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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7215/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6007/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1
t. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Convento delle Grazie n. 28, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De CP_1 is, L. Cuzzupoli e N. Fumo, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6007/2022 R.G.) per il CP_1 riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 100%, confermando nel resto il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo il “riconoscimento in capo alla ricorrente dell'invalidità civile in misura pari al 100%, con necessità di accompagnamento e conseguente erogazione dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa nonché il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e i conseguenti benefici di Legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 6 c.p.c e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Depositata l'integrazione peritale da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 12/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 10/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, deducendo altresì l'aggravamento del quadro patologico. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Depositata l'integrazione peritale, il consulente nominato nel procedimento di atp, precisava: “Il soggetto, infatti, sia alla visita da parte della CML dell' sia alla visita del CP_1 sottoscritto in corso di ATP, appariva "tranquilla, vigile, composta, parteci portamento consono 2 alla circostanza, congrue le risposte rese all'interlocutore, ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nella persona e nell'abbigliamento"; ovvero in buon equilibrio psichico. Capace quindi di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ed assolutamente in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La sopravvenuta "Sindrome delle apnee ostruttive notturne" non incide in alcun modo sulla autonomia del soggetto;
essa assume valenza medico legale, anche se in misura modesta, solo sul grado di invalidità del soggetto che però, tra l'atro, si è ritenuto già Invalido al 100%. Per tali motivi non mi resta che confermare il mio precedente Giudizio, ovvero che si tratti di individuo Invalido al 100% e portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, in quanto non bisognevole di assistenza permanente, continuativa e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione”. Ed invero, il consulente, all'esito dell'esame obiettivo effettuato in sede di ATP ed esaminata la documentazione versata in atti, osservava che la ricorrente risultava “Vigile, tranquilla, partecipe, risponde coerentemente alle domande che le vengono poste. Non deficit neurologici. Discretamente orientata nel tempo e nello spazio. Discreta capacità di critica e di giudizio. Deambulazione e passaggi posturali in assoluta autonomia. Nulla di rilevante, dal punto di vista fisico, a carico di altri organi ed apparati”, rilevando come la stessa fosse affetta da “un grave disturbo psichico dissociativo che la rende incapace di svolgere una qualsivoglia attività lavorativa;
Ciononostante la stessa è autonoma nella deambulazione nel compimento degli atti quotidiani della vita”. Concludeva, pertanto, osservando come la ricorrente fosse da ritenersi “Invalida al 100% e portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda. La stessa non necessita di assistenza continua o di permanente accompagnatore”, giudizio confermato all'esito dei chiarimenti richiesti. Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, ed in assenza di puntuali contestazioni, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso in opposizione, pertanto, va rigettato. Va invece accertato il diritto della parte istante ad essere dichiarata invalida nella misura del 100% a decorrere dal 01/04/2022, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (25/03/2022). Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale delle domande formulate nel ricorso per ATP. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) dichiara invalida nella misura del 100% a decorrere dal Parte_1
01/04/2 del mese successivo alla domanda amministrativa (25/03/2022); c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7215/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6007/2022
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. M. Parte_1
t. dom. in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via Convento delle Grazie n. 28, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De CP_1 is, L. Cuzzupoli e N. Fumo, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6007/2022 R.G.) per il CP_1 riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 100%, confermando nel resto il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva pertanto chiedendo il “riconoscimento in capo alla ricorrente dell'invalidità civile in misura pari al 100%, con necessità di accompagnamento e conseguente erogazione dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa nonché il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e i conseguenti benefici di Legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 6 c.p.c e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Depositata l'integrazione peritale da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************ Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 14/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 12/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 10/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta, deducendo altresì l'aggravamento del quadro patologico. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Depositata l'integrazione peritale, il consulente nominato nel procedimento di atp, precisava: “Il soggetto, infatti, sia alla visita da parte della CML dell' sia alla visita del CP_1 sottoscritto in corso di ATP, appariva "tranquilla, vigile, composta, parteci portamento consono 2 alla circostanza, congrue le risposte rese all'interlocutore, ben orientata nel tempo e nello spazio, ben curata nella persona e nell'abbigliamento"; ovvero in buon equilibrio psichico. Capace quindi di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ed assolutamente in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. La sopravvenuta "Sindrome delle apnee ostruttive notturne" non incide in alcun modo sulla autonomia del soggetto;
essa assume valenza medico legale, anche se in misura modesta, solo sul grado di invalidità del soggetto che però, tra l'atro, si è ritenuto già Invalido al 100%. Per tali motivi non mi resta che confermare il mio precedente Giudizio, ovvero che si tratti di individuo Invalido al 100% e portatore di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, in quanto non bisognevole di assistenza permanente, continuativa e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione”. Ed invero, il consulente, all'esito dell'esame obiettivo effettuato in sede di ATP ed esaminata la documentazione versata in atti, osservava che la ricorrente risultava “Vigile, tranquilla, partecipe, risponde coerentemente alle domande che le vengono poste. Non deficit neurologici. Discretamente orientata nel tempo e nello spazio. Discreta capacità di critica e di giudizio. Deambulazione e passaggi posturali in assoluta autonomia. Nulla di rilevante, dal punto di vista fisico, a carico di altri organi ed apparati”, rilevando come la stessa fosse affetta da “un grave disturbo psichico dissociativo che la rende incapace di svolgere una qualsivoglia attività lavorativa;
Ciononostante la stessa è autonoma nella deambulazione nel compimento degli atti quotidiani della vita”. Concludeva, pertanto, osservando come la ricorrente fosse da ritenersi “Invalida al 100% e portatrice di handicap di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 104/92, a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda. La stessa non necessita di assistenza continua o di permanente accompagnatore”, giudizio confermato all'esito dei chiarimenti richiesti. Sulla scorta di tutto quanto evidenziato, ed in assenza di puntuali contestazioni, le conclusioni del CTU possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il ricorso in opposizione, pertanto, va rigettato. Va invece accertato il diritto della parte istante ad essere dichiarata invalida nella misura del 100% a decorrere dal 01/04/2022, primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (25/03/2022). Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione dell'accoglimento del tutto parziale delle domande formulate nel ricorso per ATP. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) dichiara invalida nella misura del 100% a decorrere dal Parte_1
01/04/2 del mese successivo alla domanda amministrativa (25/03/2022); c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 03/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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