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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3846 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata in [...] il [...], C.F. ) in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale su (nata a [...] il [...], C.F. Per_1
) unitamente ad (nato in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI GAETANO MARGHERITA, con domicilio eletto in US C.F._3
Arsizio alla via Venezia,1 presso il difensore avv. DI GAETANO MARGHERITA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO e dell'avv. GUSSONI LUCA con domicilio eletto in LARGO
GIARDINO, 7 US ZI, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), in Controparte_2 C.F._4 proprio e nella qualità di erede di residente in [...] nonché Persona_2
nata a Temù il [...] in [...] erede di residente in Controparte_3 Persona_2
Magnago alla via Novara n.6;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale madre e responsabile della minore Parte_1
unitamente ad , quale padre della minore, hanno convenuto in giudizio innanzi al Per_1 Parte_2
Tribunale di US Arsizio , e esponendo Persona_2 Controparte_2 Controparte_1 che in data 05.06.2020 Alla e la figlia erano ferme ciascuna a bordo della propria bicicletta, in Pt_1 Per_1 prossimità del marciapiede in via Carlo Poma n. 4 a US Arsizio, quando sono state investite dall'autovettura
Fiat Panda, targata FT870EE condotta da , di proprietà di ed assicurata Persona_2 Controparte_2 da Controparte_1
- 1 - Per tali ragioni gli attori adivano il Tribunale di US Arsizio affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità esclusiva di , quale conducente della vettura Fiat Panda e quale Persona_2 Controparte_2 proprietaria della stessa, nella causazione del sinistro e li condannasse, in via solidale, con
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro de quo, Controparte_1 dedotti gli acconti ricevuti ( 6576,00 corrisposti ad e 2223,00 ad ) oltre interessi legali e Parte_1 Per_1 rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto il sinistro de quo era imputabile in via esclusiva all'attrice la quale procedeva Parte_1 senza tenersi il più vicino possibile al marciapiede di destra della carreggiata in violazione dell'art. 143, 2° comma c.s.d. e ha omesso di controllare i movimenti della figlia minore;
in subordine, ha chiesto il Per_1 riconoscimento di un concorso di responsabilità del convenuto non superiore al 30% e, dunque, la riduzione proporzionale dell'importo dovuto previa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.
Rilevato che era deceduto alla data della notifica dell'atto di citazione è stata disposta Persona_2
l'integrazione del contraddittorio con gli eredi dello stesso ( e ) Controparte_2 Controparte_3 dichiarati contumaci all'udienza del 14.06.2023.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica cinematica e medica è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del Persona_2 Per sinistro occorso in data 05.06.2020, quando intorno alle 16 e 50 e la figlia erano coinvolte Pt_1 Per_1 in un sinistro con l'autovettura condotta da e chiedono la condanna dello stesso al risarcimento Persona_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dello stesso.
Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine all'accertamento della dinamica dello stesso
Ebbene al fine di accertare la dinamica del sinistro è stata espletata una Ctu dinamica che ha analizzato altresì
la relazione di incidente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai soggetti ivi rinvenuti.
Il C.T.U. ricostruisce così l'intera dinamica affermando che “l'autovettura FIAT PANDA targata FT870EE e condotta dal sig. proveniente da via Magenta, percorre via C. Poma in direzione via Liguria Persona_2 procedendo, come già detto, ad una velocità di circa 40 km/h. Pervenuto nei pressi del civico 4, posto alla sua destra, ovvero all'altezza dell'intersezione con via Basilico, posta alla sua sinistra, può agilmente notare la presenza dei velocipedi antagonisti quello condotto dalla sig.ra , fermo in prossimità del Parte_1 marciapiede, intenta a parlare con la teste mentre quello condotto dalla minore , Tes_1 Per_1 verosimilmente in posizione più arretrata ed in movimento sulla sede stradale.
- 2 - Proprio in quel frangente, il velocipede da bambino, condotto dalla minore , si CP_4 Per_1 stacca dal margine destro e si sposta verso sinistra verosimilmente per raggiungere la madre che la precede.
Nell'eseguire tale manovra, si sposta fino a 2,60 m dal marciapiede e si pone su una traiettoria di conflitto con quella dell'autovettura antagonista che la raggiunge e la tampona. In esito all'impatto, il velocipede devia verso destra e termina la sua corsa contro il muretto della recinzione del civico 4, cioè dopo circa 12,2 m;
mentre l'autovettura si arresta in circa 6,20 m, sostanzialmente parallela all'asse mediano della carreggiata.”
Alla luce della consulenza, adeguatamente motivata, aderente alle risultanze obiettive e priva di vizi logici e metodologici, è possibile accertare il grado delle colpe incidenti nella produzione del danno.
Infatti, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
Se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. N. 477/2003; Cass. N. 18941/2003; Cass. N. 12692/98; Cass. N.
11235/97; Cass. N. 1198/97).
Ciò precisato, va osservato che nel caso di specie occorre, al fine di graduare le rispettive colpe nella causazione del sinistro, valutare i seguenti elementi.
In primo luogo va osservato che la velocità dell'autovettura era perfettamente rientrante nei limiti di velocità previsti per la strada che la stessa stava percorrendo ( 40 km/h a fronte di un limite di 50 km/h).
Il consulente afferma che il conducente nei pressi del civico 4 può notare la presenza dei velocipedi, sia quello di che quello di . Parte_1 Per_1 Per_ Considerata la velocità di spostamento della bicicletta di Alla prima di entrare in contatto con l'autovettura
(1,3 secondi) l'impatto con la stessa, come dedotto dal consulente, poteva essere evitato.
Sul punto infatti va osservato che la velocità di un veicolo va sempre regolata, tenuto conto delle condizioni del veicolo, della strada e del traffico, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose
(art. 141, comma 1, cod. strada) e che, comunque, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(art. 141, comma 2, cod. strada).
Queste essendo le risultanze della Ctu in relazione alla condotta di guida tenuta da occorre Persona_2 valutare le risultanze della stessa con riferimento alle condotte di e di . Parte_1 Per_1
- 3 - Ebbene va innanzitutto chiarito che non può ravvisarsi alcuna responsabilità del conducente dell'autovettura nei confronti di . Parte_1
Ed infatti, si deve condividere quanto dedotto dal Ctu, che ha analizzato anche il velocipede dalla stessa condotto, in relazione alla circostanza che non vi è prova che la bicicletta dalla stessa condotta sia stata urtata dal veicolo e che la stessa sia venuta in contatto con l'autovettura a causa del “brusco movimento” di frapporsi alla traiettoria finale dell'autovettura per porre in salvo la figlia.
Dunque alcuna colpa può ravvisarsi nel caso di specie nell'avvenuto contatto tra e la vettura Parte_1 condotta da in quanto la madre ( che, come si preciserà in seguito, colpevolmente precedeva la Persona_2 figlia invece di seguirla) impatta l'auto per rimediare a una sua negligenza e per cercare di salvare la figlia dallo scontro con l'auto con un movimento brusco.
La circostanza che il potesse vedere anche la bici condotta dalla madre della bimba, sul punto, è Per_2 irrilevante in quanto l'impatto è avvenuto solo con la bicicletta condotta dalla minore mentre le lesioni che la madre si è procurata sono dovute solo al fatto che quest'ultima con un movimento brusco (e quindi improvviso) si è protratta in direzione della figlia cercando di evitare l'impatto.
D'altronde, la circostanza che l'impatto non sia avvenuto con la bici condotta dalla madre della minore può ritenersi confermato anche dalle dichiarazioni rese sia da ( testimone del fatto) che dalla stessa Testimone_2
. Parte_1
Dalla lettura di entrambe le dichiarazioni emerge che quest'ultima ha fatto segno con le braccia nei confronti dell'autoveicolo per farlo rallentare il che, unito alla circostanza che non sono stati rinvenuti segni di contatto con la bicicletta condotta dalla stessa, comporta che la ricostruzione del sinistro possa essere effettuata nel senso che la madre, vedendo che l'autovettura stava per impattare con la bicicletta condotta dalla figlia ha prima Per_ tentato con le mani di segnalare l'ostacolo e poi, una volta che vi è stato il contatto con la bici di , si è lanciata verso la minore e si è procurata le lesioni in relazione alle quali chiede il risarcimento ( frattura epidisi distale del polso sinistro, algia emitorace destro e contusione ginocchio destro) ma senza che nei suoi confronti possa ravvisarsi alcuna responsabilità da parte del conducente dell'autovettura.
Ulteriore conferma a tale ricostruzione emerge da quanto riscontrato sempre dal Ctu il quale afferma che la lesione riportata da “esclude un contatto diretto a livello degli arti a sinistra esposti al veicolo Parte_1 urtante”.
Le lesioni patite da non possono porsi in collegamento causale con la condotta di guida del Parte_1 Per_2 non potendosi ritenere lo stesso, in assenza della prova di un contatto della sua autovettura né con la bicicletta né con il corpo della stessa, responsabile per le stesse.
Ciò precisato, quindi, in relazione alle responsabilità del sinistro tra in proprio e Parte_1 Persona_2 occorre invece verificare e quantificare il grado di responsabilità nel sinistro occorso con la minore . Per_1
Ebbene sul punto, va osservato che la Corte di Cassazione ha precisato che “quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso con la propria condotta alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo c.c. e ciò anche se il danneggiato
è incapace d'intendere e di volere per minore età” (Cass. Civ. n. 5787/2017).
- 4 - Nel caso di specie, occorre valutare la corresponsabilità della madre di , quale genitore esercente la Per_1 responsabilità genitoriale sulla stessa, nella causazione del sinistro.
Ebbene la sua responsabilità è sicuramente preponderante rispetto a quella del conducente dell'autovettura.
Ed infatti è incontroverso in atti ( anche perché così dichiarato dalla stessa ) che la bambina era Parte_1 dietro alla madre e quindi in una posizione che non permetteva alla madre di proteggerla da potenziali pericoli.
Il dovere di sorveglianza da parte del genitore nei confronti della minore si sarebbe dovuto estrinsecare in una posizione opposta delle biciclette e cioè la madre avrebbe dovuto seguire la figlia e non precederla, proprio al fine di evitare che la stessa potesse porre in essere movimenti potenzialmente pericolosi per la stessa ( come in effetti avvenuto).
D'altronde dalla ricostruzione effettuata dal Ctu emerge che lo spostamento verso sinistra effettuato dalla bicicletta di è avvenuto verosimilmente per raggiungere la madre che la precedeva. Per_1
Il Ctu ha accertato infatti, alla luce delle posizioni delle biciclette, che “non è logico è coerente che le biciclette fossero vicine e finanche appaiate perché solo un contatto diretto tra autovettura e bicicletta della madre avrebbe potuto proiettare quest'ultima così distante, eventualità esclusa per i motivi dianzi spiegati”.
Vi è quindi un evidente e preponderante concorso di colpa di in qualità di genitore di Parte_1 Per_1 nella causazione del sinistro la cui responsabilità deve quindi essere ripartita in un 70% a carico di Parte_1 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su , e nel 30% in capo ad Per_1 Persona_2
Ciò precisato in merito alle responsabilità e venendo ad esaminare il quantum del danno non patrimoniale subito da , va osservato quanto segue. Per_1
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale de-terminata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
- 5 - In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sottolineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio secondo il quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato che non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
In relazione all'entità delle lesioni riportate dalla minore può farsi riferimento alla relazione di perizia Per_1 tecnica redatta dal nominato consulente d'ufficio, dottor il quale sulla base dell'esame della Persona_3 certificazione prodotta e su accurati accertamenti sanitari operati, ha riscontrato l'esistenza delle lesioni lamentate, e constatato che esse hanno comportato postumi invalidanti permanenti.
Il CTU, nella sua relazione, ha valutato il danno alla persona derivato alla minore nata il [...], e Per_1 pertanto di anni 6 anni alla data del sinistro, in giorni 29 di I.T.P. al 75%, giorni 10 di I.T.P. al 50%, giorni 10 di
I.T.P. al 25% nonché punti 2,5 % di postumi invalidanti permanenti.
Per quanto attiene alla quantificazione in concreto del pregiudizio complessivamente subito, ritiene il giudicante debba farsi riferimento alla tabella delle micropermanenti di cui all'art. 139 Dlgs 209/05, i cui importi sono stati aggiornati a luglio 2024 (D.M. 16.7.2024) sulla base della quale, considerate le circostanze del caso concreto, la gravità delle lesioni e dei postumi permanenti, l'età della danneggiata, si ritiene di liquidare a titolo di invalidità temporanea (considerata l'indennità giornaliera totale nella misura di € 55,24) la somma complessiva di €
1.615,77 (€ 1.201,47 per i 29 giorni di I.T.P. al 75%; € 276,20 per i 10 giorni di I.T.P. al 50% ed € 138,10 per i 10 giorni di I.T.P. al 25%);mentre, per i punti di invalidità permanente indicati dal C.T.U. (2,5 %) vanno liquidati euro
- 6 - 2.747,17, secondo la menzionata tabella.
Dunque, il danno non patrimoniale complessivo subito da ammonta ad euro 4.362,94. Per_1
In considerazione della mancanza di alcuna prova circa specifiche situazioni di disagio dinamico-relazionali ovvero di sofferenza o turbamento d'animo, non vengono invece riconosciute altre voci di danno non patrimoniale.
A tale importo va aggiunto quello di euro 130,00 quale danno patrimoniale subito per le spese mediche sostenute per la minore e causalmente connesse all'evento lesivo. Per_1
Pertanto, il danno subito da è quantificabile, complessivamente, all'attualità, in complessivi Euro Per_1
4.492,94.
Tenuto conto del concorso di colpa a carico della stessa ( rectius di quale titolare della Parte_1 responsabilità genitoriale sulla stessa), la somma da liquidarsi va ridotta del 70%, pervenendosi infine all'importo di euro 1347,88 all'attualità.
Ciò precisato, va osservato che prima dell'inizio della causa è stata percepita da la somma di euro Per_1
2223,00.
Tale acconto rivalutato in base all'ultimo indice Istat è pari ad euro 2587,57.
Tale somma risulta completamente satisfattiva della pretesa risarcitoria sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale subito da parte attrice.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
- 7 - La somma incassata da parte attrice è risultata, all'esito del giudizio, congrua ed integralmente satisfattiva e pertanto, la domanda formulata dagli attori deve essere rigettata non essendo stata dimostrata una maggior entità del danno subito da nel sinistro oggetto di lite e non essendo stata provata alcuna responsabilità Per_1 di con riferimento alle lesioni patite da . Persona_2 Parte_1
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa, anche alla luce della necessità di dover accertare mediante una consulenza tecnica la dinamica del sinistro, che possono aver indotto la parte a ritenere di aver subito un ulteriore danno in conseguenza del sinistro oggetto di causa per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese delle due CTU (medico-legale e cinematica) espletate al fine di accertare le responsabilità del sinistro e di quantificare i danni possono essere poste per il 50% in capo a parte attrice e per il 50% in capo a
[...]
Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di US Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale madre e responsabile della minore unitamente ad Parte_1 Per_1 [...] nei confronti di (in proprio e quale erede di ), Pt_2 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
(nella qualità di erede di ) e di ogni contraria istanza,
[...] Persona_2 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu al 50% in capo a parte attrice e al 50% a carico di Controparte_1
Così deciso in US Arsizio, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI US ZI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3846 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa
DA
(nata in [...] il [...], C.F. ) in proprio e quale genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale su (nata a [...] il [...], C.F. Per_1
) unitamente ad (nato in [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI GAETANO MARGHERITA, con domicilio eletto in US C.F._3
Arsizio alla via Venezia,1 presso il difensore avv. DI GAETANO MARGHERITA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO e dell'avv. GUSSONI LUCA con domicilio eletto in LARGO
GIARDINO, 7 US ZI, presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), in Controparte_2 C.F._4 proprio e nella qualità di erede di residente in [...] nonché Persona_2
nata a Temù il [...] in [...] erede di residente in Controparte_3 Persona_2
Magnago alla via Novara n.6;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale madre e responsabile della minore Parte_1
unitamente ad , quale padre della minore, hanno convenuto in giudizio innanzi al Per_1 Parte_2
Tribunale di US Arsizio , e esponendo Persona_2 Controparte_2 Controparte_1 che in data 05.06.2020 Alla e la figlia erano ferme ciascuna a bordo della propria bicicletta, in Pt_1 Per_1 prossimità del marciapiede in via Carlo Poma n. 4 a US Arsizio, quando sono state investite dall'autovettura
Fiat Panda, targata FT870EE condotta da , di proprietà di ed assicurata Persona_2 Controparte_2 da Controparte_1
- 1 - Per tali ragioni gli attori adivano il Tribunale di US Arsizio affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità esclusiva di , quale conducente della vettura Fiat Panda e quale Persona_2 Controparte_2 proprietaria della stessa, nella causazione del sinistro e li condannasse, in via solidale, con
[...] al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro de quo, Controparte_1 dedotti gli acconti ricevuti ( 6576,00 corrisposti ad e 2223,00 ad ) oltre interessi legali e Parte_1 Per_1 rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto il sinistro de quo era imputabile in via esclusiva all'attrice la quale procedeva Parte_1 senza tenersi il più vicino possibile al marciapiede di destra della carreggiata in violazione dell'art. 143, 2° comma c.s.d. e ha omesso di controllare i movimenti della figlia minore;
in subordine, ha chiesto il Per_1 riconoscimento di un concorso di responsabilità del convenuto non superiore al 30% e, dunque, la riduzione proporzionale dell'importo dovuto previa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c.
Rilevato che era deceduto alla data della notifica dell'atto di citazione è stata disposta Persona_2
l'integrazione del contraddittorio con gli eredi dello stesso ( e ) Controparte_2 Controparte_3 dichiarati contumaci all'udienza del 14.06.2023.
La causa istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica cinematica e medica è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Infatti, con l'approvazione del Correttivo alla riforma Cartabia è stato previsto che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere parzialmente accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Parte attrice agisce in giudizio per accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del Persona_2 Per sinistro occorso in data 05.06.2020, quando intorno alle 16 e 50 e la figlia erano coinvolte Pt_1 Per_1 in un sinistro con l'autovettura condotta da e chiedono la condanna dello stesso al risarcimento Persona_2 dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dello stesso.
Occorre preliminarmente sottolineare che nessuna contestazione sussiste in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, controvertendosi unicamente in ordine all'accertamento della dinamica dello stesso
Ebbene al fine di accertare la dinamica del sinistro è stata espletata una Ctu dinamica che ha analizzato altresì
la relazione di incidente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai soggetti ivi rinvenuti.
Il C.T.U. ricostruisce così l'intera dinamica affermando che “l'autovettura FIAT PANDA targata FT870EE e condotta dal sig. proveniente da via Magenta, percorre via C. Poma in direzione via Liguria Persona_2 procedendo, come già detto, ad una velocità di circa 40 km/h. Pervenuto nei pressi del civico 4, posto alla sua destra, ovvero all'altezza dell'intersezione con via Basilico, posta alla sua sinistra, può agilmente notare la presenza dei velocipedi antagonisti quello condotto dalla sig.ra , fermo in prossimità del Parte_1 marciapiede, intenta a parlare con la teste mentre quello condotto dalla minore , Tes_1 Per_1 verosimilmente in posizione più arretrata ed in movimento sulla sede stradale.
- 2 - Proprio in quel frangente, il velocipede da bambino, condotto dalla minore , si CP_4 Per_1 stacca dal margine destro e si sposta verso sinistra verosimilmente per raggiungere la madre che la precede.
Nell'eseguire tale manovra, si sposta fino a 2,60 m dal marciapiede e si pone su una traiettoria di conflitto con quella dell'autovettura antagonista che la raggiunge e la tampona. In esito all'impatto, il velocipede devia verso destra e termina la sua corsa contro il muretto della recinzione del civico 4, cioè dopo circa 12,2 m;
mentre l'autovettura si arresta in circa 6,20 m, sostanzialmente parallela all'asse mediano della carreggiata.”
Alla luce della consulenza, adeguatamente motivata, aderente alle risultanze obiettive e priva di vizi logici e metodologici, è possibile accertare il grado delle colpe incidenti nella produzione del danno.
Infatti, “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso” (Cass. n. 10304/2009).
Se è possibile individuare in concreto il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti nell'evento dannoso, il giudice di merito è tenuto a procedere alla graduazione della colpa dei soggetti coinvolti nel sinistro, tenendo conto, peraltro, che opera pur sempre la presunzione di colpa di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c.; per cui l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita in concreto la prova liberatoria dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico, ossia la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Cass. N. 477/2003; Cass. N. 18941/2003; Cass. N. 12692/98; Cass. N.
11235/97; Cass. N. 1198/97).
Ciò precisato, va osservato che nel caso di specie occorre, al fine di graduare le rispettive colpe nella causazione del sinistro, valutare i seguenti elementi.
In primo luogo va osservato che la velocità dell'autovettura era perfettamente rientrante nei limiti di velocità previsti per la strada che la stessa stava percorrendo ( 40 km/h a fronte di un limite di 50 km/h).
Il consulente afferma che il conducente nei pressi del civico 4 può notare la presenza dei velocipedi, sia quello di che quello di . Parte_1 Per_1 Per_ Considerata la velocità di spostamento della bicicletta di Alla prima di entrare in contatto con l'autovettura
(1,3 secondi) l'impatto con la stessa, come dedotto dal consulente, poteva essere evitato.
Sul punto infatti va osservato che la velocità di un veicolo va sempre regolata, tenuto conto delle condizioni del veicolo, della strada e del traffico, in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose
(art. 141, comma 1, cod. strada) e che, comunque, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(art. 141, comma 2, cod. strada).
Queste essendo le risultanze della Ctu in relazione alla condotta di guida tenuta da occorre Persona_2 valutare le risultanze della stessa con riferimento alle condotte di e di . Parte_1 Per_1
- 3 - Ebbene va innanzitutto chiarito che non può ravvisarsi alcuna responsabilità del conducente dell'autovettura nei confronti di . Parte_1
Ed infatti, si deve condividere quanto dedotto dal Ctu, che ha analizzato anche il velocipede dalla stessa condotto, in relazione alla circostanza che non vi è prova che la bicicletta dalla stessa condotta sia stata urtata dal veicolo e che la stessa sia venuta in contatto con l'autovettura a causa del “brusco movimento” di frapporsi alla traiettoria finale dell'autovettura per porre in salvo la figlia.
Dunque alcuna colpa può ravvisarsi nel caso di specie nell'avvenuto contatto tra e la vettura Parte_1 condotta da in quanto la madre ( che, come si preciserà in seguito, colpevolmente precedeva la Persona_2 figlia invece di seguirla) impatta l'auto per rimediare a una sua negligenza e per cercare di salvare la figlia dallo scontro con l'auto con un movimento brusco.
La circostanza che il potesse vedere anche la bici condotta dalla madre della bimba, sul punto, è Per_2 irrilevante in quanto l'impatto è avvenuto solo con la bicicletta condotta dalla minore mentre le lesioni che la madre si è procurata sono dovute solo al fatto che quest'ultima con un movimento brusco (e quindi improvviso) si è protratta in direzione della figlia cercando di evitare l'impatto.
D'altronde, la circostanza che l'impatto non sia avvenuto con la bici condotta dalla madre della minore può ritenersi confermato anche dalle dichiarazioni rese sia da ( testimone del fatto) che dalla stessa Testimone_2
. Parte_1
Dalla lettura di entrambe le dichiarazioni emerge che quest'ultima ha fatto segno con le braccia nei confronti dell'autoveicolo per farlo rallentare il che, unito alla circostanza che non sono stati rinvenuti segni di contatto con la bicicletta condotta dalla stessa, comporta che la ricostruzione del sinistro possa essere effettuata nel senso che la madre, vedendo che l'autovettura stava per impattare con la bicicletta condotta dalla figlia ha prima Per_ tentato con le mani di segnalare l'ostacolo e poi, una volta che vi è stato il contatto con la bici di , si è lanciata verso la minore e si è procurata le lesioni in relazione alle quali chiede il risarcimento ( frattura epidisi distale del polso sinistro, algia emitorace destro e contusione ginocchio destro) ma senza che nei suoi confronti possa ravvisarsi alcuna responsabilità da parte del conducente dell'autovettura.
Ulteriore conferma a tale ricostruzione emerge da quanto riscontrato sempre dal Ctu il quale afferma che la lesione riportata da “esclude un contatto diretto a livello degli arti a sinistra esposti al veicolo Parte_1 urtante”.
Le lesioni patite da non possono porsi in collegamento causale con la condotta di guida del Parte_1 Per_2 non potendosi ritenere lo stesso, in assenza della prova di un contatto della sua autovettura né con la bicicletta né con il corpo della stessa, responsabile per le stesse.
Ciò precisato, quindi, in relazione alle responsabilità del sinistro tra in proprio e Parte_1 Persona_2 occorre invece verificare e quantificare il grado di responsabilità nel sinistro occorso con la minore . Per_1
Ebbene sul punto, va osservato che la Corte di Cassazione ha precisato che “quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso con la propria condotta alla produzione del danno, l'obbligo del responsabile di risarcire quest'ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell'art. 1227, comma primo c.c. e ciò anche se il danneggiato
è incapace d'intendere e di volere per minore età” (Cass. Civ. n. 5787/2017).
- 4 - Nel caso di specie, occorre valutare la corresponsabilità della madre di , quale genitore esercente la Per_1 responsabilità genitoriale sulla stessa, nella causazione del sinistro.
Ebbene la sua responsabilità è sicuramente preponderante rispetto a quella del conducente dell'autovettura.
Ed infatti è incontroverso in atti ( anche perché così dichiarato dalla stessa ) che la bambina era Parte_1 dietro alla madre e quindi in una posizione che non permetteva alla madre di proteggerla da potenziali pericoli.
Il dovere di sorveglianza da parte del genitore nei confronti della minore si sarebbe dovuto estrinsecare in una posizione opposta delle biciclette e cioè la madre avrebbe dovuto seguire la figlia e non precederla, proprio al fine di evitare che la stessa potesse porre in essere movimenti potenzialmente pericolosi per la stessa ( come in effetti avvenuto).
D'altronde dalla ricostruzione effettuata dal Ctu emerge che lo spostamento verso sinistra effettuato dalla bicicletta di è avvenuto verosimilmente per raggiungere la madre che la precedeva. Per_1
Il Ctu ha accertato infatti, alla luce delle posizioni delle biciclette, che “non è logico è coerente che le biciclette fossero vicine e finanche appaiate perché solo un contatto diretto tra autovettura e bicicletta della madre avrebbe potuto proiettare quest'ultima così distante, eventualità esclusa per i motivi dianzi spiegati”.
Vi è quindi un evidente e preponderante concorso di colpa di in qualità di genitore di Parte_1 Per_1 nella causazione del sinistro la cui responsabilità deve quindi essere ripartita in un 70% a carico di Parte_1 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su , e nel 30% in capo ad Per_1 Persona_2
Ciò precisato in merito alle responsabilità e venendo ad esaminare il quantum del danno non patrimoniale subito da , va osservato quanto segue. Per_1
Quanto ai danni non patrimoniali va precisato che il principio di integralità del risarcimento del danno impone che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro. Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale de-terminata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c., la tutela penale costituendo sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Fattispecie quest'ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il "pregiudizio di tipo esistenziale" consegue alla lesione dei "diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)" (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
- 5 - In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno” (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico” che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili - si è ulteriormente sottolineato dalle Sezioni
Unite - ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio secondo il quale il danneggiante è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito ad esso causalmente ascrivibile, si è per altro verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato che non si hanno, invero, duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (Cass., 6/4/2011, n. 7844).
È, invero, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
Così stabilite le coordinate ermeneutiche cui il giudice deve attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, e venendo al caso di specie, occorre precisare quanto segue.
In relazione all'entità delle lesioni riportate dalla minore può farsi riferimento alla relazione di perizia Per_1 tecnica redatta dal nominato consulente d'ufficio, dottor il quale sulla base dell'esame della Persona_3 certificazione prodotta e su accurati accertamenti sanitari operati, ha riscontrato l'esistenza delle lesioni lamentate, e constatato che esse hanno comportato postumi invalidanti permanenti.
Il CTU, nella sua relazione, ha valutato il danno alla persona derivato alla minore nata il [...], e Per_1 pertanto di anni 6 anni alla data del sinistro, in giorni 29 di I.T.P. al 75%, giorni 10 di I.T.P. al 50%, giorni 10 di
I.T.P. al 25% nonché punti 2,5 % di postumi invalidanti permanenti.
Per quanto attiene alla quantificazione in concreto del pregiudizio complessivamente subito, ritiene il giudicante debba farsi riferimento alla tabella delle micropermanenti di cui all'art. 139 Dlgs 209/05, i cui importi sono stati aggiornati a luglio 2024 (D.M. 16.7.2024) sulla base della quale, considerate le circostanze del caso concreto, la gravità delle lesioni e dei postumi permanenti, l'età della danneggiata, si ritiene di liquidare a titolo di invalidità temporanea (considerata l'indennità giornaliera totale nella misura di € 55,24) la somma complessiva di €
1.615,77 (€ 1.201,47 per i 29 giorni di I.T.P. al 75%; € 276,20 per i 10 giorni di I.T.P. al 50% ed € 138,10 per i 10 giorni di I.T.P. al 25%);mentre, per i punti di invalidità permanente indicati dal C.T.U. (2,5 %) vanno liquidati euro
- 6 - 2.747,17, secondo la menzionata tabella.
Dunque, il danno non patrimoniale complessivo subito da ammonta ad euro 4.362,94. Per_1
In considerazione della mancanza di alcuna prova circa specifiche situazioni di disagio dinamico-relazionali ovvero di sofferenza o turbamento d'animo, non vengono invece riconosciute altre voci di danno non patrimoniale.
A tale importo va aggiunto quello di euro 130,00 quale danno patrimoniale subito per le spese mediche sostenute per la minore e causalmente connesse all'evento lesivo. Per_1
Pertanto, il danno subito da è quantificabile, complessivamente, all'attualità, in complessivi Euro Per_1
4.492,94.
Tenuto conto del concorso di colpa a carico della stessa ( rectius di quale titolare della Parte_1 responsabilità genitoriale sulla stessa), la somma da liquidarsi va ridotta del 70%, pervenendosi infine all'importo di euro 1347,88 all'attualità.
Ciò precisato, va osservato che prima dell'inizio della causa è stata percepita da la somma di euro Per_1
2223,00.
Tale acconto rivalutato in base all'ultimo indice Istat è pari ad euro 2587,57.
Tale somma risulta completamente satisfattiva della pretesa risarcitoria sia con riferimento al danno patrimoniale che con riferimento al danno non patrimoniale subito da parte attrice.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
- 7 - La somma incassata da parte attrice è risultata, all'esito del giudizio, congrua ed integralmente satisfattiva e pertanto, la domanda formulata dagli attori deve essere rigettata non essendo stata dimostrata una maggior entità del danno subito da nel sinistro oggetto di lite e non essendo stata provata alcuna responsabilità Per_1 di con riferimento alle lesioni patite da . Persona_2 Parte_1
In considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni costituite dalla oggettiva imprevedibilità dell'esito della causa, anche alla luce della necessità di dover accertare mediante una consulenza tecnica la dinamica del sinistro, che possono aver indotto la parte a ritenere di aver subito un ulteriore danno in conseguenza del sinistro oggetto di causa per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
Le spese delle due CTU (medico-legale e cinematica) espletate al fine di accertare le responsabilità del sinistro e di quantificare i danni possono essere poste per il 50% in capo a parte attrice e per il 50% in capo a
[...]
Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di US Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e quale madre e responsabile della minore unitamente ad Parte_1 Per_1 [...] nei confronti di (in proprio e quale erede di ), Pt_2 Controparte_2 Persona_2 Controparte_3
(nella qualità di erede di ) e di ogni contraria istanza,
[...] Persona_2 Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu al 50% in capo a parte attrice e al 50% a carico di Controparte_1
Così deciso in US Arsizio, il 20/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 8 -