Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
In tema di responsabilità civile, costituisce "lesione del credito" ogni evento che consista materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento, etc.) dedotto in obbligazione, sicché, ove esso investa beni immobili oggetto di locazione, il locatore ha diritto a conseguire un risarcimento commisurato all'incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio. (Nella specie, era stato accertato che l'allagamento di locali commerciali oggetto di distinte locazioni, attribuibile alla condotta colposa del condominio, aveva determinato, in un caso, una riduzione percentuale del canone, in ragione della minore fruibilità dell'immobile locato, e , nell'altro, il recesso del conduttore, sicché il risarcimento dovuto al locatore è stato commisurato, rispettivamente, alla parte di canone non più corrisposta dal conduttore e ai canoni non percepiti dal locatore successivamente al rilascio dell'immobile e fino alla data di decorrenza di un successivo contratto di locazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/11/2014, n. 24851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24851 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28813/2011 proposto da:
CONDOMINIO CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 538 ROMA 80286670585, in persona del suo amministratore e rappresentante legale, Dott. ALTOMARE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIANA 54, presso lo studio dell'avvocato CONFORTINI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EDIL CEPI SRL 08458990580, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, sig. CI NO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DÈ CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato MORO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
LI ID [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE PASQUALI 3, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO GRANATO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ED VA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4224/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2010 R.G.N. 1895/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l'Avvocato PAOLO PARANZA per delega non scritta;
udito l'Avvocato CARLO MARZANO per delega;
udito l'Avvocato AUGUSTO GRANATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale in trattazione è stata originata da due giudizi.
1^ giudizio: il conduttore di immobile commerciale CI citò in giudizio il proprietario/locatore CI per essere risarcito dei danni sofferti a causa dell'allagamento del locale oggetto di locazione. Il CI chiese in riconvenzionale la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del locatore nel pagamento dei canoni e chiamò in causa il condominio di Circonvallazione Nomentana n. 538 sia per essere manlevato dalle pretese del CI, sia perché il condominio fosse condannato ad eseguire i lavori occorrenti ad eliminare le cause d'allagamento. Il condominio, a sua volta, chiamò in causa la ED CE alla quale erano stati commissionati lavori sull'impianto fognario condominiale. 2^ giudizio: il CI citò in altro giudizio il condominio stesso per essere risarcito dei danni derivatigli dall'avvenuto recesso da parte di altro suo conduttore (soc. IO TI) di altro immobile commerciale di sua proprietà nello stesso edificio, causato dagli allagamenti verificatisi nel maggio 1991, e perché inoltre il condominio stesso fosse condannato ad eseguire i lavori necessari ad eliminare le cause degli allagamenti. Il condominio si costituì ed, anche in questa controversia, chiamò in garanzia la ED CE. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Roma: dichiarò risolto il contratto di locazione tra il CI ed il CI per inadempimento del conduttore (CI), che condannò al pagamento dei residui canoni;
condannò il CI ed il condominio in solido a pagare al CI una somma a titolo risarcitorio;
dichiarò la ED CE obbligata a tenere indenne il condominio di quanto questo fosse tenuto a pagare a titolo risarcitorio;
condannò il condominio ad eseguire le opere prescritte dal CTU.
La Corte d'appello di Roma, in riforma, così statuì: condannò il condominio a pagare al CI la somma di Euro 209.134,20;
condannò il CI a pagare al CI la somma di Euro 50.303,76; condannò il condominio a rifondere al CI quanto questi avrebbe pagato al CI in base al precedente titolo;
rigettò la domanda di manleva del condominio contro la ED CE.
Il condominio propone ricorso per cassazione svolto in quattro motivi. Rispondono con distinti controricorsi il CI e la ED CE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ motivo (violazione artt. 2056 e 1223 c.c. - vizio della motivazione): il giudice avrebbe erroneamente posto a carico del condominio il danno patito dal CI per la risoluzione ed il recesso dai contratti di locazione, i quali non sarebbero conseguenza immediata e diretta del "fatto allagamento". Secondo il condominio, rispetto all'evento dannoso (mancata percezione dei canoni) v'è una causa remota (l'allagamento) ed una causa prossima (il recesso di un conduttore e la dichiarazione di risoluzione per inadempimento di un altro contratto di locazione). La causa prossima sarebbe di per sè sola sufficiente a produrre l'evento, mentre l'autore della causa remota (il condominio) non potrebbe essere chiamato a risponderne. Il motivo è infondato. La vicenda in trattazione può essere qualificata come di "lesione del credito", la quale si verifica ogni qualvolta l'evento consista materialmente nella sottrazione al godimento (per distruzione, danneggiamento, ecc.) di una cosa che è dedotta in obbligazione (a riguardo cfr. sin da Cass. 13 giugno 1978, n. 2398). Nella specie risulta accertato nel giudizio di merito che gli allagamenti degli immobili commerciali del CI sono attribuibili alla condotta colposa del condominio (difettoso funzionamento dell'impianto fognante) e che quel fatto è stato causa del recesso di un conduttore (la sentenza a pag. 4 fa riferimento alla documentazione in atti comprovante che fu proprio l'allagamento a determinare uno dei conduttori al recesso), con conseguente mancata percezione dei canoni da parte del locatore CI. Quanto all'altro conduttore (il CI), la prima sentenza aveva condannato in solido CI ed il condominio a pagargli una somma di danaro (Euro 10.000,00) equitativamente determinata. La Corte romana, accogliendo l'appello del CI, ha rilevato che il Tribunale aveva condannato il conduttore a pagargli i canoni dovuti sino al rilascio del bene (ridotti del 30% in ragione della minore fruibilità del bene), ma aveva omesso di considerare il reale danno subito (e richiesto) dal locatore in conseguenza degli allagamenti dell'immobile: ossia, la parte di canone non corrisposta dal CI (la menzionata riduzione del 30%) ed i canoni non percepiti successivamente al rilascio del locale e fino alla data di decorrenza del contratto di locazione stipulato con un nuovo conduttore. Siffatta statuizione è assolutamente coerente con il principio sopra affermato circa la responsabilità per mancato (o parziale) godimento del bene.
2^ motivo (vizio della motivazione): il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente calcolato il prodotto risultante dalla moltiplicazione tra i numeri dei canoni non percepiti dal CI dalla soc. IO TI (sino alla locazione ad altro conduttore) e l'importo di ciascun canone;
altro errore di calcolo si sarebbe verificato nella determinazione nella differenza di canone non percepita dal conduttore CI (il 30%) e posta a carico del condominio;
inoltre, il giudice, pur dando atto che gli interessi dovevano calcolarsi sul capitale di inizio periodo, avrebbe finito per calcolarli sul capitale di fine periodo;
infine, il giudice, data la premessa che il danno da risarcire consiste nella mancata percezione dei canoni di locazione, erroneamente finirebbe per calcolare gli interessi stessi sulla somma complessiva, sin dalla data della prima scadenza, come se a quella data fosse già dovuta l'intera somma.
Il motivo è inammissibile. Le doglianze avanzate dal ricorrente benché prospettate sotto il profilo del vizio della motivazione, sono in realtà rivolte ad ottenere la correzione di un errore materiale, facendosi riferimento ad un mero sbaglio del giudice nell'elaborazione dei calcoli (conviene, tuttavia, dire che il CI fornisce nel controricorso spiegazione dei rilievi mossi dal ricorrente condominio). Lo stesso deve dirsi quanto al calcolo degli interessi, posto che il ricorrente neppure lamenta la violazione dei canoni legali per la relativa determinazione e che, inoltre, nella specie non è rinvenibile alcun vizio della motivazione censurabile in cassazione.
3^ motivo (violazione di legge e vizio della motivazione): la sentenza avrebbe errato nel ritenere quella del condominio un'obbligazione di valore e non di valuta, in quanto in questo caso il danno consiste nel mancato pagamento di una somma di danaro. Il motivo è infondato, sulla semplice considerazione che la somma di danaro che è stato condannato il condominio a pagare trova titolo nella sua responsabilità risarcitoria da atto illecito;
con la conseguenza che il suo debito ha incontestabilmente natura "di valore".
4^ motivo (violazione di legge e vizio della motivazione): la sentenza avrebbe violato i canoni legali attinenti al contratto in generale ed all'appalto e si sarebbe contraddetta nell'affermare prima che i lavori erano stati eseguiti in maniera inadeguata dalla ED CE e poi nell'escludere la manleva di questa in favore del condominio.
Il motivo è infondato ed è frutto di una parziale lettura delle motivazione addotte a sostegno dell'esclusione di responsabilità della ditta appaltatrice. La sentenza (pagg. 10 e 11), infatti, dopo aver dato conto del tenore della sentenza di primo grado e delle conclusioni del CTU, accerta che la società ha posto in essere un intervento carente ed inadeguato alla definitiva risoluzione dei problemi riguardanti il sistema di scarico delle acque reflue condominiali;
tuttavia, ciò poteva fondare una sua eventuale responsabilità verso il condominio, diversa da quella "azionata" nel presente giudizio a titolo di garanzia, per la quale sarebbe stata necessaria la prova (a carico del condominio) che l'appaltatore fosse l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera. Si tratta di conclusione corretta in diritto e motivata in maniera congrua e logica.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2014