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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - ConIGliere -
Dott. Giuliano Berardi - ConIGliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assicurazione obbligatoria iscritta al n. 125 del Ruolo 2023,
promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 10/7/2023
da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv.Manlio Notarstefano e dall'Abogado Simona Mariana Marinoiu in forza di procura alle liti del 24/10/2024 trasmessa per via telematica, unitamente alla compar-
sa di costituzione di nuovi difensori, come copia per immagine su supporto informati-
co di originale analogico
- appellante -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.Antonella Gerin in forza di procura generale alle liti di data 24/3/2022 Rep.91143/Racc.26983 del Notaio di Roma Per_1
- appellato -
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_2
Micòl Minetto in forza di procura alle liti del 30/11/2021, rilasciata per il primo grado e valida per ogni successiva fase e grado, trasmessa per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale tardivo di tipo adesivo,
come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- terza intervenuta -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.60/2023 del Tribunale
di Trieste - riconoscimento prestazioni da infortunio sul lavoro.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 23/1/2025.
Conclusioni
Per l'appellante principale : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste – Se- Pt_1
zione Lavoro e Previdenza -, in accoglimento del presente ricorso in appello, riforma-
re la sentenza impugnata e così provvedere: a) accogliere la domanda introduttiva e per l'effetto accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al IG. , in data 26.3.2019 è derivata allo steso una menomazione dell'integrità Pt_1
psicofisica nella misura del 20% della totale, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento biologico di cui al D. Lgs n. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura suddetta o in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia;
b) condannare l' , in persona del Presidente in carica pro tempore, a corrispondere CP_1
alla IG.ra ed alla IG.ra il relativo indennizzo Parte_2 Persona_2
spettante sulla base del D. Lgs n. 38/2000, successive modificazioni ed integrazioni nella corrispondente misura di legge e con decorrenza di legge, oltre alle ulteriori pre-
stazioni di legge ed agli interessi legali con decorrenza di legge, oltre alle spese medi- che sostenute dal ricorrente a causa dell'infortunio di cui è causa;
c) condannare l' , in persona del Presidente in carica pro tempore, al pagamento delle spese e CP_1
competenze di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU di primo grado. Spese
del giudizio di appello, in ogni caso, rifuse. A tal fine la ricorrente chiede che l'On.le
Corte d'Appello voglia: - fissare con decreto l'udienza di discussione della causa,
invitando le parti a comparire personalmente ed i resistenti a costituirsi nei modi e nei termini di legge con l'avvertenza che in mancanza si procederà in loro contuma-
cia; in via istruttoria : - disporre la rinnovazione della CTU medico – legale sulla per-
Pag.2 sona del IG. , per i motivi tutti sopra descritti, autorizzando il CTU ad acquisi- Pt_1
re e richiedere eventuali ulteriori documenti nei limiti disposti dalla legge;
- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa all'infortunio del CP_1
IG. eventualmente non ancora depositata;
- ordinare l'esibizione/produzione Pt_1
della cartella clinica del IG. al Dipartimento del Centro di Salute Mentale di Pt_1
Trieste, Via Edoardo Weiss n. 5; - ordinare alla dott.ssa neuropsichiatra Testimone_1
curante del IG. , del CSM4 di Via Gambini n. 8 di Trieste, di fornire chiari- Pt_1
menti in ordine all'eventuale preesistenza di una condizione psichico-reattiva in capo al IG. prima del 26.3.2019, data dell'infortunio. Pt_1
Per l'appellato : voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello in CP_1
quanto inammissibile e/o infondato, con conseguente conferma delle statuizioni della sentenza n. 60/2023 dd. 18.05.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Per l'appellante incidentale voglia l'adita Corte d'Appello di Trieste – Sezio- CP_2
ne Lavoro, in accoglimento del presente appello incidentale di tipo adesivo e del ri-
corso in appello principale proposto dalla IG.ra in data 7.7. Parte_1
2023 riformare la sentenza impugnata ed accogliere le domande proposte nel ricorso introduttivo di causa sub RG 308/2021 e nella memoria di costituzione della IG.ra d. 4.7.2022, con vittoria di spese del giudizio di appello e del primo grado;
CP_2
si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello Sezione Lavoro voglia:
1. disporre la rinno-
vazione della CTU medico legale esperita nel corso del primo grado di giudizio per i motivi tutti sopra descritti, autorizzando il CTU ad acquisire e richiedere eventuali ulteriori documenti nei limiti disposti dalla legge;
2. ordinare all' di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione relativa all'infortunio del IG. eventual- Pt_1
mente non ancora depositata;
3. ordinare l'esibizione/produzione della cartella clinica del IG. al Dipartimento del Centro di Salute Mentale di Trieste, Via Edoardo Pt_1
Weiss n. 5; 4. ordinare alla dott.ssa neuropsichiatra curante del IG. Testimone_1 [...]
, del CSM4 di Via Gambini n. 8 di Trieste, di fornire chiarimenti in ordine al- Pt_3
l'eventuale preesistenza di una condizione psichico-reattiva in capo al IG. Pt_1
prima del 26.3.2019, data dell'infortunio. Nella sperata ipotesi di ammissione di
Pag.3 nuova CTU medico legale, si nomina quale CTP il dott. con studio Persona_3
in Trieste Corso Italia n. 11.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 9/8/2021 il IG. conveniva in giudizio Parte_4
l' esponendo che il 26/3/2019 era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, CP_1
denunciato dal datore di lavoro che il 23/7/2020 l' l'aveva dichia- CP_3 CP_1
rato idoneo a riprendere il lavoro dal giorno successivo;
che quello stesso giorno egli si era però recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cattinara a causa delle sue non buone condizioni di salute;
che il 28/7/2020 il suo medico curante aveva quindi ria-
perto l'infortunio; che il 7/8/2020 l' gli aveva comunicato la chiusura dell'in- CP_1
fortunio senza postumi invalidanti e il 7/9/2020 l'avvenuta segnalazione del suo caso all'INPS; che la sua opposizione era stata respinta dall' ; che egli aveva con- CP_1
tinuato a inviare all' i certificati attestanti la sua perdurante inidoneità a ripren- CP_1
dere il lavoro, ma l'Istituto non aveva mai riaperto la pratica di infortunio;
che l'inci-
dente subito gli aveva causato un disturbo post-traumatico da stress cronico con un conseguente danno biologico stimabile almeno nel 12 - 13%, oltre a lesioni fisiche
(sublussazione/lussazione acromion claveare e lesione distorsiva cervicale) da cui era derivata una inabilità di 4 - 5 punti percentuali;
e che l'inabilità temporanea non era ancora quantificabile con precisione, non essendosi stabilizzata la patologia.
Alla prima udienza dell'1/12/2021 il Giudice, stante il mancato rispetto del termine a comparire, come segnalato dall' con apposita memoria, rinviava la CP_1
causa all'1/2/2022 al fine di consentire all'Istituto di costituirsi nel termine di legge.
Alla medesima udienza compariva il difensore del ricorrente, comunicando che lo stesso era deceduto il 7/9/2021 e che la legataria era intenzionata a costituirsi;
e infatti 2/12/2021 la IG.ra epositava comparsa di intervento. CP_2
In seguito si costituiva (nuovamente) in giudizio l' eccependo in via CP_1
preliminare l'inammissibilità del ricorso, poichè il IG. aveva riportato postumi Pt_1
inferiori al minimo indennizzabile;
e nel merito che l'infortunio era stato considerato
Pag.4 chiuso a seguito della stabilizzazione del trauma;
e che la pratica non era stata riaperta in mancanza di prove di una ricaduta.
Alla successiva udienza dell'1/2/2022 il Tribunale, rilevato che il successore a titolo universale del IG. non si era costituito, dichiarava l'interruzione del Pt_1
processo, che veniva poi riassunto dalla IG.ra con ricorso Parte_1
depositato il 28/2/2022.
A seguito di ciò si costituivano nuovamente l' , rilevando l'inidoneità CP_1
dei documenti prodotti dalla IG.ra a dimostrarne la qualità di erede e riba- Pt_1
dendo per il resto le difese già svolte;
e la IG.ra richiamandosi al ricorso in- CP_2
troduttivo e alla sua comparsa di intervento.
Istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza emessa il 5/4/2023 con cui il Tribunale di Trieste respin-
geva il ricorso osservando che il C.T.U. aveva ritenuto possibile accertare solo la sus-
sistenza di un trauma contusivo in regione toraco-claveare destra e nessun'altra conse-
guenza in termini di postumi permanenti.
Contro questa decisione ha proposto appello la IG.ra deducendo che Pt_1
il Giudice di primo grado: 1) ha ritenuto condivisibili le conclusioni del C.T.U., senza prendere in considerazione le dettagliate osservazioni critiche formulate dal C.T.P.
dott. ; 2) non ha motivato la scelta di non ammettere le istanze istruttorie Per_3
delle parti;
3) ha erroneamente quantificato la durata dell'invalidità temporanea ed escluso l'esistenza di un'invalidità permanente a carico del IG. , con par- Parte_4
ticolare riferimento al disturbo post traumatico da stress;
4) ha erroneamente dubitato della dinamica dell'infortunio subito dal IG , non essendo questa mai stata og- Pt_1
getto di contestazione.
Si è costituita in giudizio anche la IG.ra dichiarando di proporre ap- CP_2
pello incidentale tardivo contro la sentenza di primo grado per gli stessi motivi già
fatti valere dalla IG.ra . Pt_1
L' ha chiesto invece l'integrale conferma della decisione del Tribunale CP_1
Pag.5 di Trieste.
1. La prima questione da affrontare e risolvere è quella relativa alla natura giuri-
dica delle posizioni sostanziali fatte valere dalle IG.re e alla Pt_1 CP_2
tempestività dei rispettivi appelli e alla legittimazione ad agire di ciascuna.
1.1. A questo scopo è necessario innanzitutto un breve riepilogo delle domande e delle tesi proposte in causa dalla IG.ra e dalla IG.ra Parte_1
CP_2
1.1.1. In primo grado la IG.ra ha chiesto - nel ricorso per la riassunzione del Pt_1
giudizio, interrotto dal Giudice a seguito della morte dell'originario attore -
l'accoglimento de "le conclusioni dell'atto di ricorso ex art. 442 c.p.c. sopra
riportato" e cioè il ricorso proposto dal suo defunto padre;
e questa richiesta non può che essere interpretata - se si vuole attribuirle un senso - come do-
manda della IG.ra di accertamento della sussistenza dei diritti già fatti Pt_1
valere dal IG. e di condanna dell' ad eseguire il pagamen- Parte_4 CP_1
to del dovuto a lei, nella sua dichiarata qualità di figlia ed erede universale del creditore.
La IG.ra intervenuta volontariamente nel processo "per fare valere CP_2
i propri diritti, in qualità di legataria come istituita dal IG. " Parte_4
(come si legge nella comparsa di data 30/11/2021); e, costituendosi nuova-
mente dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio, ha ribadito di avere agito "per fare valere i propri diritti, in qualità di legataria sulla base del te-
stamento olografo di data 19.7.2021 del IG. , pubblicato in data Parte_4
10.11.2022 a ministero del Notaio , richiamandosi inte- Persona_4
gralmente ai contenuti del citato ricorso introduttivo dd.
9.8.2021 e della
comparsa di intervento volontario dd. 30.11.2021 che per opportunità in que-
sta sede si ritrascrivono", chiedendo di "condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante in carica pro tempore, alla corresponsione delle inden-
nità e/o della rendita diretta per inabilità permanente alla IG.ra Parte_5
Pag.6 Per_
, in quanto legataria e pertanto avente diritto all'eventuale correspon-
sione del risarcimento che sarà accertato e determinato all'esito del presente
processo".
Non vi è dubbio pertanto che si sia trattato di un intervento principale ai sensi dell'art.105 comma 1 c.p.c.
1.1.2. In appello le IG.re e anno in parte modificato le loro doman- Pt_1 CP_2
de.
La prima ha chiesto, previo accertamento della menomazione dell'integrità
psicofisica subita dal IG. a causa dell'infortunio del 26/3/2019, Parte_4
la condanna dell' "a corrispondere alla IG.ra ed alla CP_1 Parte_2
IG.ra il relativo indennizzo spettante sulla base del D. Lgs Persona_2
n. 38/2000, successive modificazioni ed integrazioni nella corrispondente mi-
sura di legge e con decorrenza di legge, oltre alle ulteriori prestazioni di leg-
ge ed agli interessi legali con decorrenza di legge, oltre alle spese mediche sostenute dal ricorrente a causa dell'infortunio di cui è causa".
La seconda invece, premesso di voler proporre un appello incidentale tardivo di tipo adesivo, ha poi così concluso: "Voglia l'adita Corte d'Appello di Trie-
ste – Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello incidentale di tipo
adesivo e del ricorso in appello principale proposto dalla IG.ra Parte_6
in data 7.7.2023 riformare la sentenza impugnata ed accogliere
[...]
le domande proposte nel ricorso introduttivo di causa sub RG 308/2021 e
nella memoria di costituzione della IG.ra dd. 4.7.2022, con vittoria CP_2
di spese del giudizio di appello e del primo grado."
1.2. Così formulate le due domande risultano in parte contraddittorie e inammissi-
bili.
1.2.1. La domanda della IG.ra di condannare l' a pagare anche alla Pt_1 CP_1
IG.ra oltre che a sè) l'indennizzo ai sensi del d.lgs.38/2000 è doppia- CP_2
mente inammissibile, innanzitutto perchè è del tutto nuova e poi perchè con-
trasta con il divieto di sostituzione processuale sancito dall'art.81 c.p.c.; nè la
Pag.7 si può interpretare come una sorta di intervento adesivo a favore della IG.ra data l'impossibilità di conciliare le due posizioni: è evidente infatti CP_2
che il diritto originariamente azionato dal IG. nei confronti del- Parte_4
l'Istituto assicuratore non poteva che appartenere o all'erede o alla legataria e non certo ad entrambe contemporaneamente (per cui la IG.ra , avendo Pt_1
chiesto di condannare l' a pagare a lei l'indennizzo, non poteva nello CP_1
stesso tempo aderire e sostenere la pretesa della IG.ra . CP_2
L'unica domanda valida ed ammissibile è perciò quella con cui la IG.ra Pt_7
[.
ha fatto valere, in proprio e nella qualità di erede, il diritto a percepire l'in-
dennizzo preteso, in origine, dal suo defunto padre e dante causa.
1.2.2. La IG.ra a proposto appello (da lei qualificato come incidentale ade- CP_2
sivo) chiedendo, nelle conclusioni, sia di accogliere l'appello principale della
IG.ra , sia di "riformare la sentenza impugnata ed accogliere le do- Pt_1
mande proposte nel ricorso introduttivo di causa sub RG 308/2021 e nella
memoria di costituzione della IG.ra d. 4.7.2022, con vittoria di spe- CP_2
se del giudizio di appello e del primo grado".
Da ciò risulta che anche in appello la IG.ra a voluto agire quale ti- CP_2
tolare (per effetto della disposizione testamentaria del IG. ) del Parte_4
diritto di eIGere la prestazione dovuta dall' ; e non vi è motivo di rite- CP_1
nere che le conclusioni sopra citate costituiscano - nella parte in cui fanno riferimento alla memoria di intervento in primo grado - un mero refuso (anche perchè la medesima posizione è stata ribadita anche a pag.3, punto 3, delle note autorizzate dell'8/1/2025).
E' perciò inevitabile concludere che la IG.ra a proposto (anche) un CP_2
appello principale, che però (come tale) è tardivo e quindi inammissibile;
nè
vale richiamare quella giurisprudenza di legittimità (Cass. 8486 del 2024 e
24627 del 2007) secondo cui è sempre consentita l'impugnazione incidentale tardiva adesiva, sia perchè quella proposta dalla IG.ra on è tale, sia CP_2
perchè le citate pronunce si riferiscono al caso dell'obbligazione solidale e
Pag.8 mirano a salvaguardare un comune assetto di interessi: finalità questa estranea al caso concreto, dato che le IG.re e ono titolari di posizioni Pt_1 CP_2
contrapposte - essendosi affermate entrambe titolari, l'una quale erede e l'altra quale legataria, del medesimo diritto - e quindi avevano ciascuna un interesse proprio ed autonomo ad impugnare, in termini, la sentenza loro sfavorevole.
E' invece ammissibile (anche se contraddittorio) l'appello (questo sì adesivo)
nella parte in cui la IG.ra a chiesto l'accoglimento dell'impugnazio- CP_2
ne della IG.ra . Pt_1
1.3. Rimane infine da verificare la legittimazione attiva della IG.ra . Pt_1
1.3.1. A questo proposito si deve tenere presente che il legato di credito (art.658
c.c.) ha, di norma, effetto reale e cioè produce l'immediato trasferimento del diritto dal de cuius al legatario al momento dell'apertura della successione.
Si può però dubitare che quello contenuto nel testamento del IG. Parte_4
fosse un vero legato: l'espressione utilizzata (testualmente: "lascio tutta la
pratica di infortunio in cura di è infatti assai ambigua e CP_2
sembra configurare piuttosto una sorta di mandato fiduciario a proseguire il contenzioso con l' ai fini del riconoscimento dei postumi dell'infortu- CP_1
nio (senza disporre sui conseguenti diritti economici); ipotesi questa che pare confermata, a contrario, dalla parte successiva della clausola testamentaria,
nella quale invece si fa riferimento a crediti specifici, fra cui quello risarcito-
rio, espressamente attribuiti alla IG.ra (testualmente " CP_2 CP_3
devono pagare stipendi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto + quattordi-
cesima, + TFR eventuale risarcimento infortunio tutto a ). CP_2
E comunque va detto che, se un legato vi è nel testamento del IG. , si Pt_1
tratterebbe comunque di un legato di genere (stante l'indeterminatezza del cre-
dito verso l' ) e pertanto ad effetto meramente obbligatorio: la IG.ra CP_1 [...]
avrebbe quindi conservato comunque la legittimazione ad agire nei con- Pt_3
fronti dell'Istituto assicuratore, salvo l'obbligo di adempiere il legato (artt.662
e 664 c.c.).
Pag.9 1.3.2. Non è questa la sede per dirimere la questione: ciò che rileva è che, in ogni caso, la IG.ra ha validamente azionato verso l' un credito di cui Pt_1 CP_1
poteva affermarsi titolare per effetto di successione ereditaria (salvi i rapporti interni con la legataria, che non sono oggetto di causa); e, del resto, sulla per-
durante legittimazione attiva della IG.ra sembra aver concordato an- Pt_1
che la IG.ra nel momento in cui ha proposto, oltre all'appello princi- CP_2
pale (inammissibile perchè tardivo), anche un'impugnazione adesiva in favore dell'erede.
2. Nel merito la domanda proposta dalla IG.ra è fondata e va accolta. Pt_1
2.1. La consulenza tecnica medico-legale espletata in primo grado si è conclusa non con la netta affermazione o negazione dei postumi permanenti lamentati dal IG. in conseguenza dell'infortunio sul lavoro accaduto il 26 marzo Pt_1
2019, ma con una formula (almeno in apparenza) dubitativa: il C.T.U. ha infatti ammesso l'esistenza di un "trauma contusivo in regione toraco-cla-
veare destra" (cui ha ricollegato, a quanto pare, solo un periodo di inabilità
temporanea); ha poi individuato delle "conseguenze teoricamente ammissi-
bili" ("esiti di un insulto indiretto del rachide cervicale...e di sublussazione
acromion-claveare destra") e delle conseguenze "ipotizzabili ma non ammis-
sibili" ("sindrome dell'egresso toracico a destra"); e infine sembra aver rico-
nosciuto l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress, come conseguen-
za però non dell'infortunio ma di una preesistente patologia psichiatrica.
2.2. Questa Corte ha quindi ritenuto necessario convocare il dott. allo scopo Per_6
di chiarire le sue valutazioni in ordine ai postumi conseguiti all'infortunio su-
bito dal IG. . Parte_4
2.2.1. Da quanto esposto dal C.T.U. in udienza e poi nella relazione scritta del 20
giugno 2024 si può ricavare che gli esiti del trauma alla spalla destra e di quel-
lo (indiretto) al rachide cervicale sono stati ritenuti dal dott. ammissibili Per_6
"teoricamente" non perchè fossero meramente ipotetici, ma solo perchè gli
Pag.10 era stato impossibile averne cognizione diretta (a causa del fatto che il IG.
[...]
, essendo deceduto ben prima dello svolgimento delle operazioni peritali, Pt_3
non aveva potuto essere sottoposto a visita).
La morte dell'assicurato non può essere però un ostacolo all'accertamento dei fatti, quando vi sia idonea documentazione al riguardo;
e, in concreto, il
C.T.U., riesaminati i documenti prodotti in giudizio, ha concluso per l'esisten-
za dei suddetti (modesti) esiti permanenti, tali da causare un lieve danno biolo-
gico stimabile nella misura del 4% (valore questo che tiene presumibilmente conto delle preesistenti note artrosiche)1; e da questa valutazione finale non vi è ragione di discostarsi, anche perchè i consulenti di parte non hanno for-
mulato sul punto specifiche e argomentate obiezioni (e anzi quello di parte appellante l'ha alla fine condivisa).
2.2.2. A diversa conclusione si deve giungere per la sindrome dell'egresso toracico:
riguardo a questa patologia il dott. ha ribadito che la sua esistenza costi- Per_6
tuisce una mera ipotesi, ricavata in via induttiva dal tipo di intervento chirur-
gico conIGliato al IG. - appunto con finalità diagnostica - e però mai Pt_1
eseguito in concreto a causa del suo sopravvenuto decesso;
di conseguenza si tratta di un esito dell'infortunio sì ipotizzabile, ma rimasto privo di riscontro probatorio.
2.2.3. Rimane infine da esaminare il disturbo post traumatico da stress.
Il C.T.U. (almeno inizialmente) e il C.T.P. dell' hanno dubitato del rap- CP_1
porto di causalità fra questa patologia e l'infortunio subito dal IG. per- Pt_1
chè (come ha chiarito il dott. in udienza) "la sindrome da stress post Per_6
traumatico presuppone, secondo la letteratura medica, un evento di portata
lesiva massimale...non ravvisabile nel caso in esame, salvo che non vi fosse
una predisposizione psico-patologica del soggetto".
A questo proposito si deve ritenere che la più probabile dinamica dell'infortu-
Pag.11 nio sia quella descritta dallo stesso IG. nella dichiarazione resa al- Pt_1
l' l'1/4/2019: "STAVAMO INTERANDO DELLE TRAVE DI LEGNA IN TERRA PER CP_1
UN RECINTO, MIO COLEGA STAVA BATENDO CON LA BENNA CHIUSA UNA TRAVA DI
10X10, ERO A DISTANZA DI CIRCA 6-7 M QUANDO MEZZA TRAVA E STATO ROTTO E
PROIECTATA VERSO DI ME (A CIRCA 1,5-2 M)"; descrizione che peraltro corri-
sponde a quella fornita da il 17/5/2019 sulla base di quanto rife- CP_3
rito dai colleghi di lavoro del IG. : "durante le lavorazioni di sbadac- Pt_1
chiatura di uno scavo all'interno del Deposito SIOT di San Dorligo della
Valle, durante l'infissione di alcuni pali in legno a bordo scavo, uno di questi
si spezzava andando a colpire sulla spalla destra il Sig. presente in Pt_1
cantiere in quel momento per le lavorazioni. Il Sig operato- Parte_8
re dell'escavatore presente in cantiere, stava spingendo il palo in legno con
l'escavatore per conficcarlo parzialmente nel terreno quando questi si spez-
zava e una parte del legno di lunghezza 1,78 metri e sezione 10 x 10 cm veniva
proiettato a circa un metro dal Sig. , cadendo di punta sul terreno e Pt_1
poi sulla spalla destra del che in quel momento si trovava a circa 5 Pt_1
metri dall'escavatore".
Oggettivamente non si è trattato perciò di un evento catastrofico o di partico-
lare intensità lesiva (stando anche ai riscontri emersi in sede di visita al Pronto
Soccorso); nello stesso tempo è però logico ritenere che così lo abbia vissuto il IG. , presumibilmente a causa di una sua predisposizione soggettiva Pt_1
che lo ha reso incapace di assorbire lo stress dell'infortunio e (forse soprattut-
to) degli strascichi dolorosi che ne sono derivati.
A favore di questa conclusione depone il fatto che già il 5/4/2019 - e quindi pochi giorni dopo l'incidente - il medico della Clinica Neurologica dell' Pt_9
[... esponeva, nel referto della visita neurologica, una "impressione clinica"
di "sindrome post traumatica" (evidentemente da considerare, in quel mo-
mento, come fenomeno acuto), conIGliando una terapia con YL (ovvero un farmaco antidepressivo).
Pag.12 Questa impressione è stata poi confermata dalle successive visite cui il IG.
è stato sottoposto: Pt_1
- l'11 aprile il dott. lo descrive come "molto provato dall'incidente" e Per_7
diagnostica una "sindrome neurologia post traumatica" confermando la tera-
pia con YL;
- il 22 aprile, nel referto della visita nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cat-
tinara, si dà atto di una terapia in corso con EP (ansiolitico) e RG
(farmaco indicato per il trattamento di patologie come schizofrenie, stati para-
noidi, mania, depressione);
- il 29 aprile la dott.ssa psichiatra del Dipartimento di Salute menta- Per_8
le - C.S.M. 4 dell' rileva "uno stato ansioso reattivo post traumatico" Pt_9
(ma non "altri sintomi psicopatologici in atto per una presa in carico psichia-
trica") e conIGlia AN (ovvero un farmaco contro l'ansia) al bisogno;
- il 13 maggio il dott. (MMG) riferisce di uno "stato ansioso depressi- Per_9
vo" lamentato dal paziente, segnalando di averlo in cura da più di dieci anni senza mai essere stato interpellato per analoga sintomatologia;
- il 21 maggio la psicologa dott.ssa esclude "elementi atti a sostenere Tes_2
una personalità ossessiva e/o ansiosa pre-morbosa" ma nello stesso tempo indica come utile un ritorno dallo specialista psichiatra "per una monitorizza-
zione della terapia farmacologica in corso e la programmazione di un inter-
vento psicoterapeutico"; ,
- il 14 giugno nuova visita neurologica all'esito della quale il medico attesta
"marcati segni di ansia" conIGliando di eseguire dei controlli psichiatrici;
- il 14 giugno la dott.ssa evidenzia un "persistente stato ansioso che Per_8
sembra non rispondere alla terapia antidepressiva in atto" e propone una te-
rapia con RT (farmaco antidepressivo utilizzato anche per il trattamen-
to del disturbo post-traumatico da stress);
- il 3 agosto le dott.sse (psichiatra) e (psicologa) certificano che Per_10 Tes_1
il IG. è stato accolto presso il C.S.M. 4 "per una riacutizzazione del Pt_1
Pag.13 suo disturbo post traumatico da stress (F43.1) con slatentizzazione di aspetti
depressivi, meritevoli di instaurazione di una terapia psicofarmacologica",
conIGliando terapia con PI (antipsicotico) e RT;
- il 26 agosto la dott.ssa 4 ribadisce che i sintomi manifestati dal IG. Tes_1
sono inquadrabili come disturbo post traumatico da stress, certifica un Pt_1
"livello di arousal elevato, attacchi di panico e insonnia" segnalando che
"pensieri intrusivi dell'incidente e dei momenti successivi ed pensieri focaliz-
zati sul timore delle conseguenze permangono";
- la sindrome post traumatica viene nuovamente citata anche nel referto della visita neurologica del 29 agosto;
Per_1
- l'1 ottobre 2019 la psicologa dott.ssa conferma l'ansia, seppure atte-
nuata rispetto al precedente colloquio del 12 agosto;
- il 15 novembre la dott.ssa del C.S.M. 4 conferma la persistenza dello Tes_1
stato ansioso nell'ambito di un disturbo post traumatico da stress, ribadito nella certificazione del 31/1/2020.
In sintesi: dalla copiosa documentazione sanitaria in atti emerge che il IG.
[...]
, dopo l'infortunio, ha sviluppato una reazione di ansia per la sua salute, Pt_3
che si è consolidata (e cronicizzata) nei mesi successivi anche in collegamento con la persistente manifestazione (e riacutizzazione) di vari e disparati sintomi psico-fisici per i quali l'assicurato si è sottoposto a un grande numero di visite ed esami strumentali (oltre a fare ripetutamente accesso al Pronto Soccorso).
E' certo probabile - stante l'oggettiva modestia dell'infortunio in sè - che questi effetti siano dipesi (anche) da una predisposizione personale del IG. , Pt_1
che lo ha portato ad avere una percezione soggettiva della gravità dell'evento ben maggiore di quella reale e lo ha reso incapace di reagire positivamente alla conseguente sintomatologia;
non vi è però alcuna prova2 della preesisten- za di una vera e propria patologia di natura psichiatrica, idonea a causare da sola i disagi psicologici manifestati dal IG. dopo l'infortunio, mentre è Pt_1
chiaro che una struttura caratteriale predisponente alla reazione ansiosa non vale ad escludere nè la sussistenza del disturbo post traumatico da stress nè il rapporto di causalità con l'infortunio.
Riguardo alla determinazione del danno conseguito al suddetto disturbo il
C.T.U., nella sua relazione del 20/6/2024, ha correttamente ritenuto neces- sario valorizzare "l'effettivo impatto stressogeno dell'evento al fine di evitare
di cumulare nel quantum debeatur componenti psichiche causalmente estra-
nee ad esso" (e cioè appunto la predisposizione di cui si è detto): e quindi -
stimato il valore "grezzo" del danno nella misura nel 15%, ovvero il massimo previsto dalla voce 181 della tariffa ("Disturbo post-traumatico da CP_1
stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia") - il dott.
ha applicato al caso concreto un coefficiente di taratura di 0,35 (consi- Per_6
derata la modesta lesività dell'evento in fase acuta, quale risulta dalla docu-
mentazione sanitaria in atti); e questa valutazione va pienamente condivisa,
per le ragioni chiaramente esposte nella relazione peritale.
2.3. Il danno complessivo subito dal IG. può essere quindi così calcolato, Pt_1
utilizzando la formula riduzionistica di RD (trattandosi di patologie coesistenti relative a organi o apparati funzionalmente distinti):
IT = (IP1 + IP2) - (IP1 x IP2)
IT = (4% + 5,25%) - (4% x 5,25%)
IT = 9,25% - 0,21%
IT = 9,04%
Il risultato finale, arrotondato per difetto, è quindi pari al 9%.
3. L' va quindi condannato a corrispondere alla IG.ra , ai sensi del- CP_1 Pt_1
matiche di tipo psicologico. A.d.r. (Avv. Gerin): per quanto ricordo le problematiche lavorative segna- late dal IG. erano tutte successive all'infortunio, questo evento per lui era in effetti uno sparti- Pt_1 acque fra il prima e il dopo."
Pag.15 l'art.13 comma 2 lettera a) del d.lgs.38/2000, l'indennizzo in capitale raggua-
gliato al danno biologico del 9%.
3.1. Considerato l'accoglimento solo parziale della domanda, oltre che l'incertezza e la complessità della vicenda (sia in fatto che in diritto), si ritiene corretto compensare per metà le spese di lite fra la IG.ra e l' , mentre il Pt_1 CP_1
costo della C..T.U. (sia di primo grado che d'appello) va posto per intero a carico dell' soccombente;
devono essere invece compensate per intero CP_1
le spese di lite fra l' e la IG.ra CP_1 CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_10
contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 60/2023 del 5/4/2023 e, per
[...]
quanto di ragione, dell'appello incidentale adesivo proposto contro la medesima sen-
tenza da accerta e dichiara che il IG. ha riportato, CP_2 Parte_4
a seguito dell'infortunio del 26/3/2019, una menomazione permanente del 9% e per l'effetto condanna l' a pagare all'appellante IG.ra , CP_1 Parte_1
nella sua qualità di erede dell'originario creditore, l'indennizzo in capitale ai sensi del-
l'art.13 comma 2 lettera a) del d.lgs.38/2000, con gli interessi nella misura e dalla de-
correnza di legge;
compensa interamente le spese di lite fra l' e la IG.ra CP_1 CP_4
condanna l' a rifondere alla IG.ra la metà delle spese di lite,
[...] CP_1 Pt_1
che liquida nella quota in Euro 2.500,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge, compensando l'altra metà; pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza medico le- CP_1
gale di entrambi i gradi.
Trieste, 23/1/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 considerato che la tabella prevede per la voce 199 (Esiti di distorsione del rachide cervicale CP_1 con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico sensitiva) fino a 4 punti di invalidità e per la voce 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo- omerale ai gradi estremi) 3 punti di invalidità. 2 anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla dott.ssa nella sua deposizione testimoniale: "Ho Tes_1 conosciuto il IG. a maggio 2019, quando venne al Centro inviato dal medico di base;
preciso Pt_1 che circa un mese prima era stato già visitato dalla collega Mi pare che l'infortunio lo aves- Per_8 se avuto nel mese di marzo. In precedenza il IG. non era noto nè al Centro nè al Dipartimento Pt_1 di Salute Mentale dell'Azienda; ricordo che in cartella clinica vi era una nota del medico di base che segnalava di conoscere il IG. da una decina d'anni e che mai si era rivolto a lui per proble- Pt_1
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