CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1789/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, N. 221 95042 GRAMMICHELE;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO FRANCESCO EMANUELE giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7
e (C.F. ), domiciliati in VIA DEGLI ORTI
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
13 SCORDIA;
rappresentati e difesi dall'avv. TOMAGRA GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, co. 17, L. 69/09)
Con due diversi atti di opposizione (atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. notificato il
13.3.2013 e ricorso in opposizione ex art.617 c.p.c. depositato il 12.3.2013) i coniugi Parte_1
e si opponevano all'atto di precetto notificato loro il 27.2.2013 ad istanza di
[...] Parte_3
e , fondato su 4 effetti cambiari in regola con il bollo, a firma degli Controparte_1 CP_2
opponenti, per complessivi €.8.000,00 oltre accessori.
In entrambi gli atti di opposizione i coniugi eccepivano: Parte_4
a-) la prescrizione dell'azione cambiaria relativamente all'effetto dell'importo di €.2.500,00 scaduto il
20.2.2010, trascritto al n.1 dell'atto di precetto;
b-) la falsità delle firme apposte su tutti gli effetti cambiari posti a fondamento dell'atto di intimazione,
che disconoscevano come proprie.
pagina 2 di 6 Sulla scorta di quanto eccepito, gli odierni appellanti chiedevano, pertanto, al Giudice adito che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli effetti cambiari, dichiarasse l'inesistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano gli opposti per contestare la fondatezza delle avverse domande e per chiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari.
Previa riunione dei due procedimenti, il Giudice di primo grado disponeva CTU calligrafica, che concludeva per l'autografia delle firme.
Con sentenza n.446/21 il Tribunale di Caltagirone rigettava le opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento di €.2.500,00 ai sensi dell'art.96, c.III, cpc.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e i quali hanno Parte_1 CP_7
espressamente riconosciuto la correttezza della statuizione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, ed hanno svolto tre motivi di appello.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 13.7.2022 questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU grafologica.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui,
recependo le conclusioni rassegnate dal CTU, ha riconosciuto l'autografia delle firme apposte sugli effetti cambiari.
Osserva, al riguardo, questa Corte che la palese infondatezza del motivo in esame è dimostrata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel corso del presente grado di giudizio, il quale ha pagina 3 di 6 affermato che: “a) le firme " " sugli effetti cambiari con scadenze 20.02.2010, Parte_1
20.03.2010, 20.04.2010 e 20.05.2010 sono autentiche e sono state vergate da;
b) le Parte_1
firme sugli effetti cambiari con scadenze 20.02.2010, 20.03.2010, 20.04.2010 e Parte_3
20.05.2010 sono autentiche e sono state vergate da . Parte_3
Le superiori conclusioni, del tutto conformi a quelle cui era pervenuto anche il CTU nominato in primo grado, sono state sostanzialmente accettate e condivise anche dagli appellanti, che nella comparsa conclusionale depositata il 9.1.2025 hanno rinunciato al motivo di appello, insistendo per la riforma della sentenza appellata solo in ordine alla liquidazione delle spese, “in considerazione della qualità
delle parti in causa (germani) e della natura del giudizio”.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui ha disposto la condanna degli opponenti al pagamento di una somma ai sensi dell'art.96 cpc per avere essi “inopinatamente” rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice. Gli appellanti sostengono che la disposta condanna sarebbe illegittima perché pronunciata nell'assoluta mancanza di richiesta da parte degli opposti e, quindi, in violazione dell'art.112 cpc.
Il motivo va respinto.
Per come affermato in giurisprudenza, sussiste la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente (Tribunale di
Roma, 30 ottobre 2014).
Nella specie, quindi, la condanna pronunciata ai sensi dell'art.96, c.III, cpc appare assolutamente legittima e non censurabile.
Con l'ultimo motivo di appello è stata criticata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese. Gli appellanti hanno dedotto che “La condanna al pagamento delle spese risulta pagina 4 di 6 anch'essa frutto di erronea applicazione delle norme processuali e del DM 55 del 2014, in quanto, a prescindere dello scaglione di riferimento (5.000 – 25.000), stante la notevole differenza tra il valore minimo e quello massimo dello scaglione, deve tenersi conto dell'attività processuale, della natura del giudizio e del rapporto corrente tra le parti in causa ( , che deve determinare una riduzione CP_8
dell'importo liquidato, dove a fronte del valore del giudizio di €.8.500,00 viene liquidata la somma di
€.5.427,00 oltre spese generali, IVA e CPA per complessivi €.7.918,64, certamente superiore ai parametri applicabili al caso in specie”.
Anche questo motivo di appello merita di essere respinto. Per un verso, infatti, l'importo liquidato in sentenza a titolo di compensi di avvocato risulta pressocchè coincidente con quello medio previsto dalle vigenti tariffe per lo scaglione di valore al quale appartiene la presente causa;
per altro, il rapporto di parentela, certamente logoro per come dimostrano i contenziosi tra i fratelli , non può Parte_1
valere a giustificare la pretesa riduzione.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ricorrono, a parere di questa Corte, anche i presupposti per un'ulteriore condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96, c.III, cpc in ragione della evidente temerarietà della lite, chiaramente desumibile dalle conclusioni della seconda CTU, che ha confermato l'autografia delle sottoscrizioni presenti sugli effetti cambiari.
Il pagamento di quanto liquidato in favore del CTU deve essere posto definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.446/21 del Tribunale di Caltagirone;
pagina 5 di 6 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati liquidate in complessivi €.5.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della ulteriore somma di €.6.000,00 ai sensi dell'art.96, c.III, cpc;
pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di quanto liquidato in favore del CTU nel corso del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1789/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, N. 221 95042 GRAMMICHELE;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO FRANCESCO EMANUELE giusta procura in atti.
APPELLANTI
pagina 1 di 6 CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2 [...]
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 Controparte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 C.F._7
e (C.F. ), domiciliati in VIA DEGLI ORTI
[...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
13 SCORDIA;
rappresentati e difesi dall'avv. TOMAGRA GAETANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, co. 17, L. 69/09)
Con due diversi atti di opposizione (atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. notificato il
13.3.2013 e ricorso in opposizione ex art.617 c.p.c. depositato il 12.3.2013) i coniugi Parte_1
e si opponevano all'atto di precetto notificato loro il 27.2.2013 ad istanza di
[...] Parte_3
e , fondato su 4 effetti cambiari in regola con il bollo, a firma degli Controparte_1 CP_2
opponenti, per complessivi €.8.000,00 oltre accessori.
In entrambi gli atti di opposizione i coniugi eccepivano: Parte_4
a-) la prescrizione dell'azione cambiaria relativamente all'effetto dell'importo di €.2.500,00 scaduto il
20.2.2010, trascritto al n.1 dell'atto di precetto;
b-) la falsità delle firme apposte su tutti gli effetti cambiari posti a fondamento dell'atto di intimazione,
che disconoscevano come proprie.
pagina 2 di 6 Sulla scorta di quanto eccepito, gli odierni appellanti chiedevano, pertanto, al Giudice adito che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli effetti cambiari, dichiarasse l'inesistenza del diritto dei resistenti a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano gli opposti per contestare la fondatezza delle avverse domande e per chiedere la verificazione delle sottoscrizioni apposte sugli effetti cambiari.
Previa riunione dei due procedimenti, il Giudice di primo grado disponeva CTU calligrafica, che concludeva per l'autografia delle firme.
Con sentenza n.446/21 il Tribunale di Caltagirone rigettava le opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento di €.2.500,00 ai sensi dell'art.96, c.III, cpc.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e i quali hanno Parte_1 CP_7
espressamente riconosciuto la correttezza della statuizione di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria, ed hanno svolto tre motivi di appello.
Si sono costituiti gli appellati per contestare la fondatezza dell'appello del quale hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 13.7.2022 questa Corte ha disposto la rinnovazione della CTU grafologica.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui,
recependo le conclusioni rassegnate dal CTU, ha riconosciuto l'autografia delle firme apposte sugli effetti cambiari.
Osserva, al riguardo, questa Corte che la palese infondatezza del motivo in esame è dimostrata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel corso del presente grado di giudizio, il quale ha pagina 3 di 6 affermato che: “a) le firme " " sugli effetti cambiari con scadenze 20.02.2010, Parte_1
20.03.2010, 20.04.2010 e 20.05.2010 sono autentiche e sono state vergate da;
b) le Parte_1
firme sugli effetti cambiari con scadenze 20.02.2010, 20.03.2010, 20.04.2010 e Parte_3
20.05.2010 sono autentiche e sono state vergate da . Parte_3
Le superiori conclusioni, del tutto conformi a quelle cui era pervenuto anche il CTU nominato in primo grado, sono state sostanzialmente accettate e condivise anche dagli appellanti, che nella comparsa conclusionale depositata il 9.1.2025 hanno rinunciato al motivo di appello, insistendo per la riforma della sentenza appellata solo in ordine alla liquidazione delle spese, “in considerazione della qualità
delle parti in causa (germani) e della natura del giudizio”.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza del Tribunale di Caltagirone nella parte in cui ha disposto la condanna degli opponenti al pagamento di una somma ai sensi dell'art.96 cpc per avere essi “inopinatamente” rifiutato la proposta conciliativa formulata dal Giudice. Gli appellanti sostengono che la disposta condanna sarebbe illegittima perché pronunciata nell'assoluta mancanza di richiesta da parte degli opposti e, quindi, in violazione dell'art.112 cpc.
Il motivo va respinto.
Per come affermato in giurisprudenza, sussiste la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per la parte che rifiuta ingiustificatamente la proposta conciliativa, formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., o che, comunque, non la valuta seriamente ed attentamente (Tribunale di
Roma, 30 ottobre 2014).
Nella specie, quindi, la condanna pronunciata ai sensi dell'art.96, c.III, cpc appare assolutamente legittima e non censurabile.
Con l'ultimo motivo di appello è stata criticata la sentenza di primo grado nella parte relativa alla condanna alle spese. Gli appellanti hanno dedotto che “La condanna al pagamento delle spese risulta pagina 4 di 6 anch'essa frutto di erronea applicazione delle norme processuali e del DM 55 del 2014, in quanto, a prescindere dello scaglione di riferimento (5.000 – 25.000), stante la notevole differenza tra il valore minimo e quello massimo dello scaglione, deve tenersi conto dell'attività processuale, della natura del giudizio e del rapporto corrente tra le parti in causa ( , che deve determinare una riduzione CP_8
dell'importo liquidato, dove a fronte del valore del giudizio di €.8.500,00 viene liquidata la somma di
€.5.427,00 oltre spese generali, IVA e CPA per complessivi €.7.918,64, certamente superiore ai parametri applicabili al caso in specie”.
Anche questo motivo di appello merita di essere respinto. Per un verso, infatti, l'importo liquidato in sentenza a titolo di compensi di avvocato risulta pressocchè coincidente con quello medio previsto dalle vigenti tariffe per lo scaglione di valore al quale appartiene la presente causa;
per altro, il rapporto di parentela, certamente logoro per come dimostrano i contenziosi tra i fratelli , non può Parte_1
valere a giustificare la pretesa riduzione.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ricorrono, a parere di questa Corte, anche i presupposti per un'ulteriore condanna degli appellanti ai sensi dell'art.96, c.III, cpc in ragione della evidente temerarietà della lite, chiaramente desumibile dalle conclusioni della seconda CTU, che ha confermato l'autografia delle sottoscrizioni presenti sugli effetti cambiari.
Il pagamento di quanto liquidato in favore del CTU deve essere posto definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.446/21 del Tribunale di Caltagirone;
pagina 5 di 6 condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati liquidate in complessivi €.5.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della ulteriore somma di €.6.000,00 ai sensi dell'art.96, c.III, cpc;
pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di quanto liquidato in favore del CTU nel corso del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6