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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice PI RD TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7095 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Marino (RM) via Martiri di Belfiore n. 101, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Alessandra Lamanna, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1 elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal Funzionario Barbara Rufini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 17 luglio 2024 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza Parte_1 del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 18/1980, a decorrere dal mese di dicembre 2022.
Pur dopo la notifica del decreto, eseguita il 18 luglio 2024, e la comunicazione dei dati CP_ necessari per la liquidazione, avvenuta il 24 luglio 2024, l' non ha provveduto al pagamento della prestazione né delle spese legali liquidate in decreto.
1.1. Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio CP_ l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento della prestazione dovuta, con gli arretrati maturati, oltre interessi e alle spese di lite liquidate in suo favore con il decreto di omologa del 17 luglio 2024. CP_
1.2. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, affermando di aver liquidato la prestazione il 6 novembre 2024 e di averne disposto il pagamento per il 2 dicembre
2024 e di aver liquidato le spese di lite del procedimento per ATPO. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. All'udienza odierna la parte ricorrente si è associata alla domanda di dichiarazione di CP_ cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata quindi decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. Nel caso di specie parte ricorrente ha documentato la notifica del decreto di omologa il
18 luglio 2024 (doc. 1 di parte ricorrente) e la trasmissione all' del modello AP70 per il CP_2 pagamento dei ratei della prestazione, il 24 luglio 2024 (di nuovo con il decreto di omologa: doc. 3 di parte ricorrente). CP_
4.2. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito il 2 dicembre 2024, dopo il deposito del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n.
40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 13.245,11, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 26 novembre 2025
Il giudice
PI RD TO