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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni - GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 04.06.2025 da:
in persona dell'Amministratore Unico, signor Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
25, cod. fisc. , società con sede legale in Rovereto (TN), C.F._1
38068, via Parteli n. 17/A, p.iva e cod. fisc. pec P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezcoller, nonché Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Rovereto (TN),
38068, via Prati n. 16, giusta procura allegata al ricorso;
PARTE RECLAMANTE
(creditrice procedente) contro in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_3
nato a [...] il [...] e domiciliato in Massa (MS), Controparte_4
54100, via San Leonardo n. 177, società avente attualmente sede legale in Massa,
54100, via Massa Avenza n. 2, p.iva e cod. fisc. , pec: P.IVA_2
Email_2
PARTE RECAMATA-contumace
(debitrice esecutata)
E contro
1 , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_5
Annone di Brianza (LC), via s. Antonio n. 5, cod. fisc. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Giacomelli, giusta procura in calce;
PARTE RECLAMATA
(creditrice intervenuta)
E contro con sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, numero Controparte_6 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale iscritta presso il REA al n. MI-2661054, iscritta al n. P.IVA_3
35923.2 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante "Fenice Trust Company S.r.l." con sede in Milano, via Dante n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , munito degli P.IVA_4 occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, in persona del consigliere delegato, dott. , nato a [...] il [...], designato quale CP_7 persona fisica per l'esercizio della funzione di amministratore e domiciliato per la carica in Milano, via San Prospero n. 4;
PARTE RECLAMATA-contumace
(creditrice intervenuta)
E contro
AVV. RODOLFO MATTEOTTI, in proprio;
PARTE RECLAMATA
(custode giudiziale)
In punto di: reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni
Parte reclamante: “si insiste per l'accoglimento della richiesta di revoca e/o di annullamento e/o di modifica e/o di integrazione dell'ordinanza dd. 15.05.2025 a firma del G.E. dott. Michele Cuccaro del Tribunale di Rovereto, emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2024 R.G.Es.Imm. e comunicata il
15.05.2025, limitatamente alla parte dell'ordinanza relativa alla liquidazione dei
2 compensi in favore del Custode Giudiziario, del Professionista Delegato e del CTU e all'assenza di specifica indicazione del soggetto e/o dei soggetti onerato/onerati al versamento, così come formulata alle pagg. da 15 a 17 del reclamo dd. 04.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché per il rigetto di quelle avversarie”
Parte reclamata “insiste affinché il Giudice del reclamo, confermi Controparte_5
l'ordinanza dd. 15.5.2025 emessa nel procedimento immobiliare RG ES IMM
23/2024, integrandola. - se del caso - con l'indicazione di Controparte_1 quale soggetto onorato al versamento dei compensi dei professionisti nominati dal giudicante ed eventualmente, se ritenuto necessario e congruo, la riquantificazione degli stessi.
Si precisa che la sig.ra interveniva nella procedura esecutiva immobiliare CP_5 senza effettuare alcuna istanza e richiesta nel corso del procedimento esecutivo e al solo fine di recuperare almeno una parte del proprio credito vantato in caso di una sperata conciliazione.
La creditrice quindi rinunciava all'azione e agli atti della procedura CP_5 esecutiva n. 23/2024, nonché ai termini per l'impugnazione del provvedimento di estinzione certa della definizione in punto spese.”
Parte reclamata Avv. Rodolfo Matteotti: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 630, comma 3 c.p.c., depositato il 04.06.2025, CP_1
creditrice procedente nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare
[...] rubricata sub R.G. 23/2024, ha impugnato nei confronti della debitrice esecutata e di e creditrici intervenute, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
l'ordinanza d.d. 15.05.2025, pronunciata dal GE dott. Michele Cuccaro, con la quale
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti della procedura da parte dei creditori titolati.
1.1. L'impugnante ha impugnato detto provvedimento limitatamente alla parte in cui ha liquidato i compensi del custode giudiziario, del professionista delegato e del
C.T.U., reputati eccessivi, e laddove ha omesso di indicare le parti in capo alle quali tali compensi vanno posti a carico.
3 2. Con decreto del 09.06.2025 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza avanti al collegio in trattazione scritta, assegnando termine per la notifica alle controparti e termine per il deposito di note scritte al 09.07.2025.
3. Nonostante la ritualità della notifica (effettuata a mezzo PEC), nessuna delle parti citate si è costituita a eccezione di si dichiara pertanto la Controparte_5 contumacia di di Controparte_3 Controparte_6
4. La creditrice ha invece insistito per la conferma dell'ordinanza Controparte_5
d.d. 15.5.2025 emessa nel procedimento immobiliare R.G. 23/2024, integrandola, se ritenuto necessario, con l'indicazione di quale Controparte_1 soggetto onorato al versamento dei compensi degli ausiliari del giudice dell'esecuzione, eventualmente riquantificati.
5. Si è costituito in giudizio anche il custode giudiziario avv Rodolfo Matteotti, il quale ha contestato le doglianze della reclamante in punto di liquidazione dei propri compensi, sostenendone la corretta quantificazione da parte del GE.
6. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per le motivazioni di seguito esposte.
6.1. Preliminarmente va evidenziato che sussiste un difetto del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio i soggetti nei cui confronti sono stati liquidati i compensi, tuttavia, stante l'inammissibilità del ricorso, si ritiene di non ordinare l'integrazione che, ove disposta, si tradurrebbe in un inutile e antieconomico dispendio di risorse (Cass. 6826/2010).
6.2. Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata, con il rimedio di cui all'art. 630, comma 3 c.p.c. si possono contestare unicamente “i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso”.
6.2.1. Nel caso di specie il provvedimento del 15.05.2025 è impugnato non con riferimento alla pronuncia di estinzione (tipica), né con riferimento alla regolamentazione delle spese, bensì con riguardo alla quantificazione dei compensi degli ausiliari e alla mancata individuazione della parte gravata.
4 6.2.2. Tali doglianze vanno fatte valere o con il rimedio di cui all'art. 170 del d.p.r.
115/2002, in specie allorché ci si dolga esclusivamente della quantificazione dei compensi degli ausiliari, ovvero con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, allorché le doglianze investano anche la parte tenuta al pagamento (cfr. Cass.
21874/2021).
7. Le spese del giudizio vanno compensate per quanto riguarda il rapporto processuale fra il reclamante e la reclamata non sussistendo una Controparte_5 vera e propria ipotesi di soccombenza, mentre la reclamante va condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del custode giudiziario in forza del principio di soccombenza e nonostante la mancata formulazione di specifica richiesta sul punto (cfr. Cass. 30729/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione, istanza respinta o assorbita:
1. DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. proposto da
Controparte_1
2. CONFERMA, per l'effetto, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, in persona del Dott. Michele Cuccaro del 15.05.2025, pronunciato nella procedura esecutiva mobiliare n. 23/2024 R.E.
3. COMPENSA le spese del giudizio fra e Controparte_1
Controparte_5
4. CONDANNA al pagamento a favore di avv. Controparte_1
Rodolfo Matteotti delle spese del giudizio liquidate in 1.300,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R.
115/2002, per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da
[...] ai fini dell'obbligo di pagamento in capo ad essa di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni - GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 367 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 04.06.2025 da:
in persona dell'Amministratore Unico, signor Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
25, cod. fisc. , società con sede legale in Rovereto (TN), C.F._1
38068, via Parteli n. 17/A, p.iva e cod. fisc. pec P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezcoller, nonché Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Rovereto (TN),
38068, via Prati n. 16, giusta procura allegata al ricorso;
PARTE RECLAMANTE
(creditrice procedente) contro in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Controparte_3
nato a [...] il [...] e domiciliato in Massa (MS), Controparte_4
54100, via San Leonardo n. 177, società avente attualmente sede legale in Massa,
54100, via Massa Avenza n. 2, p.iva e cod. fisc. , pec: P.IVA_2
Email_2
PARTE RECAMATA-contumace
(debitrice esecutata)
E contro
1 , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_5
Annone di Brianza (LC), via s. Antonio n. 5, cod. fisc. C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Giacomelli, giusta procura in calce;
PARTE RECLAMATA
(creditrice intervenuta)
E contro con sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, numero Controparte_6 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale iscritta presso il REA al n. MI-2661054, iscritta al n. P.IVA_3
35923.2 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante "Fenice Trust Company S.r.l." con sede in Milano, via Dante n. 4, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale , munito degli P.IVA_4 occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale, in persona del consigliere delegato, dott. , nato a [...] il [...], designato quale CP_7 persona fisica per l'esercizio della funzione di amministratore e domiciliato per la carica in Milano, via San Prospero n. 4;
PARTE RECLAMATA-contumace
(creditrice intervenuta)
E contro
AVV. RODOLFO MATTEOTTI, in proprio;
PARTE RECLAMATA
(custode giudiziale)
In punto di: reclamo ex art. 630, comma 3 c.p.c.
Conclusioni
Parte reclamante: “si insiste per l'accoglimento della richiesta di revoca e/o di annullamento e/o di modifica e/o di integrazione dell'ordinanza dd. 15.05.2025 a firma del G.E. dott. Michele Cuccaro del Tribunale di Rovereto, emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 23/2024 R.G.Es.Imm. e comunicata il
15.05.2025, limitatamente alla parte dell'ordinanza relativa alla liquidazione dei
2 compensi in favore del Custode Giudiziario, del Professionista Delegato e del CTU e all'assenza di specifica indicazione del soggetto e/o dei soggetti onerato/onerati al versamento, così come formulata alle pagg. da 15 a 17 del reclamo dd. 04.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché per il rigetto di quelle avversarie”
Parte reclamata “insiste affinché il Giudice del reclamo, confermi Controparte_5
l'ordinanza dd. 15.5.2025 emessa nel procedimento immobiliare RG ES IMM
23/2024, integrandola. - se del caso - con l'indicazione di Controparte_1 quale soggetto onorato al versamento dei compensi dei professionisti nominati dal giudicante ed eventualmente, se ritenuto necessario e congruo, la riquantificazione degli stessi.
Si precisa che la sig.ra interveniva nella procedura esecutiva immobiliare CP_5 senza effettuare alcuna istanza e richiesta nel corso del procedimento esecutivo e al solo fine di recuperare almeno una parte del proprio credito vantato in caso di una sperata conciliazione.
La creditrice quindi rinunciava all'azione e agli atti della procedura CP_5 esecutiva n. 23/2024, nonché ai termini per l'impugnazione del provvedimento di estinzione certa della definizione in punto spese.”
Parte reclamata Avv. Rodolfo Matteotti: --
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 630, comma 3 c.p.c., depositato il 04.06.2025, CP_1
creditrice procedente nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare
[...] rubricata sub R.G. 23/2024, ha impugnato nei confronti della debitrice esecutata e di e creditrici intervenute, Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
l'ordinanza d.d. 15.05.2025, pronunciata dal GE dott. Michele Cuccaro, con la quale
è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti della procedura da parte dei creditori titolati.
1.1. L'impugnante ha impugnato detto provvedimento limitatamente alla parte in cui ha liquidato i compensi del custode giudiziario, del professionista delegato e del
C.T.U., reputati eccessivi, e laddove ha omesso di indicare le parti in capo alle quali tali compensi vanno posti a carico.
3 2. Con decreto del 09.06.2025 il Presidente del Tribunale ha fissato udienza avanti al collegio in trattazione scritta, assegnando termine per la notifica alle controparti e termine per il deposito di note scritte al 09.07.2025.
3. Nonostante la ritualità della notifica (effettuata a mezzo PEC), nessuna delle parti citate si è costituita a eccezione di si dichiara pertanto la Controparte_5 contumacia di di Controparte_3 Controparte_6
4. La creditrice ha invece insistito per la conferma dell'ordinanza Controparte_5
d.d. 15.5.2025 emessa nel procedimento immobiliare R.G. 23/2024, integrandola, se ritenuto necessario, con l'indicazione di quale Controparte_1 soggetto onorato al versamento dei compensi degli ausiliari del giudice dell'esecuzione, eventualmente riquantificati.
5. Si è costituito in giudizio anche il custode giudiziario avv Rodolfo Matteotti, il quale ha contestato le doglianze della reclamante in punto di liquidazione dei propri compensi, sostenendone la corretta quantificazione da parte del GE.
6. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per le motivazioni di seguito esposte.
6.1. Preliminarmente va evidenziato che sussiste un difetto del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio i soggetti nei cui confronti sono stati liquidati i compensi, tuttavia, stante l'inammissibilità del ricorso, si ritiene di non ordinare l'integrazione che, ove disposta, si tradurrebbe in un inutile e antieconomico dispendio di risorse (Cass. 6826/2010).
6.2. Ciò chiarito, il ricorso è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata, con il rimedio di cui all'art. 630, comma 3 c.p.c. si possono contestare unicamente “i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso”.
6.2.1. Nel caso di specie il provvedimento del 15.05.2025 è impugnato non con riferimento alla pronuncia di estinzione (tipica), né con riferimento alla regolamentazione delle spese, bensì con riguardo alla quantificazione dei compensi degli ausiliari e alla mancata individuazione della parte gravata.
4 6.2.2. Tali doglianze vanno fatte valere o con il rimedio di cui all'art. 170 del d.p.r.
115/2002, in specie allorché ci si dolga esclusivamente della quantificazione dei compensi degli ausiliari, ovvero con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, allorché le doglianze investano anche la parte tenuta al pagamento (cfr. Cass.
21874/2021).
7. Le spese del giudizio vanno compensate per quanto riguarda il rapporto processuale fra il reclamante e la reclamata non sussistendo una Controparte_5 vera e propria ipotesi di soccombenza, mentre la reclamante va condannata al pagamento delle spese del giudizio nei confronti del custode giudiziario in forza del principio di soccombenza e nonostante la mancata formulazione di specifica richiesta sul punto (cfr. Cass. 30729/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione, istanza respinta o assorbita:
1. DICHIARA inammissibile il reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. proposto da
Controparte_1
2. CONFERMA, per l'effetto, il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, in persona del Dott. Michele Cuccaro del 15.05.2025, pronunciato nella procedura esecutiva mobiliare n. 23/2024 R.E.
3. COMPENSA le spese del giudizio fra e Controparte_1
Controparte_5
4. CONDANNA al pagamento a favore di avv. Controparte_1
Rodolfo Matteotti delle spese del giudizio liquidate in 1.300,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater¸ D.P.R.
115/2002, per l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da
[...] ai fini dell'obbligo di pagamento in capo ad essa di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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