Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2014, n. 24851
CASS
Sentenza 21 novembre 2014

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In tema di responsabilità civile, costituisce "lesione del credito" ogni evento che consista materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento, etc.) dedotto in obbligazione, sicché, ove esso investa beni immobili oggetto di locazione, il locatore ha diritto a conseguire un risarcimento commisurato all'incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio. (Nella specie, era stato accertato che l'allagamento di locali commerciali oggetto di distinte locazioni, attribuibile alla condotta colposa del condominio, aveva determinato, in un caso, una riduzione percentuale del canone, in ragione della minore fruibilità dell'immobile locato, e , nell'altro, il recesso del conduttore, sicché il risarcimento dovuto al locatore è stato commisurato, rispettivamente, alla parte di canone non più corrisposta dal conduttore e ai canoni non percepiti dal locatore successivamente al rilascio dell'immobile e fino alla data di decorrenza di un successivo contratto di locazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2014, n. 24851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24851
Data del deposito : 21 novembre 2014

Testo completo