Art. 13. Pene disciplinari.
Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la radiazione.
La radiazione e' pronunziata contro l'attuario:
a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignita' della categoria;
b) che abbia svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.
Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la radiazione.
La radiazione e' pronunziata contro l'attuario:
a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignita' della categoria;
b) che abbia svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione.