Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 682/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FORTINO GIUSEPPE
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTINO CP_2 C.F._2
GIUSEPPE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario di Modena
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
21/02/2025 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 15.12.1998, innanzi al presidente del Tribunale di Melfi nella procedura di separazione consensuale RG.N. 95/1998 – omologata con decreto del
17.12.1998;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Ruvo del Monte (PZ).
2. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RUVO DEL
pagina 2 di 3 MONTE (PZ) il 23/08/1987 fra nato a [...] il Controparte_1
16/07/1961 e nata a [...] il [...] alle CP_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RUVO DEL MONTE (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1987 Atto n. 4 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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