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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2018 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Carnuccio
Appellante
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di C.F._3
Amministrazione e Consigliere, nonché, entrambi, di Amministratori delegati e soci della "
[...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Benedetto e Claudio Antonio Crocè CP_3
Appellati
e nei confronti
del di Controparte_4 Controparte_5
Appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 303/2018 pubbl. il 05/03/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2014, i Sigg.ri e in CP_1 Controparte_2 proprio e in qualità, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere,
1 nonché, entrambi, di Amministratori delegati e soci della , convenivano Controparte_3 in giudizio il , il dott. ed il dott. (nella Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 loro qualità, rispettivamente, di editore, direttore responsabile ed articolista), rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito: accertare e dichiarare il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato il giorno 12 agosto 2012 sul quotidiano “ ”, alla pagina 1 e alla pagina 8, nelle parti Parte_2 riconducibili ai signori e e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità solidale della , in persona del Controparte_6
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ex articolo 11 della legge n. 47 del 1948, con
[...]
e , e conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, i convenuti CP_5 Parte_1
e nonché la , Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti al fatto illecito, derivanti ai signori e Controparte_1 CP_2
in proprio nonché nelle rispettive qualità descritte in atto, dalla pubblicazione, il giorno
[...]
12 agosto 2012, sul quotidiano “ ”, alla pagina 1 e alla pagina 8, dell'articolo di cui al Parte_2 presente atto, danni da liquidarsi nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuno degli attori, o nella diversa misura che si riterrà equa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannare il solo autore dell'articolo
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, al pagamento della Parte_1 somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno degli attori, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
ferma fin d'ora la richiesta di liquidazione in via equitativa;
ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza a caratteri doppi su un quotidiano a tiratura nazionale e regionale a spese dei convenuti, autorizzando gli attori a provvedere direttamente a detto incombente fermo il diritto degli stessi a rivalersi nei confronti dei convenuti per il recupero delle spese sostenute. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, oneri fiscali e contributo CPA come per legge.”
I convenuti rimanevano contumaci.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi, il Tribunale di Locri, con sentenza n.303/18, così statuiva:” Accertata la natura diffamatoria degli articoli pubblicati in data 12 agosto
2012 a pagina 1 e a pagina 8 sul quotidiano Ora, condanna i convenuti in solido tra loro Pt_2 al risarcimento dei danni a favore di parte attrice che liquida in € 20.000,00 per ciascun attore in proprio e nella qualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
- condanna a pagare a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 121, n. 47 del 1948, la Parte_1 somma di € 5000,00 per ciascun attore, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di pubblicazione della presente sentenza su giornali locali e nazionali;
2 - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 7384,04 (di cui € 6.715,00 per compensi ed € 1119,04 per esborsi) oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
la nullità della sentenza, per i motivi meglio esplicati nel detto atto.
Si costituivano e in proprio e n.q. di legali rappresentanti della Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Controparte_3
Rimanevano contumaci il e Controparte_4
Controparte_5
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Controparte_4
e di i quali, sebbene ritualmente citati non si sono costituiti.
[...] Controparte_5
1.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 139 c.p.c.
1.2) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. (Nella specie la S.C., nell'escludere la nullità dell'atto di citazione, ha rilevato che la notifica contestata era avvenuta nel comune di residenza del convenuto, senza peraltro che l'ufficiale postale avesse indicato in relata alcun impedimento o circostanza anomala ed il fatto che l'indirizzo non corrispondesse alla residenza anagrafica del destinatario non era di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno di quelli indicati dall'art. 139
c.p.c.)( Cass. Ord. 25489/17).
Nel caso che ci occupa, la notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato a presso la redazione del società presso cui Parte_1 Controparte_4 svolgeva la propria attività lavorativa.
La suddetta redazione si trova nel comune di Rende, diverso da quello di residenza dell'appellante che risulta essere in Locri, via Nosside n. 8.
3 Le regole per le notifiche, che non siano a mani proprie del destinatario, sono dettate dall'art. 139 cpc;
il primo comma prevede che il destinatario possa essere ricercato "nel comune di residenza.... ove ha
l'ufficio, esercita industria o commercio...".
Deve, pertanto, esserci relazione fra comune di residenza e luogo di lavoro.
Nel caso in esame, essendo la notifica stata eseguita, non a mani e presso il luogo di lavoro che è in un comune diverso da quello di residenza non può ritenersi rispettato il dettato del su menzionato articolo.
Va quindi rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. la posizione del solo , trattandosi Parte_1 di obbligato solidale (e non litisconsorte necessario).
Infatti, la Cassazione, sull'argomento ha ritenuto che l'esistenza d'una obbligazione solidale passiva non è di per sé sufficiente a far sorgere un rapporto inscindibile, atteso che ex art. 1292 c.c., ognuno dei condebitori in solido può essere condannato all'adempimento per l'intero e ciò allo scopo di rafforzare la garanzia creditoria (Cassazione civile sez. un., 04/05/2017).
In altre parole, non v'è inscindibilità di cause ove nel medesimo giudizio siano stati convenuti tutti i condebitori d'una obbligazione solidale, perché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori (cfr. Cass. Sez. U. n. 14700/10).
Né ricorre un'ipotesi di dipendenza di cause (anch'essa assoggettata alla disciplina di cui all'art. 331
c.p.c.), che sussiste solo ove la decisione d'una controversia si estenda necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra, come avviene nel caso in cui tra due o più convenuti vi sia - e permanga anche in appello - contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, con la conseguenza che le cause medesime devono essere trattate unitariamente anche in fase di impugnazione (Cass. n. 23372/13; Cass. n. 15624/2002; Cass.
n. 3114/99).
Pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello, deve essere disposto il rinvio al primo giudice, esclusivamente della posizione processuale relativa a unico appellante, mentre non Parte_1 vengono interessate le decisioni ormai definitive nei confronti dei soggetti non appellanti.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.001,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e così quantificati, €. 804,00 per spese, €. 1.029,00 Fase studio;
€. 709,00
Fase introduttiva, €. 1.523,00 Fase istruttoria, €. 1.735,00 Fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
303/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara la nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado effettuata nei confronti di
, conseguentemente dichiara la nullità della pronunzia di primo grado nei confronti Parte_1
del unico appellante, mentre non vengono interessate le decisioni ormai definitive Parte_1 nei confronti dei soggetti non appellanti e rimette la causa avanti il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; condanna e in proprio e n.q., in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
5.800,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2018 vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Carnuccio
Appellante
CONTRO
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), in proprio e in qualità rispettivamente di Presidente del Consiglio di C.F._3
Amministrazione e Consigliere, nonché, entrambi, di Amministratori delegati e soci della "
[...]
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Benedetto e Claudio Antonio Crocè CP_3
Appellati
e nei confronti
del di Controparte_4 Controparte_5
Appellati contumaci
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 303/2018 pubbl. il 05/03/2018.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2014, i Sigg.ri e in CP_1 Controparte_2 proprio e in qualità, rispettivamente, di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere,
1 nonché, entrambi, di Amministratori delegati e soci della , convenivano Controparte_3 in giudizio il , il dott. ed il dott. (nella Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 loro qualità, rispettivamente, di editore, direttore responsabile ed articolista), rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito: accertare e dichiarare il carattere diffamatorio dell'articolo pubblicato il giorno 12 agosto 2012 sul quotidiano “ ”, alla pagina 1 e alla pagina 8, nelle parti Parte_2 riconducibili ai signori e e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_2 Controparte_1 responsabilità solidale della , in persona del Controparte_6
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ex articolo 11 della legge n. 47 del 1948, con
[...]
e , e conseguentemente, condannare, in via solidale tra loro, i convenuti CP_5 Parte_1
e nonché la , Controparte_5 Parte_1 Controparte_6 in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti al fatto illecito, derivanti ai signori e Controparte_1 CP_2
in proprio nonché nelle rispettive qualità descritte in atto, dalla pubblicazione, il giorno
[...]
12 agosto 2012, sul quotidiano “ ”, alla pagina 1 e alla pagina 8, dell'articolo di cui al Parte_2 presente atto, danni da liquidarsi nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuno degli attori, o nella diversa misura che si riterrà equa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condannare il solo autore dell'articolo
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, al pagamento della Parte_1 somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuno degli attori, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
ferma fin d'ora la richiesta di liquidazione in via equitativa;
ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza a caratteri doppi su un quotidiano a tiratura nazionale e regionale a spese dei convenuti, autorizzando gli attori a provvedere direttamente a detto incombente fermo il diritto degli stessi a rivalersi nei confronti dei convenuti per il recupero delle spese sostenute. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso spese generali, oneri fiscali e contributo CPA come per legge.”
I convenuti rimanevano contumaci.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, prova per testi, il Tribunale di Locri, con sentenza n.303/18, così statuiva:” Accertata la natura diffamatoria degli articoli pubblicati in data 12 agosto
2012 a pagina 1 e a pagina 8 sul quotidiano Ora, condanna i convenuti in solido tra loro Pt_2 al risarcimento dei danni a favore di parte attrice che liquida in € 20.000,00 per ciascun attore in proprio e nella qualità, oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
- condanna a pagare a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 121, n. 47 del 1948, la Parte_1 somma di € 5000,00 per ciascun attore, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di pubblicazione della presente sentenza su giornali locali e nazionali;
2 - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore che si liquidano in complessivi € 7384,04 (di cui € 6.715,00 per compensi ed € 1119,04 per esborsi) oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , eccependo Parte_1
la nullità della sentenza, per i motivi meglio esplicati nel detto atto.
Si costituivano e in proprio e n.q. di legali rappresentanti della Controparte_1 Controparte_2
resistendo al gravame di cui chiedevano il rigetto. Controparte_3
Rimanevano contumaci il e Controparte_4
Controparte_5
Con ordinanza del 25/10/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 7/10/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Controparte_4
e di i quali, sebbene ritualmente citati non si sono costituiti.
[...] Controparte_5
1.) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 139 c.p.c.
1.2) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. (Nella specie la S.C., nell'escludere la nullità dell'atto di citazione, ha rilevato che la notifica contestata era avvenuta nel comune di residenza del convenuto, senza peraltro che l'ufficiale postale avesse indicato in relata alcun impedimento o circostanza anomala ed il fatto che l'indirizzo non corrispondesse alla residenza anagrafica del destinatario non era di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno di quelli indicati dall'art. 139
c.p.c.)( Cass. Ord. 25489/17).
Nel caso che ci occupa, la notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, è stato notificato a presso la redazione del società presso cui Parte_1 Controparte_4 svolgeva la propria attività lavorativa.
La suddetta redazione si trova nel comune di Rende, diverso da quello di residenza dell'appellante che risulta essere in Locri, via Nosside n. 8.
3 Le regole per le notifiche, che non siano a mani proprie del destinatario, sono dettate dall'art. 139 cpc;
il primo comma prevede che il destinatario possa essere ricercato "nel comune di residenza.... ove ha
l'ufficio, esercita industria o commercio...".
Deve, pertanto, esserci relazione fra comune di residenza e luogo di lavoro.
Nel caso in esame, essendo la notifica stata eseguita, non a mani e presso il luogo di lavoro che è in un comune diverso da quello di residenza non può ritenersi rispettato il dettato del su menzionato articolo.
Va quindi rimessa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. la posizione del solo , trattandosi Parte_1 di obbligato solidale (e non litisconsorte necessario).
Infatti, la Cassazione, sull'argomento ha ritenuto che l'esistenza d'una obbligazione solidale passiva non è di per sé sufficiente a far sorgere un rapporto inscindibile, atteso che ex art. 1292 c.c., ognuno dei condebitori in solido può essere condannato all'adempimento per l'intero e ciò allo scopo di rafforzare la garanzia creditoria (Cassazione civile sez. un., 04/05/2017).
In altre parole, non v'è inscindibilità di cause ove nel medesimo giudizio siano stati convenuti tutti i condebitori d'una obbligazione solidale, perché quest'ultima determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori quanti sono i condebitori (cfr. Cass. Sez. U. n. 14700/10).
Né ricorre un'ipotesi di dipendenza di cause (anch'essa assoggettata alla disciplina di cui all'art. 331
c.p.c.), che sussiste solo ove la decisione d'una controversia si estenda necessariamente alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra, come avviene nel caso in cui tra due o più convenuti vi sia - e permanga anche in appello - contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, con la conseguenza che le cause medesime devono essere trattate unitariamente anche in fase di impugnazione (Cass. n. 23372/13; Cass. n. 15624/2002; Cass.
n. 3114/99).
Pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello, deve essere disposto il rinvio al primo giudice, esclusivamente della posizione processuale relativa a unico appellante, mentre non Parte_1 vengono interessate le decisioni ormai definitive nei confronti dei soggetti non appellanti.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
26.001,00 a 52.000,00, valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria/trattazione), e così quantificati, €. 804,00 per spese, €. 1.029,00 Fase studio;
€. 709,00
Fase introduttiva, €. 1.523,00 Fase istruttoria, €. 1.735,00 Fase decisionale, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1
303/18 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: dichiara la nullità della notifica della citazione del giudizio di primo grado effettuata nei confronti di
, conseguentemente dichiara la nullità della pronunzia di primo grado nei confronti Parte_1
del unico appellante, mentre non vengono interessate le decisioni ormai definitive Parte_1 nei confronti dei soggetti non appellanti e rimette la causa avanti il Tribunale di Locri, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; condanna e in proprio e n.q., in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi €. Parte_1
5.800,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Nulla sulle spese per le parti contumaci.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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