dovendosi procedere nella presente sede ad una verifica autonoma ed incidentale della sussistenza dei presupposti per godere del finanziamento da parte di che essa abbia promosso con i fondi della in CP_4 Controparte_1 territorio regionale diverso, l'attività turistica, sebbene la chiara finalità del finanziamento erogato fosse proprio la promozione del territorio calabrese e non di quello siciliano ove l è risultato abbia fatto rotta col natante. Pt_2
Si è certamente, così facendo, attuata la violazione dell'art.
6.2 dell'Avviso laddove era delimitata l'area di destinazione turistica regionale “nel territorio dei Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso”, oltre all'impegno assunto nella stessa domanda di finanziamento a realizzare l'iniziativa nel territorio del Comune di Reggio Calabria “che comprende l'area metropolitana circostante il capoluogo provinciale e si estende fino a Villa
San Giovanni, includendo l'esteso litorale che da Capo dell'Armi arriva a Punta ZO (area naturalistica di interesse comunitario)”.
Nell'Allegato A1, poi, erano indicate le aree di destinazione turistica regionale calabresi;
non vi può essere alcun dubbio che il contributo pubblico ricevuto per la promozione turistica della costiera calabrese non è stato utilizzato per le finalità cui era destinato.
Come innanzi detto tale impegno non può considerarsi aver origine con la ultimazione dell'operazione di finanziamento, atteso che tale momento rileva esclusivamente per la violazione del vincolo di destinazione e non per diversa violazione degli obblighi assunti ab origine con l'adesione e la concessione del beneficio pubblico
In ultimo deve rilevarsi che in ragione dei rilievi mossi dall'Ente nella fattispecie per cui è causa oggetto di contestazione non è un inadempimento totale, con ciò dovendosi ritenere inconferente il richiamo all'art. 1455 c.c. fatto da parte attrice, quanto più un uso difforme del natante e quindi un'esecuzione non conforme del programma sovvenzionato;
il che “non vale a rendere meno grave la condotta dell'azienda beneficiaria del contributo, essendo pacifico che il mantenimento del contributo presuppone l'esito positivo della verifica concernente l'utilizzo dei fondi ottenuti per le finalità che hanno motivato, per l'appunto, la concessione del finanziamento pubblico”( Tribunale di Catanzaro sent. 839/2021).
Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. n.147 del 13 agosto 2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentate pro CP_4 tempore nei confronti della Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento CP_4 delle spese di lite in favore della in persona del Presidente p.t. che liquida Controparte_1 nella misura complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
8
Sezione Seconda Civile
in persona del Giudice, dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3025 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: revoca contributi e vertente
TRA
L' , (P.I. , 89123 Reggio Calabria, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Polimeni Natale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano
Nimpo in Catanzaro Via E. De Riso 52 giusta procura in atti;
- Attrice -
E
, (P.I. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata press gli uffici dell'Avvocatura Regionale Calabria loc.
Germaneto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuta –
Conclusioni: come da note sostitutive dell'udienza dell'8.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' ha convenuto in giudizio la per ottenere, previa Parte_2 Controparte_1 disapplicazione del Decreto Dirigenziale della n. 4913 del 6 maggio 2022, Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto ad ottenere in via definitiva il contributo concesso con
Decreto Dirigenziale della n. 12991 del 12 novembre 2018; nonché per Controparte_1 accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi già corrisposti e, in ogni caso, dichiarare infondata la determinazione di revoca del contributo originariamente concesso dalla
CP_1
1 A sostegno della domanda ha allegato che:
Con Decreto n. 12991 del 12 novembre 2018, a firma del Dirigente Generale del
Dipartimento S.E.A.P. della erano stati approvati gli esiti delle Controparte_1 valutazioni delle domande pervenute all'Ente relative all'Avviso Pubblico “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio strategica ed organizzativa”.
Tra le domande approvate vi era anche quella presentata dalla società attrice che, al fine di implementare e migliorare l'offerta turistica della aveva previsto un piano di CP_1 investimento per euro 276.800,00 per l'acquisto di un'imbarcazione da diporto e la creazione di un portale web dedicato.
Con Decreto Dirigenziale n. 5034 del 18/04/2019 la aveva quindi liquidato CP_1 all'impresa la somma di euro 146.802,86 a titolo di anticipazione I Sal, pari al 40% del contributo concesso in via provvisoria e l'investimento era stato poi portato a termine nei tempi previsti dall'Avviso Pubblico prorogati con D.D.G. n. 3765 del 9 aprile 2021.
Con nota prot. N. 466671 del 28.10.2021, tuttavia, a seguito di ricezione di nota informativa di irregolarità rispetto all'avviso pubblico proveniente dal Nucleo di Polizia Economico
Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, la aveva Controparte_1 comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione alle agevolazioni e l'avvio della procedura di recupero delle somme già erogate.
Con Decreto Dirigenziale n. 4913 del 06.05.2022, in ultimo, l'Ente aveva decretato la revoca dell'agevolazione e ordinato alla la restituzione della somma percepita CP_2 oltre interessi.
In diritto, in via preliminare ha dedotto la giurisdizione del G.O. in ragione dell'oggetto della vertenza relativa alla fasi di erogazione o di ripetizione di un contributo pubblico e, nel merito, ha obiettato l'illegittimità della determinazione di revoca in quanto nel periodo del contestato inadempimento l'investimento era ancora in fase di realizzazione e non ultimato non potendosi quindi ritenere operativo il vincolo di stabilità dell'operazione previsto dall'art.71 Regolamento UE n.1303/2013 richiamato dal bando.
Sempre nel merito ha rilevato che a fronte delle irregolarità contestate dalla Guardia di
Finanza, ancorché riferite ad un periodo in cui non sussisteva alcun obbligo di stabilità,
l'intera somma ricevuta era comunque stata spesa in acquisti coerenti con il programma di investimento sicché ai sensi dell'art. 1455 c.c. non le si poteva imputare alcun inadempimento tale da giustificare la richiesta di integrale restituzione delle agevolazioni finanziarie, non potendosi ritenere fondata l'ipotesi di reato contestatale ed ancora per aver
2 previsto, fin dalla presentazione della domanda, che l'attività resa dall' non fosse Pt_2 espressamente limitata alla sola ma interessasse l'intera area marittima Controparte_1 costiera.
In subordine, ha invocato una rideterminazione della somma da restituire nei limiti delle prestazioni non adempiute.
Per tali ragioni ha quindi concluso chiedendo che venisse dapprima riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi impartiti dall'Avviso Pubblico e, previa disapplicazione del
Decreto dirigenziale di revoca, ha chiesto volersi accertare il diritto della società a trattenere il contributo percepito. In ogni caso ha chiesto volersi dichiarare l'irripetibilità degli importi e infondata la determina di revoca del contributo.
1.2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha preliminarmente contestato le Controparte_1 avverse deduzioni e, nel merito, ha ribadito la correttezza dei rilievi addotti a sostegno del provvedimento di revoca del finanziamento in ragione delle prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico e della norma comunitaria richiamata, oltre che dell'obbligo per gli organismi nazionali di assicurare il corretto utilizzo delle provvidenze erogate per conto della Comunità europea.
Ha altresì rilevato che il potere di disapplicazione del G.O. di un atto amministrativo illegittimo, invocato dalla controparte, può esercitarsi unicamente nei giudizi tra i privati e solo se la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico;
ed inoltre ha osservato come l'amministrazione non abbia violato né la prescrizione dell'art. 1455 e né il principio di affidamento, avendo fatto correttamente ricorso al potere di autotutela privatistica ed avendo la controparte impiegato il denaro pubblico per finalità diversa da quella per cui era stato concesso, non potendosi quindi ridurre la richiesta di restituzione.
In ultimo, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti della domanda di sospensione di efficacia dell'ingiunzione.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo volersi accertare la legittimità del decreto n
4913/2022 e, per l'effetto, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
La causa è stata documentalmente istruita e all'udienza del 8.11.2024 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, come suggerito dal consolidato orientamento giurisprudenziale -condiviso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte; ed, infatti, “la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento 3 di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui
l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”(cfr. ex multis Cass. S.U. Ordinanza n. 3166/2019); inoltre “La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione”
( da ultimo, (Sicilia) sez. IV, 05/09/2024, n.2974); pertanto troveranno CP_3 quindi applicazione le regole privatistiche proprie della materia contrattuale.
La domanda proposta deve qualificarsi quale azione di accertamento negativo del credito vantato dalla odierna convenuta, atteso è chiesto di verificare la Controparte_1 sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta del finanziamento regionale a fronte della pretesa dell'Ente alla restituzione delle somme elargitele in ragione delle violazioni asseritamente riscontrate nell'attuazione del progetto finanziato.
In tema di riparto dell'onere della prova, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024,
n.9706).
Venendo al merito, il Decreto Dirigenziale n. 4913 del 06.05.2022 che ha disposto la revoca dei benefici concessi a valere sull'Avviso Pubblico ed ingiunto all'attrice di provvedere al pagamento della somma ricevuta, maggiorata degli interessi, si fonda sull'attività di accertamento svolta dalla Guardia di Finanza che, come riportato nella nota prot. N
033226378/2021 del 07.10.2021 acquisita il 13/10/2021 al Prot. n. 440714 ha verificato che
“l'impresa beneficiaria, già all'avvio del programma d'investimento ha utilizzato il natante
4 de quo con porto di partenza e di arrivo sulla costa settentrionale del litorale siculo e itinerari che hanno interessato esclusivamente zone turistiche in aree non calabresi, così distogliendo il bene dalla prefissata attività di pubblico interesse” .
L'attività in parola, ha quindi dedotto l'amministrazione, si pone in violazione degli art. 1, comma 3, e dell'art.17, comma 1, lettera t) dell'avviso Pubblico, che a sua volta richiama il rispetto dell'art. 71. del Reg. 1303/2013 atteso che “L'avviso è finalizzato al finanziamento di progetti per il miglioramento e la qualificazione dei servizi turistici e dell'offerta ricettiva delle imprese operanti nelle destinazioni turistiche regionali, attraverso la realizzazione di interventi materiali ed immateriali” e che le aree di destinazione turistica regionale ai sensi dell'art. 6, co 2, dell'Avviso, sono quelle che ricadono nel territorio dei
Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso (Allegato A1); con ciò dovendosi procedere alla revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 20, co. 1 e co 5, lett. c dell'
Avviso atteso che il riferimento alle destinazioni turistiche deve essere inteso come luogo di localizzazione dell'impresa e, quindi, di creazione o mantenimento della sede operativa, sia nella fase di realizzazione del progetto, sia per tutto il periodo di stabilità delle operazioni
Di contro, parte attrice sostiene l'inoperatività del vincolo di stabilità nel periodo in contestazione, dovendosi ritenere che la previsione dell'art. 71 Reg. UE 1303/2013 faccia riferimento ad un periodo successivo al completamento dell'operazione e che ai sensi dell'art. 13, co 7, dell'Avviso tale data coincida con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile regolarmente pagato e quietanzato, con ciò neppure contestando l'accertamento puntuale effettuato dalla Guardia di Finanza che ebbe a rilevare come l' ebbe a Pt_2 svolgere attività di trasporto sui litorali siciliani e non su quelli della che Controparte_1 ebbe ad erogare il finanziamento.
Orbene, nel caso di specie non può prescindersi da una corretta interpretazione dell'art. 71
Reg. UE 1303/2013 richiamato dall' art. 17 del bando, il quale disciplina il vincolo di destinazione degli investimenti e per il quale i progetti cofinanziati non devono, in un determinato periodo di tempo, cessare o essere ricollocati al di fuori dell'area di programma;
subire un cambio della compagine proprietaria ovvero modifiche sostanziali in grado di alternarne natura o utilizzo.
Orbene la disposizione in parola, chiara nel suo dato letterale, deve leggersi nel senso che l'obbligo di rimborso sorga se entro cinque anni dal saldo si sia verificata una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del medesimo articolo e, secondo l'interpretazione proposta dall'attrice, tutti gli obblighi contrattualmente assunti dalla società finanziata decorrerebbero da quando sia stata ultimata l'operazione di finanziamento.
5 In realtà, occorre distinguere la violazione del vincolo di destinazione (in cui il beneficiario potrebbe anche non violare alcun obbligo contrattuale ma apportare le modifiche indicate dalla norma comunitaria nel quinquennio dal saldo) dalla violazione degli obblighi assunti ab origine con l'adesione e la concessione del beneficio pubblico.
È fuor dubbio, infatti, che dall'emissione del decreto di concessione, preceduto dall'atto di adesione e di obbligo, a seguito della domanda di agevolazione, il soggetto beneficiario assuma l'obbligo di adempiere e rispettare gli impegni previsti dagli atti in parola.
Nel caso di specie, con l'atto di adesione e obbligo sottoscritto dal legale rappresentante della società attrice in data 14.12.2018, si è obbligata a “destinare i beni CP_4 oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento agevolato ed a non distoglierle neppure temporaneamente, da tale finalità” (cfr. pag. 5 n.20 atto di adesione e obbligo); e inoltre “a non apportare, senza la preventiva autorizzazione della , Dipartimento Controparte_1
S.E.A.P., variazioni o modifiche sostanziali ai contenuti dell'iniziativa imprenditoriale tali da far venire meno le condizioni soggettive e oggettive che hanno dato luogo alla concessione delle agevolazioni e/o tali da far venir meno la organicità e funzionalità del programma di investimento previsto ed annesso” (cfr. pag. 5 lettera e) atto di adesione e obbligo).
Sempre nell'atto di adesione e obbligo, la società attrice ha dichiarato di obbligarsi a “ad utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso”(pag. .6 lett. I) e nel paragrafo “Revoche e sanzioni” è riportato che “Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente: c) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati”. (cfr. pag. 10 di 11).
Da quanto sopra detto, deve quindi evincersi che in base a quanto rilevato CP_4 dall'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza il cui verbale non è stato confutato - non essendo stato oggetto di contestazione da parte della società che abbia effettivamente svolto trasporto sulle coste siciliane in luogo di quelle calabresi- abbia svolto l'attività in maniera difforme dagli obblighi assunti nell'atto di adesione, con ciò legittimando il provvedimento di revoca emesso dalla nonché l'azione di recupero Controparte_1 dell'importo corrisposto atteso che, per gli Stati membri, il recupero delle somme indebitamente versate costituisce un obbligo il cui inadempimento comporta la responsabilità dello Stato nei confronti dell'Unione Europea per come previsto dall'art. 122
Reg. UE 1303/2013.
6 E', dunque, emerso evidente -senza che per tale verifica sia necessario un accertamento passato in giudicato in sede penale- dovendosi procedere nella presente sede ad una verifica autonoma ed incidentale della sussistenza dei presupposti per godere del finanziamento da parte di che essa abbia promosso con i fondi della in CP_4 Controparte_1 territorio regionale diverso, l'attività turistica, sebbene la chiara finalità del finanziamento erogato fosse proprio la promozione del territorio calabrese e non di quello siciliano ove l è risultato abbia fatto rotta col natante. Pt_2
Si è certamente, così facendo, attuata la violazione dell'art.
6.2 dell'Avviso laddove era delimitata l'area di destinazione turistica regionale “nel territorio dei Comuni riportati nell'elenco allegato al presente Avviso”, oltre all'impegno assunto nella stessa domanda di finanziamento a realizzare l'iniziativa nel territorio del Comune di Reggio Calabria “che comprende l'area metropolitana circostante il capoluogo provinciale e si estende fino a Villa
San Giovanni, includendo l'esteso litorale che da Capo dell'Armi arriva a Punta ZO (area naturalistica di interesse comunitario)”.
Nell'Allegato A1, poi, erano indicate le aree di destinazione turistica regionale calabresi;
non vi può essere alcun dubbio che il contributo pubblico ricevuto per la promozione turistica della costiera calabrese non è stato utilizzato per le finalità cui era destinato.
Come innanzi detto tale impegno non può considerarsi aver origine con la ultimazione dell'operazione di finanziamento, atteso che tale momento rileva esclusivamente per la violazione del vincolo di destinazione e non per diversa violazione degli obblighi assunti ab origine con l'adesione e la concessione del beneficio pubblico
In ultimo deve rilevarsi che in ragione dei rilievi mossi dall'Ente nella fattispecie per cui è causa oggetto di contestazione non è un inadempimento totale, con ciò dovendosi ritenere inconferente il richiamo all'art. 1455 c.c. fatto da parte attrice, quanto più un uso difforme del natante e quindi un'esecuzione non conforme del programma sovvenzionato;
il che “non vale a rendere meno grave la condotta dell'azienda beneficiaria del contributo, essendo pacifico che il mantenimento del contributo presuppone l'esito positivo della verifica concernente l'utilizzo dei fondi ottenuti per le finalità che hanno motivato, per l'appunto, la concessione del finanziamento pubblico”( Tribunale di Catanzaro sent. 839/2021).
Per tali motivi la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del D.M. n.147 del 13 agosto 2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000,00).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Catanzaro Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in persona del legale rappresentate pro CP_4 tempore nei confronti della Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento CP_4 delle spese di lite in favore della in persona del Presidente p.t. che liquida Controparte_1 nella misura complessiva di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, lì 13.02.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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