Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2024, n. 8805
CASS
Sentenza 3 aprile 2024

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Ai fini della qualificazione come cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA - del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la qualificazione in termini di cessione di azienda del contratto sottoposto a tassazione, in quanto i beni ed i rapporti giuridici, oggetto di cessione, non potevano rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, essendo, a tal fine, necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico del cessionario, di apparati tecnici, di elevato valore economico, stante l'entità e la potenza dell'impianto).

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  • 1Centro Studi CastelliAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 26 aprile 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2024, n. 8805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8805
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo