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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 337 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE NOTARIIS GIOVANNI, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 05/08/2020, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Isernia per sentire accogliere le seguenti concl e dichiarare l'avvenuta compensazione del credito illegittimamente azionato forzosamente da Controparte_2
e da e per l'effetto condannare le resistenti alla
[...] Controparte_3
som oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 nonché, in ragione delle previsioni di cui all'art. 9 dannare le suddette al risarcimento del danno patito dall'istante che si quantifica in euro 2.000,00 o diverso maggior importo che il CP_4 vorrà determinare secondo quanto equità”. Si costituiva la , poi confluita nell' , chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_5 CP_1 ritenendo di av secondo diritto e nsati i crediti esistenti tra le parti. Parte ricorrente non presenziava alla prima udienza, né depositava note di trattazione scritta per quelle successive. La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione e decisione all'udienza del 04.12.2024, da trattare in modalità cartolare.
**** 2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. In primo luogo, è necessario effettuare una breve ricostruzione in fatto degli eventi. Con sentenza n. 18/2008 il Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del Lavoro, condannava la al pagamento in favore di dell'indennità Controparte_3 Parte_1 di coordinamento ex art. 10, comma 3, CCNL comparto sanità, per funzioni svolte dal 1.7.1998 al 18.4.2002, oltre agli interessi legali sino al saldo e spese di lite. Detta sentenza, successivamente passata in giudicato, è stata notificata in formula esecutiva all' CP_1 ben 5 anni dopo, in data 31.1.2013, ma le somme ivi portate non furono mai v in mancanza della comunicazione dei conteggi successivi indicanti la Parte_1 teressi legali e per le spese di lite gli accessori di legge (rimborso forfettario, contributo Cassa Forense ed IVA applicabile) ad opera della difesa del ricorrente;
successivamente, con ricorso in riassunzione n. 212/2014, Parte_1
chiedeva ulteriormente, al Tribunale di Isernia in funzione di giudice del Lavoro, il
[...] aggio in categoria lavorativa superiore con adeguamento stipendiale e maggiorazione delle funzioni di coordinamento a partire dal 1.9.2003, ed il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 303/2017, rigettava la domanda e condannava il alla rifusione
Parte_1 di spese e competenze di giudizio. Avverso tale sentenza Il interponeva quindi appello e la Corte d'appello
Parte_1 di Campobasso – Sez. L sentenza n. 258/2018, rigettava il gravame del anche qui con condanna alle spese e competenze di giudizio. Il
Parte_1 per il riesame di legittimità di tale sentenza, ha proposto ricorso per
Parte_1
'ora pendente. Nelle more del giudizio per Cassazione, l' e l' hanno intrapreso CP_1 Controparte_3 presso il Tribunale di Isernia la proced liar .G. 287/2019 in data 24.6.2019 al fine del recupero delle somme liquidate dalle due sentenze favorevoli (303/2017 del Tribunale di Isernia e 258/2018 della Corte d'appello di Campobasso) pari ad € 7.775,07; il eccepiva di avere un credito anteriore e di entità Parte_1 superiore portato dall a n. 18/2008 del Tribunale di Isernia, mai messa prima in esecuzione. Quindi il ricorrente, creditore nei confronti della Controparte_3
e della delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di I CP_1 proced cupero del proprio credito di € 13.060,73 mediante pignoramento presso terzi promosso presso il Tribunale di Campobasso azionando a sua volta la procedura N.R.G. 384/2019 in data 19.7.2019. In ragione del maggior credito vantato dal nei confronti della Parte_1 CP_3
e della , è stata detratta aggior credito, pe
[...] CP_1 sazione, a di € 7.775,07 oggetto di pignoramento presso terzi eseguito da ed presso il Tribunale di Isernia ed all'esito è stato Controparte_3 CP_1 assegnato al l'importo di € 7.325,00 da esso effettivamente riscosso, con Parte_1 ordinanza di . 374/2020 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata in atti dal ricorrente. Infine, con ricorso notificato ad ed in data 17.9.2020, CP_1 CP_3 Parte_1
ha adito il Tribunale di Isernia per far accertare e dichiarare l'avvenuta
[...] pensazione del credito (da lui ritenuto) illegittimamente azionato da e da CP_1
e per effetto condannare le resistenti “alla restituzion mme CP_3
e al risarcimento del danno quantificato in € 2.000,00 oltre spese di Parte_1 lite. 3. Ebbene, dagli atti risulta che nessun credito è stato azionato illegittimamente da parte di , come affermato dal ricorrente, perché tale credito, al pari del suo, era ed è CP_1 su to da due sentenze favorevoli alla ed alla la sentenza n. CP_1 CP_3
303/2017 del Tribunale di ISERNIA e la sentenza n. 258/2018 della Corte d'appello di Campobasso, entrambe assistite da formula esecutiva. Pertanto, in mancanza di elementi ostativi, nessuna azione illegittima è stata posta in essere dai due enti, che hanno agito prima del in data 24.6.2019, iscrivendo a
Parte_1 ruolo il procedimento. Certamente, a seguito delle azioni incardinate dagli enti anche il e per esso il
Parte_1 proprio difensore, si è ricordato di porre in esecuzione la se 18/2008 del Tribunale di Isernia e sulla base di tale provvedimento con ordinanza n. 374/2020 (sopra menzionata) al ricorrente è stata assegnata e versata la somma di € 7.325,00, frutto della compensazione con l'importo dovuto da esso agli enti a seguito dell'emissione delle due sentenze sopra menzionate, per effetto delle quali lo stesso restava
Parte_1 soccombente. Poi il in questo giudizio, oltre a chiedere la compensazione del credito
Parte_1 già av che di “condannare le resistenti alla restituzione delle somme illegittimamente ricevute dal .
Parte_1
In realtà, i hanno allegato di non aver mai richiesto al o agli istituti Parte_1 terzi le somme a suo tempo pignorate di cui alla procedura N.R.G.E. 287/2019, essendo la procedura esecutiva tuttora pendente (ma dove hanno intenzione di chiedere l'estinzione per intervenuta compensazione dei crediti). Quindi il non ha subito alcun danno da nessuna delle resistenti che Parte_1 legittimamente, al contrario di quanto afferma il ricorrente, hanno agito per la tutela dei propri interessi. Il sostanziale disinteresse processuale del ricorrente dopo l'instaurazione del ricorso conferma la ricostruzione dei resistenti. Dunque, la domanda può essere accolta limitatamente alla richiesta di compensazione dei crediti. 4. Considerata l'inerzia di parte ricorrente successivamente all'instaurazione del ricorso, che avrebbe potuto essere valorizzata da parte resistente per evitare una pronuncia nel merito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la compensazione dei crediti intercorrenti tra le parti indicati in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 13/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 337 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE NOTARIIS GIOVANNI, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 05/08/2020, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Isernia per sentire accogliere le seguenti concl e dichiarare l'avvenuta compensazione del credito illegittimamente azionato forzosamente da Controparte_2
e da e per l'effetto condannare le resistenti alla
[...] Controparte_3
som oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 nonché, in ragione delle previsioni di cui all'art. 9 dannare le suddette al risarcimento del danno patito dall'istante che si quantifica in euro 2.000,00 o diverso maggior importo che il CP_4 vorrà determinare secondo quanto equità”. Si costituiva la , poi confluita nell' , chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_5 CP_1 ritenendo di av secondo diritto e nsati i crediti esistenti tra le parti. Parte ricorrente non presenziava alla prima udienza, né depositava note di trattazione scritta per quelle successive. La causa, di natura documentale, giungeva alla discussione e decisione all'udienza del 04.12.2024, da trattare in modalità cartolare.
**** 2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. In primo luogo, è necessario effettuare una breve ricostruzione in fatto degli eventi. Con sentenza n. 18/2008 il Tribunale di Isernia in funzione di Giudice del Lavoro, condannava la al pagamento in favore di dell'indennità Controparte_3 Parte_1 di coordinamento ex art. 10, comma 3, CCNL comparto sanità, per funzioni svolte dal 1.7.1998 al 18.4.2002, oltre agli interessi legali sino al saldo e spese di lite. Detta sentenza, successivamente passata in giudicato, è stata notificata in formula esecutiva all' CP_1 ben 5 anni dopo, in data 31.1.2013, ma le somme ivi portate non furono mai v in mancanza della comunicazione dei conteggi successivi indicanti la Parte_1 teressi legali e per le spese di lite gli accessori di legge (rimborso forfettario, contributo Cassa Forense ed IVA applicabile) ad opera della difesa del ricorrente;
successivamente, con ricorso in riassunzione n. 212/2014, Parte_1
chiedeva ulteriormente, al Tribunale di Isernia in funzione di giudice del Lavoro, il
[...] aggio in categoria lavorativa superiore con adeguamento stipendiale e maggiorazione delle funzioni di coordinamento a partire dal 1.9.2003, ed il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 303/2017, rigettava la domanda e condannava il alla rifusione
Parte_1 di spese e competenze di giudizio. Avverso tale sentenza Il interponeva quindi appello e la Corte d'appello
Parte_1 di Campobasso – Sez. L sentenza n. 258/2018, rigettava il gravame del anche qui con condanna alle spese e competenze di giudizio. Il
Parte_1 per il riesame di legittimità di tale sentenza, ha proposto ricorso per
Parte_1
'ora pendente. Nelle more del giudizio per Cassazione, l' e l' hanno intrapreso CP_1 Controparte_3 presso il Tribunale di Isernia la proced liar .G. 287/2019 in data 24.6.2019 al fine del recupero delle somme liquidate dalle due sentenze favorevoli (303/2017 del Tribunale di Isernia e 258/2018 della Corte d'appello di Campobasso) pari ad € 7.775,07; il eccepiva di avere un credito anteriore e di entità Parte_1 superiore portato dall a n. 18/2008 del Tribunale di Isernia, mai messa prima in esecuzione. Quindi il ricorrente, creditore nei confronti della Controparte_3
e della delle somme portate dalla sentenza del Tribunale di I CP_1 proced cupero del proprio credito di € 13.060,73 mediante pignoramento presso terzi promosso presso il Tribunale di Campobasso azionando a sua volta la procedura N.R.G. 384/2019 in data 19.7.2019. In ragione del maggior credito vantato dal nei confronti della Parte_1 CP_3
e della , è stata detratta aggior credito, pe
[...] CP_1 sazione, a di € 7.775,07 oggetto di pignoramento presso terzi eseguito da ed presso il Tribunale di Isernia ed all'esito è stato Controparte_3 CP_1 assegnato al l'importo di € 7.325,00 da esso effettivamente riscosso, con Parte_1 ordinanza di . 374/2020 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata in atti dal ricorrente. Infine, con ricorso notificato ad ed in data 17.9.2020, CP_1 CP_3 Parte_1
ha adito il Tribunale di Isernia per far accertare e dichiarare l'avvenuta
[...] pensazione del credito (da lui ritenuto) illegittimamente azionato da e da CP_1
e per effetto condannare le resistenti “alla restituzion mme CP_3
e al risarcimento del danno quantificato in € 2.000,00 oltre spese di Parte_1 lite. 3. Ebbene, dagli atti risulta che nessun credito è stato azionato illegittimamente da parte di , come affermato dal ricorrente, perché tale credito, al pari del suo, era ed è CP_1 su to da due sentenze favorevoli alla ed alla la sentenza n. CP_1 CP_3
303/2017 del Tribunale di ISERNIA e la sentenza n. 258/2018 della Corte d'appello di Campobasso, entrambe assistite da formula esecutiva. Pertanto, in mancanza di elementi ostativi, nessuna azione illegittima è stata posta in essere dai due enti, che hanno agito prima del in data 24.6.2019, iscrivendo a
Parte_1 ruolo il procedimento. Certamente, a seguito delle azioni incardinate dagli enti anche il e per esso il
Parte_1 proprio difensore, si è ricordato di porre in esecuzione la se 18/2008 del Tribunale di Isernia e sulla base di tale provvedimento con ordinanza n. 374/2020 (sopra menzionata) al ricorrente è stata assegnata e versata la somma di € 7.325,00, frutto della compensazione con l'importo dovuto da esso agli enti a seguito dell'emissione delle due sentenze sopra menzionate, per effetto delle quali lo stesso restava
Parte_1 soccombente. Poi il in questo giudizio, oltre a chiedere la compensazione del credito
Parte_1 già av che di “condannare le resistenti alla restituzione delle somme illegittimamente ricevute dal .
Parte_1
In realtà, i hanno allegato di non aver mai richiesto al o agli istituti Parte_1 terzi le somme a suo tempo pignorate di cui alla procedura N.R.G.E. 287/2019, essendo la procedura esecutiva tuttora pendente (ma dove hanno intenzione di chiedere l'estinzione per intervenuta compensazione dei crediti). Quindi il non ha subito alcun danno da nessuna delle resistenti che Parte_1 legittimamente, al contrario di quanto afferma il ricorrente, hanno agito per la tutela dei propri interessi. Il sostanziale disinteresse processuale del ricorrente dopo l'instaurazione del ricorso conferma la ricostruzione dei resistenti. Dunque, la domanda può essere accolta limitatamente alla richiesta di compensazione dei crediti. 4. Considerata l'inerzia di parte ricorrente successivamente all'instaurazione del ricorso, che avrebbe potuto essere valorizzata da parte resistente per evitare una pronuncia nel merito, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, dichiara la compensazione dei crediti intercorrenti tra le parti indicati in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 13/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio