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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 70050/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70050 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 28 settembre 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Di Liello ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Cassiodoro n. 19;
- attore
E
con sede legale in BA (Milano Tre), via F. Sforza n. 15 (C.F. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Izzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n. 55;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “dichiarare il prestito n. 01589543 concesso, da
[...] [...]
a estinto per effetto del pagamento del terzo a far data dal Controparte_1 Parte_1
29.10.2021 o dal 02.11.2021 e che nulla, pertanto, è dall'attore dovuto alla convenuta per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
condannare al risarcimento, in favore di Controparte_1 [...]
di tutti danni, patrimoniali e non, subiti e subendi pari all'importo di € 10.000, ovvero per Pt_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
In ogni caso, oltre interessi come per legge. Vittoria di spese…”..
Premetteva l'attore di aver contattato il call center della , in data 29.10.2021, in Controparte_1
quanto desideroso di estinguere anticipatamente il prestito (n. 01589543) in precedenza ottenuto da parte della banca;
che l'operatrice che aveva risposto gli aveva indicato il riferimento del conto sul quale avrebbe dovuto effettuare l'accredito necessario per saldare il debito residuo, pari ad €
4.924,29, in un'unica soluzione;
che, di seguito, la società Dik.ad s.r.l.s, per suo conto, aveva ivi effettuato il bonifico della somma dovuta alla Banca, con la causale pretesa: “estinzione prestito rateale n. 05189543 ”; che, tuttavia, in data 02.11.2021, era stato contattato dalla Parte_1
Banca, tramite altra operatrice, che lo aveva informato del fatto che l'operazione avrebbe dovuto essere modificata, nel senso che il pagamento eseguito dalla società Dik.ad s.r.l.s. avrebbe dovuto essere stornato (e l'importo versato sarebbe stato restituito) e che avrebbe dovuto essere fatto un altro versamento sul conto a lui intestato;
di avere dato seguito alle indicazioni ricevute, avendo fatto eseguire da parte della società Dik.ad il secondo versamento come richiesto, senza ottenere però l'estinzione del finanziamento, poiché la banca aveva ricevuto nelle more la notificazione di atto di pignoramento presso terzi eseguito nei confronti del da parte di altro creditore, Pt_1
cosicché aveva dovuto vincolare le somme depositate sul conto a favore della procedura esecutiva.
Deduceva l'attore: che la condotta della Banca fosse stata illegittima, giacché essa avrebbe dovuto ritenere i versamenti delle somme compiuti da parte del terzo in suo favore idonei ai fini dell'estinzione del debito restitutorio del finanziamento su di lui gravante;
e che dalla stessa gli fossero derivati danni, da quantificare, nella misura di euro 10.000, in relazione ai costi delle azioni da proporre per opporsi all'esecuzione e per far accertare che le somme giacenti sul conto fossero della Dik.ad s.r.l.s. e non suoi.
Si costituiva , negando ogni profilo di illegittimità della sua condotta e Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “1) rigettare tutte le domande proposte dall'avv. poiché Pt_1
infondate in fatto e in diritto oltre che sprovviste di prova, per le ragioni meglio espresse in
2 narrativa; 2) in via gradata, dichiarare - ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. – non dovuto il risarcimento in favore dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate;
3) condannare l'avv. alla rivalsa Pt_1 delle spese…”.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte attrice proponeva anche domande cautelari che erano dichiarate inammissibili, nell'ambito di separato sub-procedimento.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte convenuta anche memoria di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
L'attore ha agito al fine di ottenere, in primo luogo, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del debito contratto con la banca con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 01589543, per effetto dei versamenti eseguiti dalla società Dik.ad, rispettivamente in data 29 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 e, in secondo luogo al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza dell'asserita illegittimità della condotta dell'Istituto di credito, consistita nell'indurre l'attore e la società menzionata ad effettuare il versamento delle somme necessarie ad estinguere il finanziamento sul conto corrente intestato( al debitore e nel vincolare le stesse, una volta ricevuta notificazione di pignoramento delle somme giacenti sul conto stesso, alla procedura esecutiva.
Quanto alla prima domanda, si rileva che giammai potrebbe dichiararsi l'estinzione del finanziamento in virtù dell'intervenuta esecuzione da parte della Dik.ad nei confronti della Banca di bonifico per importo pari all'entità del debito restitutorio residuo del prestito ottenuto dal in Pt_1
data 29 ottobre 2021, essendo stata (pacificamente) la somma in questione restituita da parte dell'Istituto di credito al soggetto che l'aveva versata (mediante storno del bonifico), cosicché essa non è più stata da allora nella disponibilità della convenuta.
Quanto al successivo versamento effettuato da parte della Dik.ad nei confronti della in data CP_1
2 novembre 2011, sul conto intestato al di somme poi sottoposte a pignoramento, va detto Pt_1
che la banca ha allegato che, esse, dopo l'iniziale sottoposizione a vincolo in ragione della pendenza della procura esecutiva, erano state poi svincolate avendo il creditore procedente acconsentito alla
3 riduzione del pignoramento;
che nonostante tale svincolo, il debitore non avesse consentito a Pt_1 destinare le stesse all'estinzione del prestito, procedendo anzi ad effettuare sul suo conto altri versamenti di somme, poi prelevate, senza procedere a saldare il debito residuo nei suoi confronti;
che fosse poi intervenuto il versamento ancora a parte della Dik.ad del solo importo di euro 3.000, a fronte della maggiore entità del debito del cosicché l'estinzione del debito non potesse che Pt_1
accertarsi in misura parziale, limitatamente a tale importo.
Tale ricostruzione dei fatti non è stata contestata dall'attore, il quale si è limitato ad allegare l'illegittimità del comportamento della assumendo che da essa dovesse desumersi CP_1
l'intervenuta estinzione della sua obbligazione restitutoria.
Sennonché ritiene il giudicante che la circostanza pacifica che la nell'uno o nell'altro caso, CP_1
non abbia trattenuto le somme versate, imputando le stesse all'estinzione del finanziamento ottenuto in precedenza dall'attore, non consenta comunque di accertare l'intervenuta estinzione del debito maturato dal medesimo nei suoi confronti;
residuando, al più, l'ipotesi che l'attore potesse dolersi del danno eventualmente patito in conseguenza del fatto che la non avesse proceduto a CP_1
trattenere le somme versate a tale scopo;
con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del prestito in virtù dei bonifici eseguiti dalla Dik.ad in data 29 ottobre
2021 e 2 novembre 2021 non possa trovare accoglimento.
Quanto alla ulteriore domanda, si rileva che la stessa invece difetta anche solo della compiuta allegazione del danno risarcibile che sarebbe derivato all'attore in conseguenza della condotta della che l'attore ha assunto essere stata illecita: invero, il si è limitato a dolersi del fatto di CP_1 Pt_1
avere dovuto sostenere costi per instaurare procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, allorché questi ultimi non avrebbero potuto, per loro natura, che essere oggetto di rimborso nel contesto di detti giudizi, in sede di liquidazione delle spese.
Ne discende il rigetto anche della domanda risarcitoria.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano, quanto al giudizio di merito, nella misura di complessivi euro 4.237, per compensi professionali (euro 919, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento cautelare, nella misura complessiva di euro 5.000, per compensi professionali (di cui euro 2.000 per la prima fase ed euro 3.000, per la fase di reclamo), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida, quanto al giudizio di merito, nella misura di complessivi euro
4.237, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento cautelare, nella misura complessiva di euro 5.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge..
Roma, 4/04/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70050 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 28 settembre 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Di Liello ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Cassiodoro n. 19;
- attore
E
con sede legale in BA (Milano Tre), via F. Sforza n. 15 (C.F. Controparte_1
), in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Izzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Giovanni Pierluigi da
Palestrina n. 55;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “dichiarare il prestito n. 01589543 concesso, da
[...] [...]
a estinto per effetto del pagamento del terzo a far data dal Controparte_1 Parte_1
29.10.2021 o dal 02.11.2021 e che nulla, pertanto, è dall'attore dovuto alla convenuta per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
condannare al risarcimento, in favore di Controparte_1 [...]
di tutti danni, patrimoniali e non, subiti e subendi pari all'importo di € 10.000, ovvero per Pt_1
quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
In ogni caso, oltre interessi come per legge. Vittoria di spese…”..
Premetteva l'attore di aver contattato il call center della , in data 29.10.2021, in Controparte_1
quanto desideroso di estinguere anticipatamente il prestito (n. 01589543) in precedenza ottenuto da parte della banca;
che l'operatrice che aveva risposto gli aveva indicato il riferimento del conto sul quale avrebbe dovuto effettuare l'accredito necessario per saldare il debito residuo, pari ad €
4.924,29, in un'unica soluzione;
che, di seguito, la società Dik.ad s.r.l.s, per suo conto, aveva ivi effettuato il bonifico della somma dovuta alla Banca, con la causale pretesa: “estinzione prestito rateale n. 05189543 ”; che, tuttavia, in data 02.11.2021, era stato contattato dalla Parte_1
Banca, tramite altra operatrice, che lo aveva informato del fatto che l'operazione avrebbe dovuto essere modificata, nel senso che il pagamento eseguito dalla società Dik.ad s.r.l.s. avrebbe dovuto essere stornato (e l'importo versato sarebbe stato restituito) e che avrebbe dovuto essere fatto un altro versamento sul conto a lui intestato;
di avere dato seguito alle indicazioni ricevute, avendo fatto eseguire da parte della società Dik.ad il secondo versamento come richiesto, senza ottenere però l'estinzione del finanziamento, poiché la banca aveva ricevuto nelle more la notificazione di atto di pignoramento presso terzi eseguito nei confronti del da parte di altro creditore, Pt_1
cosicché aveva dovuto vincolare le somme depositate sul conto a favore della procedura esecutiva.
Deduceva l'attore: che la condotta della Banca fosse stata illegittima, giacché essa avrebbe dovuto ritenere i versamenti delle somme compiuti da parte del terzo in suo favore idonei ai fini dell'estinzione del debito restitutorio del finanziamento su di lui gravante;
e che dalla stessa gli fossero derivati danni, da quantificare, nella misura di euro 10.000, in relazione ai costi delle azioni da proporre per opporsi all'esecuzione e per far accertare che le somme giacenti sul conto fossero della Dik.ad s.r.l.s. e non suoi.
Si costituiva , negando ogni profilo di illegittimità della sua condotta e Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “1) rigettare tutte le domande proposte dall'avv. poiché Pt_1
infondate in fatto e in diritto oltre che sprovviste di prova, per le ragioni meglio espresse in
2 narrativa; 2) in via gradata, dichiarare - ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. – non dovuto il risarcimento in favore dell'attore per i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ovvero - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate;
3) condannare l'avv. alla rivalsa Pt_1 delle spese…”.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte attrice proponeva anche domande cautelari che erano dichiarate inammissibili, nell'ambito di separato sub-procedimento.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte convenuta anche memoria di replica nei termini assegnati.
*********
Le domande sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.
L'attore ha agito al fine di ottenere, in primo luogo, l'accertamento dell'intervenuta estinzione del debito contratto con la banca con la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 01589543, per effetto dei versamenti eseguiti dalla società Dik.ad, rispettivamente in data 29 ottobre 2021 e 2 novembre 2021 e, in secondo luogo al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito in conseguenza dell'asserita illegittimità della condotta dell'Istituto di credito, consistita nell'indurre l'attore e la società menzionata ad effettuare il versamento delle somme necessarie ad estinguere il finanziamento sul conto corrente intestato( al debitore e nel vincolare le stesse, una volta ricevuta notificazione di pignoramento delle somme giacenti sul conto stesso, alla procedura esecutiva.
Quanto alla prima domanda, si rileva che giammai potrebbe dichiararsi l'estinzione del finanziamento in virtù dell'intervenuta esecuzione da parte della Dik.ad nei confronti della Banca di bonifico per importo pari all'entità del debito restitutorio residuo del prestito ottenuto dal in Pt_1
data 29 ottobre 2021, essendo stata (pacificamente) la somma in questione restituita da parte dell'Istituto di credito al soggetto che l'aveva versata (mediante storno del bonifico), cosicché essa non è più stata da allora nella disponibilità della convenuta.
Quanto al successivo versamento effettuato da parte della Dik.ad nei confronti della in data CP_1
2 novembre 2011, sul conto intestato al di somme poi sottoposte a pignoramento, va detto Pt_1
che la banca ha allegato che, esse, dopo l'iniziale sottoposizione a vincolo in ragione della pendenza della procura esecutiva, erano state poi svincolate avendo il creditore procedente acconsentito alla
3 riduzione del pignoramento;
che nonostante tale svincolo, il debitore non avesse consentito a Pt_1 destinare le stesse all'estinzione del prestito, procedendo anzi ad effettuare sul suo conto altri versamenti di somme, poi prelevate, senza procedere a saldare il debito residuo nei suoi confronti;
che fosse poi intervenuto il versamento ancora a parte della Dik.ad del solo importo di euro 3.000, a fronte della maggiore entità del debito del cosicché l'estinzione del debito non potesse che Pt_1
accertarsi in misura parziale, limitatamente a tale importo.
Tale ricostruzione dei fatti non è stata contestata dall'attore, il quale si è limitato ad allegare l'illegittimità del comportamento della assumendo che da essa dovesse desumersi CP_1
l'intervenuta estinzione della sua obbligazione restitutoria.
Sennonché ritiene il giudicante che la circostanza pacifica che la nell'uno o nell'altro caso, CP_1
non abbia trattenuto le somme versate, imputando le stesse all'estinzione del finanziamento ottenuto in precedenza dall'attore, non consenta comunque di accertare l'intervenuta estinzione del debito maturato dal medesimo nei suoi confronti;
residuando, al più, l'ipotesi che l'attore potesse dolersi del danno eventualmente patito in conseguenza del fatto che la non avesse proceduto a CP_1
trattenere le somme versate a tale scopo;
con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'intervenuta estinzione del prestito in virtù dei bonifici eseguiti dalla Dik.ad in data 29 ottobre
2021 e 2 novembre 2021 non possa trovare accoglimento.
Quanto alla ulteriore domanda, si rileva che la stessa invece difetta anche solo della compiuta allegazione del danno risarcibile che sarebbe derivato all'attore in conseguenza della condotta della che l'attore ha assunto essere stata illecita: invero, il si è limitato a dolersi del fatto di CP_1 Pt_1
avere dovuto sostenere costi per instaurare procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, allorché questi ultimi non avrebbero potuto, per loro natura, che essere oggetto di rimborso nel contesto di detti giudizi, in sede di liquidazione delle spese.
Ne discende il rigetto anche della domanda risarcitoria.
In ragione della soccombenza, la parte attrice è condannata al pagamento in favore della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano, quanto al giudizio di merito, nella misura di complessivi euro 4.237, per compensi professionali (euro 919, per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento cautelare, nella misura complessiva di euro 5.000, per compensi professionali (di cui euro 2.000 per la prima fase ed euro 3.000, per la fase di reclamo), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida, quanto al giudizio di merito, nella misura di complessivi euro
4.237, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al procedimento cautelare, nella misura complessiva di euro 5.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge..
Roma, 4/04/2025
Il Giudice
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