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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2949 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da e , con l'avvocato Massimo Cipolla Parte_1 Parte_2 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento di
Controparte_2
e con l'avvocato Massimo Cipolla Controparte_3 ha pronunciato la seguente sentenza
1. Le ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Le ricorrenti sono discendenti dirette del sig. cittadino italiano, nato a [...] in data [...], Persona_1 da e (doc. 1 – schema discendenza;
doc. 2 – certificato di Persona_2 Parte_3 battesimo). Questi, sebbene emigrato in Brasile, ove si stabiliva con la propria famiglia, mai rinunciava alla cittadinanza italiana. Si legge, infatti, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Migrazioni brasiliano, che si allega, che
“fino alla data odierna NON RISULTA alcun registro di naturalizzazione in nome di
[...]
[…] figlio di e Persona_3 Parte_3 Per_2
, nato in [...] in data [...]” (doc. 3 – certificato negativo di naturalizzazione).
[...]
Ad ogni modo l'avo si sposava nel comune di Motta FI (MO) con la sig.ra
[...]
anch'ella nata in [...], come risulta dal registro dell'anno del 1870 custodito Per_4 dall'Archivio di Stato di MO (doc. 4 – Certificato di matrimonio e Persona_1 visualizzabile al seguente link: https://antenati.cultura.gov.it/ark:/12657/an_ua2591039/LPaAdQv), e veniva a mancare in data
17.05.1914 (doc. 5 – Certificato di morte . Dall'unione in parola, in data Persona_1
06.05.1880 veniva alla luce (doc. 6 – Certificato di nascita che, il Persona_5 Persona_5
29.04.1901, sposava la sig.ra (doc. 7 – Certificato di matrimonio . Persona_6 Persona_5
Egli decedeva in data 18.03.1964 (doc. 8 – Certificato di morte , lasciando il figlio Persona_5
nato in data [...] (doc. 9 – Certificato di nascita . Persona_7 Persona_7
Quest'ultimo, in data 08.06.1929, si univa in matrimonio con (doc. 10 Controparte_4
– Certificato di matrimonio . In data 07.10.1958 il sig. Persona_7 Persona_7 veniva a mancare (doc. 11 – Certificato di morte , lasciando otto figli, tra Persona_7 cui nata in data [...] (doc. 12 – Certificato di nascita . La Parte_4 Parte_4 sig.ra si sposava in data 07.01.1950 con il sig. (doc. 13 Parte_4 Controparte_5
– Certificato di matrimonio . Dalla coppia, in data 25.01.1964 veniva alla luce Parte_4
(doc. 14 – Certificato di nascita ) che, il Parte_1 Parte_1
16.12.1989, si univa in matrimonio con il sig. (doc. 15 – Certificato di matrimonio Parte_5
). In data 03.11.1995 nasceva la sig.ra , figlia della Parte_1 Parte_2 coppia (doc. 16 – Certificato di nascita ) che, in data 26.03.2022, sposava il sig. Parte_2
(doc. 17 – Certificato di matrimonio ). Sono odierne ricorrenti Controparte_6 Parte_2 le sig.re e ”. Parte_1 Parte_2
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
In data 14.5.2025 ha presentato la seguente istanza: “autorizzare Controparte_3
l'integrazione del contradditorio in favore di nato in data [...], Controparte_3
a Cascaval – Paranà (Brasile), e per l'effetto, accertare e dichiarare che lo stesso è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita, quindi ordinare al , e per esso all'Ufficiale Controparte_1 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti”, ha affermato e documentato di essere figlio della ricorrente e ha Parte_2 evidenziato che “l'eventuale accoglimento della domanda giudiziale dovrebbe potersi estendere anche a in altri termini, trattasi di una decisione che non può Controparte_3 pronunciarsi che in confronto di più parti ai sensi dell'art. 102 c.p.c.; la presente istanza trova giustificazione, altresì, in ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse del minore”.
Con ordinanza del 15.5.2025 ai sensi dell'articolo 101 c.p.c. è stata rilevata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio.
Con nota del 26.6.2025 parte ricorrente e interveniente hanno evidenziato quanto segue: “Per quanto concerne l'istanza di integrazione del contradditorio in favore del minore Controparte_3
si ritiene che, qualora il Giudice fosse persuaso che le odierni Ricorrenti, provando di
[...] discendere direttamente da avo italiano mediante una catena ininterrotta di trasmissione, siano fin dalla nascita cittadine italiane e proceda quindi a dichiararle tali, lo stesso status debba riconoscersi automaticamente in capo al minore, venuto alla luce durante la pendenza dell'odierno giudizio. In sostanza, madre e figlio fanno valere il medesimo status di cittadini italiani iure sanguinis, che trae fondamento dalla medesima catena di trasmissione da avo italiano”.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che: − si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti da parte ricorrente e indicati sopra emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano delle ricorrenti, nato a [...] il [...] (doc. Persona_1
2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
L'intervento di è inammissibile per le ragioni esposte nell'ordinanza Controparte_3 del 15.5.2025, qui richiamata, non contrastate dalle considerazioni contenute nella nota del 26.6.2025 trascritte sopra e riguardanti il merito della domanda e non la sua ammissibilità.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che e sono cittadine italiane. Parte_1 Parte_2
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Controparte_3
4. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.2025
Il giudice
Christian Colombo