Decreto cautelare 6 maggio 2024
Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00783/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2024, proposto da
GI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Del Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso da Regione Calabria Decreto Dirigenziale “ Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria ” n. 3172 del 08.03.2024, notificato a mezzo PEC in data 12 marzo 2024, con il quale è stata disposta la revoca del contributo assegnato all’arch. GI CA, titolare dell'istanza recante ID11717 – sotto ambito 1/b, ai sensi dell'Avviso Pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della Calabria, approvato con Decreto Dirigenziale n.10508 del 26 settembre 2018;
- nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e/o consequenziali, ancorché non conosciuto/i dal ricorrente, conseguentemente per il riconoscimento al mantenimento del diritto all'ammissione al beneficio richiesto;
- nonché per la condanna al risarcimento dei danni arrecati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato in data 17 aprile 2024, il sig. GI CA ha proposto ricorso dinanzi a questo TAR al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Dirigenziale n. 3172 dell’8 marzo 2024, con il quale è stata disposta la revoca del contributo accordato, ai sensi dell’“ Avviso Pubblico per il sostegno delle attività ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali nei Borghi della Calabria ”, approvato con Decreto Dirigenziale n.10508 del 26 settembre 2018.
2. A sostegno della revoca, la Regione Calabria sostiene che la documentazione prodotta dal ricorrente non avrebbe dimostrato la copertura con mezzi propri della quota di spesa ammissibile non agevolata (pari alla differenza tra euro 343.894,91 – spese ammissibili – ed euro 171.947,46 – spesa agevolata), richiesta, a pena di decadenza, dagli articoli 7 e 13 dell’Avviso Pubblico.
3. Di contro, parte ricorrente contesta la legittimità della revoca, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione e falsa applicazione dell’Avviso e molteplici ipotesi di eccesso di potere.
In particolare, afferma di aver prodotto già in data 13 febbraio 2023, ossia nel termine previsto, la documentazione bancaria/assicurativa, attestante la copertura con mezzi propri della quota di spesa ammissibile non agevolata, sicché la Regione Calabria avrebbe errato a non considerarla sufficiente.
4. Si è costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, nonché per omessa impugnazione dell’Avviso Pubblico, nella parte in cui dispone la decadenza dai benefici economici, in caso di mancata dimostrazione di mezzi propri a copertura della quota di spesa ammissibile non agevolata del programma di investimenti.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente non risulterebbe la copertura delle spese non agevolate, in quanto:
- l’estratto conto bancario evidenzierebbe un saldo di euro 109.870,00, inferiore alla quota non agevolata, come detto, pari alla differenza tra euro 343.894,91 (spese ammissibili) e euro171.947,46 (spesa agevolata);
- la polizza assicurativa, avendo scadenza ventennale (1 marzo 2032), non sarebbe esigibile alla data di scadenza prevista dall’Avviso.
5. Con ordinanza n. 304 del 30 maggio 2024, il TAR ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente “ ai fini del riesame del proprio operato da parte dell’amministrazione ”.
6. In esecuzione della citata ordinanza:
- con D.D.S. n. 8607 del 19 giugno 2024, la Regione Calabria ha annullato in autotutela l’impugnato Decreto Dirigenziale n. 3172 dell’8 marzo 2024, con il quale era stato revocato il contributo inizialmente accordato;
- con successivo D.D.S. n. 9380 del 2 luglio 2024, è stata concessa la proroga dei termini per il completamento dell’investimento e con D.D. n. 15039 del 23 ottobre 2024 è stata liquidata la somma richiesta in anticipazione, con la precisazione che “ qualora la trattazione della causa dia risultanze sfavorevoli per il ricorrente si provvederà al recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nell’atto di adesione ed obbligo sottoscritto ”.
7. Con memoria del 10 febbraio 2025, parte ricorrente ha evidenziato, come a suo avviso, sarebbe intervenuta la “ cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio ed a seguito di apposito provvedimento cautelare di accoglimento, la pretesa del ricorrente è stata, pienamente, soddisfatta a fronte dell’adozione dapprima del D.D.S. n. 8607/2024 con cui si è annullato/revocato il decreto dirigenziale n.3172 del 08.03.2024 ed infine con D. D. n. 15039 del 23.10.2024 si è data piena attuazione alle legittime istanze del ricorrente, così come esposte in sede di ricorso introduttivo ed in adesione al disposto del provvedimento cautelare del TAR Calabria ”.
Con la medesima memoria, parte ricorrente ha, tuttavia, confermato la richiesta di risarcimento del danno, limitandola agli ulteriori costi sostenuti per l’estensione della garanzia fideiussoria, a seguito della proroga dei termini per il completamento dell’investimento.
8. All'udienza pubblica del 12 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene, innanzitutto, che non possa essere dichiarata, nel caso di specie, la cessazione della materia del contendere, come richiesto da parte ricorrente.
Infatti, non sembra che l’annullamento del provvedimento impugnato e la successiva liquidazione della somma richiesta possano essere ricondotti nell’alveo delle autonome determinazioni amministrative espressive del potere discrezionale di autotutela, trattandosi, per converso, di provvedimenti che la Regione Calabria ha ritenuto di dover necessariamente adottare per ottemperare al dictum cautelare contenuto nella richiamata ordinanza n. 304 del 30 maggio 2024, come evidenziato chiaramente nel D.D. n. 15039 del 23 ottobre 2024, laddove viene precisato che “ qualora la trattazione della causa dia risultanze sfavorevoli per il ricorrente si provvederà al recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nell’atto di adesione ed obbligo sottoscritto ”.
Conseguentemente, dalla successiva attività provvedimentale posta in essere dalla Regione Calabria non può farsi discendere la definitiva e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, soddisfazione che è, invece, possibile solo mediante la definizione nel merito del presente giudizio.
Difetta, infatti, nel caso di specie, uno dei presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, vale a dire la definitività della soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio dalla parte ricorrente per effetto di una attività amministrativa successiva a quella contestata in giudizio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 28 marzo 2022 n. 2247).
10. L’impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, impone, dunque, al Collegio di procedere all’esame del ricorso, del quale, nondimeno, deve confermarsi la fondatezza, dovendosi ribadire le valutazioni compiute in sede cautelare.
11. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, formulata dalla Regione Calabria.
Infatti, a fronte dell’interesse di parte ricorrente a ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca del finanziamento, che comporta l’obbligo di restituire il relativo importo, non è individuabile alcun soggetto che – in ragione di un qualificato contro-interesse alla conservazione del provvedimento impugnato – possa ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Allo stesso modo, è infondata l’altra eccezione di inammissibilità, per mancata impugnazione dell’Avviso Pubblico.
Infatti, parte ricorrente non contesta alcuna previsione contenuta nell’Avviso, ma l’interpretazione e applicazione che ne ha dato l’amministrazione.
12. Nel merito, come detto, il ricorso è fondato, per le ragioni già esposte in sede cautelare, rispetto alle quali la Regione Calabria non ha successivamente dedotto.
Conseguentemente, si conferma che:
“ - il provvedimento impugnato, con il quale è stata dichiarata la decadenza del beneficio precedentemente accordato, è fondato sul presupposto che la documentazione prodotta dal ricorrente, in data 13 febbraio 2023, non dimostri la copertura con mezzi propri della quota di spesa ammissibile non agevolata (pari alla differenza tra euro 343.894,91 – spese ammissibili – ed euro 171.947,46 – spesa agevolata), richiesta, a pena di decadenza, dagli articoli 7 e 13 dell’Avviso Pubblico;
- tuttavia, dall’esame di tale documentazione risulta che il ricorrente – oltre ad avere una liquidità di euro 109.870,00 sul conto corrente – è titolare di una Polizza Assicurativa, il cui valore di riscatto al 27 gennaio 2023 era pari ad euro 173.823,90;
- le condizioni di riscatto della Polizza ne consentono l’equiparazione alle “attività liquidabili nel breve periodo”, indicate nelle FAQ e nell’art. 7, comma 9, dell’Avviso Pubblico;
- le disposizioni citate richiedono, ai fini della dimostrazione del possesso dei mezzi propri richiesti, la possibilità di immediato “smobilizzo” del capitale e non che esso sia stato già disposto;
- la liquidità disponibile sul conto corrente e quella rinvenibile dalla liquidazione della Polizza coprono la spesa ammissibile non agevolata e, quindi, sembrano dimostrare il possesso dei mezzi propri richiesti dall’Avviso per la quota di spesa ammissibile non agevolata ”.
13. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, il Collegio ritiene che non possa essere accolta, non avendo parte ricorrente provato l’ammontare pagato per l’estensione della durata della garanzia fideiussoria (sino al 31 dicembre 2025).
Infatti, la documentazione prodotta attesta solo l’avvenuta proroga della garanzia fideiussoria, senza, tuttavia, indicare il costo sostenuto, mentre il premio richiamato nella memoria del 10 febbraio 2025 (euro 2.555) risulta corrisposto in relazione alla durata inizialmente convenuta della garanzia fideiussoria (dal 10 febbraio 2023 sino 10 agosto 2024), ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso.
14. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite, tranne quanto riguarda il contributo unificato, da porsi a carico della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate, tranne quanto riguarda il contributo unificato, da porsi a carico della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 6bis.1, d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO