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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13906/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Matteo Venditti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Tommaso Mariuzzo Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- I.a) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
e residenza eletta presso l'abitazione della madre, attualmente a San Zeno Naviglio (BS) in via
Cavour n. 35;
- I.b) i genitori si impegnano al mantenimento dei figli e e a sostenere le loro varie Per_1 Per_2 spese mediche, scolastiche, nonché le spese straordinarie di cui al vigente protocollo del Tribunale di Brescia nella misura del 50% ciascuno, finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
- I.c) si richiama integralmente il piano genitoriale quivi allegato e lo si trascrive, per comodità di lettura e immediata percezione, per quanto concerne la regolamentazione:
1 - I.c.1) dei rapporti economici tra genitori e figli (di cui al punto 1 del piano), il sig. Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e e sino alla loro Per_1 Per_2 indipendenza economica, la somma omnicomprensiva mensile di € 500,00 (rivalutabile secondo l'indice ISTAT), oltre al contributo carburante forfettario di € 100 mensili (sul presupposto dell'accompagnamento turnario dei figli alle rispettive attività extrascolastiche, non rivalutabile secondo l'indice ISTAT), per un totale di € 600 al mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO , entro il 20 di ogni mese;
Parte_1
- I.c.2) delle visite padre/figli (di cui ai punti 6 e 7 del piano), a fine settimana alternati, i venerdì i figli andranno dal padre alle ore 20:00 e verranno riportati a casa della madre da parte del Sig. alle ore 20:00 della domenica ma, se lo desiderano, potranno recarsi anche durante la Pt_1 settimana dal papà (fermo l'onere alternato dei genitori di portarli/riportarli o ritirarli), a patto che non giungano troppo tardi nella casa dove dormiranno;
- II) prendere atto del fatto che gli ex coniugi dichiarano di aver già regolato ogni e qualsiasi rapporto economico pregresso tra di loro e si dichiarano economicamente autosufficienti;
- III) accogliere la richiesta dei genitori, visto il disposto dell'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., di non ascoltare i figli minori, non ritenendolo necessario;
- IV) prendere atto del fatto che i genitori dichiarano congiuntamente di voler dare attuazione alle conclusioni sopra indicate ed al piano genitoriale allegato, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- V) i genitori sin d'ora confermano il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio già verbalizzato in sede di separazione consensuale;
- VI) il tutto, a spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09.08.2008 contraevano matrimonio in Moldavia.
Con decreto n. 8189/2020 del 30.12.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
TA NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC IO IC
COSTANZA TETI IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13906/2025
V.G. instaurato da
(c.f. ), con l'avv. Matteo Venditti Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. Tommaso Mariuzzo Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“- I.a) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
e residenza eletta presso l'abitazione della madre, attualmente a San Zeno Naviglio (BS) in via
Cavour n. 35;
- I.b) i genitori si impegnano al mantenimento dei figli e e a sostenere le loro varie Per_1 Per_2 spese mediche, scolastiche, nonché le spese straordinarie di cui al vigente protocollo del Tribunale di Brescia nella misura del 50% ciascuno, finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
- I.c) si richiama integralmente il piano genitoriale quivi allegato e lo si trascrive, per comodità di lettura e immediata percezione, per quanto concerne la regolamentazione:
1 - I.c.1) dei rapporti economici tra genitori e figli (di cui al punto 1 del piano), il sig. Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e e sino alla loro Per_1 Per_2 indipendenza economica, la somma omnicomprensiva mensile di € 500,00 (rivalutabile secondo l'indice ISTAT), oltre al contributo carburante forfettario di € 100 mensili (sul presupposto dell'accompagnamento turnario dei figli alle rispettive attività extrascolastiche, non rivalutabile secondo l'indice ISTAT), per un totale di € 600 al mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO , entro il 20 di ogni mese;
Parte_1
- I.c.2) delle visite padre/figli (di cui ai punti 6 e 7 del piano), a fine settimana alternati, i venerdì i figli andranno dal padre alle ore 20:00 e verranno riportati a casa della madre da parte del Sig. alle ore 20:00 della domenica ma, se lo desiderano, potranno recarsi anche durante la Pt_1 settimana dal papà (fermo l'onere alternato dei genitori di portarli/riportarli o ritirarli), a patto che non giungano troppo tardi nella casa dove dormiranno;
- II) prendere atto del fatto che gli ex coniugi dichiarano di aver già regolato ogni e qualsiasi rapporto economico pregresso tra di loro e si dichiarano economicamente autosufficienti;
- III) accogliere la richiesta dei genitori, visto il disposto dell'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., di non ascoltare i figli minori, non ritenendolo necessario;
- IV) prendere atto del fatto che i genitori dichiarano congiuntamente di voler dare attuazione alle conclusioni sopra indicate ed al piano genitoriale allegato, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso;
- V) i genitori sin d'ora confermano il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio già verbalizzato in sede di separazione consensuale;
- VI) il tutto, a spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 09.08.2008 contraevano matrimonio in Moldavia.
Con decreto n. 8189/2020 del 30.12.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
2
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
TA NA
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