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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/03/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco
-Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. Michele De Maria
3) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846/2023 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro cascio, Simona Gennusa e Parte 1
Fernando Lo Voi.
APPELLANTE
Contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Danile.
APPELLATA
All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO azienda proprietaria Con provvedimento di addebito del 26/02/2021 la Controparte_1
Org_1 di Bagheria, contestava al proprio dipendente [...]del supermercato
Parte 1 di essere autore di una pluralità (n. 42) di missive anonime dal tenore ingiurioso e diffamatorio pervenute tra il 2019 ed il 2020 all'indirizzo della titolare e trasmesse anche a diverse pubbliche autorità che riferivano di comportamenti vessatori posti in essere dai vertici aziendali ai danni del personale.
Siffatta contestazione faceva seguito ad un accertamento grafologico eseguito dalla CP_1 tramite un proprio consulente il quale, sulla scorta delle scritture di comparazione acquisite (lettera di assunzione, richiesta cambio di accreditamento dello stipendio, scelta per la destinazione del TFR) aveva concluso che "la scrittura apposta sulle buste e sulle missive contenute all'interno delle stesse era riconducibile a quella di redazione dei documenti comparativi redatti da Parte 1
Ricusate le difese del lavoratore, con lettera del 10/3/2021 la CP 1 intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa.
'Su ricorso proposto dal Pt 1 il G.L. del Tribunale di PA, previo espletamento di c.t.u. grafologica sugli scritti in contestazione, ne decretava il rigetto.
In particolare il tribunale disattese le eccezioni preliminari inerenti la tardività della contestazione e la mancata affissione del codice disciplinare, rilevava che già nel corso del 2017 a seguito della ricezione di un esposto anonimo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA (aveva) dato avvio ad un procedimento penale nei confronti di Parte_3 (rispettivamente Parte 2 e Parte 4
amministratori delle aziende del gruppo omonimo, i primi due, e direttore commerciale di un punto vendita in Trapani, il terzo), tutti accusati di porre in essere trattamenti degradanti o finanche estorsivi ai danni dei propri dipendenti e che con sentenza in atti del 27 maggio 2020 del GUP presso il Tribunale di PA, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2020, gli imputati (erano) stati assolti, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di estorsione in danno dei lavoratori dipendenti dalle società CP 1
[….. e Pt_5
Ciò nondimeno a causa del reiterarsi di tali invii diffamatori, raccolta la segnalazione pervenuta da altro dipendente circa l'individuazione del Pt 1 quale possibile autore delle missive successivamente pervenute la CP 1 aveva indagato sulla paternità degli anonimi accertando la responsabilità del Pt 1 .
Stante il conclamato quadro probatorio e l'idoneità della condotta a ledere irreversibilmente il vincolo di fiducia il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente la giusta causa ed adeguata la misura espulsiva applicata.
Contro la sentenza di primo grado agisce oggi dinanzi a questa Corte di Appello il Pt 1 il quale propone due ordini di doglianze.
Con un primo motivo censura la sentenza di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia e di travisamento dei fatti rispetto al prospettato collegamento tra le lettere anonime spedite dal Pt_1 a partire dal 2019 e il procedimento penale scaturito dall'anonimo pervenuto nel 2017.
Si oppone al riguardo la totale estraneità del Pt 1 da tale originaria condotta stante che a quella data egli neppure risultava essere ancora dipendente della società.
In ogni caso, opina l'appellante, il G.L. avrebbe omesso di considerare i fattori soggettivi inerenti la personalità del ricorrente, il ruolo ricoperto nell'organizzazione di lavoro
(commesso), l' estrazione culturale e le condizioni reddituali ed economiche disagiate dello stesso nell'ottica del proporzionamento della sanzione alla gravità della condotta posta in essere dall'autore; ed ancora sul piano oggettivo la mancanza di conseguenze dal punto di vista dell'immagine e della reputazione anche in ragione del fatto che le lettere erano state conosciute unicamente dai responsabili dell'azienda.
Con un secondo motivo si insiste nell'eccezione concernente la mancata affissione del codice disciplinare quale adempimento imposto a pena di nullità, dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Resiste la Controparte 1 che chiede il rigetto del gravame.
Quest'ultimo si palesa, in effetti, infondato.
Deve anzitutto disattendersi ogni supposto collegamento genetico tra la vicenda originata da una prima missiva anonima pervenuta all'indirizzo della CP 1 nel 2017 oggetto del procedimento penale a carico di CP 2 Parte 2 Parte 3 e definito con formula
[...] per concorso in estorsione in danno dei lavoratori assolutoria dal G.U.P. del Tribunale di PA con sentenza del 27/5/2020.
Appare evidente infatti che l'esposizione di tale circostanza configura l'antefatto storico della odierna vicenda riferito dalla sentenza con una finalità non tanto di confermare la responsabilità del Pt 1 quale autore degli anonimi dei quali si discute ma, semmai, di conferire peso al carattere diffamatorio delle accuse rivolte ai vertici della CP 1 già infondatamente colpiti in precedenza da analoghe accuse.
Fatto si è, in ogni caso, che il Pt_1 non contesta oggi di essere stato autore delle missive poste a base della lettera di licenziamento ma mira essenzialmente a edulcorarne la portata offensiva, opponendo della attenuanti di carattere soggettivo ed oggettivo, funzionali a supportare un giudizio di non proporzionalità del licenziamento.
Ma tale difesa non ha pregio.
Basta la lettura delle numerose missive anonime prodotte in causa -recanti accuse reiterate di sfruttamento della forza lavoro, mancato riconoscimento delle retribuzioni contrattuali e imposizione di condizioni di lavoro lesive della dignità della persona – per
-
qualificare ictu oculi il connotato altamente lesivo e la portata diffamatoria ai limiti della calunnia dei fatti indimostrati e ingiustamente addebitati a fronte dei quali non possono configurare esimenti e men che meno attenuanti le accampate condizioni di disagio economico e di povertà culturale dell'autore.
Si tratta infatti di accuse che per le modalità furtive e spregevoli del mezzo utilizzato e perché idonee a ledere gravemente l'immagine dell'azienda presso il pubblico dei consumatori ed persino a esporla ad onerosi accertamenti di carattere penale ed amministrativo, non possono ritenersi avulse dalla sfera di consapevolezza di qualsivoglia cittadino che non sia incapace di intendere e di volere il disvalore dei propri atti.
Attingendo un siffatto comportamento alla violazione del minimo etico, vale a dire ad un inadempimento grave dei fondamentali doveri del lavoratore, anzitutto dell'obbligo di fedeltà, che devono caratterizzare il rapporto di lavoro, va escluso il supposto vizio di proporzionalità sicchè deve escludersi ogni possibilità di ristabilimento del circuito fiduciario ormai irreversibilmente reciso. L'argomento che precede giova a confutare il secondo motivo di gravame concernente la mancata affissione del codice disciplinare.
Dalla qualificazione del licenziamento in oggetto come licenziamento "ontologicamente disciplinare cioè a dire quale causa di recesso diretta a colpire una condotta intrinsecamente illecita, in senso ampio, del lavoratore indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, discende che la fonte legale da cui promanano i presupposti del licenziamento rendeva ultronea l'osservanza dell'adempimento di cui al primo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (cfr. Cass. n.13906 del 20/10/2000 per la quale il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
(già previsto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore. (Fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa riferito a comportamenti ritenuti contrari all'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore. In senso analogo Cass. n. 22626 del 03/10/2013). Con riferimento al caso in esame in accordo con la premessa sopra enunciata, deve pertanto ritenersi che la portata universalmente antigiuridica della condotta non ne richiedeva la tipizzazione tra le fattispecie espulsive contemplate dal CCNL applicabile rendendone di fatto irrilevante la mancata affissione.
Tanto basta per pronunciare il rigetto del proposto gravame.
Le spese regolate secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo, in atti.
Erroneamente in dispositivo si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di soggetto esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 144/2023 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 7 febbraio 2023.
Condanna Parte 1 al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e сра.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
PA 11 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PA, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco
-Presidente
- Consigliere rel. 2) Dott. Michele De Maria
3) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846/2023 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro cascio, Simona Gennusa e Parte 1
Fernando Lo Voi.
APPELLANTE
Contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Danile.
APPELLATA
All'udienza dell'11 gennaio 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO azienda proprietaria Con provvedimento di addebito del 26/02/2021 la Controparte_1
Org_1 di Bagheria, contestava al proprio dipendente [...]del supermercato
Parte 1 di essere autore di una pluralità (n. 42) di missive anonime dal tenore ingiurioso e diffamatorio pervenute tra il 2019 ed il 2020 all'indirizzo della titolare e trasmesse anche a diverse pubbliche autorità che riferivano di comportamenti vessatori posti in essere dai vertici aziendali ai danni del personale.
Siffatta contestazione faceva seguito ad un accertamento grafologico eseguito dalla CP_1 tramite un proprio consulente il quale, sulla scorta delle scritture di comparazione acquisite (lettera di assunzione, richiesta cambio di accreditamento dello stipendio, scelta per la destinazione del TFR) aveva concluso che "la scrittura apposta sulle buste e sulle missive contenute all'interno delle stesse era riconducibile a quella di redazione dei documenti comparativi redatti da Parte 1
Ricusate le difese del lavoratore, con lettera del 10/3/2021 la CP 1 intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa.
'Su ricorso proposto dal Pt 1 il G.L. del Tribunale di PA, previo espletamento di c.t.u. grafologica sugli scritti in contestazione, ne decretava il rigetto.
In particolare il tribunale disattese le eccezioni preliminari inerenti la tardività della contestazione e la mancata affissione del codice disciplinare, rilevava che già nel corso del 2017 a seguito della ricezione di un esposto anonimo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di PA (aveva) dato avvio ad un procedimento penale nei confronti di Parte_3 (rispettivamente Parte 2 e Parte 4
amministratori delle aziende del gruppo omonimo, i primi due, e direttore commerciale di un punto vendita in Trapani, il terzo), tutti accusati di porre in essere trattamenti degradanti o finanche estorsivi ai danni dei propri dipendenti e che con sentenza in atti del 27 maggio 2020 del GUP presso il Tribunale di PA, divenuta irrevocabile il 26 settembre 2020, gli imputati (erano) stati assolti, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di estorsione in danno dei lavoratori dipendenti dalle società CP 1
[….. e Pt_5
Ciò nondimeno a causa del reiterarsi di tali invii diffamatori, raccolta la segnalazione pervenuta da altro dipendente circa l'individuazione del Pt 1 quale possibile autore delle missive successivamente pervenute la CP 1 aveva indagato sulla paternità degli anonimi accertando la responsabilità del Pt 1 .
Stante il conclamato quadro probatorio e l'idoneità della condotta a ledere irreversibilmente il vincolo di fiducia il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente la giusta causa ed adeguata la misura espulsiva applicata.
Contro la sentenza di primo grado agisce oggi dinanzi a questa Corte di Appello il Pt 1 il quale propone due ordini di doglianze.
Con un primo motivo censura la sentenza di omessa valutazione di un punto decisivo della controversia e di travisamento dei fatti rispetto al prospettato collegamento tra le lettere anonime spedite dal Pt_1 a partire dal 2019 e il procedimento penale scaturito dall'anonimo pervenuto nel 2017.
Si oppone al riguardo la totale estraneità del Pt 1 da tale originaria condotta stante che a quella data egli neppure risultava essere ancora dipendente della società.
In ogni caso, opina l'appellante, il G.L. avrebbe omesso di considerare i fattori soggettivi inerenti la personalità del ricorrente, il ruolo ricoperto nell'organizzazione di lavoro
(commesso), l' estrazione culturale e le condizioni reddituali ed economiche disagiate dello stesso nell'ottica del proporzionamento della sanzione alla gravità della condotta posta in essere dall'autore; ed ancora sul piano oggettivo la mancanza di conseguenze dal punto di vista dell'immagine e della reputazione anche in ragione del fatto che le lettere erano state conosciute unicamente dai responsabili dell'azienda.
Con un secondo motivo si insiste nell'eccezione concernente la mancata affissione del codice disciplinare quale adempimento imposto a pena di nullità, dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Resiste la Controparte 1 che chiede il rigetto del gravame.
Quest'ultimo si palesa, in effetti, infondato.
Deve anzitutto disattendersi ogni supposto collegamento genetico tra la vicenda originata da una prima missiva anonima pervenuta all'indirizzo della CP 1 nel 2017 oggetto del procedimento penale a carico di CP 2 Parte 2 Parte 3 e definito con formula
[...] per concorso in estorsione in danno dei lavoratori assolutoria dal G.U.P. del Tribunale di PA con sentenza del 27/5/2020.
Appare evidente infatti che l'esposizione di tale circostanza configura l'antefatto storico della odierna vicenda riferito dalla sentenza con una finalità non tanto di confermare la responsabilità del Pt 1 quale autore degli anonimi dei quali si discute ma, semmai, di conferire peso al carattere diffamatorio delle accuse rivolte ai vertici della CP 1 già infondatamente colpiti in precedenza da analoghe accuse.
Fatto si è, in ogni caso, che il Pt_1 non contesta oggi di essere stato autore delle missive poste a base della lettera di licenziamento ma mira essenzialmente a edulcorarne la portata offensiva, opponendo della attenuanti di carattere soggettivo ed oggettivo, funzionali a supportare un giudizio di non proporzionalità del licenziamento.
Ma tale difesa non ha pregio.
Basta la lettura delle numerose missive anonime prodotte in causa -recanti accuse reiterate di sfruttamento della forza lavoro, mancato riconoscimento delle retribuzioni contrattuali e imposizione di condizioni di lavoro lesive della dignità della persona – per
-
qualificare ictu oculi il connotato altamente lesivo e la portata diffamatoria ai limiti della calunnia dei fatti indimostrati e ingiustamente addebitati a fronte dei quali non possono configurare esimenti e men che meno attenuanti le accampate condizioni di disagio economico e di povertà culturale dell'autore.
Si tratta infatti di accuse che per le modalità furtive e spregevoli del mezzo utilizzato e perché idonee a ledere gravemente l'immagine dell'azienda presso il pubblico dei consumatori ed persino a esporla ad onerosi accertamenti di carattere penale ed amministrativo, non possono ritenersi avulse dalla sfera di consapevolezza di qualsivoglia cittadino che non sia incapace di intendere e di volere il disvalore dei propri atti.
Attingendo un siffatto comportamento alla violazione del minimo etico, vale a dire ad un inadempimento grave dei fondamentali doveri del lavoratore, anzitutto dell'obbligo di fedeltà, che devono caratterizzare il rapporto di lavoro, va escluso il supposto vizio di proporzionalità sicchè deve escludersi ogni possibilità di ristabilimento del circuito fiduciario ormai irreversibilmente reciso. L'argomento che precede giova a confutare il secondo motivo di gravame concernente la mancata affissione del codice disciplinare.
Dalla qualificazione del licenziamento in oggetto come licenziamento "ontologicamente disciplinare cioè a dire quale causa di recesso diretta a colpire una condotta intrinsecamente illecita, in senso ampio, del lavoratore indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, discende che la fonte legale da cui promanano i presupposti del licenziamento rendeva ultronea l'osservanza dell'adempimento di cui al primo comma dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (cfr. Cass. n.13906 del 20/10/2000 per la quale il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessità della preventiva contestazione degli addebiti (ancorché non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilità di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
(già previsto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesimo. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non già nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore. (Fattispecie relativa ad un licenziamento per giusta causa riferito a comportamenti ritenuti contrari all'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore. In senso analogo Cass. n. 22626 del 03/10/2013). Con riferimento al caso in esame in accordo con la premessa sopra enunciata, deve pertanto ritenersi che la portata universalmente antigiuridica della condotta non ne richiedeva la tipizzazione tra le fattispecie espulsive contemplate dal CCNL applicabile rendendone di fatto irrilevante la mancata affissione.
Tanto basta per pronunciare il rigetto del proposto gravame.
Le spese regolate secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo, in atti.
Erroneamente in dispositivo si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di soggetto esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 144/2023 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 7 febbraio 2023.
Condanna Parte 1 al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, iva e сра.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
PA 11 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele De Maria Maria G. Di Marco