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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin 25 20132 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it contro
ES Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB064B00216/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2670/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia propone appello avverso la sentenza n. 1200/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società ES SA, con sede in Spagna avverso i seguenti atti di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017 emessi dall'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione
Regionale Lombardia, a seguito del controllo effettuato relativamente alle transazioni infragruppo tra la branch italiana e la casa madre:
- Avviso di accertamento n. TMB064B00216/2023 – IVA, per l'anno 2017, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 54, d.P.R. 633/72, una maggiore imposta IVA pari ad € 217.524,00 oltre sanzioni ed interessi, per indebita detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'ambito delle attività esercitate in violazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
- Avviso di accertamento n. TMB034B00218-2023 per l'anno 2017, con cui ai sensi degli artt. 40 e 41 bis, d.P.R. 600/73, l'Ufficio ha recuperato una maggiore imposta IRES pari ad € 537.079,00, per aver dedotto componenti negativi indeducibili in violazione dell'articolo 110, comma 7 del TUIR, senza irrogare sanzioni in quanto è stata riconosciuta l'idoneità del Documento Nazionale.
- Avviso di accertamento n. TMB0C4B00219-2023 per l'anno 2017, con il quale l'Agenzia ha recuperato una maggiore imposta IRAP per € 108.782, ai sensi dell' art. 41 bis, d.P.R. 600/73, richiamato dall'art. 25,
D.Lgs. 446/97 per aver dedotto componenti negativi indeducibili in violazione dell'articolo 110, comma 7 del
TUIR, senza irrogare sanzioni in quanto è stata riconosciuta l'idoneità del Documento Nazionale.
In particolare i primi giudici hanno ritenuto legittimi e fondati i recuperi ai fini Ires ed Irap riguardanti “ i servizi di management, addebitati alla società Società_1 per €. 478.228,00, in quanto i costi delle funzioni aziendali, compresi gli emolumenti dei manager, vengono già riaddebitate dalla casa madre all'italiana.
- Il servizio di Alquiler edif. Atica, per il quale risultano addebitati alla Società_1 €. 112.871,61 per il 2017, a titolo di costo addebitato dalla casa madre quale quota parte dell'affitto dalla stessa sostenuto per gli uffici di Madrid, poiché già oggetto di ripartizione nell'ambito delle diverse categorie di attività effettuate.
- Il servizio di Comisiones Interco CIF LUX, per il quale risultano addebitati alla Società_1 €. 1.361.914,63 per il 2017, riferito alla ripartizione tra le tre entità (Spagna, Italia e Portogallo) della commissione (1%) pagata dalla casa madre alla consociata lussemburghese Società_2 Sarl per un deposito effettuato in aderenza a quanto previsto dalla Banca di Spagna al fine di poter superare il limite del 25% di concentrazione del rischio in capo ad un unico cliente.
La Ricorrente non ha provato l'effettivo beneficio che la Società italiana avrebbe ricevuto da questa particolare prestazione”,
Hanno invece ritenuto illegittimi i recuperi ai fini IVA ritenendo”.. corretta l'applicazione del pro-rata generale per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui di CFCF IT, poiché la particolarità dell'attività della Società rende impossibile l'adozione di un metodo di pro-rata specifico peraltro come indicato dalla recente pronuncia della CGUE, ossa la sentenza C-153/17 del 18 ottobre 2018 cd. “Sentenza Volkswagen”, la quale stabilisce che la particolarità dell'attività della Società rende impossibile l'adozione di un metodo di pro-rata specifico”.
Motivi addotti dall'Appellante
RILIEVO IVA - L'Ufficio sostiene che la motivazione, oltre che sintetica, appare poco chiara nell'indicare l'iter logico-giuridico seguito dal Collegio per giungere alla decisione atteso che i Giudici si sono limitati ad affermare che “la particolarità della società rende impossibile l'adozione di un metodo pro-rata specifico”.
L'Ufficio ritiene che la scelta del pro-rata generale per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui, adottato da ES SA branch italiana (Società_1
), che esercita contestualmente le attività di locazione finanziaria di beni (leasing finanziario e operativo)
e di concessione di credito (attività di credito), ossia finanziamenti alla clientela finalizzati principalmente all'acquisto di beni strumentali, al fine di ripartire gli acquisti di tipo promiscuo, vada disconosciuto in quanto risulterebbe applicabile il pro-rata specifico. In particolare, a giudizio dell'appellante nel caso di specie,
l'adozione del criterio del volume di affari evidenzia distorsioni derivanti essenzialmente dalla disomogeneità tra metodo di calcolo del volume di affari riconosciuto in ambito IVA ed il reale corrispettivo per le operazioni di leasing e finanziamento atteso che nel calcolo del volume d'affari leasing sono stati considerati i canoni interi che producono effetti distorsivi nel calcolo. L'Ufficio ritiene che un criterio di riparto dell'IVA afferente alle operazioni promiscue di cui trattasi, anziché sul volume di affari debba essere basato sulla sola quota di interessi attivi sia nell'ambito dell'attività finanziaria che nell'ambito dell'attività di leasing. Richiama a suo favore la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. C-183/13 del 10 luglio 2014, Fazenda
Pùbblica c/ NC AI SA. Pertanto, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione delle percentuali di detrazione sulla base sulla sola quota di interessi attivi sia nell'ambito dell'attività finanziaria che nell'ambito dell'attività di leasing. Ad ulteriore conferma della fondatezza di tale impostazione l'Ufficio richiama giurisprudenza di merito di questa Corte ( sentenze n. 459/13/21 e 3015/15/19 emesse rispettivamente il
1° febbraio 2021 e il 27 maggio 2019), nonché atti di prassi, tra cui la Circolare n. 18 del 1981 e la Risoluzione
n. 450565 del 29-12-1990.
In conclusione l'Agenzia delle entrate chiede in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente il ricorso depositato e dichiarare la legittimità anche dell'avviso di accertamento n. TMB064B00216-2023 emesso ai fini IVA. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
Motivi addotti dall'Appellato – Appellante incidentale
Si è costituito la società ES Sa che controdeduce, proponendo altresì appello incidentale chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado relativamente ai rilievi riguardanti IRES e IRAP.
controdeduzioni
Rilievo IVA - Fondatezza delle argomentazioni prodotte dalla Sentenza di primo grado che ha riconosciuto la correttezza del metodo del pro rata generale per determinare la quota.
L'appellato ribadisce la legittimità del metodo del pro-rata generale, in conformità a quanto emerge dalla
Sentenza Volkswagen della Corte Europea adottato, a cui fanno cenno i primi giudici, considerate le caratteristiche oggettive delle varie attività esercitate che la differenziano radicalmente sotto il profilo funzionale rispetto a soggetti puramente finanziari-bancari e rende inapplicabile nel caso di specie il metodo del pro-rata specifico della Sentenza NC AI , atteso che tale metodo determinato secondo il proposto metodo di comparazione degli interessi attivi, non è in grado di restituire un risultato maggiormente affidabile rispetto a quello derivante dall'applicazione del pro-rata generale.
Appello incidentale
Rilievi IRES e IRAP - Violazione di legge- Secondo la società gli avvisi di accertamento risultano illegittimi per grave incongruenza della sua motivazione e per l'infondatezza della pretesa fiscale. La società eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto - a suo dire - la verifica della sussistenza di un beneficio ottenuto da CFCF IT a fronte dei servizi generali sottoposti a verifica non attiene alla disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) , rilevando che probabilmente l'Ufficio intendeva contestare l'inerenza dei servizi analizzati in violazione dell' 109, comma 5, del TUIR. In questa prospettiva sostiene che da un'analisi più accurata della documentazione prodotta dalla Società, l'Ufficio avrebbe appurato la concreta utilità in capo alla società beneficiaria e, dall'altro, la mancanza di duplicazione nel riaddebito dei costi medesimi.
Rilievi IRES ed IRAP - Illegittimità della sentenza di primo grado per omessa valutazione di elementi probatori prodotti in giudizio - “ IL report denominato «Caterpillar Financial Corporatión Financiera S.
A. E.F.C. Agreed Upon Procedure Questions, predisposto dalla società di revisione Società_5, con sede legale in Madrid, avente ad oggetto l'analisi dei costi riaddebitati dalla Società alla propria Stabile Organizzazione italiana e contestati dall'Ufficio negli avvisi impugnati» e « il bilancio di esercizio 2017 della Società» (AUP).
La società eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte relativa ai rilievi IRES e IRAP, per mancata pronuncia sui documenti prodotti in giudizio e sulle Memorie di entrambe le parti (contribuente e Ufficio) fondamentali ai fini del processo, rilevando poi che dall'AUP depositato emerge, con riferimento alle voci di costo che hanno dato luogo ai recuperi IRES ed IRAP, quanto segue :
1. Management - i costi relativi al Management team includono i costi di lavoro del direttore generale, direttore finanziario, direttore del servizio clienti, direttore crediti e direttore vendite. Il criterio di allocazione specifico per i costi corrispondenti al Management team, si basa sul tempo impiegato dai membri del team per supportare ciascun ufficio (inclusa la stabile organizzazione in Italia).
2. Costi di affitto degli uffici spagnoli - lo spazio è utilizzato dai dipendenti della sede centrale spagnola, ma questi dipendenti forniscono servizi non solo a ES ma anche agli altri uffici. Per tale motivo il canone di affitto viene ripartito tra gli uffici beneficiari, essendo la stabile italiana uno degli uffici beneficiari. I costi di affitto degli uffici spagnoli sono allocati sulla base del portafoglio retail medio di ciascun ufficio (che include la stabile organizzazione in Italia).In questo senso, i costi di affitto dell'ufficio spagnolo sono stati ripartiti tra la sede centrale spagnola, le stabili organizzazioni portoghesi e italiane e CFR, sulla base del portafoglio retail medio di ciascun ufficio (che include la stabile organizzazione in Italia)
3. Commissioni di garanzia - CES in quanto ente finanziario deve soddisfare determinati requisiti patrimoniali. Uno di tali requisiti, per limitare la concentrazione del rischio, è che il finanziamento concesso a un singolo cliente non possa superare il 25% del patrimonio netto dell'ente finanziatore .Per superare tale rischio ed essere in grado di concedere finanziamenti ai propri clienti al di sopra del limite del
25%, ES deve stipulare accordi di garanzia con OC . Il limite della concentrazione del rischio del 25% si applica anche alle operazioni dell'entità in altre giurisdizioni europee attraverso le sue stabili organizzazioni (Italia e Portogallo). Per tale garanzia, ES ha pagato una commissione dell'1% dell'importo totale garantito (importo contabilizzato lungo la durata di ciascun contratto). La chiave di allocazione utilizzata per riaddebitare il costo della commissione maturato per tale periodo d'imposta è stato il portafoglio retail medio di ciascuna sede rispetto al portafoglio retail totale 4. La verifica aritmetica dei costi, condotta a partire da riscontri contabili già oggetto di specifica revisione da parte di altra società specializzata (Società_6), ha dimostrato che non è stata commessa alcuna duplicazione in sede di addebito e che le poste oggetto di controllo rispecchiano fedelmente quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017, quale documento legalmente sottoposto a revisione contabile e regolarmente depositato.
In conclusione la Società chiede di confermare la Sentenza di primo grado con riferimento al rilievo IVA, di riformare la sentenza di primo grado con riferimento ai rilievi IRES e IRAP in quanto infondati e condannare l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Lombardia alla refusione delle spese del giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge.
La società ha prodotto memorie conclusive a sostegno della bontà delle sue tesi. In particolare ha rimarcato la correttezza del metodo del pro-rata generale IVA impiegato dalla Società per l'utilizzo dei beni promiscui in quanto – a suo dire - proprio come il soggetto della Sentenza Volkwagen - CFCF IT, svolge ulteriori attività oltre a quelle di finanziamento e leasing (in particolare vendita di macchinari usati, cessione per il riscatto dei beni in leasing ,nonché varie attività amministrative connesse alla percezione di contributi e sussidi da parte di altre società del Gruppo), richiamando sul punto a suo favore la Sent. Cass., n. 32326 del 13/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base degli atti e documenti in causa, osserva:
1) Recupero IVA- criterio per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui di CFCF IT - La Suprema Corte, sulla base dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, con Sent.
Cass., n. 32326/24 ha fissato il seguente principio di diritto :" il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'IVA concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, è quello che prende in considerazione il volume d'affari annuo di dette attività, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti".
Nel caso di specie, come sopra descritto, la società ha adottato il criterio ordinario, cioè il metodo del volume d'affari, basato sul rapporto tra i volumi d'affari rispettivamente conseguiti nell'ambito dei due settori di attività
( leasing finanziario e operativo, riguardante peraltro come sopra evidenziato anche altre attività, e concessione di credito), che l'Ufficio ha disconosciuto in sede di accertamento ritenendolo distorsivo e reputando più idoneo il metodo degli interessi attivi.
Sul punto è utile richiamare la stessa Sentenza della Suprema Corte sopracitata, la quale ha evidenziato che “scindere nei canoni di leasing - come fa l'ufficio nel caso di specie - una parte finanziaria ed una parte non finanziaria e imputare i costi promiscui unicamente con riferimento alla parte finanziaria è un'operazione che - se non spiegata con dovizia di argomenti in ordine alla maggiore precisione del criterio adoperato rispetto a quello del complessivo volume d'affari - è del tutto arbitraria, perché inidonea a cogliere la diversa natura delle due attività svolte.. ….e, in particolare, di quella di leasing, che non ha solo natura finanziaria, come sembrerebbe ritenere l'Ufficio”. Nel caso di specie, caratterizzato peraltro dalla presenza di ulteriori attività considerate nell'ambito del settore “leasing", l'Ufficio non offre motivazioni sufficienti ed adeguate atte a dimostrare che il metodo basato sulla quota degli interessi attivi nell'ambito dei due settori di attività sia più idoneo rispetto al criterio del volume d'affari annuo, che la direttiva IVA e la legge italiana indicano come criterio ordinario di computo del pro rata. In particolare, affermare semplicemente, come fa l'Ufficio, che “ la branch italiana avrebbe infatti dovuto ripartire l'imposta assolta per i beni e servizi utilizzati promiscuamente, in base al peso della componente finanziaria di ciascuna attività, in quanto criterio maggiormente idoneo, rispetto al volume d'affari, a rappresentare in maniera oggettiva e coerente la parte di beni e servizi utilizzati nelle attività gestite separatamente” è poco più di una petizione di principio. Ne consegue l'Illegittimità del recupero fiscale IVA accertato dall'Ufficio.
2) Recuperi ai fini IRES ed IRAP
2.1- costi di Management –La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo (€ 478.228,00) rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017 e l'inerenza di tale tipologia di spesa, ma non ha offerto alcun elemento idoneo a giustificare la concreta quantificazione della spesa addebitata alla stabile italiana secondo il criterio del tempo impiegato dai membri del team per supportare ciascun ufficio (inclusa la stabile organizzazione in Italia). Ne consegue la legittimità e fondatezza di detto recupero fiscale ai fini IRES ed IRAP.
2.2 - Costi di affitto degli uffici spagnoli - La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo ( 112.871,61) rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017, nonché l'inerenza della spesa e la congruenza del criterio di allocazione adottato per ripartire i costi di affitto dell'ufficio tra la sede centrale spagnola, le stabili organizzazioni portoghesi e italiane e CFR, rappresentato dal portafoglio retail medio di ciascun ufficio.
2.3- Commissioni di garanzia - La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio
2017, nonché l'inerenza di tale tipologia di spesa, ma il criterio di ripartizione per il riaddebito del costo relativo, individuato nel portafoglio retail medio, appare inidoneo, atteso che non tiene conto della qualità dei finanziamenti interessati dalla garanzia ( quelli per i quali si supera il limite del 25% del capitale proprio).
La stessa AUP individua una metodologia alternativa che porta ad esiti di allocazione più precisi (in base alla percentuale dell'esposizione media ponderata per le diverse sedi), che tiene conto dei soli clienti che per territorio hanno superato il limite di concentrazione del 25%. Da cui consegue un importo addebitabile alla stabile organizzazione italiana pari a € 969.601,94 anziché € 1.361.914,63, con una differenza pari a
€ 392.312,69, da recuperare a tassazione ai fini Ires ed Irap.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello, in riforma della sentenza impugnata, va respinto l'appello principale relativo ai recuperi IVA di cui all'avviso di accertamento n. TMB064B00216/2023 – IVA, per l'anno 2017; trova parziale accoglimento l'appello incidentale, ritenendosi infondato ai fini IRES ed IRAP il recupero fiscale relativo ai costi di affitto degli uffici spagnoli di € 112.871,61
e parzialmente fondato nei limiti di € 392.312,69, quello riguardante le commissioni di garanzia. Di conseguenza ai fini Ires il maggior reddito imponibile ammonta ad € 870.541,00; Ai fini IRAP il maggior valore della produzione netta è pari ad € 870.541,00.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n. 1200/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, respinge l'appello principale proposto dall' Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia e accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dalla società ES SA, riducendo ai fini Ires il maggior reddito imponibile accertato ad € 870.541,00 e ai fini IRAP il maggior valore della produzione accertato ad
€ 870.541,00. Spese dei due gradi del giudizio compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2642/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia - Via Manin 25 20132 Milano MI
elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it contro
ES Sa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 5
e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB064B00216/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2670/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia propone appello avverso la sentenza n. 1200/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società ES SA, con sede in Spagna avverso i seguenti atti di accertamento relativi all'anno d'imposta 2017 emessi dall'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione
Regionale Lombardia, a seguito del controllo effettuato relativamente alle transazioni infragruppo tra la branch italiana e la casa madre:
- Avviso di accertamento n. TMB064B00216/2023 – IVA, per l'anno 2017, con il quale l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 54, d.P.R. 633/72, una maggiore imposta IVA pari ad € 217.524,00 oltre sanzioni ed interessi, per indebita detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell'ambito delle attività esercitate in violazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 4 e 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.
- Avviso di accertamento n. TMB034B00218-2023 per l'anno 2017, con cui ai sensi degli artt. 40 e 41 bis, d.P.R. 600/73, l'Ufficio ha recuperato una maggiore imposta IRES pari ad € 537.079,00, per aver dedotto componenti negativi indeducibili in violazione dell'articolo 110, comma 7 del TUIR, senza irrogare sanzioni in quanto è stata riconosciuta l'idoneità del Documento Nazionale.
- Avviso di accertamento n. TMB0C4B00219-2023 per l'anno 2017, con il quale l'Agenzia ha recuperato una maggiore imposta IRAP per € 108.782, ai sensi dell' art. 41 bis, d.P.R. 600/73, richiamato dall'art. 25,
D.Lgs. 446/97 per aver dedotto componenti negativi indeducibili in violazione dell'articolo 110, comma 7 del
TUIR, senza irrogare sanzioni in quanto è stata riconosciuta l'idoneità del Documento Nazionale.
In particolare i primi giudici hanno ritenuto legittimi e fondati i recuperi ai fini Ires ed Irap riguardanti “ i servizi di management, addebitati alla società Società_1 per €. 478.228,00, in quanto i costi delle funzioni aziendali, compresi gli emolumenti dei manager, vengono già riaddebitate dalla casa madre all'italiana.
- Il servizio di Alquiler edif. Atica, per il quale risultano addebitati alla Società_1 €. 112.871,61 per il 2017, a titolo di costo addebitato dalla casa madre quale quota parte dell'affitto dalla stessa sostenuto per gli uffici di Madrid, poiché già oggetto di ripartizione nell'ambito delle diverse categorie di attività effettuate.
- Il servizio di Comisiones Interco CIF LUX, per il quale risultano addebitati alla Società_1 €. 1.361.914,63 per il 2017, riferito alla ripartizione tra le tre entità (Spagna, Italia e Portogallo) della commissione (1%) pagata dalla casa madre alla consociata lussemburghese Società_2 Sarl per un deposito effettuato in aderenza a quanto previsto dalla Banca di Spagna al fine di poter superare il limite del 25% di concentrazione del rischio in capo ad un unico cliente.
La Ricorrente non ha provato l'effettivo beneficio che la Società italiana avrebbe ricevuto da questa particolare prestazione”,
Hanno invece ritenuto illegittimi i recuperi ai fini IVA ritenendo”.. corretta l'applicazione del pro-rata generale per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui di CFCF IT, poiché la particolarità dell'attività della Società rende impossibile l'adozione di un metodo di pro-rata specifico peraltro come indicato dalla recente pronuncia della CGUE, ossa la sentenza C-153/17 del 18 ottobre 2018 cd. “Sentenza Volkswagen”, la quale stabilisce che la particolarità dell'attività della Società rende impossibile l'adozione di un metodo di pro-rata specifico”.
Motivi addotti dall'Appellante
RILIEVO IVA - L'Ufficio sostiene che la motivazione, oltre che sintetica, appare poco chiara nell'indicare l'iter logico-giuridico seguito dal Collegio per giungere alla decisione atteso che i Giudici si sono limitati ad affermare che “la particolarità della società rende impossibile l'adozione di un metodo pro-rata specifico”.
L'Ufficio ritiene che la scelta del pro-rata generale per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui, adottato da ES SA branch italiana (Società_1
), che esercita contestualmente le attività di locazione finanziaria di beni (leasing finanziario e operativo)
e di concessione di credito (attività di credito), ossia finanziamenti alla clientela finalizzati principalmente all'acquisto di beni strumentali, al fine di ripartire gli acquisti di tipo promiscuo, vada disconosciuto in quanto risulterebbe applicabile il pro-rata specifico. In particolare, a giudizio dell'appellante nel caso di specie,
l'adozione del criterio del volume di affari evidenzia distorsioni derivanti essenzialmente dalla disomogeneità tra metodo di calcolo del volume di affari riconosciuto in ambito IVA ed il reale corrispettivo per le operazioni di leasing e finanziamento atteso che nel calcolo del volume d'affari leasing sono stati considerati i canoni interi che producono effetti distorsivi nel calcolo. L'Ufficio ritiene che un criterio di riparto dell'IVA afferente alle operazioni promiscue di cui trattasi, anziché sul volume di affari debba essere basato sulla sola quota di interessi attivi sia nell'ambito dell'attività finanziaria che nell'ambito dell'attività di leasing. Richiama a suo favore la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. C-183/13 del 10 luglio 2014, Fazenda
Pùbblica c/ NC AI SA. Pertanto, l'Ufficio ha proceduto alla rideterminazione delle percentuali di detrazione sulla base sulla sola quota di interessi attivi sia nell'ambito dell'attività finanziaria che nell'ambito dell'attività di leasing. Ad ulteriore conferma della fondatezza di tale impostazione l'Ufficio richiama giurisprudenza di merito di questa Corte ( sentenze n. 459/13/21 e 3015/15/19 emesse rispettivamente il
1° febbraio 2021 e il 27 maggio 2019), nonché atti di prassi, tra cui la Circolare n. 18 del 1981 e la Risoluzione
n. 450565 del 29-12-1990.
In conclusione l'Agenzia delle entrate chiede in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente il ricorso depositato e dichiarare la legittimità anche dell'avviso di accertamento n. TMB064B00216-2023 emesso ai fini IVA. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
Motivi addotti dall'Appellato – Appellante incidentale
Si è costituito la società ES Sa che controdeduce, proponendo altresì appello incidentale chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado relativamente ai rilievi riguardanti IRES e IRAP.
controdeduzioni
Rilievo IVA - Fondatezza delle argomentazioni prodotte dalla Sentenza di primo grado che ha riconosciuto la correttezza del metodo del pro rata generale per determinare la quota.
L'appellato ribadisce la legittimità del metodo del pro-rata generale, in conformità a quanto emerge dalla
Sentenza Volkswagen della Corte Europea adottato, a cui fanno cenno i primi giudici, considerate le caratteristiche oggettive delle varie attività esercitate che la differenziano radicalmente sotto il profilo funzionale rispetto a soggetti puramente finanziari-bancari e rende inapplicabile nel caso di specie il metodo del pro-rata specifico della Sentenza NC AI , atteso che tale metodo determinato secondo il proposto metodo di comparazione degli interessi attivi, non è in grado di restituire un risultato maggiormente affidabile rispetto a quello derivante dall'applicazione del pro-rata generale.
Appello incidentale
Rilievi IRES e IRAP - Violazione di legge- Secondo la società gli avvisi di accertamento risultano illegittimi per grave incongruenza della sua motivazione e per l'infondatezza della pretesa fiscale. La società eccepisce l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto - a suo dire - la verifica della sussistenza di un beneficio ottenuto da CFCF IT a fronte dei servizi generali sottoposti a verifica non attiene alla disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) , rilevando che probabilmente l'Ufficio intendeva contestare l'inerenza dei servizi analizzati in violazione dell' 109, comma 5, del TUIR. In questa prospettiva sostiene che da un'analisi più accurata della documentazione prodotta dalla Società, l'Ufficio avrebbe appurato la concreta utilità in capo alla società beneficiaria e, dall'altro, la mancanza di duplicazione nel riaddebito dei costi medesimi.
Rilievi IRES ed IRAP - Illegittimità della sentenza di primo grado per omessa valutazione di elementi probatori prodotti in giudizio - “ IL report denominato «Caterpillar Financial Corporatión Financiera S.
A. E.F.C. Agreed Upon Procedure Questions, predisposto dalla società di revisione Società_5, con sede legale in Madrid, avente ad oggetto l'analisi dei costi riaddebitati dalla Società alla propria Stabile Organizzazione italiana e contestati dall'Ufficio negli avvisi impugnati» e « il bilancio di esercizio 2017 della Società» (AUP).
La società eccepisce l'illegittimità della sentenza nella parte relativa ai rilievi IRES e IRAP, per mancata pronuncia sui documenti prodotti in giudizio e sulle Memorie di entrambe le parti (contribuente e Ufficio) fondamentali ai fini del processo, rilevando poi che dall'AUP depositato emerge, con riferimento alle voci di costo che hanno dato luogo ai recuperi IRES ed IRAP, quanto segue :
1. Management - i costi relativi al Management team includono i costi di lavoro del direttore generale, direttore finanziario, direttore del servizio clienti, direttore crediti e direttore vendite. Il criterio di allocazione specifico per i costi corrispondenti al Management team, si basa sul tempo impiegato dai membri del team per supportare ciascun ufficio (inclusa la stabile organizzazione in Italia).
2. Costi di affitto degli uffici spagnoli - lo spazio è utilizzato dai dipendenti della sede centrale spagnola, ma questi dipendenti forniscono servizi non solo a ES ma anche agli altri uffici. Per tale motivo il canone di affitto viene ripartito tra gli uffici beneficiari, essendo la stabile italiana uno degli uffici beneficiari. I costi di affitto degli uffici spagnoli sono allocati sulla base del portafoglio retail medio di ciascun ufficio (che include la stabile organizzazione in Italia).In questo senso, i costi di affitto dell'ufficio spagnolo sono stati ripartiti tra la sede centrale spagnola, le stabili organizzazioni portoghesi e italiane e CFR, sulla base del portafoglio retail medio di ciascun ufficio (che include la stabile organizzazione in Italia)
3. Commissioni di garanzia - CES in quanto ente finanziario deve soddisfare determinati requisiti patrimoniali. Uno di tali requisiti, per limitare la concentrazione del rischio, è che il finanziamento concesso a un singolo cliente non possa superare il 25% del patrimonio netto dell'ente finanziatore .Per superare tale rischio ed essere in grado di concedere finanziamenti ai propri clienti al di sopra del limite del
25%, ES deve stipulare accordi di garanzia con OC . Il limite della concentrazione del rischio del 25% si applica anche alle operazioni dell'entità in altre giurisdizioni europee attraverso le sue stabili organizzazioni (Italia e Portogallo). Per tale garanzia, ES ha pagato una commissione dell'1% dell'importo totale garantito (importo contabilizzato lungo la durata di ciascun contratto). La chiave di allocazione utilizzata per riaddebitare il costo della commissione maturato per tale periodo d'imposta è stato il portafoglio retail medio di ciascuna sede rispetto al portafoglio retail totale 4. La verifica aritmetica dei costi, condotta a partire da riscontri contabili già oggetto di specifica revisione da parte di altra società specializzata (Società_6), ha dimostrato che non è stata commessa alcuna duplicazione in sede di addebito e che le poste oggetto di controllo rispecchiano fedelmente quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017, quale documento legalmente sottoposto a revisione contabile e regolarmente depositato.
In conclusione la Società chiede di confermare la Sentenza di primo grado con riferimento al rilievo IVA, di riformare la sentenza di primo grado con riferimento ai rilievi IRES e IRAP in quanto infondati e condannare l'Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Lombardia alla refusione delle spese del giudizio, oltre ad oneri ed accessori di legge.
La società ha prodotto memorie conclusive a sostegno della bontà delle sue tesi. In particolare ha rimarcato la correttezza del metodo del pro-rata generale IVA impiegato dalla Società per l'utilizzo dei beni promiscui in quanto – a suo dire - proprio come il soggetto della Sentenza Volkwagen - CFCF IT, svolge ulteriori attività oltre a quelle di finanziamento e leasing (in particolare vendita di macchinari usati, cessione per il riscatto dei beni in leasing ,nonché varie attività amministrative connesse alla percezione di contributi e sussidi da parte di altre società del Gruppo), richiamando sul punto a suo favore la Sent. Cass., n. 32326 del 13/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base degli atti e documenti in causa, osserva:
1) Recupero IVA- criterio per determinare la quota di detraibilità iva derivante dagli acquisti promiscui di CFCF IT - La Suprema Corte, sulla base dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, con Sent.
Cass., n. 32326/24 ha fissato il seguente principio di diritto :" il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'IVA concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, è quello che prende in considerazione il volume d'affari annuo di dette attività, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti".
Nel caso di specie, come sopra descritto, la società ha adottato il criterio ordinario, cioè il metodo del volume d'affari, basato sul rapporto tra i volumi d'affari rispettivamente conseguiti nell'ambito dei due settori di attività
( leasing finanziario e operativo, riguardante peraltro come sopra evidenziato anche altre attività, e concessione di credito), che l'Ufficio ha disconosciuto in sede di accertamento ritenendolo distorsivo e reputando più idoneo il metodo degli interessi attivi.
Sul punto è utile richiamare la stessa Sentenza della Suprema Corte sopracitata, la quale ha evidenziato che “scindere nei canoni di leasing - come fa l'ufficio nel caso di specie - una parte finanziaria ed una parte non finanziaria e imputare i costi promiscui unicamente con riferimento alla parte finanziaria è un'operazione che - se non spiegata con dovizia di argomenti in ordine alla maggiore precisione del criterio adoperato rispetto a quello del complessivo volume d'affari - è del tutto arbitraria, perché inidonea a cogliere la diversa natura delle due attività svolte.. ….e, in particolare, di quella di leasing, che non ha solo natura finanziaria, come sembrerebbe ritenere l'Ufficio”. Nel caso di specie, caratterizzato peraltro dalla presenza di ulteriori attività considerate nell'ambito del settore “leasing", l'Ufficio non offre motivazioni sufficienti ed adeguate atte a dimostrare che il metodo basato sulla quota degli interessi attivi nell'ambito dei due settori di attività sia più idoneo rispetto al criterio del volume d'affari annuo, che la direttiva IVA e la legge italiana indicano come criterio ordinario di computo del pro rata. In particolare, affermare semplicemente, come fa l'Ufficio, che “ la branch italiana avrebbe infatti dovuto ripartire l'imposta assolta per i beni e servizi utilizzati promiscuamente, in base al peso della componente finanziaria di ciascuna attività, in quanto criterio maggiormente idoneo, rispetto al volume d'affari, a rappresentare in maniera oggettiva e coerente la parte di beni e servizi utilizzati nelle attività gestite separatamente” è poco più di una petizione di principio. Ne consegue l'Illegittimità del recupero fiscale IVA accertato dall'Ufficio.
2) Recuperi ai fini IRES ed IRAP
2.1- costi di Management –La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo (€ 478.228,00) rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017 e l'inerenza di tale tipologia di spesa, ma non ha offerto alcun elemento idoneo a giustificare la concreta quantificazione della spesa addebitata alla stabile italiana secondo il criterio del tempo impiegato dai membri del team per supportare ciascun ufficio (inclusa la stabile organizzazione in Italia). Ne consegue la legittimità e fondatezza di detto recupero fiscale ai fini IRES ed IRAP.
2.2 - Costi di affitto degli uffici spagnoli - La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo ( 112.871,61) rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio 2017, nonché l'inerenza della spesa e la congruenza del criterio di allocazione adottato per ripartire i costi di affitto dell'ufficio tra la sede centrale spagnola, le stabili organizzazioni portoghesi e italiane e CFR, rappresentato dal portafoglio retail medio di ciascun ufficio.
2.3- Commissioni di garanzia - La società ha dimostrato che non c'è stata alcuna duplicazione in sede di addebito, che le poste oggetto di controllo rispecchiano quanto rappresentato nel bilancio dell'esercizio
2017, nonché l'inerenza di tale tipologia di spesa, ma il criterio di ripartizione per il riaddebito del costo relativo, individuato nel portafoglio retail medio, appare inidoneo, atteso che non tiene conto della qualità dei finanziamenti interessati dalla garanzia ( quelli per i quali si supera il limite del 25% del capitale proprio).
La stessa AUP individua una metodologia alternativa che porta ad esiti di allocazione più precisi (in base alla percentuale dell'esposizione media ponderata per le diverse sedi), che tiene conto dei soli clienti che per territorio hanno superato il limite di concentrazione del 25%. Da cui consegue un importo addebitabile alla stabile organizzazione italiana pari a € 969.601,94 anziché € 1.361.914,63, con una differenza pari a
€ 392.312,69, da recuperare a tassazione ai fini Ires ed Irap.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi d'appello, in riforma della sentenza impugnata, va respinto l'appello principale relativo ai recuperi IVA di cui all'avviso di accertamento n. TMB064B00216/2023 – IVA, per l'anno 2017; trova parziale accoglimento l'appello incidentale, ritenendosi infondato ai fini IRES ed IRAP il recupero fiscale relativo ai costi di affitto degli uffici spagnoli di € 112.871,61
e parzialmente fondato nei limiti di € 392.312,69, quello riguardante le commissioni di garanzia. Di conseguenza ai fini Ires il maggior reddito imponibile ammonta ad € 870.541,00; Ai fini IRAP il maggior valore della produzione netta è pari ad € 870.541,00.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riforma della sentenza n. 1200/05/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, respinge l'appello principale proposto dall' Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia e accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto dalla società ES SA, riducendo ai fini Ires il maggior reddito imponibile accertato ad € 870.541,00 e ai fini IRAP il maggior valore della produzione accertato ad
€ 870.541,00. Spese dei due gradi del giudizio compensate.