Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 5 6 07 497/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 18354/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere Cron. 16736 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 22.01.2002 da AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N. 1 AGRIGENTO in persona del direttore generale dott. Costantino Mustacchio, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, giusta deliberazione n. 2225 dell'08 giugno 2000, giusta procura speciale a margine del ricorso, domiciliato di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, 289 1
- ricorrente -
contro
ZZ US rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Lo Scrudato, con il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 00809/00 del 09.03/22.05.2000, R.G. n. 01129/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giovanni Iacono Manno per la Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Agrigento;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Agrigento confermava la sentenza del Pretore di Agrigento, sezione distaccata di Casteltermini, n. 0014/98 del 30 marzo/13 giugno 1998, con la quale era stata rigettata la opposizione proposta dalla U.S.L. n. 1 di Agrigento avverso il decreto ingiuntivo n. 044/97 del Pretore di Agrigento emesso ad istanza di PA UT per corrispettivi di prestazioni specialistiche fisiochinesiterapiche dalla stessa eseguite nel mese di aprile 1997. Osservava il Tribunale: in data 30 maggio 1988 la UT aveva stipulato con la U.S.L. una convenzione per prestazioni ortopediche e traumatologiche e in data 30 novembre 1995 aveva chiesto all'Assessorato Regionale alla Sanità l'adeguamento ai sensi della legge regionale n. 40 del 1988, con estensione alle prestazioni di fisiokinesiterapia;
il 6 febbraio 1996 l'Assessorato aveva solo autorizzato l'apertura del laboratorio, a condizione che la richiedente fosse in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 194 t.u. 11. Ss.; tale autorizzazione era stata rilasciata e il 7 febbraio 1996 la UT, ritenuti 2 decorsi i termini di cui all'art. 23 della legge regionale n. 10 del 1991, aveva iniziato ad erogare le prestazioni fisioterapiche, inviando all'Azienda U.S.L. le ricette riepilogative, da quest'ultima non riscontrate;
la convenzione sopra citata richiamava l'accordo nazionale recepito con d.p.r. 16 maggio 1980 e la legge (recte, d.p.r.) n. 119 del 1988, che autorizzavano i medici convenzionati per ortopedia e traumatologia all'attività di rieducazione funzionale degli arti similari a quelle fisioterapiche previste, pur con diversa denominazione dal d.p.r. n. 120 del 1988 e dalla legge regionale n. 40 del 1980; tali due ultimi provvedimenti, a loro volta, in realtà consentivano alla UT, previo adeguamento del laboratorio, le similari prestazioni di fisioterapia perché rientranti nelle terapie riabilitative in senso stretto, cui erano abilitati i medici convenzionati sino all'approvazione del piano sanitario nazionale senza distinzioni fra medici che le prestavano prima della legge e quelli, come la UT, che avevano iniziato l'attività successivamente;
legittimamente, pertanto, la UT aveva chiesto il riscontro delle dette ricette del luglio 1997. Ricorre per cassazione la U.S.L. affidandosi a due motivi di censura. La UT si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso l'Azienda sanitaria deduce violazione ed errata applicazione dell'art.3 della legge Regione Sicilia n.40 dell'8 novembre 1988, violazione ed errata applicazione d.p.r. n.119/1988 e d.p.r. n.120/1988 e sostiene che la convenzione originaria, stipulata il 9 giugno 1988 con la UT concerneva esclusivamente le prestazioni di ortopedia disciplinate dal d.p.r. n.119 del 1988 (già entrato in vigore), non anche quelle di fisioterapia, disciplinate dal d.p.r. n.120 del 1988. D'altra parte, al momento della stipula della convenzione, il d.p.r. 16 maggio 1980, aveva esaurito i propri effetti con il 31 dicembre 1980, come si ricavava dall'art. 11 dello stesso accordo. Non avendo mai prestato, pertanto, cure fisiokinesiterapiche, la UT non poteva essere legittimata a continuare ad erogarle per effetto dell'art.3 della legge regionale n.40 del 1988 che consentiva l'autorizzazione, in via di eccezione, ai medici ortopedici convenzionati, nella vigenza del d.p.r. 16 maggio 1980, all'espletamento di alcune particolari prestazioni, consentite, secondo la precedente 3 normativa, agli ortopedici (trazione vertebrale, rieducazione funzionale, ginnastica correttiva, manipolazione vertebrale, massoterapia, termoterapia esogena radar marconi forni elettroterapia). Cessata l'efficacia del d.p.r. 16 maggio 1980, il d.p.r. n.119/1988 aveva regolato le prestazioni di ortopedia, mentre le prestazioni di fisiokinesiterapia vennero disciplinate dal d.p.r. 120 del 1988. L'art.3 della legge regionale 8 novembre 1988, n.40 consentiva ai medici ortopedici di continuare le prestazioni di fisioterapia previste dal d.p.r. 23 marzo 1988, n.120, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative (da intendersi quelle previste dal d.p.r. 16 maggio 1980). Il motivo è fondato. Non è in discussione, tra le parti (cfr. anche punto 1, in "Diritto", del controricorso), che la convenzione del 9 giugno 1968 prevedesse soltanto prestazioni di ortopedia e traumatologia, non anche prestazioni di fisioterapia, fisiokinesiterapia e simili, di fatto erogate poi dalla UT. Dispone l'art.3 della legge regionale della Sicilia n.40 del 1988: In attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n.16, e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano sanitario regionale, in considerazione della grave carenza di medici fisiatri nell'Isola, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazinoi riabilitative, i medici ortopedici possono continuare ad erogare le prestazioni di fisioterapia previste dal d.p.r. 23 marzo 1988, n.120. L'errore logico nel quale, secondo questa Corte, è incorso il Tribunale, nella interpretazione di questa norma, consiste nell'avere ritenuto che, non avendo essa distinto nel consentire che i medici convenzionati proseguissero ad erogare prestazioni fisioterapiche, tra coloro che già le praticavano e coloro che, semplicemente, sarebbero stati legittimati a praticarle in base alle disposizioni previgenti, avrebbe dovuto intendersi che la facoltà concessa dalla legge regionale fosse estesa indistintamente alle due categorie. Siffatto ragionamento avrebbe potuto considerarsi logicamente corretto soltanto se, in qualche modo, le due categorie fossero state prese in considerazione dalla norma e questa J avesse poi contenuto una disposizione che, senza distinguere, fosse da interpretare, per una qualche considerazione di ordine logico, nel senso che le avesse riguardate entrambe, mentre non può pretendersi che una norma che regoli determinate fattispecie debba escluderne espressamente altre - che presentino una qualche, ipotetica affinità con quelle espressamente disciplinate perché non siano ricomprese nella medesima disciplina. D'altra parte, l'analogia è un criterio per estendere ad una materia non precisamente regolata la norma che regola casi simili o materie analoghe e non è consentita per le leggi che fanno eccezione a regole generali (art. 12 e seg. dispos. sulla legge in generale). La legge regionale n.40/1988 cit., quale legge di proroga, deve considerarsi di stretta interpretazione e l'interpretazione letterale (i medici ortopedici possono continuare) e teleologica (al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative in una situazione di grave carenza di medici fisiatri) non lascia dubbi che volontà della legge fosse quella di consentire ai medici, che già fossero stati convenzionati per prestazioni di fisioterapia, di proseguirne l'erogazione e non anche quella di consentirla pure a quei sanitari che in astratto avrebbero potuto praticare la fisioterapia in favore del Servizio sanitario nazionale. L'esame dell'art.2 della stessa legge conferma la correttezza della interpretazione accolta dalla Corte dell'art.3, in quanto configura una netta separazione nell'ambito dell'organico della SL dei posti di medico ortopedico e di quelli di fisiatra, tanto che in caso di vacanza di un posto di medico ortopedico l'Assessore provvede direttamente alla trasformazione di almeno un posto di ortopedico in un posto di fisiatra ed invita la SL a bandire il concorso per la copertura: siffatta separazione delle funzioni, dei ruoli e dei posti all'interno della struttura ragionevolmente doveva riflettersi anche nelle convenzioni con medici libero-professionisti, similmente connesse alle medesime, complessive, esigenze di figure mediche per l'espletamento del servizio sanitario nazionale. In assenza di convenzione, non si vede la ragione per la quale la UT avrebbe potuto erogare prestazioni fisioterapiche in favore della U.S.L. e questa fosse tenuta ad accettarle e a retribuirle. 5 L'art.48 della legge 23 dicembre 1978 n.833 (recante: Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede che l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica. Il d.p.r. 23 marzo 1988, n.119, ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati e l'art.1 precisa trattarsi di quelle di cui all'allegato A), comprendente molteplici prestazioni nell'ambito della ortopedia e traumatologia e tra esse non figurano attività fisioterapiche o assimilabili. Per contro, il d.p.r. 23 marzo 1988, n.120 ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia (tra l'altro, come precisa l'art. 1) di fisiokinesiterapia. La convenzione del 9 giugno 1988 tra la SL e la UT, in quanto comprendente prestazioni ortopediche e traumatologiche era stata espressamente stipulata in attuazione dell'accordo reso esecutivo con il d.p.r. n.119 del 23 marzo 1988 e non del d.p.r. n.120/1988 cit., concernente prestazioni fisiokinesiterapiche, non vi sono ragioni di logica interpretativa per ritenere che queste, non espletate per l'innanzi, fossero state prorogate nel loro esercizio dalla legge regionale per la controricorrente. Vero è che, come detto, il d.p.r. 16 maggio 1980 (in G.u. n.155 del 7 giugno 1980) consentiva ai medici convenzionati per la branca di ortopedia e traumatologia di erogare anche prestazioni fisioterapiche, o assimilabili comunque a quelle di cui al successivo d.p.r. n.120 del 1988 cit. e che, come accertato dal Tribunale, entrambi i decreti erano menzionati nella convenzione stipulata con la UT (peraltro il d.p.r. del 16 maggio 1980 aveva cessato di avere vigore quanto meno con l'entrata in vigore del d.p.r. n.120/1988 cit.), resta però il fatto, accertato dai giudici di merito, che la convenzione non contemplava altre prestazioni al di fuori di quelle ortopediche e traumatologiche, e quindi la UT non avrebbe potuto avvalersi della proroga dell'esercizio di altre prestazioni ai sensi della legge regionale più volte citata. ス 6 E' appena il caso di aggiungere che del tutto irrilevante, ai fini della decisione, è la circostanza che l'Assessorato regionale alla Sanità, cui la UT, come accertato dal Tribunale, aveva chiesto l'adeguamento della convenzione, ai sensi della legge regionale n.40/1988 cit., con estensione alle prestazioni di fisiokinesiterapia, abbia autorizzato con nota del 6 febbraio 1996 (come accertato dal Tribunale) l'apertura del laboratorio, a condizione che la richiedente fosse munita della autorizzazione di cui all'art. 194 t.u. leggi sanitarie. Quest'ultima disposizione, infatti, ha riguardo all'adeguatezza dei locali e degli strumenti alle esigenze proprie della specifica attività; d'altra parte, in materia di convenzioni, a norma dell'art.48 della legge n.833/1978 cit. la competenza e la legittimazione alla stipulazione spetta, per la parte pubblica, alla SL. Tali rilievi, formulati con riferimento a quanto è riportato in sentenza dal Tribunale in ordine alle vicende da ultimo richiamate, sono assorbenti rispetto a quanto riferito nelle premesse, in Fatto, del ricorso per cassazione (pag. 5, da leggersi in connessione anche con la non perspicua formulazione dell'ultimo periodo del secondo motivo di ricorso, infra testualmente trascritto), laddove si specifica ulteriormente (circostanze ancor più significative in senso sfavorevole alla UT, peraltro, non menzionate dal Tribunale), che, in effetti la Azienda sanitaria con provvedimento del 23 aprile 1996 aveva poi rilasciato autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'ambulatorio fisioterapico, ma con la precisazione che la presente autorizzazione rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 194 del t.u. ll. ss., per l'apertura e il funzionamento, non formalizza un regime di convenzione per le prestazioni che l'ambulatorio fisioterapico è autorizzato ad erogare (la trascrizione testuale nel ricorso del documento non è oggetto di contestazione da parte della controricorrente) Col secondo motivo, l'Azienda ricorrente denuncia la violazione dell'art.8 d. lgs. n.502/92 e dell'art.6 legge n.724/94. L'art.8, comma settimo, d. lgs. 30 dicembre 1992, n.502 aveva disposto la cessazione delle convenzioni, precedentemente stipulate ai sensi dell'art.48 della legge n.833/78, con introduzione del nuovo regime dell'accreditamento. Con l'art.6, comma sesto, della legge 23 dicembre 1994, n.724, è stata disposta la cessazione dell'efficacia di tutte le precedenti convenzioni e l'accreditamento con il S.s.n. dei 7 J soli soggetti già convenzionati alla data di entrata in vigore del d. lgs n.502/1992 (cioè dal 1° gennaio 1993) sicché il regime delle convenzioni rimase congelato a tale data, talché, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie, rilevavano i soli rapporti in corso a tale data. La UT avrebbe, quindi, potuto chiedere l'accreditamento solo ai sensi dell'art.6 della legge n.724/94, per le sole prestazioni da lei erogate a tale data (ortopedia), e non per quelle di fisiokinesiterapia, che la stessa chiese soltanto nel 1996 a seguito dell'istanza presentata all'SL con nota del 30.11.1995 e dell' “autoestensione" della convenzione dalla stessa operata. Il motivo è assorbito da quanto deciso trattando del motivo precedente. Infatti, le doglianze muovono dal presupposto che le disposizioni dell'art.8, comma settimo, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (cessazione delle convenzioni in atto, comprese quelle in regime di proroga, entro un trienni dall'entrata in vigore del d. lgs. stesso) e le disposizioni dell'art.6, comma sesto, della legge 23 dicembre 1994, n.724 (cessazione dei rapporti convenzionali in atto a partire dall'entrata in vigore dei pagamenti a tariffe predeterminate ed entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, ma con operatività comunque del nuovo sistema per il biennio 1995-1996 nei confronti dei soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del d. lgs. n.502 del 1992, che accettino il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe) valgano per i sanitari già convenzionati e, per quanto detto, tale non era la UT relativamente alle prestazioni di fisiokinesiterapia. Deduce la controcorrente che il termine di cui all'art.6, comma sesto, della legge n.724 del 1994 è stato ulteriormente prorogato, dall'art.2, comma settimo della legge 28 dicembre 1995, n.549, al 30 giugno 1996 e che la UT, prima di tale data, aveva già ottenuto l'adeguamento della propria convenzione Deve, tuttavia rilevarsi che si trattava pur sempre del termine di proroga dei rapporti convenzionali in atto all'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, non di quelli successivamente costituiti. Ancor prima, si deve osservare che dalla sentenza del Tribunale non risulta che la UT avesse ottenuto l'accreditamento secondo la nuova normativa, né che la circostanza risultasse in qualche modo pacifica tra le parti per reciproco riconoscimento. 8 L'accreditamento costituisce un'operazione mediante la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto […] di prescritti specifici requisiti (c.d. standard di qualificazione) e si risolve [...] in iscrizione in elenco, da cui possono attingere per l'utilizzazione altri soggetti (assistiti-utenti delle prestazioni sanitarie) […] In via transitoria per il biennio 1995- 1996 l'accreditamento avviene automaticamente (come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetto (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti determinazioni regionali, cioè oltre alle strutture pubbliche e i soggetti eroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta, regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n.502 del 1992, all'unica condizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe (cfr. Corte cost. 28 luglio 1995, n.416). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, la sentenza impugnata deve essere annullata;
la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale deciderà tenendo conto del principio di diritto secondo cui l'art.3 della legge regionale della Sicilia 8 novembre 1988, n.40 si applica soltanto ai medici ortopedici convenzionati, all'entrata in vigore della legge, con le Unità Sanitarie Locali per prestazioni di fisioterapia, ai sensi del d.p.r. 23 marzo 1988, n.120 e non anche a quelli convenzionati per le sole prestazioni ortopediche e traumatologiche. All'esito della pronuncia sul punto, il giudice di rinvio dovrà (eventualmente) decidere in ordine alla domanda subordinatamente proposta dalla UT ai sensi dell'art.2041 c.c., sulla quale i giudici di merito non hanno pronunciato per avere accolto la domanda principale formulata in riferimento ad altra causa petendi. Allo stesso giudice di rinvio è opportuno demandare altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. 22 Così deciso in Roma gennaio 2002. 9 Il Consigliere est. I D Giovanni Mazzarella Il Presidente , O L 3 L 0 3 Giuseppe IannirubertoGiuseppe 1 O 5 A C . S . I S T D R A N T A ' . A 3 T L A 7 L S S - E E O 8 P - D P S 1 I I M 1 S I N N A G E E D S O G I E A Shillie G T A D E N L E O E , T S O A E T I R L R T L I S E I D D G E O R CANCEидеа 10