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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE X
GIUDICE UNICO
Dr. Maria Rosaria Giugliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29848/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Parte_1
Pierluigi Varriale presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via
R. Morghen n.92;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Dario Cristiano presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla Via Fleming n.14;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza a trattazione scritta del 3.10.2024 le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva in Parte_1 giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., al fine di Controparte_2 sentirla condannare - nella qualità di gestore della Sala Bingo di Piazza Piedigrotta
1 (NA) - al risarcimento delle lesioni da lui patite a seguito di una aggressione subita nel predetto locale in data 27.08.2017, alle ore 23.15 circa.
Esponeva l'odierno attore che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, nel mentre si apprestava ad uscire, assieme alla moglie, dal locale dopo aver terminato di giocare ad una Slot machine, era stato dapprima insultato e successivamente aggredito da un addetto al controllo/sicurezza, dipendente della indicata società, che, incurante dello stato psicofisico dell'attore - affetto da ludopatia cronica/DGA -
e sprovvisto di qualsivoglia formazione per la gestione di manifestazioni di aggressività da parte di persone con disabilità fisica e mentale (disturbi da ludopatia), lo aveva affrontato fisicamente afferrandolo per il collo e successivamente sospingendolo contro un vaso di vetro sul quale, a seguito della violenta spinta, l'istante era inciampato riportando, per la caduta, una profonda ferita alla gamba destra.
Nel lamentare la mancanza di soccorsi da parte dei presenti in sala riferiva ancora che, aiutato nell'immediatezza dell'incidente dalla cassiera della sala giochi e, in particolare, dalla moglie che, con un laccio, aveva tentato di arrestare la violenta emorragia, era stato poi condotto al P.S. dell'Ospedale Pellegrini di Napoli dove gli era stata refertata una “vasta FLC con lesione tendinea del III medio di gamba sin.” con prognosi di 20 giorni.
Specificava altresì che alcun esito aveva avuto l'invito alla di Controparte_1 fornire tutti i dati relativi al dipendente per poter sporgere regolare denuncia/querela alle Autorità Competenti e di fornire e/o comunque conservare le immagini relative all'accaduto presenti nel sistema di videosorveglianza.
Rilevava, inoltre, il mancato riscontro da parte della alla sua Controparte_1 richiesta di constatazione, quantificazione e liquidazione delle lesioni riportate a titolo di risarcimento dei danni ex artt. 2049/2050 c.c. così come non migliore esito aveva avuto il suo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita: in data 10.10.2017 aveva pertanto depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli apposita denuncia/querela seppur nei confronti di ignoti.
Tanto premesso, richiamate le responsabilità, ai sensi degli artt. 2049 e 2050 c.c., dei committenti e dei datori di lavoro per i danni patiti dal terzo in presenza di un evento lesivo cagionato dall'illecito del dipendente nell'espletamento delle sue mansioni, indicava nella misura del 9% i postumi invalidanti riportati a seguito dell'aggressione, oltre una ITT di gg. 20, una ITP di gg. 20 al 75% ed una ITP di gg.
20 al 50%, con un danno biologico valutabile pertanto, sulla scorta del D.M. 17
2 luglio 2017, in complessivi € 19.118,00, comprensivi del danno morale, oltre spese mediche documentate.
Al riguardo assumeva, infatti, doversi riconoscergli anche la “personalizzazione massima” del danno biologico ed il risarcimento del danno morale nella misura massima del 33,33% per gli evidenti segni di cicatrizzazione conseguenti all'intervento subito per la ricostruzione del tendine di ben tre dita del piede in aggiunta al risarcimento, in via equitativa, dei pregiudizi subiti in termini di difficoltà di deambulazione ed impossibilità ad attendere alle normali attività quotidiane.
Per tutte le suesposte motivazioni, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la fondatezza delle doglianze attoree e, per l'effetto, di condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento del risarcimento per le lesioni patite a seguito del sinistro, quantificabili nella misura innanzi specificata, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta di ragione nel limite di € 26.000,00; sempre, per l'effetto, di condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno CP_1 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il tutto nel limite di euro 26.000,00, con vittoria di spese ed onorari come per legge.
In data 08.02.2018 si costituiva la che contestava, Controparte_1 preliminarmente, in toto la ricostruzione del fatto storico come effettuata da parte attrice nell'atto introduttivo, smentita, ad avviso della convenuta, dalla sua stessa denuncia - sporta a distanza di circa due mesi dal presunto incidente e di chiara natura confessoria - dove veniva fatto riferimento ad una cospicua perdita di denaro - tanto da indurre l'istante a dover richiedere un prestito alla cassiera, anche questo perso alla slot machine – a motivo di un comportamento rabbioso di cui l'addetto al controllo/sicurezza aveva chiesto spiegazioni.
Precisava sul punto che tale comportamento adirato, confermato dallo stesso attore, si era di fatto concretizzato – come riportato nella denuncia sporta l'indomani stesso dalla responsabile di sala - nell'inveire prima verbalmente contro la cassiera e, successivamente, nello scagliarsi contro una macchinetta colpendola ripetutamente con pugni e calci sì da danneggiarla per poi scaraventarla a terra.
Di tali circostanze, rimarcava la deducente società, non era stato fatto alcun riferimento nell'atto introduttivo essendosi ivi l'attore limitato a riferire genericamente di un proprio stato “rabbioso” e di ira, ascrivendo, di contro, la causa dell'incidente alla sola responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 2049 3 e 2050 c.c. sull'assunto che tra la società ed il “buttafuori” Controparte_1 intercorresse un rapporto di collaborazione.
Quanto al merito della controversia eccepiva, in via preliminare, la totale nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. per l'estrema genericità ed indeterminatezza della domanda, inidonea anche all'instaurazione di un corretto e regolare contraddittorio;
evidenziava sul punto come dalla lettura dell'atto di citazione emergesse il carattere meramente esplorativo della domanda, priva degli elementi minimi di ammissibilità attesa la totale carenza non solo di prova ma finanche di una doverosa asseverazione di quanto affermato, in particolare in relazione alla omessa indicazione e/o individuazione del fantomatico aggressore ed al presunto rapporto del suddetto con la Controparte_1
In via subordinata eccepiva la totale infondatezza della domanda attesa l'assurda e fantasiosa ricostruzione dei fatti così come rappresentati, per la maggior parte non corrispondenti al vero oltre che smentiti dalla stessa documentazione ex adverso versata in atti;
ribadiva, di contro, che era stato lo stesso attore a rendersi protagonista di un increscioso e deprecabile episodio di aggressione sia a persone che a cose conseguente alla perdita di una cospicua somma di denaro alle slot machine, circostanza dallo stesso attore confermata.
Assumeva quindi essere la l'unica danneggiata dall'increscioso Controparte_1 episodio per cui, con domanda riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti ai beni ed arredi aziendali, danni quantificati nella misura di € 5.571,74 giusta fattura di acquisto depositata agli atti.
In via gradata, ovvero nell'ipotesi in cui si fosse dato credito alla fantasiosa ricostruzione di controparte, la convenuta eccepiva comunque la sua carenza di legittimazione passiva atteso che l'attore non aveva nemmeno individuato il fantomatico soggetto aggressore al quale, semmai, andava rivolta qualsiasi pretesa.
Tanto osservato e dedotto, concludeva chiedendo all'adito Tribunale, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.c. per l'estrema genericità ed indeterminatezza nonché per il carattere meramente esplorativo della domanda;
in via subordinata, e nel merito, di rigettare la domanda siccome proposta perché del tutto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto e, sempre nel merito, in via riconvenzionale di accertare e dichiarare la responsabilità dell'attore nella causazione dei danni arrecati ai beni ed arredi aziendali della e per l'effetto Controparte_1 condannarlo al risarcimento in favore di quest'ultima dei danni quantificati nella
4 complessiva somma di € 5.200,00, ovvero nella diversa somma ritenuta equa, con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al difensore anticipatario.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma del c.p.c., alle udienze del 12.10.2020,
11.03.2021, 23.09.2021e 23.06.2022 venivano escussi i testi indicati dalle parti;
in tale ultima udienza il g.i.., verificatane la necessità, nominava il CTU Dott.
che, in data 25.01.2023, depositava la relazione medico-legale. Persona_1
All'udienza del 03.10.2024 la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Questioni preliminari
Tali essendo, in sintesi, i fatti per cui è causa è ora possibile passare al merito della controversia esaminando, preliminarmente, le questioni di carattere pregiudiziale.
Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata dall'odierna convenuta in ordine alla invocata nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. in quanto l'istante ha esplicitamente indicato nell'atto introduttivo i motivi di gravame sicché risulta chiaramente evincibile sia per il Giudicante che per la parte convenuta ai fini dell'esercizio di difesa l'oggetto della domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa.
In relazione alla predetta eccezione deve darsi continuità, in questa sede, ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. postuli una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente la controparte nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte se, laddove vi sia una obiettiva incertezza, quest'ultima sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva.
La nullità dell'atto si produce, dunque, a norma della disciplina processuale richiamata, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cassazione n. 27670/2008; Cassazione n. 1681/2015).
Nel caso che oggi ci occupa la doglianza di parte convenuta risulta del tutto infondata e deve essere rigettata atteso che , in ragione dell'esposizione dei fatti e degli elementi a corredo dell'istanza, risultano obiettivamente chiari e specifici gli 5 elementi identificatori del diritto fatto valere oltre che il petitum della domanda;
quanto appena evidenziato, del resto, è ben confermato dalle puntuali ed argomentate controdeduzioni fornite dalla odierna convenuta il cui diritto di difesa, dunque, non è risultato in alcun modo pregiudicato dall'asserita genericità e lacunosità di quanto esposto in citazione (cfr. Cass. Civ., Sez.II, sentenza n. 1681 del
29 gennaio 2015).
Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla deducente società dovendosi ritenere sussistente la sua responsabilità, nella qualità di soggetto gestore della sala giochi, avuto riguardo tanto al generale obbligo giuridico su essa gravante di vigilare e monitorare le attività ed i comportamenti dei clienti quanto, in particolare nel caso di specie, la condotta dei suoi dipendenti all'interno del locale sì che la stessa non sfoci in condotte illecite (art. 2049 c.c.) e situazioni pregiudizievoli.
Sul merito
Passando ora al merito della vicenda, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Ed invero dalle risultanze dell'istruttoria processuale svolta, risulta accertata la dinamica del sinistro come rappresentata dall'attore nell'atto di citazione e la riconducibilità delle lesioni riportate dallo stesso alla condotta illegittima tenuta da un dipendente della società convenuta che lo aggrediva violentemente provocandone l'urto dello stesso con un vaso di vetro .
In particolare, la prospettazione del sinistro fornita da parte attrice nell'atto introduttivo ha trovato fedele e puntuale conferma nella testimonianza dei testi
SI.ra , moglie separata dell'attore, e SI.ra - Testimone_1 Testimone_2 escussi rispettivamente alle udienze del 23.09.2021 e del 23.06.2022 - che hanno reso dichiarazioni precise, circostanziate e pienamente concordi tra loro.
In particolare, la SI. ha riferito che, quel giorno, su specifica Testimone_1 richiesta del marito, lo aveva accompagnato presso la sala bingo di via Piedigrotta dove l'istante – che le aveva comunicato di aver ivi precedentemente perso una forte somma di denaro alle macchinette (1.800,00 – 1.900,00 euro) – aveva ripreso a giocare, continuando tuttavia a perdere, alla stessa macchinetta fino alle 10,00 –
10,30 di sera allorquando aveva smesso di giocare lamentandosi della perdita,
“battendo con la mano sulla macchinetta che, a suo avviso, avrebbe dovuto erogare una vincita di 100 ogni 300 euro giocati”.
Ha riferito, ancora, che a quel punto un addetto alla sicurezza – già da lei notato in altre occasioni nel locale - “gli disse di non venire più a giocare in quella sala “e, nel 6 mentre il marito usciva dal locale rivolgendosi verso una tale che lavorava nel Per_2 locale rassicurandola che l'indomani le avrebbe restituito il danaro da lei prestatogli, la persona avanti citata “lo afferrò all'altezza del collo e gli diede una spinta “a seguito della quale il marito urtò un vaso di vetro “che si ruppe… e mio marito cominciò a sanguinare ad una gamba”.
Ha ricordato infine che all'uscita dal locale, presente anche la dipendente a nome il marito si era fasciata la gamba che gli sanguinava con la parte superiore Per_2 del suo costume mentre la persona che lo aveva spinto si allontanava.
La testimonianza resa dalla SI.ra è perfettamente in linea con quella Testimone_1 del teste SI.ra che, riferendo di essere stata anche lei Testimone_2 presente quella sera nella sala bingo a giocare a una slot machine prossima a quella dell'istante, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dell'evento dannoso, precisando di aver visto il SI. lamentarsi “del fatto che la macchinetta non Pt_1 pagava le vincite…e la colpì” per poi riprendere a giocare e “ad un certo punto, verso le undici di sera, il SI. sempre lamentando di aver perso molti soldi e Pt_1 prendendosela con la slot machine fece per andarsene, dirigendosi verso la cassa… per dire alla signora che si trovava alla cassa che intendeva restituire, nei giorni successivi, i soldi che lei gli aveva prestato”.
Ha riferito ancora che, a quel punto, si era presentato davanti a lui una persona
“che si occupava della sicurezza” – soggetto da lei, in precedenza, sempre notato nel locale nella predetta mansione - che, nel rivolgersi al SI. dicendogli che non Pt_1 avrebbe dovuto più mettere piede nella sala giochi, “mise la mano nei pressi del collo del SI. , probabilmente per allontanarlo e spingerlo fuori dalla sala. In questo Pt_1 modo fece cadere il SI. PR che finì su un vaso di vetro vicino alla porta di ingresso
e, nella caduta, si procurò un taglio alla gamba che sanguinava copiosamente”.
Ha riferito inoltre di ricordare che era presente anche la moglie del SI. che Pt_1 con un laccio aveva cercato di fermare l'emorragia.
Tali deposizioni devono considerarsi attendibili in quanto trattasi di testi che hanno assistito direttamente ai fatti ed hanno reso dichiarazioni conformi, logicamente coerenti e sufficientemente specifiche, descrivendo compiutamente la dinamica dell'incidente e gli eventi immediatamente successivi.
Per contro la diversa ricostruzione dei fatti resa dal difensore di CP_1 tesa ad addebitare le lesioni riportate dall'attore alla condotta tenuta dallo stesso, che adirato per la perdita al gioco si sarebbe scagliato violentemente contro un vaso, non hanno trovato riscontro nella deposizione dei testi di parte convenuta e sono state smentite dalle risultanze della CTU medico-legale. 7 Segnatamente la teste - legale rappresentante della Testimone_3 CP_1
- escussa all'udienza del 12.10.2020, nel premettere che il giorno del fatto non
[...] era presente nella sala giochi e che la non aveva in essere alcun CP_1 contratto con società di sorveglianza né con soggetti che avessero compiti di
“buttafuori”, ha affermato di aver appreso della vicenda da un dipendente della società; pertanto si è limitata a riferire quanto a lei riportato, sostenendo che il SI.
mentre era intento a giocare regolarmente ad un apparecchio di gioco, aveva Pt_1 cominciato ad inveire prima verbalmente e poi a colpire fisicamente la macchina, perseverando in un atteggiamento aggressivo nei confronti della SI.ra ER
(responsabile di sala) e, una volta invitato dalla stessa ad uscire, aveva urtato con violenza un vaso che si era rotto causando anche danni all'apparecchio di gioco.
L'altro teste di parte convenuta, SI.ra , impiegata presso la sala Testimone_4 giochi, escussa all'udienza del 23.09.2021, a sua volta ha reso dichiarazioni scarne e generiche e nulla ha riferito in ordine alla dinamica dell'incidente.
Segnatamente la teste ha semplicemente dichiarato di aver visto il SI. – già Pt_1 altre volte notato nella sala giochi – urlare ed inveire contro la SI. Parte_2 ed ha confermato il danneggiamento ad opera del PR dell'apparecchiatura di gioco specificando che al momento del fatto erano presenti, oltre alla collega
[...]
, altri clienti e che non c'era un servizio di buttafuori. CP_3
Orbene, le dichiarazioni rese da sulla dinamica dell'episodio Parte_2 risultano insufficienti sul piano probatorio ai fini dell'accertamento dei fatti, dal momento che, trattandosi di un teste de relato (di cui peraltro non è stata indicata la fonte specifica della sua conoscenza), sono rimaste prive dei necessari riscontri obiettivi. Ed infatti la teste , pur presente all'interno della sala Testimone_4 giochi al momento dell'accaduto, nella descrizione dell'episodio non ha menzionato affatto l'urto dell'attore contro il vaso di vetro che avrebbe causato nella prospettazione di parte convenuta le ferite riportate da Né emergono Parte_1 aliunde altri elementi atti a confermare la ricostruzione dei fatti fornita dalla teste
. ER
A ciò si aggiunga che , la tesi di parte convenuta in ordine alla dinamica dei fatti, è stata smentita dall'ausiliario tecnico che, sul punto, nella sua CTU riferisce che “ in realtà una dinamica di questo tipo non può essere messa in relazione con il tipo di lesione così come descritta al momento del ricovero ospedaliero e i cui esiti sono stati valutati in sede di accesso peritale. Infatti, tale tipo di lesione trova una più chiara relazione con l'azione di un agente tagliente come può essere un pezzo di vetro di un vaso che si rompe al momento della caduta al suolo dell'attore”.
8 In definitiva, ritiene questo Giudice che sia stata ampiamente fornita la prova, gravante su parte attrice, dell'incidente, della sua dinamica come dalla stessa dedotta e del nesso di causalità tra il sinistro e i danni riportati da , Parte_1 nesso di causalità confermato dallo stesso CTU alla luce della documentazione esibita e degli accertamenti medici effettuati all'atto delle operazioni peritali.
Per quanto attiene la responsabilità della nella verificazione Controparte_1 dell'evento, giova osservare che i testi di parte attrice hanno concordemente affermato che la condotta violenta in danno dell'attore fu posta in essere da un dipendente della società addetto alla sicurezza con funzioni di “buttafuori”, e di aver notato la presenza del suddetto nella sala giochi in molteplici precedenti occasioni.
Tanto premesso, la Giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo pacificamente orientata nel senso che i datori di lavoro (indicati dall'art. 2049 c.c. come “padroni e committenti”) rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti (“domestici e commessi”) a titolo di responsabilità per fatto altrui, connessa al rischio oggettivamente assunto con l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione, più o meno complessa, da essi creata per lo svolgimento di determinate attività di loro pertinenza.
Non si tratta, dunque, di responsabilità derivante dal fatto (proprio) di non averli adeguatamente scelti o sorvegliati nei modi dovuti.
Ne discende che, affinché il fatto illecito del commesso o domestico risalga al committente o padrone, a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., è sufficiente il presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, mentre si deve prescindere del tutto dai profili di una concreta culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro.
Ne consegue che la responsabilità, imputata secondo il descritto meccanismo, resta insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, cosicché persino l'accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal Giudice non vale ad escluderla (cfr. Cass. 29 agosto 1995, n. 9100)
Più nello specifico, la giurisprudenza ha affermato che “non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite anche se temporaneamente ed occasionalmente nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito in questo contesto per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore”. 9 La portata della norma è stata estesa dalla giurisprudenza ad un elevato numero di fattispecie e ritenuta applicabile, per quanto di interesse, alla responsabilità di una società per il fatto illecito commesso dai propri dipendenti quand'anche i dipendenti non fossero stati individuati e anche a chi si serva del lavoro altrui senza che esista un vero e proprio contratto di lavoro subordinato (Cass. 12833/2014).
In estrema sintesi, la norma prevede un caso di responsabilità indiretta, per fatto altrui, e oggettiva, in quanto il preponente risponde di un fatto illecito che non ha commesso direttamente e non è ammesso a provare la sua mancanza di colpa o il caso fortuito, né di aver potuto impedire il fatto, come accade per altre ipotesi speciali di responsabilità.
Il fondamento della norma in questione si ravvisa infatti nella funzione di garanzia posta a carico del padrone e del committente, per assicurare al danneggiato una maggiore possibilità che gli venga risarcito il danno. Tale funzione di garanzia è posta a carico del committente in quanto costui si avvale dell'attività lavorativa altrui ed è conforme ad un'elementare esigenza sociale in virtù della quale chi dispone del lavoro altrui deve accollarsi anche le conseguenze dannose di tale attività.
Della liquidazione del danno
Venendo ora alla quantificazione del danno subito dall'attore in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro di cui è causa il CTU nominato nel corso del processo,
Dott. , rilevata la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni Persona_1 patite dall'attore con la dinamica del fatto dannoso come riferito, ha accertato che l'istante, a seguito dell'evento traumatico avvenuto in data 27.08.2017, ha riportato una “FLC del III inferiore di gamba sinistra superfice anteromediale con associata lesione tendinea trattata chirurgicamente”.
Al proposito, il consulente ha indicato in gg 20 il periodo di inabilità temporanea totale (I.T.T.) ed in ulteriori gg 25 quello di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di cui gg 15 al valore medio del 50% e gg 10 al valore medio del 25% e, relativamente ai postumi del trauma subito, ha indicato nella percentuale del 4% la misura della loro incidenza sulla complessiva efficienza psico-fisica dell'attore (danno biologico).
Le riportate conclusioni vanno certamente recepite e condivise da questo Giudice, essendo state tutte congruamente motivate, sia sul piano strettamente logico che su quello tecnico.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, questo Giudice, pur in presenza, nella fattispecie, di lesioni suscettibili di rientrare nelle cosiddette lesioni cd. “micropermanenti” disciplinate, ai fini del 10 risarcimento, dall'art. 139 del D.lgs. 209/200 (Cod. Assic.), ritiene di aderire all'orientamento della Suprema Corte ((Cass. n.12408/2011 – in tal senso Corte
d'Appello di Milano, Sez. II Civ., sentenza n. 1034/2016) - secondo il quale i criteri di cui all'indicata disciplina sono specificamente applicabili per i soli danni derivanti da circolazione stradale e per quelli connessi all'attività sanitaria;
tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza ritiene invece questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
In particolare, il riferimento è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione – recentemente aggiornate all'anno 2024 - del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.
In applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (64 anni) va dunque riconosciuta all'istante, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 4.533,00 per l'inabilità permanente ed € 3.450,00 per inabilità temporanea, per un importo complessivo di
€ 7.983,00.
Non sussistono invece i presupposti per incrementare l'importo risarcitorio così quantificato perché il danneggiato non ha dimostrato circostanze specifiche tali da giustificare la personalizzazione del danno, né ha provato, nemmeno in via presuntiva, la lamentata sofferenza psico-fisica che consente al giudice di far luogo all'incremento delle somme liquidate a titolo di danno biologico;
del resto, se è vero che la giurisprudenza di legittimità più recente ha rimarcato l'ontologica differenza tra il danno c.d. dinamico relazionale, inteso come menomazione permanente delle attività quotidiane, e danno morale, inteso come patimento interiore del danneggiato non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, affermando che essi devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, è pur vero che resta fermo il principio secondo cui il pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore,
o danno morale, non è “in re ipsa” e può essere risarcito ove sia correttamente dedotto ed adeguatamente provato (cfr. Corte di Cass. n. 7513/2018; Cass.
19151/2018; 23469/2018; 2788/2019).
Nella specie l'attore, nel limitarsi ad una richiesta di riconoscimento del danno morale del tutto generica e priva di specifica e puntuale allegazione, non ha dedotto 11 e provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può essergli riconosciuta rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato.
Sul punto la domanda va pertanto respinta per carenza probatoria e documentale.
Alcunchè è dovuto a titolo di rimborso delle spese mediche in quanto sebbene richieste da parte attrice, non sono state dalla stessa in alcun modo documentate come confermato anche dall'ausiliario tecnico (cfr.pag. 5 della CTU: nella documentazione clinica non sono presenti ricevute fatture o qualsiasi cosa che attesti di spese sostenute per la cura della lesione alla gamba sinistra).
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. in tal senso ed ex multis, Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995 n. 1712 nonché Cass. 10 marzo 2000 n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudice ritiene equo ordinare il pagamento in favore di degli interessi, al Parte_1 tasso legale, dalla data dell'evento dannoso e fino al soddisfo, sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto all'attualità, pari ad € 7.983,00, ma devalutato, in base agli indici ISTAT, al 27.08.2017 – quale momento del fatto dannoso - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 27.08.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, sempre in base all'indice menzionato, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha 12 natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto (cfr. in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass. 21 aprile 1998 n. 4030).
Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Sul punto giova rilevare che la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. postula la totale soccombenza della controparte, presupposto che nel caso di specie non sussiste dal momento che la domanda di risarcimento del danno morale non è stata accolta.
Né, peraltro, parte attrice, a supporto della sua domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ha assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Civ. Sez.
III, sentenza n. 21798 del 27.10.2015).
Parimenti non meritevole di accoglimento la richiesta di risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da parte attrice per il mancato riscontro da parte della all'invito alla stipula di negoziazione assistita. Controparte_1
Si osserva sul punto che, in tema di negoziazione assistita, la mancata adesione del convenuto all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura onde definire in via conciliativa la controversia, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo proposta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. posto che la responsabilità aggravata presuppone, oltre controparte, circostanza all'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave, anche l'integrale soccombenza della non sussistente nel caso in esame.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civ., in persona del G.M. dott.ssa Maria Rosaria
Giugliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 29848/2017 del
R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di €
13 7.983,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al soddisfo, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 27.08.2017 – quale momento dell'evento dannoso – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
27.08.2017, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
2.condanna, altresì, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento in favore dell'attore degli interessi al saggio legale sulla somma di cui al capo 1 dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3.condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 refusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che liquida in € 5.077,00 (di cui
€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4.pone le spese del CTU definitivamente a carico della in CP_1 persona del legale rappresentante p.t.;
6.rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Giugliano
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