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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9372 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21173/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Pini e l'Avv. Giorgio Francesco Molinari presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pescocostanzo (AQ) il 16.6.2007 (anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1) in separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Persona_1
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, all'udienza del 14.10.2025 avanti al G.O., hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni di cui al relativo verbale d'udienza personalmente sottoscritto dalle parti:
1) Separazione consensuale.
2) Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico alternato settimanale, salvo diversi e migliori accordi, con possibilità di entrambi i genitori di sostituirsi reciprocamente in caso di assenza dell'altro.
3) La casa coniugale viene assegnata al Sig. il quale si farà carico, fin dall'uscita Parte_2 della moglie dall'abitazione, dell'intera quota mutuo. Le parti si adopereranno affinché l'istituto bancario possa estromettere la sig.ra dal rapporto di mutuo ed il sig. si impegna ad Pt_1 Pt_2 individuare, se necessario, un garante in sostituzione della moglie.
4) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 2.200,00 complessivi ( € Pt_2 Pt_1
1.100,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi e comprensivo delle spese abitative che la madre dovrà affrontare per reperire una seconda soluzione abitativa, a mezzo BB continuativo entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese dell'uscita della sig.ra Pt_1 dalla casa coniugale, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e si farà carico del 100% delle spese extra seguendo i criteri delle Linee Guida del Tribunale di Milano. La sig.ra percepirà Pt_1 interamente l'assegno unico Inps ed il sig. rinuncia alla propria quota del 50% sempre Pt_2 dall'uscita della moglie dalla casa coniugale.
5) La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre la fine del mese di Pt_1 gennaio 2026 prelevando i propri effetti personali.
6) La sig.ra si impegna a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale pari al Pt_1
25% al sig. a fronte di un corrispettivo di € 20.000,00 che lo stesso verserà al momento di Pt_2 trasferimento della quota e comunque entro la fine del mese di dicembre 2025.
7) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, di essere autonomi economicamente e di non pretendere reciproci contributi al mantenimento.
8) Le parti dichiarano di aver già condiviso le condizioni future di divorzio confermando tutte le statuizioni personali ed economiche di cui alla presente separazione nei confronti dei figli.
9) Quanto ai rapporti economici tra di loro, le parti si accordano come segue: il si obbliga a Pt_2 versare alla moglie, in sede divorzile, un contributo una tantum pari ad € 20.000,00, che sarà versato all'esito e a conclusione dell'udienza divorzile.
10) Spese di lite compensate.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la revoca dell'udienza del 6.11.2025 già fissata avanti al G.D. con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 4 concordate all'udienza del 14.10.2025 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile in Pescocostanzo (AQ) il 16.6.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescocostanzo (AQ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Giuseppe Gennari.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Pini e l'Avv. Giorgio Francesco Molinari presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pescocostanzo (AQ) il 16.6.2007 (anno 2007, atto n. 4, parte II, serie A, ufficio 1) in separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con i seguenti figli:
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Persona_1
nato a [...] l'[...], cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, all'udienza del 14.10.2025 avanti al G.O., hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni di cui al relativo verbale d'udienza personalmente sottoscritto dalle parti:
1) Separazione consensuale.
2) Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento paritetico alternato settimanale, salvo diversi e migliori accordi, con possibilità di entrambi i genitori di sostituirsi reciprocamente in caso di assenza dell'altro.
3) La casa coniugale viene assegnata al Sig. il quale si farà carico, fin dall'uscita Parte_2 della moglie dall'abitazione, dell'intera quota mutuo. Le parti si adopereranno affinché l'istituto bancario possa estromettere la sig.ra dal rapporto di mutuo ed il sig. si impegna ad Pt_1 Pt_2 individuare, se necessario, un garante in sostituzione della moglie.
4) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di € 2.200,00 complessivi ( € Pt_2 Pt_1
1.100,00 a figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi e comprensivo delle spese abitative che la madre dovrà affrontare per reperire una seconda soluzione abitativa, a mezzo BB continuativo entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese dell'uscita della sig.ra Pt_1 dalla casa coniugale, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT e si farà carico del 100% delle spese extra seguendo i criteri delle Linee Guida del Tribunale di Milano. La sig.ra percepirà Pt_1 interamente l'assegno unico Inps ed il sig. rinuncia alla propria quota del 50% sempre Pt_2 dall'uscita della moglie dalla casa coniugale.
5) La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre la fine del mese di Pt_1 gennaio 2026 prelevando i propri effetti personali.
6) La sig.ra si impegna a cedere la propria quota di proprietà della casa coniugale pari al Pt_1
25% al sig. a fronte di un corrispettivo di € 20.000,00 che lo stesso verserà al momento di Pt_2 trasferimento della quota e comunque entro la fine del mese di dicembre 2025.
7) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, di essere autonomi economicamente e di non pretendere reciproci contributi al mantenimento.
8) Le parti dichiarano di aver già condiviso le condizioni future di divorzio confermando tutte le statuizioni personali ed economiche di cui alla presente separazione nei confronti dei figli.
9) Quanto ai rapporti economici tra di loro, le parti si accordano come segue: il si obbliga a Pt_2 versare alla moglie, in sede divorzile, un contributo una tantum pari ad € 20.000,00, che sarà versato all'esito e a conclusione dell'udienza divorzile.
10) Spese di lite compensate.
Le parti, inoltre, hanno chiesto la revoca dell'udienza del 6.11.2025 già fissata avanti al G.D. con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.12, comma III, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 4 concordate all'udienza del 14.10.2025 ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile in Pescocostanzo (AQ) il 16.6.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescocostanzo (AQ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Giuseppe Gennari.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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