Articolo 13 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 12Articolo 14
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9 aprile 1942
Art. 13. Pene disciplinari.

Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la radiazione.

La radiazione e' pronunziata contro l'attuario:

a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignita' della categoria;

b) che abbia svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.
Entrata in vigore il 9 aprile 1942