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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1799/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/06/2024 da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alghero, in via La Marmora n. 57, presso lo studio dell'Avv. Monica Sotgiu (C.F.
) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
e
(C. F. ) nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Alghero, in via Giovanni XXIII n. 41, presso lo studio dell'Avv. Gavino Tanchis (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 06/06/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza del 14 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte in cui i pagina 1 di 5 coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1- il sig. si impegna a corrispondere alla signora una somma mensile Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, nella misura attuale e complessiva di euro 400,00, complessivamente per entrambi i minori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat
e corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ad assumere per la quota del 50% le spese straordinarie che sarà necessario sostenere nell'interesse dei minori, previo accordo tra i genitori;
( da intendersi in: spese mediche specialistiche;
spese per l'istruzione: materiale didattico;
viaggi di istruzione;
attività ludiche e sportive- altre), e rimborsare nella stessa misura (50%) alla le Pt_2
spese urgenti che la madre abbia sostenuto nell'interesse esclusivo dei figli nonchè contribuire, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle rate mensili del mutuo contratto dai coniugi con la BNL in costanza di matrimonio.
2- La madre continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno Unico Inps, pari ad euro 400,00 al mese circa, complessivamente per entrambi i minori, anche per la quota del padre.
3- La responsabilità genitoriale verso i figli minori e , sarà esercitata in modo Per_1 Persona_2
congiunto e condiviso;
i bambini saranno collocati prevalentemente presso la madre e manterranno la residenza nella abitazione familiare, in Alghero, Loc. Carrabuffas trav C n. 40, che viene assegnata alla signora perchè continui ad abitarvi con i minori. Pt_2
4- Il padre potrà vederli quando vorrà, anche ogni giorno, previo accordo con la madre;
in ogni caso e quale minura minima, le parti concordano che sino a quando questi non si sarà ristabilito e permarrà ospite presso l'attuale domicilio, il sig. potrà vedere i figli almeno due giorni a settimana, il Pt_1 martedì ed il giovedì, recandosi all'uscita da scuola per prelevarli e tenendoli sino alle ore 21,00, trascorrendo con loro la cena, quando la madre verrà a riprenderli;
inoltre, terrà i figli ogni settimana, alternativamente il sabato o la domenica, dalla mattina dopo colazione e sino alle ore
21,00, organizzandosi con la madre per il prelievo e la riconsegna. Si precisa che laddove, nelle giornate di permanenza col padre ( martedì e giovedì di ogni settimana) i figli, per qualsivoglia evenienza, non dovessero frequentare la scuola, il padre provvederà comunque a tenerli presso di sé dalle ore 8:30 sino alle ore 21:00 come sopra e ciò per permettere alla madre di poter pianificare al meglio la propria attività lavorativa.
A decorrere dal proprio trasferimento in altra abitazione, più congrua per i minori, si darà corso alle modalità di alternanza effettiva, intendendosi che negli stessi giorni del martedì e giovedì, i minori trascorreranno con il padre anche il pernottamento e questi li riaccompagnerà a scuola nel giorno pagina 2 di 5 successivo o presso il centro estivo prescelto dai genitori o infine presso la abitazione della madre entro le ore 10,00.
Nel fine settimana quindi, dormiranno dal padre negli stessi giorni del sabato o della domenica, alternativi, in cui trascorrevano con questi l'orario diurno già previsto negli accordi temporanei,restando inteso che se il pernottamnento avverrà di sabato, i minori faranno rientro dalla madre la domenica dopo colazione;
se avverrà di domenica, il padre li accompagnerà a scuola il lunedì successivo.
- Trascorreranno inoltre con ciascun genitore le principali festività in modo alternato per ciascun anno, secondo alternanza breve ( se staranno con l'uno per il Natale, staranno con l'altro per la vigilia, e così per il capodanno e per la Pasqua e la Pasquetta, i compleanni ecc).
Ciascun genitore infine potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze di due settimane all'anno, consecutive o differite, durante l'estate oppure durante le vacanza scolastiche invernali, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso.
- Le vacanze dei minori, o il loro espatrio, insieme ad uno o l'altro dei genitori dovrà sempre essere preceduto da adeguata informazione circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza.
- Tutti gli aspetti relativi al dettaglio delle attività quotidiane dei minori e loro gestione, sono contenuti nel piano genitoriale allegato al ricorso, cui si rimanda al fine delle valutazioni pertinenti la congruità delle determinazioni assunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nella presente fase di separazione dei coniugi.
5- I coniugi non hanno reciprocamente pretese di mantenimento per se stessi, pertanto vi rinunciano, dichiarando sin d'ora di ritenersi entrambi attivi lavorativamente ed indipendenti economicamente;
dichiarano di non avere beni in comune/comunione; di avere conti correnti individuali ed un proprio e rispettivo veicolo a disposizione;
6. Confermano gli impegni reciprocamente ed individualmente assunti per il rimborso dei ratei mensili dei finanziamento in corso, rinunciando a reciproche pretese di credito/debito che possano avere titolo o fondamento nel rapporto di coniugio.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, salvo quanto già concordato per l'espatrio dei figli. Gli stessi si impegnano al reciproco rispetto e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati sin dalla sottoscrizione del presente atto e nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione.”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 24 settembre 2016 Parte_1 Parte_2 in Alghero, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 56,
P. 1, Uff. 1 dalla cui unione sono nati due figli, in Alghero (SS), il 31/12/2015, e Persona_3
in Alghero (SS) l'11/12/2019 entrambi minori di età. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Trav. C n. 15 e (C. F. ), nato in [...] il giorno Parte_1 C.F._1
11/09/1975, residente in [...], i quali hanno contratto matrimonio civile in Alghero in data 24/09/2016, atto regolarmente trascritto presso il predetto
Comune, nel registro degli atti di matrimonio per l'Anno 2016, N. 56, P. 1, Uff. 1 alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/06/2024 da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Alghero, in via La Marmora n. 57, presso lo studio dell'Avv. Monica Sotgiu (C.F.
) che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
e
(C. F. ) nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliato in Alghero, in via Giovanni XXIII n. 41, presso lo studio dell'Avv. Gavino Tanchis (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 06/06/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza del 14 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte in cui i pagina 1 di 5 coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di seguito riportate:
“1- il sig. si impegna a corrispondere alla signora una somma mensile Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, nella misura attuale e complessiva di euro 400,00, complessivamente per entrambi i minori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat
e corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ad assumere per la quota del 50% le spese straordinarie che sarà necessario sostenere nell'interesse dei minori, previo accordo tra i genitori;
( da intendersi in: spese mediche specialistiche;
spese per l'istruzione: materiale didattico;
viaggi di istruzione;
attività ludiche e sportive- altre), e rimborsare nella stessa misura (50%) alla le Pt_2
spese urgenti che la madre abbia sostenuto nell'interesse esclusivo dei figli nonchè contribuire, sempre nella misura del 50%, al pagamento delle rate mensili del mutuo contratto dai coniugi con la BNL in costanza di matrimonio.
2- La madre continuerà a percepire l'intero importo dell'assegno Unico Inps, pari ad euro 400,00 al mese circa, complessivamente per entrambi i minori, anche per la quota del padre.
3- La responsabilità genitoriale verso i figli minori e , sarà esercitata in modo Per_1 Persona_2
congiunto e condiviso;
i bambini saranno collocati prevalentemente presso la madre e manterranno la residenza nella abitazione familiare, in Alghero, Loc. Carrabuffas trav C n. 40, che viene assegnata alla signora perchè continui ad abitarvi con i minori. Pt_2
4- Il padre potrà vederli quando vorrà, anche ogni giorno, previo accordo con la madre;
in ogni caso e quale minura minima, le parti concordano che sino a quando questi non si sarà ristabilito e permarrà ospite presso l'attuale domicilio, il sig. potrà vedere i figli almeno due giorni a settimana, il Pt_1 martedì ed il giovedì, recandosi all'uscita da scuola per prelevarli e tenendoli sino alle ore 21,00, trascorrendo con loro la cena, quando la madre verrà a riprenderli;
inoltre, terrà i figli ogni settimana, alternativamente il sabato o la domenica, dalla mattina dopo colazione e sino alle ore
21,00, organizzandosi con la madre per il prelievo e la riconsegna. Si precisa che laddove, nelle giornate di permanenza col padre ( martedì e giovedì di ogni settimana) i figli, per qualsivoglia evenienza, non dovessero frequentare la scuola, il padre provvederà comunque a tenerli presso di sé dalle ore 8:30 sino alle ore 21:00 come sopra e ciò per permettere alla madre di poter pianificare al meglio la propria attività lavorativa.
A decorrere dal proprio trasferimento in altra abitazione, più congrua per i minori, si darà corso alle modalità di alternanza effettiva, intendendosi che negli stessi giorni del martedì e giovedì, i minori trascorreranno con il padre anche il pernottamento e questi li riaccompagnerà a scuola nel giorno pagina 2 di 5 successivo o presso il centro estivo prescelto dai genitori o infine presso la abitazione della madre entro le ore 10,00.
Nel fine settimana quindi, dormiranno dal padre negli stessi giorni del sabato o della domenica, alternativi, in cui trascorrevano con questi l'orario diurno già previsto negli accordi temporanei,restando inteso che se il pernottamnento avverrà di sabato, i minori faranno rientro dalla madre la domenica dopo colazione;
se avverrà di domenica, il padre li accompagnerà a scuola il lunedì successivo.
- Trascorreranno inoltre con ciascun genitore le principali festività in modo alternato per ciascun anno, secondo alternanza breve ( se staranno con l'uno per il Natale, staranno con l'altro per la vigilia, e così per il capodanno e per la Pasqua e la Pasquetta, i compleanni ecc).
Ciascun genitore infine potrà trascorrere con i figli un periodo di vacanze di due settimane all'anno, consecutive o differite, durante l'estate oppure durante le vacanza scolastiche invernali, previo accordo tra i genitori e congruo preavviso.
- Le vacanze dei minori, o il loro espatrio, insieme ad uno o l'altro dei genitori dovrà sempre essere preceduto da adeguata informazione circa le date, i luoghi ed i recapiti di residenza.
- Tutti gli aspetti relativi al dettaglio delle attività quotidiane dei minori e loro gestione, sono contenuti nel piano genitoriale allegato al ricorso, cui si rimanda al fine delle valutazioni pertinenti la congruità delle determinazioni assunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nella presente fase di separazione dei coniugi.
5- I coniugi non hanno reciprocamente pretese di mantenimento per se stessi, pertanto vi rinunciano, dichiarando sin d'ora di ritenersi entrambi attivi lavorativamente ed indipendenti economicamente;
dichiarano di non avere beni in comune/comunione; di avere conti correnti individuali ed un proprio e rispettivo veicolo a disposizione;
6. Confermano gli impegni reciprocamente ed individualmente assunti per il rimborso dei ratei mensili dei finanziamento in corso, rinunciando a reciproche pretese di credito/debito che possano avere titolo o fondamento nel rapporto di coniugio.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, salvo quanto già concordato per l'espatrio dei figli. Gli stessi si impegnano al reciproco rispetto e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati sin dalla sottoscrizione del presente atto e nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione.”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 5 I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 24 settembre 2016 Parte_1 Parte_2 in Alghero, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2016, N. 56,
P. 1, Uff. 1 dalla cui unione sono nati due figli, in Alghero (SS), il 31/12/2015, e Persona_3
in Alghero (SS) l'11/12/2019 entrambi minori di età. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Trav. C n. 15 e (C. F. ), nato in [...] il giorno Parte_1 C.F._1
11/09/1975, residente in [...], i quali hanno contratto matrimonio civile in Alghero in data 24/09/2016, atto regolarmente trascritto presso il predetto
Comune, nel registro degli atti di matrimonio per l'Anno 2016, N. 56, P. 1, Uff. 1 alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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