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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 343/2023 introdotto con ricorso depositato in data 23.02.2023 da nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Moscardelli del Foro C.F._1
di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla via Montesanto n 2/A, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Simona Dell'Osso
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.07.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza conforme all'accordo da loro raggiunto, sottoscritto in data 08.01.2025 e allegato alle rispettive note per la trattazione scritta dell'udienza del 09.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 12.09.1999 aveva contratto matrimonio con la SI.ra CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._2
- il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio tenuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola Manfredi (BN), Anno 1999,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, n.8;
- dall'unione coniugale era nata a [...], in data [...], la figlia
[...]
; Persona_1
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Maltignano (AP);
- la SI.ra , nell'anno 2012, si era allontanata dalla residenza Controparte_1
coniugale e non vi aveva più fatto ritorno per trasferirsi in San Nicola Manfredi - frazione Pagliara (BN);
- da allora si sono occupati della figlia la nonna di linea materna, IG.ra , Persona_2
residente in [...], alla quale la stessa veniva affidata all'età di un anno unitamente al ricorrente padre;
- i coniugi vivevano separati da oltre dieci anni e non vi erano i presupposti per una loro riconciliazione essendo il contrasto tra di essi insorto al tempo della loro separazione di fatto perdurante ed insanabile;
- i coniugi vivevano di autonomi proventi per il loro mantenimento e non avevano beni mobili o immobili in comproprietà o in proprietà individuale che dovessero essere tra di loro divisi o che dovessero essere assegnati;
- vani erano risultati i tentativi del ricorrente di procedere per via consensuale alla separazione personale dal coniuge;
- in data 17/06/22, sulla base di tali premesse, il SI. aveva depositato ricorso Parte_1
per separazione giudiziale presso il Tribunale di Benevento;
- con provvedimento assunto all'udienza del 21/12/2022, il Presidente del Tribunale di
Benevento, rilevato che l'ultimo domicilio Comune dei coniugi era in Maltignano (AP)
e preso atto dell'adesione del ricorrente alla prospettata incompetenza per territorio, dichiarava, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., l'incompetenza del Tribunale di Benevento a provvedere per essere competente il Tribunale di Ascoli Piceno;
- il procedimento veniva pertanto riassunto dal SI. presso questo Tribunale. Parte_1
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 12.07.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale compariva la sola parte ricorrente;
stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva posto a carico di ciascun genitore un assegno di euro 150 ognuno per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convivente con la nonna materna, oltre il
50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia.
Nella successiva fase davanti al G.I., all'udienza del 23.11.2023 nessuno compariva per la SI.ra , la quale, in assenza della produzione del certificato di residenza CP_1
della stessa e della conseguente impossibilità di verificare il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non poteva essere dichiarata contumace;
in ogni caso, in quella sede venivano ammesse le prove, proposte dal ricorrente nell'atto introduttivo, ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Con ordinanza del 06.05.2024 il G.I., verificata la regolarità e tempestività della notifica, a seguito della richiesta produzione documentale, dichiarava la contumacia della convenuta;
in considerazione del carico di lavoro che grava sull'Ufficio, delegava per l'assunzione delle prove orali, ammesse il GOP dott.ssa Stefania Iannetti e fissava dinanzi ad essa, per l'assunzione delle medesime, l'udienza del 22.11.2024.
In data 21.11.2024 si costituiva in giudizio la SI.ra , a ministero dell'avv. CP_1
Simona Dell'Osso, dichiarando di non opporsi alla separazione chiesta dal marito, con conseguente volontà di trasformare la separazione da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 22.11.2024 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo per l'integrale definizione della vicenda, di talché con ordinanza del 09.12.2024 il G.I. fissava per l'esame delle condizioni concordate dai coniugi e per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 09.01.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In quella sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Le condizioni della separazione concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi e della figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, omologa la separazione personale tra i coniugi parti del presente procedimento alle condizioni dagli stessi concordate nel documento sottoscritto datato
08.01.2025, acquisito agli atti, e, pertanto, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F._1
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.03.1972 C.F. , unitisi in Parte_2 C.F._3
matrimonio in data 12.09.1999 in San Nicola Manfredi (BN);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Nicola Manfredi (BN) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno 1999 Atto Numero 8 Parte 2 Serie A Ufficio 1;
3) alla figlia ormai maggiorenne e convivente stabilmente con la nonna paterna verrà versata, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 da parte del padre e la somma di € 100,00 dalla madre Parte_1 Controparte_1
(titolare di solo assegno di mantenimento per invalidità civile), che verrà corrisposta anticipatamente da ciascuno di essi entro il giorno dieci giorni di ogni mese;
4) entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, neanche a titolo di mantenimento;
5) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del 27/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 343/2023 introdotto con ricorso depositato in data 23.02.2023 da nato a [...] il [...], Parte_1
residente in [...], C.F.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Moscardelli del Foro C.F._1
di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla via Montesanto n 2/A, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Simona Dell'Osso
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 24.07.2023 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: omologa separazione consensuale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza conforme all'accordo da loro raggiunto, sottoscritto in data 08.01.2025 e allegato alle rispettive note per la trattazione scritta dell'udienza del 09.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 sulla premessa Parte_1
che:
- in data 12.09.1999 aveva contratto matrimonio con la SI.ra CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. );
[...] C.F._2
- il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio tenuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Nicola Manfredi (BN), Anno 1999,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, n.8;
- dall'unione coniugale era nata a [...], in data [...], la figlia
[...]
; Persona_1
- i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in Maltignano (AP);
- la SI.ra , nell'anno 2012, si era allontanata dalla residenza Controparte_1
coniugale e non vi aveva più fatto ritorno per trasferirsi in San Nicola Manfredi - frazione Pagliara (BN);
- da allora si sono occupati della figlia la nonna di linea materna, IG.ra , Persona_2
residente in [...], alla quale la stessa veniva affidata all'età di un anno unitamente al ricorrente padre;
- i coniugi vivevano separati da oltre dieci anni e non vi erano i presupposti per una loro riconciliazione essendo il contrasto tra di essi insorto al tempo della loro separazione di fatto perdurante ed insanabile;
- i coniugi vivevano di autonomi proventi per il loro mantenimento e non avevano beni mobili o immobili in comproprietà o in proprietà individuale che dovessero essere tra di loro divisi o che dovessero essere assegnati;
- vani erano risultati i tentativi del ricorrente di procedere per via consensuale alla separazione personale dal coniuge;
- in data 17/06/22, sulla base di tali premesse, il SI. aveva depositato ricorso Parte_1
per separazione giudiziale presso il Tribunale di Benevento;
- con provvedimento assunto all'udienza del 21/12/2022, il Presidente del Tribunale di
Benevento, rilevato che l'ultimo domicilio Comune dei coniugi era in Maltignano (AP)
e preso atto dell'adesione del ricorrente alla prospettata incompetenza per territorio, dichiarava, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., l'incompetenza del Tribunale di Benevento a provvedere per essere competente il Tribunale di Ascoli Piceno;
- il procedimento veniva pertanto riassunto dal SI. presso questo Tribunale. Parte_1
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 12.07.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale compariva la sola parte ricorrente;
stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva posto a carico di ciascun genitore un assegno di euro 150 ognuno per il mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convivente con la nonna materna, oltre il
50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia.
Nella successiva fase davanti al G.I., all'udienza del 23.11.2023 nessuno compariva per la SI.ra , la quale, in assenza della produzione del certificato di residenza CP_1
della stessa e della conseguente impossibilità di verificare il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non poteva essere dichiarata contumace;
in ogni caso, in quella sede venivano ammesse le prove, proposte dal ricorrente nell'atto introduttivo, ritenute rilevanti ai fini della decisione.
Con ordinanza del 06.05.2024 il G.I., verificata la regolarità e tempestività della notifica, a seguito della richiesta produzione documentale, dichiarava la contumacia della convenuta;
in considerazione del carico di lavoro che grava sull'Ufficio, delegava per l'assunzione delle prove orali, ammesse il GOP dott.ssa Stefania Iannetti e fissava dinanzi ad essa, per l'assunzione delle medesime, l'udienza del 22.11.2024.
In data 21.11.2024 si costituiva in giudizio la SI.ra , a ministero dell'avv. CP_1
Simona Dell'Osso, dichiarando di non opporsi alla separazione chiesta dal marito, con conseguente volontà di trasformare la separazione da giudiziale a consensuale.
All'udienza del 22.11.2024 le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo per l'integrale definizione della vicenda, di talché con ordinanza del 09.12.2024 il G.I. fissava per l'esame delle condizioni concordate dai coniugi e per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 09.01.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In quella sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla separazione giudiziale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Le condizioni della separazione concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi e della figlia Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, omologa la separazione personale tra i coniugi parti del presente procedimento alle condizioni dagli stessi concordate nel documento sottoscritto datato
08.01.2025, acquisito agli atti, e, pertanto, così provvede:
1) dichiara la separazione personale fra C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e C.F._1
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.03.1972 C.F. , unitisi in Parte_2 C.F._3
matrimonio in data 12.09.1999 in San Nicola Manfredi (BN);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Nicola Manfredi (BN) per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune dell'anno 1999 Atto Numero 8 Parte 2 Serie A Ufficio 1;
3) alla figlia ormai maggiorenne e convivente stabilmente con la nonna paterna verrà versata, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 da parte del padre e la somma di € 100,00 dalla madre Parte_1 Controparte_1
(titolare di solo assegno di mantenimento per invalidità civile), che verrà corrisposta anticipatamente da ciascuno di essi entro il giorno dieci giorni di ogni mese;
4) entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, neanche a titolo di mantenimento;
5) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del 27/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo